Regolamento Studentesse e Studenti

Emanato con D.R. 908 del 11 settembre 2023

Ogni qual volta, in questo Regolamento, al solo scopo di facilitare la lettura, è stata utilizzata la forma maschile, tutti i termini sono da intendersi riferiti anche al corrispondente termine di genere femminile.



Indice
Art. 1 - Definizioni
Art. 2 - Ambito di applicazione

 

 

TITOLO 1: NORME PER L'AMMISSIONE AI CORSI DI STUDIO

Art. 3 - Requisiti di ammissione ai corsi di laurea ed ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico

Art. 4 - Requisiti di ammissione ai corsi di laurea magistrale

Art. 5 - Requisiti di ammissione ai corsi di studio a numero programmato

Art. 6 - Immatricolazione ai corsi di studio

Art. 7 - Immatricolazione a corsi post laurea: scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento, master universitari e dottorati di ricerca

Art. 8 - Contemporanea iscrizione

Art. 9 - Immatricolazione con titolo di studio estero

Art. 10 - Immatricolazione a seguito di richiesta di riconoscimento di titolo accademico conseguito all'estero - equipollenza-

Art. 11 - Immatricolazione/iscrizione in regime di part time

Art. 12 - Immatricolazione con abbreviazione di corso

Art. 13 - Immatricolazione con riconoscimento in crediti di attività extrauniversitarie

Art. 14 - Iscrizione a singole attività formative (corsi singoli)

Art. 15 - Rilascio badge, indirizzo e-mail istituzionale, credenziali di accesso ai servizi online

TITOLO II: NORME RELATIVE ALLA CARRIERA

Art. 16 - Iscrizione ad anni di corso successivi al primo e regole per la progressione della carriera

Art. 17 - Frequenza ai corsi

Art. 18 - Piano di studio: presentazione e approvazione

Art. 19 - Riconoscimento di periodi di formazione effettuati all’estero nell’ambito di programmi di Mobilità internazionale

Art. 20 - Esami di profitto: definizione e regole, ammissione, verbalizzazione ed eventuale annullamento

Art. 21 - Assicurazione studentesse e studenti

Art. 22 - Trattamento dei dati personali

TITOLO III: NORME RELATIVE ALLA MODIFICA DELLA CARRIERA

Art. 23 - Passaggio di corso di studio

Art. 24 - Trasferimento ad altro Ateneo

Art. 25 - Trasferimenti da altro Ateneo

Art. 26 - Sospensione degli studi

Art. 27 - Interruzione degli studi

TITOLO IV: NORME RELATIVE ALLA CESSAZIONE DELLA CARRIERA

Art. 28 - Prova finale: requisiti per l'ammissione

Art. 29 - Prova finale: caratteristiche e modalità di svolgimento

Art. 30 - Figure guida per lo svolgimento della tesi

Art. 31 - Rilascio titoli accademici

Art. 32 - Laurea magistrale/Dottorato di ricerca ad honorem

Art. 33 - Laurea alla memoria

Art. 34 - Rinuncia agli studi

Art. 35 - Decadenza

TITOLO V: NORME RELATIVE AI BENEFICI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO

Art. 36 - Tasse, contributi

Art. 37 - Tipologie di esonero e forme di sostegno

Art. 38 - Rimborsi

TITOLO VI: RILASCIO CERTIFICAZIONE

Art. 39 -  Certificazioni
Art. 40 - Supplemento al diploma

TITOLO VII: DIRITTI E DOVERI DELLA COMUNITA’ STUDENTESCA

Art. 41 - Partecipazione ai procedimenti amministrativi

Art. 42 - Accesso agli atti amministrativi

Art. 43 - Diritti fondamentali

Art. 44 - Norme di disciplina

Art. 45 - Provvedimenti disciplinari

Art. 46 - Registrazione dei provvedimenti disciplinari

TITOLO VIII: NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 47 - Norma transitoria

Art. 48 - Entrata in vigore

Art. 49 - Modifiche al regolamento

Art. 50 - Norma finale

 

 

Art. 1 – Definizioni

 

Ai sensi del presente Regolamento si intende per:

 

a) Attività formativa: ogni attività organizzata o prevista dall’Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale della comunità studentesca, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento.

b) Carriera: insieme degli aspetti preordinati al conseguimento del titolo accademico concernenti l’intero percorso di studio a partire dall’immatricolazione.

c) Consiglio di Corso di Studio (CCS): insieme del corpo docente e rappresentanti della comunità studentesca afferenti al corso di studio.

d) Consiglio Unificato di Corso di Studio CUCS: insieme del corpo docente e rappresentanti della comunità studentesca afferenti al corso di studio dell'Organo collegiale.

e) Coorte: la comunità studentesca immatricolata al primo anno di un determinato Corso di studio, con riferimento ad uno specifico anno accademico.

f) Corpo docente: 

  • di ruolo: le professoresse e i professori ordinari (I fascia) le professoresse e i professori associati (II fascia).
  • a contratto: coloro che assumono uno o più incarichi di docenza sulla base di un contratto di affidamento di insegnamenti specificatamente individuati.

g) Corsi di studio: i Corsi di Laurea, di Laurea magistrale/specialistica a ciclo unico e non.

h) Corsi di Laurea: Corso di Laurea del 1° ciclo, di durata triennale.

i) Corso di Laurea Magistrale: Corso di Laurea del 2° ciclo, di durata biennale.

j) Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico: Corso di Laurea del 2° ciclo, di durata quinquennale o sessennale.

k) Credito: Credito formativo universitario (CFU) di cui all'art. 5 del DM 270/2004 ovvero la misura del volume di lavoro, compreso lo studio individuale, richiesto ad una studentessa o ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze, competenze ed abilità nelle attività formative previste dal Regolamento didattico del corso di studio cui risulta iscritto.

l) Decreto Ministeriale 270/04: il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 che detta: “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n 509”. 

m) Dipartimento: struttura fondamentale in cui si articola l’Ateneo; struttura organizzativa autonoma preposta allo svolgimento della ricerca scientifica e dell’attività didattica e formativa, nonché delle attività rivolte all’esterno ad esse correlate e accessorie. 

n) Facoltà: struttura di coordinamento dell’attività didattica di due o più dipartimenti ad essa afferenti, con autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa e gestionale nei limiti fissati dal Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la contabilità.

o) Offerta Formativa: l'insieme dei corsi attivati in un determinato anno accademico.

p) Ordinamento didattico (RAD): insieme delle norme che regolano i percorsi formativi di un corso di studio con le informazioni di cui all’art. 11 comma 3 del DM 270/04 (denominazione, obiettivi formativi, quadro generale delle attività formative e relativi crediti, caratteristiche della prova finale) e che confluisce nella “parte speciale” del Regolamento Didattico di Ateneo.

q) Propedeuticità: insieme di regole che indicano la successione temporale e logica della preparazione degli esami ed esprimono i vincoli nel sostenere alcune prove di esame prima di aver superato la verifica di altre, determinate nei Regolamenti Didattici dei corsi di studio.

