Regolamento delle spese in economia

 

Emanato con decreto rettorale n.906 del 29/4/2009

Modificato con decreto rettorale n.1006 del 25/5/2009, decreto rettorale n. 902 del 31 agosto 2011, decreto rettorale n. 130 del 24 febbraio 2014 e decreto rettorale n. 313 del 15 maggio 2014
In vigore dal 30 maggio 2014

 

 
Indice
 

 

TITOLO I - PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1 -   Oggetto

Art. 2 -   Disciplina

Art. 3 -   Parametri prezzo e qualità e congruità prezzi

Art. 4 -   Procedure di approvvigionamento

Art. 5 -   Procedure di affidamento

Art. 6 -   Limiti di importo e divieto di frazionamento

Art. 7 -   Qualificazione

Art. 8 -   Criteri di scelta del contraente

Art. 9 -   Responsabile del procedimento

 

TITOLO II - FORNITURE E SERVIZI

Art. 10 - Ambito di applicazione

Art. 11 - Tipologia delle forniture e dei servizi eseguibili in economia

Art. 12 - Competenza per materia

Art. 13 - Procedura di acquisizione mediante cottimo fiduciario

Art. 14 - Procedura di acquisizione mediante affidamento diretto

 

TITOLO III - LAVORI

Art. 15 - Ambito di applicazione

Art. 16 - Tipologia dei lavori eseguibili in economia

Art. 17 - Procedura di acquisizione dei lavori mediante cottimo fiduciario

Art. 18 - Procedura di acquisizione dei lavori mediante affidamento diretto

Art. 19 - Procedura di acquisizione dei lavori in amministrazione diretta

Art. 20 - Lavori di urgenza

Art. 21 - Lavori di somma urgenza

Art. 22 - Tenuta della contabilità e regolare esecuzione

 

TITOLO IV – STIPULAZIONE ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI

Art. 23 - Contratto per spese in economia

Art. 24 - Garanzie

Art. 25 - Piani di sicurezza

 

TITOLO V – FONDO ECONOMALE

Art. 26 – Fondo economale dell’Amministrazione Centrale

Art. 27 – Fondo economale dei Centri di Gestione

Art. 28 – Fondo economale dei Centri di Spesa

 

TITOLO VI - NORME FINALI

Art. 29 - Tracciabilità

Art. 30 - Verifica delle prestazioni

Art. 31 - Termini e modalità di pagamento

Art. 32 - Determinazione degli importi

Art. 33 - Entrata in vigore




 
Allegati
 

Documento in formato Adobe Acrobat Allegato A(477 KB):   struttura organizzativa
Documento in formato Adobe AcrobatAllegato B(533 KB):   modello lettera d'invito - criterio del prezzo più basso
Documento in formato Adobe AcrobatAllegato C(614 KB):   modello lettera d'invito - criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
Documento in formato Adobe AcrobatAllegato D(451 KB):   istanza di ammissione
Documento in formato Adobe AcrobatAllegato E(224 KB):   schema di contratto 
Documento in formato Adobe AcrobatAllegato F(534 KB):   scheda di offerta
Documento in formato Adobe AcrobatAllegato G(282 KB):   modelli per buono d'ordine
Documento in formato Adobe AcrobatAllegato H(317 KB):   dichiarazione sostitutiva di certificazioni
Documento in formato Adobe AcrobatAllegato I(292 KB):   dichiarazione sostitutiva di certificazioni per antimafia
Documento in formato Adobe AcrobatAllegato L(303 KB):   richiesta informativa antimafia

 

TITOLO I

 

PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI

 

Art. 1 - Oggetto

 

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell’art.125, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n.163, e dell’art.54 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, disciplina le competenze e le modalità delle spese in economia inerenti le forniture, i servizi ed i lavori da effettuarsi entro precisi limiti di spesa e per le quali non sia prevista una procedura ad evidenza pubblica, da parte dei Centri di responsabilità amministrativa.

 

 

Art. 2 – Disciplina


1. I procedimenti di acquisizione in economia sono disciplinati, oltre che dal presente Regolamento, dai principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dai relativi regolamenti attuativi, nonché dalle norme che regolamentano le modalità di acquisto sia attraverso CONSIP s.p.a., sia mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

 

 

Art. 3 – Parametri prezzo e qualità e congruità prezzi


1. Prima di procedere all’acquisto, sia in caso di autonome procedure sia in caso di utilizzo degli strumenti di cui al precedente art. 2 (MEPA o sistema telematico di negoziazione previsto dalla centrale di committenza regionale), è necessario verificare che l’acquisizione del bene o del servizio possa essere soddisfatta mediante le convenzioni CONSIP, di cui all’art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488.
2. Nel caso in cui sussista la comparabilità – con riferimento alle specifiche tecniche e le condizioni economiche – è obbligo ricorrere alle convenzioni di cui al precedente comma.
3. In mancanza del bene/servizio nell’ambito delle convenzioni quadro CONSIP, è fatto obbligo di procedere mediante il MEPA.
4. Solo in assenza del bene/servizio sia tra le convenzioni quadro sia sul MEPA, sarà possibile procedere mediante autonome procedure, previa idonea indagine di mercato.
5. In nessun caso il prezzo di aggiudicazione potrà essere superiore a quello individuato con riferimento ai parametri delle Convenzioni CONSIP ovvero del MEPA.

 

 

Art. 4 - Procedure di approvvigionamento

 

1. Relativamente ai seguenti settori merceologici:

  • energia elettrica,
  • gas,
  • carburanti rete ed extra rete,
  • combustibili per riscaldamento,
  • telefonia fissa e mobile,

i Centri di responsabilità amministrativa hanno:
a) l’obbligo di approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da CONSIP S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento;
b) l’obbligo di esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione;
c) la facoltà di procedere ad affidamenti, al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da CONSIP S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali; i contratti che ne conseguono dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni CONSIP e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico).

 

 

Art. 5 - Procedure di affidamento


1. Al di fuori delle obbligatorie procedure di approvvigionamento di cui al precedente art.4, i lavori, i servizi e le forniture in economia possono essere effettuati mediante:
a) amministrazione diretta
b) cottimo fiduciario.
2. Nell’amministrazione diretta i servizi ed i lavori sono effettuati con materiali e mezzi propri, o appositamente noleggiati e con personale proprio.
3. Nel cottimo fiduciario i lavori e i servizi sono acquisiti mediante affidamento ad imprese.
4. L’affidamento dei cottimi fiduciari avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.
5. Quando sia ammesso il ricorso al sub-affidamento, nella lettera di invito devono essere indicate le parti della prestazione che possono formare oggetto del sub-affidamento. L’eventuale ricorso a sub-affidamenti deve essere autorizzato nel rispetto della normativa per il subappalto, con le eccezioni da essa previste.

