Regolamento Viaggi di Istruzione (Utilizzo Fondi)

 

Articolo 1.

Stanziamento fondi

 

Il Consiglio di Amministrazione, annualmente, in sede di approvazione del bilancio preventivo, definisce lo stanziamento da destinare a viaggi di istruzione. Il Senato accademico ripartisce lo stanziamento tra le Facoltà.

 

Articolo 2

Richiedenti  e garanti

 

Possono chiedere l'utilizzo del fondo di cui all'art.1:

a) i titolari degli insegnamenti

b) i gruppi di studenti con il parere di almeno un docente interessato che garantisca l'organizzazione del viaggio.

Ogni viaggio deve avvenire sotto la guida di un docente coadiuvato, se necessario e con motivazione da indicare, da personale tecnico amministrativo. Gli accompagnatori non possono, in ogni caso, superare il numero di due, fatta eccezione per i docenti nei viaggi multidisciplinari; eventuali altri accompagnatori dovranno essere finanziati con i fondi delle strutture di appartenenza.

 

Articolo  3

Tipologie di Viaggio e Spese ammissibili

 

I viaggi di istruzione si distinguono in tre tipologie: a) viaggi giornalieri; b) viaggi in Italia con pernottamento c) viaggi all'estero.

Relativamente a queste tipologie l'Amministrazione contribuisce a coprire, anche parzialmente, le spese di viaggio; pernottamento, ingresso a mostre, musei e fiere; missione per il personale accompagnatore.

 

Non sono  ammesse al finanziamento le spese relative alla partecipazione a convegni o congressi (iscrizione, pernottamento, viaggio o altro) e ad attività di qualificazione post laurea.

 

Articolo 4

Autorizzazione

 

L' Amministrazione predispone, all'inizio di ciascun anno, una circolare con l'indicazione della modalità di presentazione delle proposte  e i requisiti per l'accoglimento delle stesse.

 

Le richieste di contributo per i viaggi di un giorno (visite didattiche)  vistate dal Preside (o dal Direttore del Dipartimento non coinvolto in Facoltà) devono essere inoltrate all'Amministrazione che provvederà d'ufficio all'autorizzazione, nei limiti dei fondi assegnati a ciascuna Facoltà.

Le richieste relative ai viaggi di più giorni con pernottamento, in Italia o all'estero, previa verifica da parte dell'Amministrazione della regolarità della richiesta e della documentazione allegata, sono autorizzate dai Presidi (e dai Direttori dei Dipartimenti non coinvolti in Facoltà). 

 

 

Articolo  5

Contributo complessivo  per il viaggio e spese di missione

 

L'intervento dell'Università per ogni viaggio non può superare l'importo di 8.000,00 euro. In questo importo  sono comprese le spese di missione (dell'accompagnatore).

E' consentito alla struttura cui afferisce il docente accompagnatore finanziare le spese di missione dello stesso con i propri fondi, previa delibera del relativo consiglio di dipartimento.

Nei casi in cui il viaggio di istruzione rientri tra le finalità della ricerca del docente accompagnatore, e ciò sia espressamente dichiarato dal docente, le spese di missione potranno gravare sui fondi della ricerca a questi assegnati.

 

Articolo 6.

Partecipazione  e trasparenza

 

Il viaggio di istruzione che  usufruisce del contributo economico dell'Ateneo deve avere la partecipazione di almeno n.5 studenti per i viaggi in Italia e di n.15 studenti per i viaggi all'estero.

Del viaggio deve essere data ampia pubblicità tramite affissione all'albo della Facoltà interessata e del dipartimento, per almeno dieci giorni, prima dell'inoltro alla Commissione della richiesta di contributo.

 

Articolo  7

Altre forme di finanziamento

 

E' consentito alle strutture primarie, previa delibera favorevole del rispettivo consiglio, finanziare con i propri fondi le spese di mobilità di singoli studenti per motivi didattici o legati alla predisposizione della tesi di laurea. Sono ammesse al finanziamento le spese di viaggio, pernottamento, ingressi a mostre, musei e fiere (cfr. art.4),  ad esclusione delle spese di vitto.

 

 

Documentazione