r) Regolamento Didattico di Ateneo: il regolamento di Ateneo emanato ai sensi dell’art. 11 del DM 270/2004 che raccoglie tutti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio dell’Università Politecnica delle Marche e che comprende una parte generale che riguarda le regole sulla didattica applicate dall’Ateneo per tutti i corsi di studio.

s) Regolamento didattico di Corso di Studio:  l’insieme delle norme, stabilite dalla singola struttura didattica competente, che disciplinano l’organizzazione delle attività didattiche specifiche del singolo corso di studio.

t) Sbarramento: insieme di regole di natura didattica - acquisizione crediti e/o ottenimento frequenze - che impediscono l'iscrizione ad anni successivi di corso, determinate nei regolamenti Didattici dei corsi di studio.

u) Segreteria studenti: l’Ufficio di Segreteria competente per la gestione dei corsi di studio afferenti ad una specifica Facoltà o Dipartimento non coordinato in Facoltà

v) Sito dell’Ateneo: univpm.it

w) Statuto: lo Statuto di autonomia dell’Università Politecnica delle Marche, con le modificazioni e integrazioni successive alla prima emanazione con decreto rettorale del 14 maggio 1998.

x) Struttura competente: struttura amministrativa o struttura didattica.

y) Struttura didattica: Facoltà ove costituita o Dipartimento non coordinato in Facoltà.

z) Studentessa e studente: chi è iscritto a un corso di studio dell’Ateneo.

aa) TAF A.: Attività in uno o più ambiti disciplinari di base

bb) TAF B: Attività in uno o più ambiti disciplinari caratterizzanti

cc) TAF C: Attività in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi

dd) TAF D: Attività autonomamente scelte dalla studentessa o dallo studente.

ee) Università o Ateneo: l’Università Politecnica delle Marche.

 

 Art. 2 – Ambito di applicazione

  1. In attuazione dell'articolo 31 del Regolamento Didattico di Ateneo, il presente regolamento definisce le procedure amministrative per l'iscrizione all'Università e per la gestione delle carriere nel rispetto di quanto previsto dallo stesso Regolamento Didattico di Ateneo, dallo Statuto e dalla legislazione nazionale.
  2. Le norme del presente regolamento si applicano a coloro che sono iscritti ai corsi di studio attivati presso l'Università. Esse si applicano altresì, qualora compatibili con la specifica normativa, a coloro che sono iscritti alle scuole di specializzazione, ai corsi di dottorato di ricerca, ai Master Universitari, ai Corsi di perfezionamento universitari e ad altre tipologie di corsi di formazione istituiti presso l'Università non espressamente richiamati.

 

TITOLO I - NORME PER L'AMMISSIONE AI CORSI DI STUDIO

Art. 3 – Requisiti di ammissione ai corsi di laurea ed ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico

  1. Per essere ammessi ad un Corso di Laurea o di laurea magistrale a ciclo unico occorre essere in possesso alternativamente di:

    ¤ Diploma conseguito presso gli istituti italiani di istruzione secondaria di secondo grado, di durata quinquennale;
    ¤ Diploma conseguito presso gli istituti italiani di istruzione secondaria di secondo grado, di durata quadriennale e del relativo anno integrativo; 
    ¤ Diploma di scuola media superiore di durata quadriennale ed in assenza del relativo anno integrativo, giacché non più attivo, del debito formativo assegnato dal CCS/CUCS dopo la valutazione individuale del caso;
    ¤ Diploma di scuola media superiore di durata quadriennale di cui al Decreto Ministeriale 567/2017;
    ¤ Titolo di studio conseguito all'estero, dopo 12 (dodici) anni di scolarità, riconosciuto equivalente al diploma italiano dalle strutture competenti. Sono ammessi anche titoli di studio conseguiti con minor numero di anni di scolarità purché rientrino nelle condizioni fissate dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) con proprie disposizioni e meglio specificate all’art. 9;
    ¤ Laurea o diploma universitario o diploma di scuola diretta a fini speciali ed equiparati secondo la normativa vigente. Fatto salvo l’eventuale accoglimento di abbreviazione di corso, in ogni caso la candidata o il candidato deve aver conseguito il titolo di scuola media superiore prescritto per l’iscrizione e dimostrarne il possesso in fase di immatricolazione insieme con il titolo accademico.
  2. È inoltre prevista la verifica di un’adeguata preparazione iniziale della candidata o del candidato da effettuarsi di norma tramite prova preliminare non selettiva da svolgersi sotto forma di test o altra forma di valutazione i cui contenuti e le modalità di svolgimento sono stabiliti nei Regolamenti Didattici dei corsi di studio.
  3. L’eventuale mancato superamento della prova non pregiudica l’immatricolazione. Qualora la prova di verifica della preparazione iniziale non sia superata, vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi (OFA) da soddisfare nel primo anno di corso secondo le modalità stabilite nello specifico Regolamento didattico dei corsi di studio. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche a coloro che sono iscritti ai corsi di laurea ad accesso programmato.
  4. Le modalità di svolgimento della prova e del soddisfacimento degli OFA sono pubblicizzate annualmente nelle norme di iscrizione.
  5. Le strutture didattiche supportano le studentesse e gli studenti cui è stato attribuito un iniziale debito formativo, offrendo idonei corsi di recupero.

 Art. 4 – Requisiti di ammissione ai corsi di laurea magistrale 

  1. Per essere ammessi ad un Corso di Laurea Magistrale occorre essere in possesso alternativamente di:

    ■ laurea conseguita presso università italiane;
    ■ diploma universitario di durata triennale conseguito presso università italiane o di un titolo ad esso equivalente secondo la normativa vigente;
    ■ titolo di studio conseguito presso università estere riconosciuto equivalente al titolo accademico italiano dai competenti Organi Accademici.

  2. È inoltre richiesto il possesso di requisiti curriculari e di un’adeguata preparazione personale, le cui definizioni e modalità di verifica sono stabilite nei Regolamenti didattici dei Corsi di studio e pubblicizzate annualmente nelle norme di iscrizione.
  3. Il mancato soddisfacimento dei requisiti curriculari può comportare la necessità di integrare la carriera universitaria svolta nel precedente percorso accademico con il superamento di esami relativi a corsi singoli, suggeriti dalla Commissione deputata alla verifica del possesso dei requisiti di accesso. In tal caso, la candidata o il candidato è tenuto al recupero dei requisiti mancanti prima dell'immatricolazione, giacché non è prevista l'immatricolazione alla laurea magistrale con debiti formativi.
  4. Il mancato superamento della prova prevista per l'accertamento dell'adeguata preparazione personale pregiudica la possibilità di procedere all'immatricolazione.

 

Art. 5 – Requisiti di ammissione ai corsi di studio a  numero programmato

  1. I corsi di studio ad accesso programmato sono corsi per la cui ammissione è previsto il superamento di una selezione pubblica. Presso l’Ateneo possono essere istituiti corsi ad accesso programmato a livello locale o a livello nazionale, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento.

  2. Per i corsi a programmazione nazionale il numero dei posti e le norme concorsuali generali sono stabiliti di anno in anno da apposito decreto ministeriale.
  3. L’Università emana annualmente i bandi di selezione in conformità alle prescrizioni dettate con il suddetto decreto, disciplinando i termini e le modalità di partecipazione alla selezione nonché le norme di espletamento delle prove concorsuali e le procedure successive alla pubblicazione delle graduatorie finali di merito.