 

 

Art. 6 - Limiti di importo e divieto di frazionamento

 

1. Le procedure per gli affidamenti in economia sono consentite, nei limiti degli stanziamenti approvati, e delle disposizioni contenute nei successivi Titoli II e III.
2. I Centri di responsabilità amministrativa agiranno, nel presente Regolamento, nell’ambito delle attribuzioni di valore e materia loro assegnate dal vigente Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità di questa Università.
3. Su disposizione dei Centri di responsabilità amministrativa, il ricorso agli affidamenti in economia può essere limitato ad una percentuale degli importi stanziati sui vari capitoli di spesa.
4. Nessun intervento di importo superiore che possa considerarsi unitario potrà essere frazionato artificiosamente al fine di ricondurne l'esecuzione alle regole ed ai limiti di valore del presente Regolamento.
5. Nel caso di contratti di somministrazione o di durata, l'importo da considerare ai fini dell'affidamento è pari al costo complessivo presunto per l'intera durata.
6. Nel caso di contratti per i quali sia espressamente prevista la facoltà per l'Amministrazione di procedere al rinnovo o ad opzioni, l'importo da considerare è pari al costo complessivo presunto, compresa la spesa prevista per effetto degli eventuali rinnovi od opzioni.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Art. 7 - Qualificazione

 

1. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritti per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.

2. L’Amministrazione, al fine di agevolare le procedure di verifica del possesso dei requisiti, per tutti gli appalti di importo inferiore a € 40.000, può tenere elenchi di operatori economici, nei quali iscrivere i soggetti che ne facciano richiesta, se in possesso dei requisiti di cui al comma precedente. L’Amministrazione, per tali procedure di verifica, ha comunque facoltà di utilizzare gli appositi sistemi resi disponibili all’Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici (ACVPass).
3. Al fine della redazione di tale elenco si può procedere alla pubblicazione di uno o più bandi informali riguardanti lavori, servizi e forniture che la stazione appaltante ritiene di affidare in economia, sollecitando gli operatori interessati a presentare richiesta di qualificazione e di invito.

4. Gli elenchi dei fornitori sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.
5. Gli operatori da invitare sono selezionati, con criteri di rotazione, all'interno degli elenchi dei fornitori.
6. E' sempre possibile procedere all'invito, in soprannumero rispetto al numero minimo di imprese da invitare, di operatori non contenuti negli elenchi di cui ai commi precedenti, purché in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.
7. Ai fini della verifica dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, per tutti gli appalti di importo a base d’asta pari o superiore a € 40.000,00, a far data dall’1 gennaio 2014, i Centri di responsabilità amministrativa, hanno l’obbligo di utilizzare gli appositi sistemi resi disponibili all’Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCPass).

 

 

Art. 8 - Criteri di scelta del contraente

 

1. Le procedure di affidamento previste dal presente regolamento sono aggiudicate in base ad uno dei seguenti criteri:
a) al prezzo più basso, qualora la prestazione oggetto dell’affidamento debba essere strettamente conforme alle prescrizioni contenute nella lettera d’invito o negli appositi capitolati o disciplinari;
b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità dei criteri previsti nella lettera d’invito, elencati in ordine decrescente di importanza.

 

 

Art. 9 - Responsabile del procedimento

 

1. Sono autorizzati ad effettuare spese in economia i Responsabili del Procedimento individuati ai sensi dell’art. 59 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
2. Rivestono la funzione di Responsabili del procedimento i soggetti individuati dall’art. 8 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
3. In caso di attivazione di autonoma procedura, il responsabile del procedimento: 
- cura l’acquisizione delle specifiche tecniche e/o prestazionali,
- individua la procedura per la selezione del contraente,
- richiede il codice CIG,
- attiva e gestisce le procedure relative al sistema AVCPASS;

- assume gli impegni di spesa,
- sottoscrive le lettere di ordinazione,
- autorizza eventuali prestazioni complementari,
- controlla il contenimento della spesa entro il limite autorizzato,
- trasmette il modello GAP per contratti di importo superiore ad € 51.645,59 al lordo delle imposte,
- cura gli adempimenti connessi alla trasmissione di dati all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture nonché al pagamento del contributo dovuto alla medesima,
- cura le eventuali forme di pubblicità dei cottimi fiduciari, 
- acquisisce il verbale di collaudo del bene ovvero l'attestazione di regolare esecuzione della prestazione,
- attesta la procedibilità alla fase di liquidazione della spesa nonché ad attuare tutto quanto necessario per completare la procedura.

 

 

Titolo II

FORNITURE E SERVIZI

 

Art. 10 – Ambito di applicazione

 

1. Il ricorso agli affidamenti in economia per l’assegnazione di forniture e servizi è ammesso per importi non superiori alle soglie comunitarie di volta in volta vigenti a seguito dei meccanismi di adeguamento automatico di cui all'art. 125, comma 9, del d.lgs. 163/2006. Coerentemente, se la soglia comunitaria dovesse scendere al di sotto di tale importo, essa dovrà intendersi quale nuovo limite di valore per il ricorso alle spese in economia.
2. Il ricorso al Me.Pa. di cui all’art. 328 d.P.R. 207/2010 ovvero, in alternativa, ai sistemi telematici di acquisto messi a disposizione dalla centrale di committenza regionale è obbligatorio, per gli acquisti relativi a forniture e servizi, fino alla soglia di rilievo comunitario (importi al netto dell’IVA), come individuata al precedente comma 1.
3. Gli acquisti di beni e servizi in economia di cui al presente regolamento (nei limiti degli importi e delle tipologie di cui al successivo art. 11) dovranno, pertanto, essere effettuati utilizzando uno degli strumenti di acquisto previsti dal precedente comma 2, anche nel caso in cui ricorrano gli estremi per l’affidamento diretto.
4. Solo nel caso in cui il bene o il servizio non siano reperibili attraverso gli strumenti di acquisto di cui al precedente comma 2, potranno essere effettuati acquisti in economica secondo autonome procedure.


