Ordinanza del Ministro della Salute

Decalogo nuovo coronavirus

22 Febbraio 2020

Alcune semplici raccomandazioni per contenere il contagio da coronavirus. Pubblichiamo un decalogo sui comportamenti da seguire realizzato dal Ministero della Salute in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità e l’adesione degli ordini professionali medici, delle principali società scientifiche e associazioni professionali, oltre che della Conferenza Stato Regioni:

 

1 - Lavati spesso le mani

2 - Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute

3 - Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani

4️ - Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci

5️ - Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol

6️ - Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico

7️ - Contatta il numero verde 1500 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni

8️ - Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate

9️ - I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi

10 - Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus

 

Puoi scaricare il decalogo a questo link https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/img/info/decalogo.pdf

 

-

 

Il Ministro della Salute on.le Roberto Speranza ha trasmesso l’ordinanza concernente le “ulteriori misure profilattiche contro la diffusione delle malattie infettive” al fine di informare tutti i Presidenti delle Regioni italiane, gli assessori alla Sanità regionali e tuti i presidi territoriali, con richiesta di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite nell’ordinanza.

 

Di seguito gli articoli dell'ordinanza:

 

Art. 1

  1. È fatto obbligo alle Autorità sanitarie territorialmente competenti di applicare la misura della quarantena con sorveglianza attiva, per giorni quattordici, agli individui che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusa COVID-19.
  2. È fatto obbligo a tutti gli individui che, negli ultimi quattordici giorni, abbiano fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato nelle aree della Cina interessate dall’epidemia come identificate all’Organizzazione Mondiale della Sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente.
  3. Acquisita la comunicazione di cui al comma 2, l’Autorità sanitaria territorialmente competente provvederà all’adozione della misura della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero, in presenza di condizioni ostative, di misure alternative di efficacia equivalente.

Art. 2

  1. I dati personali raccolti nell’ambito delle attività di sorveglianza di cui all’articolo 1 vengno trattati dall’Autorità sanitaria competente per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, ivi incluse quelle relative al segreto professionale, e in relazione al contesto emergenziale in atto. La documentazione acquisita viene distrutta trascorsi sessanta giorni dalla raccolta, ove non si sia verificato alcun caso sospetto.

Art. 3

  1. La presente ordinanza ha validità di novanta giorni, a decorrere dalla data odierna.

 

Ordinanza del Ministro della Salute COVID-19(366 KB)