  4. I bandi sono tutti pubblicati sul sito dell’Ateneo.

  5. Per essere ammessi ai corsi di studio a numero programmato, oltre al possesso del titolo di studio richiesto di cui agli articoli 3 e 4, occorre risultare in posizione utile nella graduatoria formulata a seguito del concorso espletato.

 

Art. 6 – Immatricolazione ai corsi di studio

  1. L’immatricolazione è l’atto amministrativo con cui si acquisisce lo status di “studente universitario” mediante un’istanza da presentare secondo le modalità di accesso ed i termini stabiliti annualmente con provvedimenti adottati dagli Organi competenti. Sono fatte salve le disposizioni annuali disciplinate dagli specifici bandi per l’ammissione ai corsi di accesso a numero programmato a livello locale e nazionale nel rispetto della normativa vigente in materia.
  2. L’immatricolazione in via ordinaria deve essere effettuata con l’utilizzo della procedura on-line messa a disposizione dall’Ateneo con le modalità sottoindicate.
  3. Chi intende immatricolarsi deve registrarsi e compilare on line la domanda di immatricolazione. Immessi i dati richiesti, la conferma della domanda sarà effettuata seguendo le indicazioni riportate nelle norme annuali di iscrizione, pubblicate nel sito di Ateneo.
  4. A conclusione della procedura di immatricolazione sarà attribuito un numero di matricola progressivo. Tale numero identificativo permane anche nel caso di passaggio di corso all’interno dell’Ateneo. Nel caso invece di una nuova immatricolazione, a seguito di rinuncia agli studi o conseguimento di altra laurea, è attribuita una nuova matricola.
  5. Non può immatricolarsi ad un corso di studio chi, in quel medesimo corso di studio, risulti essere docente.
  6. Chi ha conseguito il titolo in un corso di studio, di una determinata classe, o in un corso di studio di un ordinamento previgente ad esso equiparato, può immatricolarsi ad un altro corso di studio attivato nella medesima classe. Non è invece possibile immatricolarsi nuovamente allo stesso corso di studio, anche in presenza di percorsi formativi curriculari diversi.
  7. Immatricolazione condizionata

    È prevista inoltre la possibilità di “immatricolazione condizionata” se l’iscrizione a due corsi di studio si riferiscano ad anni accademici diversi, ed inoltre si presenti una delle seguenti condizioni:

    • la studentessa o lo studente che si immatricola ad un corso ad accesso libero acquisisca il titolo accademico relativo al primo corso di studio entro l’ultima sessione utile dell'anno accademico di riferimento;
    • la studentessa o lo studente che si immatricola ad un corso ad accesso programmato deve essere in difetto del solo esame finale da superare entro la prima sessione utile successiva all'immatricolazione al nuovo corso di studio, o entro il termine stabilito dal bando di ammissione.

Art. 7 – Immatricolazione a corsi post laurea: scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento, master universitari e dottorati di ricerca

  1. Per le procedure amministrative relative alle ammissioni, alle immatricolazioni e alle carriere di coloro che sono iscritti alle scuole di specializzazione, ai corsi di perfezionamento, ai master universitari e ai dottorati di ricerca si fa rinvio alla normativa nazionale di riferimento, agli appositi Regolamenti di Ateneo e ai Bandi di ammissione, nonché a quanto previsto dall'art. 11 del Regolamento Didattico di Ateneo.  

Art. 8 - Contemporanea iscrizione

  1. È possibile iscriversi contemporaneamente a due diversi Corsi di Studio di uno stesso Ateneo o di Atenei o Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale diversi, sia italiani sia esteri secondo quanto previsto dalla Legge n. 33 del 12/04/2022 e dai relativi decreti attuativi.

    La contemporanea iscrizione è consentita tra:
    a) due diversi corsi di laurea o di laurea magistrale, purché i corsi appartengano a classi di laurea e di laurea magistrale diverse e i due corsi si differenzino per almeno i 2/3 delle attività formative;

    b) un corso di laurea e ad uno di laurea magistrale purché in possesso dei requisiti di accesso necessari;
    c) un corso di laurea o di laurea magistrale e a un corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, ad eccezione dei corsi di specializzazione medica;
    d) un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione, anche medica, previa valutazione demandata ai rispettivi organi collegiali che verificheranno la sussistenza delle condizioni per l’acquisizione delle competenze e conoscenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi di ciascun percorso. In particolare, la contemporanea iscrizione tra un dottorato di ricerca e un corso di specializzazione medica è regolamentata dall’art. 14 del Regolamento Dottorato di ricerca di Ateneo.

    E’ altresì consentita la contemporanea iscrizione tra un corso di Dottorato di Ricerca ed un Master, previa valutazione demandata ai rispettivi Organi collegiali, che verificheranno la sussistenza delle condizioni per l’acquisizione delle competenze e conoscenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi di ciascun percorso.

  2. Qualora uno dei due corsi di studio, secondo quanto disciplinato nel rispettivo regolamento didattico, sia a frequenza obbligatoria, è consentita l’iscrizione ad un secondo corso di studio che non presenti obblighi di frequenza a meno che l’obbligo stesso non riguardi solo attività di laboratorio e tirocinio.
  3. Nel caso di iscrizione a due corsi a numero programmato locale, è necessario essere collocati in posizione utile nelle graduatorie di entrambi i corsi. 
  4. Gli studenti e le studentesse devono dichiarare la volontà di iscriversi contemporaneamente a un secondo corso di studio e sono tenuti ad autocertificare il possesso dei requisiti necessari alla contemporanea iscrizione all’atto dell’immatricolazione e annualmente nel corso degli studi. Nel caso in cui uno dei corsi non si svolga presso questo Ateneo, tale dichiarazione deve essere presentata ad entrambe le istituzioni interessate.
  5. Nel caso in cui la studentessa o lo studente autocertifica la contemporanea iscrizione a due lauree o lauree magistrali o ciclo unico, la competente struttura didattica procederà alla verifica della differenziazione di almeno 2/3 delle attività formative dei due corsi (ai sensi del D.M. 930/2022). Ai fini di tale verifica lo studente o la studentessa dovrà allegare il piano di studio del corso qualora richiesto. Nel caso in cui la differenziazione sia da calcolare tra corsi di studio di differente durata, il calcolo dei due terzi è da riferirsi al corso di studio di durata inferiore. 

 

Art. 9 – Immatricolazione con titolo di studio estero

  1. L'immatricolazione ai corsi di studio da parte di coloro che sono in possesso di titolo conseguito all'estero è disciplinata da specifiche disposizioni ministeriali definite annualmente e rese note nelle norme di iscrizione.

  2. Le disposizioni ministeriali relative all'ammissione delle studentesse e degli studenti internazionali ai corsi universitari sono contenute nelle note ministeriali emesse annualmente e consultabili sul sito dedicato del MUR. 

    Le candidate e i candidati internazionali possono ottenere ulteriori informazioni presso le Rappresentanze Diplomatiche italiane all'estero.