 

Art. 11 – Tipologia delle forniture e dei servizi eseguibili in economia

 

1. Il ricorso agli affidamenti in economia per forniture e servizi, di cui al precedente art. 10, è ammesso nei seguenti casi:
a) acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, arredi, utensili, strumenti, materiale didattico nonché materiale di consumo per il loro funzionamento;
b) acquisto, noleggio, installazione, manutenzione e riparazione di attrezzature scientifiche, macchine d'ufficio, apparecchiature informatiche e relativo software di base e applicativo, nonché di accessori e parti di ricambio;
c) acquisto di materiale di consumo per laboratori didattici, di ricerca e sperimentazione;
d) acquisto, riparazione, manutenzione e noleggio di autoveicoli e di altri mezzi di trasporto; pagamento della tassa di circolazione; acquisto di carburanti e lubrificanti; acquisto di accessori; assicurazioni;
e) acquisto, manutenzione e riparazione di apparecchi di registrazione e di riproduzione amplificata del suono e dei relativi apparati; manutenzione e riparazione di mezzi di trasmissione di informazioni, dati e documenti;
f) spese per traduzioni simultanee e di testi;
g) spese in occasione di scambi culturali, congressi e convegni previste dall'art. 98 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, nonché spese per la locazione a breve termine dei locali necessari ed i relativi impianti; spese per ospitalità nei confronti di delegazioni partecipanti a convegni e congressi;
h) partecipazione del personale dell'Università a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche su temi di interesse per l'Università, nonché la partecipazione del personale a corsi indetti da enti, istituti ed organismi;
i) abbonamenti ed acquisto di libri, riviste e giornali, periodici, notiziari, abbonamenti ad agenzie di informazione;
j) spese postali, telegrafiche e telex nonché per la divulgazione dei bandi di concorso e/o di gara a mezzo stampa ed altre inerenti al servizio di comunicazione;
k) pagamento di tasse ed imposte, contributi per licenze di esercizio, acquisto di bolli e fogli bollati e spese per sdoganamenti;
l) acquisto di generi di cartoleria, cancelleria, stampati, modelli, materiale per disegno, per fotografie e per riproduzioni;
m) lavori di stampa, tipografia e litografia, riproduzioni eliografiche e fotografiche, servizi di copisteria e grafica, nonché spese per rilegatura libri, periodici e documenti;
n) acquisto di materiale igienicosanitario; 
o) iniziative culturali e didattiche per gli studenti; 

p) spese di assicurazione;
q) spese per trasporti, per spedizioni e noli, per imballaggio e facchinaggio;
r) spese di memorizzazione su supporti magnetici o simili degli atti di servizio qualora ragioni di urgenza lo richiedano e sia impossibile provvedere direttamente;

s) spese di pulizia, giardinaggio, vigilanza, derattizzazione, disinfestazione, illuminazione, riscaldamento e refrigerazione di locali, smaltimento e manipolazione rifiuti; spese per forniture di acqua, gas ed energia elettrica, anche in aree e/o locali ove si svolgono attività istituzionali e/o convenzionali, installazione piccoli impianti non comportanti lavori e contratti telefonici, rilievi, sondaggi, misurazioni, monitoraggi, acquisizione materiali e componenti edilizie;
t) provviste di effetti di corredo al personale dipendente, compresi quelli previsti dalle norme in materia di sicurezza sul lavoro;
u) spese per audit per attività di ricerca;
v) spese per la gestione del sistema di qualità;
w) approntamento di servizi e forniture in materia di sicurezza;
x) consulenza gestionale, ivi compresa quella legale, contabile, amministrativa, del lavoro e fiscale;
y) servizi pubblicitari, ivi compresa la pubblicità legale, la consulenza e gestione pubblicitaria nonché i servizi di marketing, di gadgeting e merchandising;
z) ricerche, studi e indagini statistiche, ivi comprese le ricerche di mercato, gli studi di settore ed i sondaggi di opinione;
aa) fattispecie indicate dall’art.125, comma 10, del D.Lgs. 163/06;
bb) spese per rapporti e cooperazioni internazionali;
cc) spese di rappresentanza di cui all'art. 97 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
dd) spese di tutorato a favore di studenti disabili;
ee) acquisto di toghe e loro riparazione;
ff) spese per l'attuazione di corsi di formazione e perfezionamento del personale;
gg) spese per visite fiscali e/o accertamenti sanitari effettuati nei confronti del personale in servizio;
hh) spese per viaggi di istruzione a favore di studenti;
ii) acquisto spazi radiofonici, televisivi, telefonici e web;
jj) spese per la fornitura di diplomi dell’Ateneo, compresa la scritturazione;
kk) spese di deposito per brevetti nazionali ed internazionali;
ll) servizi di supporto alle attività di comunicazione, ivi compresa la rassegna stampa, i servizi fotografici e riprese video, servizi delle agenzie di stampa e informazione, servizi di affissione, servizi di imbustamento/etichettatura, nonché di allestimento stand e arredi per manifestazioni fieristiche;
mm) servizi di ristorazione, di mensa e sostitutivi di mensa mediante buoni pasto.


 

Art. 12 – Competenza per materia

 

1. L’Amministrazione Centrale può fare ricorso alle spese in economia di forniture e servizi relativamente alle voci di cui alle lettere da a) a mm) del precedente art. 11, per singola spesa nei limiti dei fondi assegnati dal Consiglio di Amministrazione ed iscritti in bilancio.

2. I Centri di Gestione possono fare ricorso alle spese in economia di forniture e servizi, relativamente alle voci di cui al successivo art. 27;

3. I Centri di Spesa possono fare ricorso alle spese in economia di forniture e servizi, relativamente alle voci di cui al successivo art. 28.


 

Art. 13 - Procedura di acquisizione mediante cottimo fiduciario

 

1. Per gli affidamenti di forniture e servizi mediante cottimo fiduciario (anche con l’utilizzo dei sistemi di cui al precedente art.10, comma 2), l’Amministrazione richiede:
a) per importi superiori a € 5.000 e fino a € 40.000, almeno tre preventivi ad operatori economici (se sussistono in tale numero soggetti idonei).
b) per importi superiori a € 40.000 e fino alla soglia comunitaria, almeno cinque preventivi ad operatori economici (se sussistono in tale numero soggetti idonei).
2. In caso di autonoma procedura, detti preventivi dovranno essere redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera di invito. Quest'ultima di norma contiene:
a. l'oggetto della prestazione;
b. il numero di gara e di CIG;
c. l’indicazione che la verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverranno attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS;
d. le caratteristiche tecniche e la qualità del bene o del servizio richiesto;
e. le modalità di fornitura o di esecuzione del servizio;
f. le modalità ed i tempi di pagamento;
g. tempi e modalità del collaudo;
h. le eventuali garanzie richieste;
i. le eventuali penalità;
l. la specificazione dei casi di grave inadempimento;
m. il prezzo a base d'asta;
n. il criterio di aggiudicazione nonché tutti quegli altri elementi che si rendessero necessari per la particolarità del bene o del servizio acquisito;
o. l'obbligo a carico del concorrente di restituire copia della lettera di invito sottoscritta per accettazione.
3. Il cottimo fiduciario viene stipulato a mezzo sottoscrizione di buono d'ordine, il quale richiama le clausole contenute nella lettera d'invito, ovvero mediante la stipula di apposito contratto.
4. Il buono d'ordine è emesso in tre esemplari (1° all’impresa, 2° allegato alla fattura, 3° archivio), sottoscritti dal responsabile del procedimento e dal titolare del fondo, se persona diversa. Il buono, oltre a quanto sopra elencato, deve indicare:

a) data e numero progressivo, capitolo di bilancio cui la spesa fa carico, impresa esecutrice del servizio o della fornitura;
b) quantità e prezzi del materiale o della prestazione;
c) altre notizie o condizioni particolari.
5. In caso sia necessario o opportuno procedere all'acquisto mediante compilazione ed inoltro di ordini telematici, è ammissibile che il soggetto materialmente ordinante, in possesso di propria userid e password, sia un collaboratore del responsabile del procedimento, il quale dovrà comunque avere previamente autorizzato l'ordine.
6. Il responsabile del procedimento dovrà allegare copia del buono alla fattura per il pagamento.
7. L'impresa dovrà restituire copia del buono d'ordine controfirmata per accettazione, quale formale adesione alle clausole contrattuali ivi contenute, per importi superiori ad € 1.000.
8. Per importi pari od inferiori ad € 1.000 non è necessaria l’emissione di buoni d’ordine.

 

 

Art. 14 - Procedura di acquisizione mediante affidamento diretto

 

1. Per l’affidamento di forniture e servizi di importo pari o inferiore a € 5.000, è ammesso il ricorso all’affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento.
2. Per importi superiori a € 5.000, l’affidamento diretto è anche consentito:
a. in caso di infruttuoso utilizzo dei sistemi di cui al precedente art.10, comma 2;
b. in caso di infruttuoso esperimento del cottimo fiduciario;
c. fino all’importo di € 40.000, previa richiesta di almeno tre preventivi.
3. Le spese in economia in affidamento diretto vengono disposte mediante la sottoscrizione di buono d'ordine, il quale di norma contiene:
a. l'oggetto della prestazione;
b. il codice CIG;
c. l’eventuale indicazione che la verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverranno attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS;
d. le caratteristiche tecniche e la qualità del bene o del servizio richiesto;
e. le modalità di fornitura o di esecuzione del servizio;
f. le modalità ed i tempi di pagamento;
g. tempi e modalità del collaudo;
h. le eventuali garanzie richieste;
i. le eventuali penalità;
l. la specificazione dei casi di grave inadempimento;

4. Il buono d'ordine è emesso in tre esemplari (1° all’impresa, 2° allegato alla fattura, 3° archivio), sottoscritti dal responsabile del procedimento e dal titolare del fondo se persona diversa. Il buono, oltre a quanto sopra elencato, deve indicare:
a) data e numero progressivo, capitolo di bilancio cui la spesa fa carico, impresa esecutrice del servizio o della fornitura;
b) quantità e prezzi del materiale o della prestazione;
c) altre notizie o condizioni particolari.
5. In caso sia necessario o opportuno procedere all'acquisto mediante compilazione ed inoltro di ordini telematici, è ammissibile che il soggetto materialmente ordinante, in possesso di propria userid e password, sia un collaboratore del responsabile del procedimento, il quale dovrà comunque avere previamente autorizzato l'ordine.
6. Il responsabile del procedimento dovrà allegare copia del buono alla fattura per il pagamento.
7. L'impresa dovrà restituire copia del buono d'ordine controfirmata per accettazione, quale formale adesione alle clausole contrattuali ivi contenute, per importi superiori ad € 1.000.
8. Per importi pari od inferiori a € 1.000 non è necessaria l’emissione di buoni d’ordine.

 

 

 

Titolo III

LAVORI

 

Art. 15 - Ambito di applicazione

 

1. Il presente titolo disciplina l’esecuzione dei lavori in economia che si riferiscono alle tipologie specificate nei successivi articoli.

2. Le procedure per gli affidamenti in economia, previsti dal presente titolo, sono consentite per importi superiori a € 40.000 e fino all’importo di € 200.000 mediante la richiesta di almeno cinque preventivi ad operatori economici (se sussistono in tale numero soggetti idonei).

3. Per l'affidamento di lavori fino all'importo di € 40.000 è ammesso il ricorso all'affidamento diretto.

4. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore ad € 50.000.

 

 

Art. 16 - Tipologia dei lavori eseguibili in economia

 

1. Fermo restando i limiti di importo indicati al precedente articolo, possono essere eseguiti in economia gli interventi, di seguito specificati:

a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122 del D.Lgs. 163/06;

b) manutenzione di opere o di impianti:

b1) adeguamenti di strutture o parti di strutture (laboratori, ecc.) che presentino particolari tecnologie impiantistiche o edilizie;

b2) sistemazione di aree a verde di dimensioni limitate o aree incluse o confinate;

b3) installazioni per monitoraggi strutturali ed impiantistici.

c) interventi non programmabili in materia di sicurezza:

c1) lavori di salvaguardia di manufatti per cui è in corso la progettazione o non è ancora avviata la procedura di gara, lavori accessori per la compilazione di progetti;

c2) lavori in cui è prevalente la caratteristica di riqualificazione, di miglioramento della fruibilità, modifiche per il superamento delle barriere architettoniche;

c3) lavori di segnaletica e sistemazione stradale;

d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;

e) lavori necessari per la compilazione di progetti:

e1) realizzazioni sperimentali ed interventi su parti di manufatti o su componenti edilizie finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche, strutturali e funzionali anche eseguiti al fine della predisposizione di successive gare pubbliche;

e2) lavori di manutenzione di manufatti per cui è in corso la progettazione o non è ancora avviata la procedura di gara, lavori accessori per la compilazione di progetti;

f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.

2. Possono altresì essere eseguiti in economia i seguenti lavori che abbiano carattere accessorio o complementare di opera o un lavoro eseguiti in appalto:

a) lavori in economia contemplati nel contratto d'appalto stipulato con l'appaltatore, già previsti nella procedura di evidenza pubblica, nel limite di € 200.000, disciplinati dall'art. 179 del D.P.R. 207/2010;

b) opere e provviste in economia relative a lavori appaltati previsti in progetto ma non compresi nel contratto, purché ciò sia contemplato nel capitolato speciale e, quindi nel procedimento di evidenza pubblica, e sempre che nel quadro economico del progetto sia previsto l'impegno di somme per lavori in economia tra quelle a disposizione dell'Amministrazione, ai sensi degli artt. 16 e 178, comma 1, lett. a), del D.P.R. 207/2010; L'assegnazione di tali lavori può essere affidata in via diretta all'appaltatore individuato con la gara, nel limite del 50% del valore dell’appalto e comunque per un importo complessivamente non superiore a € 200.000, purché il Responsabile del procedimento ne affermi l'utilità e la convenienza;

c) lavori in economia non previsti in alcun modo nel contratto d'appalto e nel progetto e che il Responsabile del procedimento reputi necessari in corso d'esecuzione, da effettuarsi con l’accantonamento di cui all’art. 42, comma 3, lett. b), del D.P.R. 207/2010; possono essere affidati in via diretta all'appaltatore per un importo non superiore a € 20.000, indipendentemente dalla possibilità di ricorrere ad approvazione di variante ai sensi di legge.