  3. La validità dei titoli di studio conseguiti all'estero finalizzata all'immatricolazione è valutata dalle strutture competenti nel rispetto delle predette disposizioni ministeriali e in attuazione di accordi internazionali vigenti.
  4. L'immatricolazione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico è consentita solo al termine di un periodo di studi non inferiore a 12 (dodici) anni. Nel caso il sistema scolastico locale preveda percorsi di durata inferiore, la candidata o il candidato è tenuto a dimostrare di aver frequentato l'università, superando i relativi esami, per un numero di anni pari al raggiungimento del requisito minimo dei dodici anni di scolarità prima di aver accesso ai corsi universitari. Per tali esami è inibita la possibilità di chiedere la convalida.
  5. Per i corsi ad accesso programmato, l’immatricolazione di coloro che hanno cittadinanza di un paese non dell’Unione Europea (UE) e con residenza all’estero avviene nel rispetto del numero programmato annualmente dall'Ateneo, pubblicato sul sito MUR, e previa verifica del superamento della prova di conoscenza della lingua italiana, ove prescritta.

  6. Accedono direttamente ai corsi senza limitazione di contingente:

    • coloro che sono in possesso di cittadinanza UE ovunque residenti;
    • coloro che non hanno una cittadinanza UE ma sono in possesso di regolare permesso di soggiorno in Italia;
    • le cittadine e i cittadini italiani con titolo di studio estero.
  7. L'elenco della documentazione prescritta ai fini dell'immatricolazione è riportato nelle norme di iscrizione.

 

Art. 10- Immatricolazione a seguito di richiesta di riconoscimento di titolo accademico conseguito all'estero - equipollenza

  1. Un titolo accademico conseguito presso università straniere può essere dichiarato equipollente, ovvero di pari valore, a tutti gli effetti giuridici, del titolo corrispondente rilasciato dall'Università, sulla base di specifiche disposizioni contenute in accordi internazionali bilaterali o plurilaterali. In tal caso il riconoscimento avviene con provvedimento rettorale.
  2. I possessori di titolo accademico conseguito all'estero possono richiedere il riconoscimento del titolo con il corrispondente titolo accademico italiano, presentando domanda alla Segreteria Studenti nel rispetto delle modalità di seguito indicate e dei termini previsti nelle norme di iscrizione.
  3. In virtù dell'autonomia riconosciuta alle Università, ope legis, ai fini dell'accesso, del proseguimento e del conseguimento dei titoli universitari italiani, la richiesta di equipollenza, previa deliberazione degli Organi Accademici competenti può concludersi con:
    a)riconoscimento totale del percorso di formazione svolto all'estero e contestuale rilascio del titolo italiano equivalente, previa effettuazione di regolare immatricolazione e pagamento del contributo previsto per la stampa della pergamena di laurea, della tassa regionale per il diritto allo studio e dell’imposta di bollo e dei contributi fissati dal Consiglio di Amministrazione;
    b) riconoscimento parziale della carriera del percorso di formazione svolto all'estero, con valutazione e riconoscimento in crediti delle attività formative svolte nella università straniera e l'ammissione all'esame finale, con dispensa totale delle prove di valutazione prescritte dal regolamento del corrispondente corso di studi. Anche in questo caso è necessario effettuare regolare immatricolazione e pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio, dell’imposta di bollo;
    c) abbreviazione del percorso di formazione del corso, con valutazione e riconoscimento in crediti delle attività formative svolte nelle università straniere e l'ammissione ad un determinato anno di corso di studio. In tal caso è necessario procedere all'immatricolazione secondo quanto già disposto all'art. 6.
  4. In assenza dei predetti accordi internazionali, ed in tutti i casi di cui al precedente comma 3, lettere a) e b) sulla richiesta di riconoscimento delibera caso per caso il Senato Accademico tenuto conto della coerenza degli studi compiuti all'estero. La delibera è assunta, previo parere favorevole del Consiglio di Facoltà/Dipartimento, su proposta del CCS/CUCS. La dichiarazione di piena equipollenza del titolo di studio estero con quello italiano è resa con decreto rettorale. Gli estremi normativi o del provvedimento rettorale sulla base dei quali è stata dichiarata l'equipollenza sono riportati nella pergamena di laurea in aggiunta ai dati ordinariamente presenti.
  5. Avverso la delibera assunta dal Senato Accademico la candidata o il candidato può presentare ricorso in opposizione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
  6. I cittadini o le cittadine di paesi non dell’Unione Europea residenti all’estero che chiedono il riconoscimento del titolo accademico estero devono dimostrare la conoscenza della lingua italiana, ove prescritta.
  7. Alla domanda di riconoscimento del titolo accademico estero deve essere allegata la documentazione secondo le modalità di seguito riportate:

  • titolo di studio conseguito presso una Università o titolo post-secondario conseguito in un Istituto Superiore non universitario che consenta in loco il proseguimento degli studi universitari nel livello successivo. Viene valutata l’idoneità del titolo ai fini dell’accesso al corso prescelto tramite la richiesta di presentazione della Dichiarazione di valore o dell’attestazione di comparabilità prodotta dal centro ENIC-NARIC italiano (CIMEA). Inoltre, viene verificata la veridicità dei documenti accademici presentati attraverso una delle seguenti modalità:
    - la richiesta di documenti apostillati e legalizzati;
    - la richiesta delle attestazioni di verifica prodotte dal centro ENIC-NARIC italiano (CIMEA);
    - il contatto diretto con l’istituzione estera;
    - l’utilizza di strumenti di verifica online;

  • certificato rilasciato dalla competente Università - debitamente confermato dalla Rappresentanza diplomatica - attestante gli esami superati, nonché per ogni disciplina, i programmi dettagliati per il conseguimento del titolo ed il numero delle ore previste per ogni attività formativa e le votazioni conseguite. Tale certificato deve essere munito di traduzione ufficiale effettuata da parte delle Rappresentanze Diplomatiche competenti nel Paese di conseguimento del titolo di studio. I programmi possono essere prodotti in una delle seguenti lingue: italiano o inglese; 
  • gli studi post secondari (esami e crediti) già compiuti possono essere attestati dal “Diploma Supplement”, ove adottato.

fino qui 13.09.2023 ore 14:18

 

 

Art. 11 – Immatricolazione/iscrizione in regime di part time

  1. Le norme contenute nel presente articolo sono applicabili solo a coloro che intendano immatricolarsi/iscriversi ad un corso di laurea o ad un corso di laurea magistrale, con esclusione dei corsi di studio a programmazione nazionale o locale.

  2. L’attribuzione dello status di “studente part time” può essere richiesta da coloro che abbiano necessità di articolare la durata del corso di studio in un numero di anni superiore alla durata normale.

  3.  