3. I lavori in economia previsti nel quadro economico di opera pubblica, approvato, non richiedono alcun ulteriore atto autorizzatorio, qualora il provvedimento di approvazione del progetto ne abbia sancito l’utilizzabilità, attuando in tal modo quanto definito dall’art. 178, comma 2, del D.P.R. 207/2010; l’uso di tali somme da parte del Direttore dei Lavori è tuttavia subordinato all’autorizzazione del Responsabile del procedimento.

 

 

Art. 17 – Procedura di acquisizione dei lavori mediante cottimo fiduciario

 

1. Quando venga scelta la forma di esecuzione degli interventi mediante cottimo fiduciario, i lavori da eseguire, individuati tra le tipologie di cui al precedente art. 16, devono risultare da apposito progetto redatto esclusivamente in forma esecutiva o definitiva oppure da semplice perizia di stima, contenente una relazione sulla descrizione tecnica dei lavori, il computo metrico estimativo ed il quadro economico dell’intervento.

2. Il Responsabile del procedimento, in questo caso, procede seguendo le modalità procedurali definite per i servizi o le forniture di cui al precedente art. 13, in quanto applicabili e nel rispetto di quanto segue:

  • il responsabile del procedimento dovrà allegare copia del buono alla fattura per il pagamento;
  • l'impresa dovrà restituire copia del buono d'ordine controfirmata per accettazione, quale formale adesione alle clausole contrattuali ivi contenute, per importi superiori ad € 5.000;
  • per importi pari od inferiori a € 1.000 non è necessaria l’emissione di buoni d’ordine.

 

 

Art. 18 – Procedura di acquisizione dei lavori mediante affidamento diretto

 

1. Le spese in economia in affidamento diretto, nei limiti di cui al precedente art. 15, comma 3, vengono disposte mediante la sottoscrizione di buono d'ordine, il quale di norma contiene:

a. l'oggetto della prestazione;

b. le caratteristiche tecniche e la qualità del bene o del servizio richiesto;

c. le modalità di fornitura o di esecuzione del servizio;

d. le modalità ed i tempi di pagamento;

e. tempi e modalità del collaudo;

f. le eventuali garanzie richieste;

g. le eventuali penalità;

h. la specificazione dei casi di grave inadempimento;

2. Il buono d'ordine è emesso in tre esemplari (1° all’impresa, 2° allegato alla fattura, 3° archivio), sottoscritti dal responsabile del procedimento e dal titolare del fondo se persona diversa. Il buono, oltre a quanto sopra elencato, deve indicare:

a) data e numero progressivo, capitolo di bilancio cui la spesa fa carico, impresa esecutrice del servizio o della fornitura;

b) quantità e prezzi del materiale o della prestazione;

c) altre notizie o condizioni particolari.

3. In caso sia necessario o opportuno procedere all'acquisto mediante compilazione ed inoltro di ordini telematici, è ammissibile che il soggetto materialmente ordinante, in possesso di propria userid e password, sia un collaboratore del responsabile del procedimento, il quale dovrà comunque avere previamente autorizzato l'ordine.

4. Il responsabile del procedimento dovrà allegare copia del buono alla fattura per il pagamento.

5. L'impresa dovrà restituire copia del buono d'ordine controfirmata per accettazione, quale formale adesione alle clausole contrattuali ivi contenute, per importi superiori ad € 5.000.

6. Per importi pari od inferiori a € 1.000 non è necessaria l’emissione di buoni d’ordine.

 

 

Art. 19 – Procedura di acquisizione dei lavori in amministrazione diretta

 

1. Qualora venga scelta la forma di esecuzione in amministrazione diretta, i lavori, individuati tra le tipologie di cui al precedente art. 14, sono direttamente gestiti dal personale del competente Servizio Tecnico responsabile dell’intervento specifico, sotto la vigilanza del Responsabile del procedimento.

2. Quest’ultimo dispone l'acquisto dei materiali e il noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera o dell'intervento, seguendo le modalità procedurali definite per i servizi o le forniture, in quanto applicabili.

 


 

Art. 20 - Lavori d'urgenza

 

1. Ai sensi dell’art. 175 del D.P.R. 207/2010, in tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposito verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo.

2. Il verbale è compilato dal Responsabile del procedimento o da un tecnico all'uopo incaricato e controfirmato dal responsabile del Servizio Tecnico. Al verbale stesso segue prontamente la redazione di un'apposita perizia estimativa quale presupposto necessario per definire la spesa dei lavori da eseguirsi, permettere la relativa copertura finanziaria e la formalizzazione dell'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori.


 

Art. 21 - Lavori di somma urgenza

 

1. Ai sensi dell’art. 176 del D.P.R. 207/2010, in circostanze di somma urgenza che non consentano alcun indugio, chi si reca prima sul luogo tra il Responsabile del procedimento e/o il tecnico, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui al precedente articolo, l’immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 Euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità.

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile del procedimento o dal tecnico da questi incaricato.

3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo, e sempreché non si possa provvedere con affidatario diverso, si procede con l’ingiunzione prevista all’art. 163, comma 5, del D.P.R. 207/2010 ad un prezzo desunto dai prezziari dell'Amministrazione Universitaria o dai listini correnti nel Comune interessato, tenendo conto degli eventuali oneri connessi alla sicurezza.

4. Il Responsabile del procedimento, o il tecnico incaricato, compila entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Direttore Amministrativo che controfirma la perizia e provvede ad assicurare la copertura della spesa, e l'approvazione dei lavori da parte del Consiglio di amministrazione.

5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

 

 

Art. 22 - Tenuta della contabilità e regolare esecuzione

 

1. Per i lavori eseguiti in economia, sia in cottimo che in amministrazione diretta, è prevista la tenuta della contabilità e la stesura dei rendiconti mensili e finali secondo la vigente normativa; si procederà all’emissione del certificato di regolare esecuzione secondo le norme vigenti, mentre il collaudo è sempre escluso, essendo i lavori in economia contenuti entro l’importo € 200.000.

2. In caso di lavori di importo non superiori a € 40.000, il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito da un attestato di conformità rilasciato dal Direttore dei Lavori e controfirmato dal Responsabile del procedimento.

3. E’ compito del Responsabile del procedimento documentare in modo dettagliato l’andamento del rapporto di cottimo, assoggettarlo a controllo, al fine di accertare se i lavori e le somministrazioni che formano oggetto di fattura, corrispondano per quantità e qualità agli accordi presi ed emettere il certificato di regolare esecuzione.