    Tale status si acquisisce per un periodo minimo di due anni accademici consecutivi e può essere ottenuto per un periodo massimo pari al doppio della durata normale del corso di studio. La quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno in regime di studio a tempo parziale è pari di norma a 30 CFU e non può in ogni caso superare di norma i 60 CFU nel biennio. A coloro che optano per il regime di studio a tempo parziale viene assegnato lo stesso piano di studio offerto a coloro che sono in regime full time, ma un tempo più lungo entro il quale acquisire i crediti necessari per il conseguimento del titolo di studio.
  4. La scelta della condizione di part-time può essere richiesta al momento dell’immatricolazione o dell’iscrizione ad anno successivo, entro i termini ordinari fissati annualmente dal Senato Accademico. Tale qualifica viene mantenuta per il periodo di cui al precedente comma 3, salvo eventuale rinuncia alla qualifica stessa che può avvenire soltanto alla conclusione del periodo minimo di due anni accademici.
  5. A coloro che sono iscritti in regime di tempo parziale si applica una riduzione sull’ammontare dei contributi nella misura percentuale prevista dal Regolamento contribuzione studentesca. La predetta riduzione non è applicabile sulla tassa regionale per il diritto allo studio e sull’imposta di bollo.

  6. Chi usufruisce del regime part time è escluso dai benefici in materia di diritto allo studio erogati direttamente dall’Ateneo salvo specifiche disposizioni presenti nei provvedimenti di concessione (benefici di esonero dalle tasse e contributi, borse di studio, collaborazioni studentesche, assegni di tutorato etc.).

  7. Non è consentita l’iscrizione a tempo parziale a chi essendo in posizione di fuori corso, abbia già maturato tutte le frequenze agli insegnamenti.

Art.  12– Immatricolazione con abbreviazione di corso

  1. È concessa la possibilità di immatricolarsi con abbreviazione di corso, ovvero di seguire e concludere un percorso formativo in un numero di anni inferiore alla durata normale dello stesso, ad eccezione dei corsi ad accesso programmato di area sanitaria, a coloro che siano in possesso di conoscenze e competenze acquisite a seguito di:

    1. studi universitari compiuti presso università italiane o straniere;
    2. acquisizione di crediti a seguito di iscrizione a corsi singoli presso Università italiane.

    Le predette conoscenze e competenze sono riconosciute in crediti purché coerenti con il percorso di studio intrapreso.

    L’immatricolazione con abbreviazione nei corsi ad accesso programmato di area sanitaria è concessa solo ai vincitori del test di ammissione, previa verifica degli studi universitari compiuti, qualora ci sia disponibilità di posti non ricoperti con il bando di iscrizione ad anni successivi al primo riferito all’anno accademico di espletamento del concorso.

  2. Coloro che rientrano anche in una sola delle condizioni di cui ai punti a) e b) del precedente comma, devono all'atto dell'immatricolazione, richiedere il riconoscimento delle attività formative pregresse con un'istanza rivolta agli Organi Accademici competenti. L'istanza e la relativa documentazione vengono inoltrate alla Segreteria Studenti che, secondo i limiti stabiliti dall'ordinamento didattico e dal percorso di formazione relativo alla coorte di appartenenza provvede all'immatricolazione condizionata all’anno di corso richiesto. Il riconoscimento dei crediti e l'assegnazione dell'anno di corso al quale immatricolare la studentessa o lo studente sono decisi dal CCS/CUCS sulla base dei criteri stabiliti nei singoli Regolamenti didattici dei corsi di studio.
  3. È possibile, anche in un anno successivo all'immatricolazione, richiedere il riconoscimento delle attività di cui al comma 1 con le stesse modalità descritte al comma precedente; in tal caso, indipendentemente dal numero di crediti riconosciuti dal CCS/CUCS, non potrà essere consentita l'abbreviazione della normale durata del corso di studio.

  4. Coloro che sono già in possesso di un diploma di laurea o di laurea magistrale non possono accedere, rispettivamente per un ulteriore corso di laurea o di laurea magistrale, ai benefici concessi a coloro che sono capaci e meritevoli ma in condizioni economiche disagiate
  5. Le modalità di riconoscimento delle attività formative e di attribuzione delle votazioni conseguite sono disciplinate da apposite norme denominate “Linee guida per il riconoscimento di crediti formativi universitari ed extra universitari”, allegate al presente Regolamento (Allegato 1)

 

Art.  13 – Immatricolazione con riconoscimento in crediti di attività extrauniversitarie

  1. È prevista la possibilità di chiedere il riconoscimento in crediti di attività formative extrauniversitarie, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 15, del Regolamento Didattico di Ateneo, nel rispetto del limite previsto dal comma stesso di predetto regolamento, per coloro che:

    1. hanno svolto attività formative volte all'acquisizione di conoscenze ed abilità professionali;
    2. sono in possesso di conoscenze ed abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione le Università abbiano concorso.

    Per quanto riguarda le modalità di riconoscimento delle predette attività extrauniversitarie si fa espresso rinvio alle apposite norme contenute nelle “Linee guida per il riconoscimento di crediti formativi universitari ed extra universitari” allegate al presente Regolamento (Allegato 1). 

  2. Coloro che rientrano anche in una sola delle condizioni di cui ai punti a) e b) del precedente comma, devono, ad avvenuta immatricolazione, richiedere anno per anno il riconoscimento delle attività formative pregresse extrauniversitarie entro i termini stabiliti dal Senato Accademico. L’istanza e la relativa documentazione vengono presentate alla Segreteria Studenti che provvede all'inoltro all'Organo deliberante cui compete individuare quali attività formative curriculari possono essere riconosciute, sulla base di un'attenta valutazione della coerenza.
  3. Le modalità di riconoscimento delle attività formative e di attribuzione delle votazioni conseguite sono disciplinate da apposite norme denominate “Linee guida per il riconoscimento di crediti formativi universitari ed extra universitari”, allegate al presente Regolamento (Allegato 1).

 

 

Art.  14-  Iscrizione a singole attività formative (corsi singoli)

  1. Possono iscriversi, per finalità curriculari, a corsi singoli erogati in corsi di studio, attivati presso l'Ateneo, e di acquisirne i relativi crediti, senza l'obbligo di immatricolarsi all'intero percorso formativo, coloro che:

    1. sono in possesso di un titolo di studio italiano o estero che consente l’iscrizione al corso a cui afferiscono i singoli insegnamenti;
    2. sono iscritti ad un corso di studio presso un Ateneo italiano o estero se la singola attività non rientra nel proprio piano di studi;
    3. sono iscritti ad un dottorato di ricerca, ad un master o ad un corso di perfezionamento.

    In riferimento alle modalità di iscrizione ed ai termini per le studentesse e gli studenti internazionali residenti all’estero, si fa espresso rinvio alle norme di accesso ai corsi universitari emanate annualmente dal MUR. Tali soggetti devono comunque presentare il titolo di studio o il certificato di iscrizione ad altro Ateneo tradotto e legalizzato dall'Autorità Diplomatica italiana competente.

  2. A coloro che hanno ottenuto l’iscrizione ai soli corsi singoli non è riconosciuto lo “status di studente” non essendo iscritto ad alcun corso di studio. Gli iscritti a corsi singoli non godono pertanto dell'elettorato passivo e attivo nelle elezioni delle rappresentanze studentesche né dei benefici in materia di diritto allo studio.
  3. La domanda di iscrizione deve essere inoltrata alla Segreteria Studenti nei periodi temporali fissati annualmente dal Senato Accademico. In casi eccezionali e debitamente documentati è consentito, previa autorizzazione della struttura competente, accogliere la domanda di iscrizione in data successiva all'inizio delle lezioni o fuori dal periodo didattico in cui è collocato l'insegnamento e consentire la registrazione del relativo esame, dietro pagamento dell’indennità di mora.

    Gli iscritti sono tenuti al pagamento delle tasse e contributi il cui importo viene fissato dal Consiglio di Amministrazione in sede di determinazione annuale della contribuzione studentesca.
  4. L'iscrizione è subordinata al pagamento delle tasse e contributi disciplinate nel Regolamento contribuzione studentesca al quale si rinvia.
  5. Gli esami relativi alle attività di formazione, di cui si ottiene la frequenza tramite l'iscrizione, devono essere sostenuti entro l'ultima sessione utile dell'anno accademico di iscrizione. Per coloro che non sostengono gli esami entro detta scadenza la posizione amministrativa verrà chiusa d'ufficio e per l'acquisizione dei crediti i medesimi devono procedere ad una nuova iscrizione previo pagamento delle relative tasse e contributi.
  6. Non possono iscriversi ai corsi singoli le studentesse o gli studenti già iscritti ai Corsi di studio ad accesso programmato dell’area sanitaria. Non è altresì consentita l’iscrizione ai corsi singoli in regime di interruzione o sospensione degli studi anche presso altro Ateneo.
  7. L'interessato può ottenere l'iscrizione ad un numero di attività formative corrispondenti ad un numero di crediti non superiore a 30 per anno accademico.

  8. È possibile ottenere la certificazione dell'iscrizione ai corsi singoli e del superamento delle relative prove di valutazione, secondo le vigenti norme.

  9. I crediti acquisiti con il superamento degli esami dei corsi singoli possono essere riconosciuti a coloro che si iscrivono successivamente ad un corso di studio dell'Università. Tale riconoscimento da parte del CCS/CUCS non potrà essere superiore a 60 cfu per la laurea ed a 30 per la laurea magistrale.

Art. 15 - Rilascio badge, indirizzo e-mail istituzionale, credenziali di accesso ai servizi online

  1. Ad avvenuta immatricolazione, l'Università rilascia a tutte le studentesse e agli studenti le credenziali istituzionali per accedere ai servizi informatici. Vengono inoltre rilasciati, ove previsti, una tessera chip card - badge -, per l'utilizzo di alcuni servizi (parcheggio, accesso alle biblioteche, rilevazione presenza, etc.) ed un libretto in cui vengono registrate le attività formative professionalizzanti o il tirocinio o le attività di natura pratica.

  2. Il badge e il libretto delle attività formative professionalizzanti devono essere restituiti alla Segreteria studenti prima dell’appello dell’esame finale, oppure in caso di trasferimento, passaggio o rinuncia agli studi.
  3. In caso di smarrimento, distruzione o furto, o in caso di deterioramento del badge è necessario chiedere il rilascio di un duplicato, presentando richiesta agli Uffici amministrativi, competenti per emissione, con pagamento del contributo fissato dal Consiglio di Amministrazione. In caso di furto è necessario comprovare tali circostanze allegando alla richiesta la denuncia presentata alle Autorità competenti
  4. La studentessa o lo studente è responsabile della corretta conservazione ed utilizzazione del libretto e del badge.
  5. All’atto dell’immatricolazione è attivata un’area riservata dove è possibile utilizzare servizi riservati ed avere a disposizione informazioni relative alla propria carriera. All’area si accede tramite credenziali istituzionali rigorosamente personali. Tali credenziali sono utilizzate come strumento di autenticazione ai servizi on line offerti dall'Università. Le dichiarazioni e le richieste inoltrate tramite l’area riservata soddisfano quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
  6. All’atto dell’immatricolazione viene inoltre attribuito un indirizzo di posta elettronica che costituisce canale privilegiato per la comunicazione con l’Ateneo.
  7. La studentessa o lo studente ha il dovere di controllare l'area riservata, il sito istituzionale e la propria casella di posta elettronica, dal momento che le strutture competenti utilizzano tali strumenti per comunicare le informazioni relative alla carriera universitaria.

 

TITOLO II: NORME RELATIVE ALLA CARRIERA

 

Art. 16 -  Iscrizione ad anni di corso successivi al primo e regole per la progressione della carriera

  1. L'iscrizione deve essere rinnovata con continuità e sino al conseguimento del titolo.
  2. L'iscrizione ad anni successivi al primo si ottiene con il pagamento della prima rata di tasse da effettuarsi nel periodo di norma fissato dal 15 luglio al 5 novembre di ciascun anno.

    Con tale pagamento si manifesta la volontà all’iscrizione e non corre l'obbligo di compiere alcun altro atto formale.

  3. I termini e le modalità vengono stabiliti annualmente dal Senato Accademico in sede di definizione delle norme di iscrizione ai corsi di studio. Il rinnovo dell'iscrizione oltre i predetti termini comporta l'obbligo di versamento di un contributo di mora il cui importo viene fissato dal Consiglio di Amministrazione in sede di determinazione annuale della contribuzione studentesca.
  4. L'introduzione di “sbarramenti” all'iscrizione all'anno successivo può aver luogo soltanto per motivi didattici. L'acquisizione del numero di crediti previsto per superare lo sbarramento deve avvenire entro il termine fissato nei Regolamenti Didattici dei corsi di studio o altra data deliberata dal Senato Accademico.

  5. La carriera universitaria segue, per quanto attiene alla didattica, le regole indicate nei Regolamenti Didattici dei corsi di studio.
  6. È prevista l’iscrizione nella posizione di: “studente in corso”, “studente ripetente”, “studente fuori corso”.
  7. È iscritto nella posizione di “studente in corso” chi rinnova l'iscrizione e consegue il titolo in un numero di anni pari alla durata legale del corso di studi.

  8. È iscritto nella posizione di “ripetente”:

    1. chi non assolve all'obbligo formativo aggiuntivo nel primo anno entro il termine stabilito al precedente comma 4;
    2. chi non ottiene le frequenze previste per il passaggio all'anno di corso successivo secondo quanto previsto dai Regolamenti didattici dei corsi di studio.

    Gli anni di ripetenza sono, in ogni caso, computati ai fini del calcolo della decadenza.