 

 

 

 

Titolo IV

STIPULAZIONE ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI

 

Art. 23 - Contratto per spese in economia

 

1. Il contratto di cottimo fiduciario deve indicare almeno:

- il Numero di Gara ed il CIG,

- la dettagliata descrizione dell’oggetto dell’appalto,

- le condizioni di esecuzione,

- il termine di ultimazione,

- i prezzi e le modalità di pagamento,

- le penalità per ritardo,

- l’elezione del domicilio dell’impresa presso la sede del Comune di Ancona,

- la competenza del Foro di Ancona per tutte le controversie giudiziarie che dovessero sorgere in dipendenza del contratto.

2. L'affidamento mediante buono d’ordine, per importi superiori a € 1.000 ex artt. 11, comma 9, e 12, comma 5, ed a € 5.000 ex artt. 15, comma 2, e 16, comma 5, è concluso dalla data di ricevimento da parte del Responsabile del Procedimento della comunicazione di accettazione dell’ordine unitamente a copia di tale documento, fatta salva diversa indicazione contenuta nel medesimo documento.

3. Non è richiesta la restituzione della copia del buono d’ordine controfirmato, anche in caso di affidamento diretto, qualora le condizioni contrattuali siano note perché derivanti dalla prassi commerciale consolidata o dall’applicazione di clausole e prezzi desunte da cataloghi o precedenti offerte comunque inoltrate dalla controparte. In questi casi la stipulazione del contratto si ha per effetto della trasmissione del buono d’ordine il quale faccia comunque riferimento a tali condizioni.


 

Art. 24 - Garanzie

 

1. Per gli affidamenti in economia, per importi fino a € 40.000, il Responsabile del procedimento può prescindere dalla richiesta di cauzione provvisoria.

2. Per gli affidamenti in economia, per importi fino a € 200.000 dovrà essere richiesta ai partecipanti, a garanzia della serietà dell’offerta, una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara, da prestare mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa; tale garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.

3. La cauzione provvisoria è automaticamente svincolata al momento della costituzione della cauzione definitiva da parte dell’aggiudicatario, mentre ai non aggiudicatari essa è svincolata entro 30 giorni dall’aggiudicazione.

4. Le imprese esecutrici sono tenute a presentare cauzione definitiva mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici; tale garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.

5. Il Responsabile del procedimento può prescindere dalla richiesta della cauzione definitiva in relazione a particolari caratteristiche dell'intervento da effettuare oppure qualora il corrispettivo avvenga in un’unica soluzione ad ultimazione dell’intervento ovvero quando sia contenuto nell’importo di € 40.000; tale esenzione andrà precisata nella lettera di invito.

6. La cauzione definitiva viene svincolata all’approvazione del certificato di collaudo o con l’attestato di regolare esecuzione.

 


Art. 25 - Piani di sicurezza

 

1. Negli affidamenti in economia di lavori, va materialmente allegato il piano di sicurezza, quale parte integrante e sostanziale del documento che funge da contratto, e vanno specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza, pena la nullità dell’atto.

2. Negli affidamenti in economia di forniture e servizi, va richiamato o materialmente allegato il Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza, quale parte integrante e sostanziale del documento che funge da contratto, e vanno specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza, pena la nullità dell’atto.

 

 

 

Titolo V

FONDO ECONOMALE

 

Art. 26 – Fondo economale dell’Amministrazione Centrale

 

1. L’Economo dell’Università è dotato, all’inizio di ciascun esercizio, di un fondo di importo pari a € 25.000 reintegrabile durante l’esercizio finanziario, previa presentazione del rendiconto delle somme già spese. Il pagamento in contanti è consentito nei limiti della normativa vigente.

2. Con il fondo l’Economo provvede al pagamento delle spese di normale funzionamento, ciascuna di importo non superiore a € 3.000 relativamente alle voci di cui alle lettere da a) a mm) del precedente art. 11.

3. Nella gestione del fondo l’Economo osserverà le norme previste, per l’effettuazione delle spese in economia.

4. Nessun pagamento può essere eseguito dall’Economo senza la disposizione del dirigente dell’ufficio richiedente.

5. Per le spese che singolarmente non eccedano € 100 lo scontrino fiscale o scontrino non fiscale ai sensi dell’art.1, comma 429, legge 311/2004, è documento giustificativo della spesa purché vi appaia la natura della spesa stessa o in via residuale che tale natura sia dichiarata dall’acquirente. Le fatture che sono pagate o rimborsate con il fondo economale devono essere intestate all’Università Politecnica delle Marche.

6. L’Economo, per le spese autorizzate che non eccedano € 10 e che comunque non superino la somma di € 100 mensili, può essere esentato, sotto la propria personale responsabilità, dall’obbligo della documentazione e la prova dell’avvenuto pagamento è sostituita da una apposita dichiarazione dell’Economo stesso.

7. I pagamenti ed i reintegri sono annotati dall’Economo su apposito registro di cassa informatico numerato e vidimato. I pagamenti vengono annotati singolarmente con la descrizione dettagliata della spesa e del fornitore del bene o servizio. Il soggetto che riceve il rimborso della spesa ne rilascia quietanza. Con cadenza trimestrale si dà luogo alla stampa del registro recante il visto e le firme di regolarità amministrativo contabile dell’Economo. Tale documento, entro il giorno 10 del mese successivo, è trasmesso in copia alla Direzione Generale, ed è conservato agli atti per eventuali successivi controlli.

8. Le disponibilità al 31 dicembre del fondo economale, sono versate dall’Economo all’Istituto Cassiere con imputazione in entrata all’apposito capitolo delle partite di giro.

9. Allo stesso capitolo sono contabilmente imputate le somme corrispondenti al rendiconto in sospeso alla chiusura dell’esercizio, contestualmente all’addebito delle somme rendicontate ai vari capitoli di spesa.

10. Per la tenuta del conto economale può essere aperto apposito conto bancario nel rispetto delle norme di Tesoreria Unica.

 

 

Art. 27 – Fondo economale dei Centri di Gestione

 

1. Il Responsabile amministrativo del Centro è dotato, all’inizio di ciascun esercizio, di un fondo, determinato con delibera del Consiglio del Centro medesimo, di importo non superiore a € 5.000 reintegrabile durante l’esercizio finanziario, previa presentazione del rendiconto delle somme già spese. Il pagamento in contanti è consentito nei limiti della normativa vigente.