  9. È iscritto nella posizione di “fuori corso”:

    1. chi non supera l'eventuale sbarramento, ovvero non abbia acquisito i crediti previsti per il passaggio all'anno di corso successivo, entro la data di cui al precedente comma 4 (fuori corso intermedio);
    2. chi ha già preso iscrizione per tutte le attività formative previste nel piano di studi (per i corsi di studio ad accesso libero), o ottenuto tutte le frequenze (per i corsi a frequenza obbligatoria), ma non ha ancora acquisito i relativi crediti (fuori corso dell'ultimo anno);
    3. Chi ha già preso iscrizione per tutte le attività formative previste nel piano di studi (per i corsi di studio ad accesso libero), o ottenuto tutte le frequenze (per i corsi a frequenza obbligatoria), ma non ha ancora acquisito i relativi crediti e intende iscriversi a nuove attività formative nell’ambito della tipologia D o nell’ambito della tipologia A, B e C, anche se in soprannumero (fuori corso dell'ultimo anno);
    4. Chi, essendo stato iscritto ad un anno del proprio corso di studi ed essendo in possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione all'anno successivo, non ha chiesto ed ottenuto tale iscrizione per tutta la durata dell'interruzione degli studi (fuori corso per gli anni di interruzione).
  10. La studentessa o lo studente in posizione di fuori corso ha già acquisito la frequenza per tutte le attività formative previste nel piano di studi, salvo l’inserimento o la sostituzione di nuovi insegnamenti nel proprio piano di studi nell’anno di iscrizione. La struttura didattica di competenza può autorizzare il sostenimento degli esami anche nei periodi in cui si svolgono le lezioni.
  11. La coorte di appartenenza può essere modificata, ad eccezione dei corsi ad accesso programmato, quando il Regolamento didattico dei corsi di studio ha subito negli anni accademici una modifica di natura sostanziale tale da non garantire la permanenza nella coorte nativa. In tal caso la studentessa o lo studente sarà associato alla corte di coloro che, per quell'anno accademico, si iscrivono come regolari e la sua carriera pregressa sarà soggetta a convalida.
  12. La posizione di “iscritto sotto condizione” è prevista nel periodo che intercorre tra la data di iscrizione e la data di superamento dello sbarramento, ove previsto nel regolamento didattico del corso di iscrizione.

    In tal caso, l’iscrizione condizionata è regolarizzata d’ufficio qualora siano soddisfatte le condizioni previste. In caso contrario è prevista l’iscrizione in posizione di ripetente.

 

Art.  17- Frequenza ai corsi

  1. L'Ateneo, nella propria organizzazione didattica, garantisce il diritto di frequenza per le attività formative comprese nell'Offerta Formativa e attivate nell'anno accademico.
  2. La studentessa o lo studente ha il diritto/dovere di frequentare le lezioni e di partecipare a tutte le attività formative previste dal Regolamento del corso di studio cui è iscritto secondo le modalità previste dal Regolamento stesso.

  3. Limitatamente ai corsi di studio che prevedono l'obbligatorietà della frequenza, il corpo docente è tenuto a verificare la frequenza dell’attività formativa di cui risulta titolare/responsabile del corso

    In tal caso la Segreteria Studenti invia, all'inizio del relativo periodo didattico, al corpo docente l’elenco di coloro che hanno ottenuto l'iscrizione al corso di insegnamento.

 

Art.  18 - Piano di studio: presentazione e approvazione

  1. Ad avvenuta immatricolazione o iscrizione ad anni successivi al primo, la studentessa o lo studente è tenuto alla presentazione del piano di studi, in modalità telematica, nel termine annualmente fissato dal Senato Accademico, di norma al 30 novembre.
  2. La studentessa o lo studente è responsabile della corretta compilazione del piano di studi con particolare riferimento all'osservanza di tutte le regole previste dal Regolamento del corso di studio, pena la non ammissibilità all'esame di laurea.
  3. Il piano di studi può essere presentato secondo le alternative modalità:

    • piano di studi standard. È un piano di studi che corrisponde a standard consigliati dagli organi preposti e viene approvato d'ufficio;
    • piano di studi individuale. È un piano di studi che non corrisponde a standard consigliati dagli organi preposti ai quali viene sottoposto per l’approvazione. In ogni caso non potranno essere derogati i CFU obbligatoriamente previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio;
    • nel caso in cui non venga presentato il piano, verrà assegnato un piano di studi statutario, ovvero un piano le cui attività formative opzionali previste dal percorso formativo sono scelte dagli organi preposti e quindi automaticamente approvato.
  4. Il piano di studi standard o individuale o statutario, una volta approvato, d'ufficio o dagli organi preposti, non è più modificabile dopo la presentazione della domanda di ammissione all'esame finale.

  5. La studentessa o lo studente può inserire nel piano di studi crediti in soprannumero fino ad un massimo di n° 12 crediti sul totale previsto per il corso di studio e nell'ambito della tipologia “D” - a scelta dello studente -. L'inserimento di tali crediti è consentito nel periodo fissato annualmente per la presentazione dei piani, ad eccezione dei corsi ad accesso programmato di area sanitaria. Per i crediti in soprannumero vige la stessa regola prevista per i crediti delle attività autonomamente scelte dallo studente, ovvero possono essere scelti tra gli insegnamenti offerti nel rispetto di quanto previsto nei Regolamenti didattici dei corsi di studio, dello stesso livello formativo al quale si è iscritti; non è, pertanto, possibile di norma sostenere esami della laurea magistrale da parte di coloro che sono iscritti ad una laurea triennale e viceversa. Gli insegnamenti in soprannumero non devono essere obbligatoriamente sostenuti ai fini del conseguimento del titolo di studio. La Segreteria Studenti è autorizzata ad accogliere la richiesta di annullamento di eventuali esami soprannumerari non sostenuti, e già approvati in fase di piano, contestuale alla domanda di laurea.

  6. Non possono essere inserite nei piani di studio le attività formative afferenti ai corsi dell’area medica e sanitaria a programmazione nazionale da parte di coloro che non sono iscritti a tali corsi.

 

Art. 19– Riconoscimento di periodi di formazione effettuati all’estero nell’ambito di programmi di mobilità internazionale

  1. Le studentesse e gli studenti ammessi a trascorrere un periodo di formazione all’estero ai sensi dell’art. 22 del Regolamento Didattico d’Ateneo, al rientro in Italia sono tenuti a consegnare all’ International Relations Office la certificazione dell’Ente ospitante relativa alle attività formative svolte positivamente e ai relativi crediti, ove previsti, al fine di ottenerne il “pieno riconoscimento accademico”. Il “pieno riconoscimento accademico”, è garantito dall’Università se l’attività formativa è preventivamente autorizzata nel Learning agreement o analogo documento che deve essere obbligatoriamente compilato prima dell’avvio della mobilità.
  2. Per ciascun corso di laurea, di laurea magistrale le attività formative oggetto di riconoscimento sono individuate nell’Allegato 1 al presente Regolamento.
  3. Il delegato per la Mobilità internazionale provvede alla conversione dei voti esteri e al loro inserimento nel sistema gestionale. Successivamente la Segreteria studenti trasferisce le convalide nella carriera della studentessa o dello studente.
  4. Le attività formative riconosciute nell'ambito della mobilità internazionale sono registrate nel sistema gestionale sia nel caso di prove di valutazione che nel caso di frequenze, secondo le modalità previste nell’Allegato 1.