2. Con il fondo il Responsabile amministrativo provvede, sulla base delle direttive impartite dal Direttore del Centro, al pagamento delle spese di normale funzionamento, ciascuna di importo non superiore a € 1.000, relativamente alle seguenti voci:

a) acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, arredi, utensili, strumenti, materiale didattico nonché materiale di consumo per il loro funzionamento;

b) acquisto, noleggio, installazione, manutenzione e riparazione di attrezzature scientifiche, macchine d'ufficio, apparecchiature informatiche e relativo software di base e applicativo, nonché di accessori e parti di ricambio;

c) acquisto di materiale di consumo per laboratori didattici, di ricerca e sperimentazione;

d) acquisto, riparazione, manutenzione e noleggio di autoveicoli e di altri mezzi di trasporto; pagamento della tassa di circolazione; acquisto di carburanti e lubrificanti; acquisto di accessori; assicurazioni;

e) acquisto, manutenzione e riparazione di apparecchi di registrazione e di riproduzione amplificata del suono e dei relativi apparati; manutenzione e riparazione di mezzi di trasmissione di informazioni, dati e documenti, registrazioni video;

f) spese per traduzioni simultanee e di testi;

g) spese in occasione di scambi culturali, congressi e convegni previste dall'art. 98 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, nonché spese per la locazione a breve termine dei locali necessari ed i relativi impianti; spese per ospitalità nei confronti di delegazioni partecipanti a convegni e congressi;

h) partecipazione del personale dell'Università a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche su temi di interesse per l'Università, nonché la partecipazione del personale a corsi indetti da enti, istituti ed organismi;

i) abbonamenti ed acquisto di libri, riviste e giornali, periodici, notiziari, abbonamenti ad agenzie di informazione;

j) spese postali, telegrafiche e telex nonché per la divulgazione dei bandi di concorso e/o di gara a mezzo stampa ed altre inerenti al servizio di comunicazione;

k) pagamento di tasse ed imposte, contributi per licenze di esercizio, acquisto di bolli e fogli bollati e spese per sdoganamenti;

l) acquisto di generi di cartoleria, cancelleria, stampati, modelli, materiale per disegno, per fotografie e per riproduzioni;

m) lavori di stampa, tipografia e litografia, riproduzioni eliografiche e fotografiche, servizi di copisteria e grafica, nonché spese per rilegatura libri, periodici e documenti;

n) acquisto di materiale igienicosanitario;

o) iniziative culturali e didattiche per gli studenti;

p) spese di assicurazione;

q) spese per trasporti, per spedizioni e noli, per imballaggio, facchinaggio e pulizie;

r) spese di memorizzazione su supporti magnetici o simili degli atti di servizio qualora ragioni di urgenza lo richiedano e sia impossibile provvedere direttamente;

s) provviste di effetti di corredo al personale dipendente, compresi quelli previsti dalle norme in materia di sicurezza sul lavoro;

t) spese per audit per attività di ricerca;

u) approntamento di servizi e forniture in materia di sicurezza;

v) fattispecie indicate dall’art.125, comma 10, del D.Lgs. 163/06;

w) spese di rappresentanza di cui all'art. 97 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

x) spese per quote associative ad istituzioni scientifiche nazionali o internazionali di cui all'art. 51, comma 2, del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

3. Nella gestione del fondo il Responsabile amministrativo osserverà le norme previste, per l’effettuazione delle spese in economia.

4. Per le spese che singolarmente non eccedano € 100 lo scontrino fiscale o scontrino non fiscale ai sensi dell’art.1, comma 429, legge 311/2004, è documento giustificativo della spesa purché vi appaia la natura della spesa stessa o in via residuale che tale natura sia dichiarata dall’acquirente. Le fatture che sono pagate o rimborsate con il fondo economale devono essere intestate all’Università Politecnica delle Marche.

5. Il Responsabile amministrativo, per le spese autorizzate che non eccedano € 10 e che comunque non superino la somma di € 100 mensili, può essere esentato, sotto la propria personale responsabilità, dall’obbligo della documentazione e la prova dell’avvenuto pagamento è sostituita da una apposita dichiarazione del Responsabile stesso.

6. I pagamenti ed i reintegri sono annotati dal Responsabile amministrativo su apposito registro di cassa informatico numerato e vidimato. I pagamenti vengono annotati singolarmente con la descrizione dettagliata della spesa e del fornitore del bene o servizio. Il soggetto che riceve il rimborso della spesa ne rilascia quietanza. Con cadenza trimestrale si dà luogo alla stampa del registro recante il visto e le firme di regolarità amministrativo contabile del Responsabile amministrativo e del Direttore. Tale documento, entro il giorno 10 del mese successivo, è trasmesso in copia alla Direzione Generale, ed è conservato agli atti per eventuali successivi controlli.

7. Le disponibilità al 31 dicembre del fondo economale, sono versate dal Responsabile all’Istituto Cassiere con imputazione in entrata all’apposito capitolo delle partite di giro.

8. Allo stesso capitolo sono contabilmente imputate le somme corrispondenti al rendiconto in sospeso alla chiusura dell’esercizio, contestualmente all’addebito delle somme rendicontate ai vari capitoli di spesa.

 

  

Art. 28 – Fondo economale dei Centri di Spesa

 

1. Il Direttore del Centro di Spesa è dotato, all’inizio di ciascun esercizio, di un fondo di importo pari a € 2.000 reintegrabile durante l’esercizio finanziario, previa presentazione del rendiconto delle somme già spese. Il pagamento in contanti è consentito nei limiti della normativa vigente.

2. Con il fondo il Direttore del Centro di Spesa provvede direttamente al pagamento delle spese che singolarmente non superano l’importo di € 1.000 relativamente alle seguenti voci:

a) acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, arredi, utensili, strumenti, materiale didattico nonché materiale di consumo per il loro funzionamento;

b) acquisto, noleggio, installazione, manutenzione e riparazione di attrezzature scientifiche, macchine d'ufficio, apparecchiature informatiche e relativo software di base e applicativo, nonché di accessori e parti di ricambio;

c) acquisto di materiale di consumo per laboratori didattici, di ricerca e sperimentazione;

d) acquisto, riparazione, manutenzione e noleggio di autoveicoli e di altri mezzi di trasporto; pagamento della tassa di circolazione; acquisto di carburanti e lubrificanti; acquisto di accessori; assicurazioni;

e) acquisto, manutenzione e riparazione di apparecchi di registrazione e di riproduzione amplificata del suono e dei relativi apparati; manutenzione e riparazione di mezzi di trasmissione di informazioni, dati e documenti, registrazioni video;

f) spese per traduzioni simultanee e di testi;

g) spese in occasione di scambi culturali, congressi e convegni previste dall'art. 98 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, nonché spese per la locazione a breve termine dei locali necessari ed i relativi impianti; spese per ospitalità nei confronti di delegazioni partecipanti a convegni e congressi;

h) partecipazione del personale dell'Università a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche su temi di interesse per l'Università, nonché la partecipazione del personale a corsi indetti da enti, istituti ed organismi;

i) abbonamenti ed acquisto di libri, riviste e giornali, periodici, notiziari, abbonamenti ad agenzie di informazione;

j) spese postali, telegrafiche e telex nonché per la divulgazione dei bandi di concorso e/o di gara a mezzo stampa ed altre inerenti al servizio di comunicazione;

k) pagamento di tasse ed imposte, contributi per licenze di esercizio, acquisto di bolli e fogli bollati e spese per sdoganamenti;

l) acquisto di generi di cartoleria, cancelleria, stampati, modelli, materiale per disegno, per fotografie e per riproduzioni;

m) lavori di stampa, tipografia e litografia, riproduzioni eliografiche e fotografiche, servizi di copisteria e grafica, nonché spese per rilegatura libri, periodici e documenti;

n) acquisto di materiale igienicosanitario;

o) iniziative culturali e didattiche per gli studenti;

p) spese di assicurazione;

q) spese per trasporti, per spedizioni e noli, per imballaggio, facchinaggio e pulizie;

r) spese di memorizzazione su supporti magnetici o simili degli atti di servizio qualora ragioni di urgenza lo richiedano e sia impossibile provvedere direttamente;

s) provviste di effetti di corredo al personale dipendente, compresi quelli previsti dalle norme in materia di sicurezza sul lavoro;

t) spese per audit per attività di ricerca;

u) approntamento di servizi e forniture in materia di sicurezza;

v) fattispecie indicate dall’art.125, comma 10, del D.Lgs. 163/06;

w) spese per quote associative ad istituzioni scientifiche nazionali o internazionali di cui all'art. 51, comma 2, del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

3. Nella gestione del fondo il Direttore osserverà le norme previste, per l’effettuazione delle spese in economia.

4. Per le spese che singolarmente non eccedano € 100 lo scontrino fiscale o scontrino non fiscale ai sensi dell’art.1, comma 429, legge 311/2004, è documento giustificativo della spesa purché vi appaia la natura della spesa stessa o in via residuale che tale natura sia dichiarata dall’acquirente. Le fatture che sono pagate o rimborsate con il fondo economale devono essere intestate all’Università Politecnica delle Marche.

5. Il Direttore, per le spese autorizzate che non eccedano € 10 e che comunque non superino la somma di € 100 mensili, può essere esentato, sotto la propria personale responsabilità, dall’obbligo della documentazione e la prova dell’avvenuto pagamento è sostituita da una apposita dichiarazione del Responsabile stesso.

6. I pagamenti ed i reintegri sono annotati su apposito registro di cassa informatico numerato e vidimato. I pagamenti vengono annotati singolarmente con la descrizione dettagliata della spesa e del fornitore del bene o servizio. Il soggetto che riceve il rimborso della spesa ne rilascia quietanza dell’importo rimborsato. Con cadenza trimestrale si dà luogo alla stampa del registro recante il visto e le firme di regolarità amministrativo contabile del Direttore. Tale documento, entro il giorno 10 del mese successivo, è trasmesso in copia alla Direzione Generale, ed è conservato agli atti per eventuali successivi controlli.

7. Le disponibilità al 31 dicembre del fondo economale, sono versate dal Direttore all’Istituto Cassiere con imputazione in entrata all’apposito capitolo delle partite di giro.

 

 

 

 

Titolo VI

NORME FINALI

 

Art. 29 - Tracciabilità

 

1. Relativamente alle spese in economia di cui ai Titoli II e III, l’affidatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 come modificato dall’art. 7 del decreto legge 12 novembre 2010 n. 187, convertito, con modificazioni, in legge 17 dicembre 2010 n. 217. A tal fine, in particolare, nel contratto/buono d’ordine, dovranno essere inseriti:

a. i dati identificativi del/i conto corrente/conti correnti dedicato/dedicati;

b. i dati identificativi dei soggetti che per l’affidatario sono delegati ad operare sui conti correnti dedicati;

c. idonea clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di Banche o della società Poste Italiane S.p.A. ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

2. Relativamente alle spese mediante fondo economale di cui al Titolo V, in ottemperanza di quanto stabilito dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con la determinazione n.4 del 7 luglio 2011, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 come modificato dall’art. 7 del decreto legge 12 novembre 2010 n. 187, convertito, con modificazioni, in legge 17 dicembre 2010 n. 217, non trovano applicazione. In tali casi, pertanto, non sarà necessario:

- effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario (o postale) sul/sui conto corrente/conti correnti dedicato/dedicati,

- richiedere il CIG,

- acquisire i dati identificativi del/i conto corrente/conti correnti dedicato/dedicati;

- acquisire i dati identificativi dei soggetti che per l’affidatario sono delegati ad operare sui conti correnti dedicati;

- inserire nel contratto/buono d’ordine idonea clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di Banche o della società Poste Italiane S.p.A. ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

 

 

Art. 30 – Verifica delle prestazioni

 

1. Le forniture ed i servizi sono soggetti a collaudo o attestazione di regolare esecuzione, entro 20 giorni dal loro completamento.

2. Per gli affidamenti di forniture e servizi di importo inferiore a € 20.000, il Responsabile del procedimento può disporre che tali verifiche non siano necessarie; per tutte le altre spese, lo stesso nominerà un collaudatore.

3. Il collaudo non può essere effettuato da soggetti che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione di beni e servizi.

4. I lavori sono soggetti a collaudo o attestazione di regolare esecuzione a mente di quanto disposto dalla vigente normativa in materia con particolare riferimento all’art.141 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163.

 

 

Art. 31 - Termini e modalità di pagamento

 

1. I pagamenti sono disposti dal responsabile del procedimento entro il termine previsto dal contratto o, in mancanza, non oltre il sessantesimo giorno dalla data del collaudo o dell'attestazione di regolare esecuzione ovvero, se successiva, dalla data di presentazione delle fatture.

2. La previsione di un termine per il pagamento superiore a 60 giorni deve espressamente essere indicata nella lettera di invito e nel buono d'ordine.

3. In ogni caso dovrà essere previsto che, in caso di ritardo del pagamento nei termini legali o in quelli previsti nel contratto, all'impresa spettano gli interessi nella misura del tasso legale vigente.

4. I pagamenti dovranno avvenire previo accertamento della regolarità contributiva del fornitore. A tal fine, l'Università acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC).

5. Per i pagamenti relativi a contratti di forniture e servizi di importo non superiore a 20.000 euro, i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera p), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in luogo del documento di regolarità contributiva.”

6. Il responsabile del procedimento è tenuto ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’articolo 71 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

 

 

Art. 32 – Determinazione degli importi

 

Gli importi di cui al presente Regolamento si intendono al netto dell’IVA.

 

 

Art. 33 – Entrata in vigore

 

Il presente Regolamento entra in vigore a far tempo dal 30 maggio 2014.