Art. 20-  Esami di profitto: definizione e regole, ammissione, verbalizzazione ed eventuale annullamento

Definizione e regole

  1. Per esame di profitto si intende qualsiasi prova o verifica volta all’accertamento dei risultati di apprendimento attesi dalla studentessa o dallo studente che venga svolta davanti ad una Commissione Giudicatrice secondo modalità stabilite dai Regolamenti didattici dei corsi di studio, in accordo con le norme generali fissate dal Regolamento Didattico di Ateneo e nel rispetto dei diritti della comunità studentesca.
  2. E’ responsabile della valutazione per ciascun esame:

    1. Il docente titolare dell’attività, a cui è affidato per compiti didattici, per supplenza o per contratto, l'insegnamento monodisciplinare o il modulo coordinato, qualora erogato in modalità di didattica frontale;
    2. Il docente a cui è affidata la responsabilità dell'insegnamento monodisciplinare o modulo coordinato erogato in modalità alternative alla didattica frontale (seminari, attività laboratoriale, stage, etc.).
  3. Per i corsi integrati la commissione è formata da tutti i responsabili delle attività formative costituenti i corsi medesimi, con un minimo di due membri, e presieduta dalla Coordinatrice o dal Coordinatore del corso.
  4. Per gli insegnamenti monodisciplinari la commissione è costituita da almeno due membri ed è presieduta dalla o dal responsabile dell'attività formativa.

  5. Il docente responsabile della valutazione garantisce il corretto svolgimento della prova in base a quanto stabilito dal presente regolamento. Il risultato della prova viene registrato in carriera. 
  6. Nelle procedure di valutazione, partecipano alla formazione del giudizio tutti coloro che hanno contribuito alle diverse fasi di valutazione. Prove scritte o altri elaborati sono conservati per un anno accademico a cura del docente responsabile dell’attività formativa.
  7. Il docente è personalmente responsabile dell’adempimento delle norme, relative alla corretta verbalizzazione degli esami.

  8. Il calendario degli esami di profitto è stabilito dal Dipartimento di riferimento o dalla Facoltà ove costituita, sentito il corpo docente, nei limiti di quanto previsto nel presente regolamento e nel regolamento didattico di Ateneo. Il calendario degli appelli di esame deve essere di norma pubblicato prima dell'inizio delle lezioni e comunque non oltre i due mesi precedenti la data di inizio sessione.
  9. In ogni anno accademico sono previste più sessioni di esami e per ogni sessione si possono prevedere più appelli di esami.
  10. In concomitanza delle scadenze per l’ammissione alla prova finale, nella definizione del calendario degli esami si tiene conto delle scadenze amministrative previste per coloro che presentano domanda di laurea e pertanto l'ultimo appello utile viene fissato non oltre il 15° giorno lavorativo precedente la data di inizio della sessione di esame di laurea.

    Ammissione

  11. La studentessa o lo studente è ammesso a sostenere esami solamente per le attività formative presenti nel proprio piano di studi, comprese le attività a scelta o soprannumerarie, che siano state regolarmente frequentate, rispettando le prescritte propedeuticità e gli eventuali sbarramenti.

  12. Per essere ammessi a sostenere gli esami di profitto è necessario iscriversi preventivamente all’appello, utilizzando la procedura online. La studentessa o lo studente

    deve presentarsi agli esami di profitto munito di un documento di identità in corso di validità e il docente responsabile procede alla verifica dopo averne accertato l’identità.

  13. Nel rispetto anche di quanto previsto dalla Carta dei diritti e doveri degli studenti e delle studentesse, nel corso dell’esame è possibile ritirarsi per migliorare l’esito. L’esame in tal caso è verbalizzato come “ritirato” e non ha alcuna influenza sulla carriera.
  14. Non può essere ripetuto un esame superato con esito favorevole né un esame riconosciuto tramite convalida da parte della struttura didattica competente.
  15. La studentessa o lo studente ha diritto a sostenere l’esame dell'attività formativa in anni successivi a quello nel quale ne ha ottenuto l'iscrizione o la frequenza con le modalità, programma e docente riferiti all’anno risultante dal piano degli studi. Qualora il docente, nell’anno di sostenimento dell’esame, non sia più titolare dell’insegnamento, la struttura didattica competente procede alla nomina di apposita commissione.


    Verbalizzazione ed eventuale Annullamento

  16. La verbalizzazione dell’esame di profitto avviene mediante l’utilizzo di una procedura telematica il cui esito è la produzione di un verbale che deve essere firmato digitalmente dal Presidente della Commissione.

  17. Il verbale digitale viene conservato secondo le norme che disciplinano la conservazione dei documenti amministrativi in formato digitale.
  18. Per la verbalizzazione delle prove saranno seguite le indicazioni di seguito esposte:

    1. a) nel caso in cui l’esame si svolga in sola forma orale la pubblicazione degli esiti dovrà essere effettuata entro 5 giorni dalla data di conclusione dell’appello;
    2. b) nel caso in cui l’esame si svolga in sola forma scritta il termine e la modalità di notifica degli esiti della prova saranno comunicati allo studente il giorno stesso della prova. L’esito dell’esame verrà pubblicato entro e non oltre 20 giorni dalla data di sostenimento dello stesso;
    3. c) nel caso in cui l’esame si svolga in forma scritta ed in successiva forma orale, l’esito della prova scritta sarà comunicato prima del sostenimento della prova orale, di norma entro 15 giorni;

     

    La studentessa o lo studente ha il diritto di accettare o rifiutare il voto proposto quale esito dell’esame di profitto, attraverso l’apposita procedura informatizzata, entro i 3 (tre) giorni successivi alla pubblicazione. In caso di mancato rifiuto entro il termine suddetto, il voto si intende accettato e il Presidente della Commissione procede alla verbalizzazione definitiva del voto.

    La data di verbalizzazione è sempre quella della prova. 

    Qualora il Presidente della Commissione ravvisi un errore materiale nella verbalizzazione del voto, la variazione potrà avvenire previa richiesta scritta della o del Presidente della Commissione e su parere favorevole espresso dalle o dai Presidi/ Direttrici o Direttori di Dipartimento, da trasmettere agli Uffici Segreterie studenti competenti che provvederanno alla riapertura del verbale al fine di consentire la modifica del voto. 

    Nel caso in cui, in fase di registrazione del voto in carriera, si verifichi che la studentessa o lo studente non è in possesso dei requisiti di ammissione all’esame la Segreteria Studenti provvederà all'annullamento dell'esame con determina dirigenziale. Di tale provvedimento verrà data comunicazione alla studentessa o allo studente e alla Presidentessa o al Presidente della Commissione d'esame.

Art. 21-  Assicurazione studentesse e studenti

  1. Durante lo svolgimento delle attività istituzionali all’interno delle proprie strutture, l’Università garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni a:

    • coloro che sono iscritti ai corsi di studio compresi i corsi di dottorato di ricerca, le scuole di specializzazione;
    • soggetti in tirocinio di formazione e di orientamento;
    • studenti collaboratori, ovvero studenti che svolgono la collaborazione a tempo parziale.
  2. Le informazioni sulle polizze stipulate sono presenti all’interno dell’area riservata di ogni studentessa o studente.

  3. Sarà altresì garantita, sempre nell’ambito delle attività istituzionali, la copertura assicurativa per la Responsabilità Civile di danni a Terzi (R.C.T.).

  4. È previsto, su richiesta scritta, il rilascio di apposita dichiarazione relativa alla propria posizione di assicurato.

 

Art. 22 - Trattamento dei dati personali

  1. Il trattamento dei dati personali e sensibili della comunità studentesca è effettuato in applicazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 nonché dal GDPR – Regolamento UE 679 del 2016.

 

 

TITOLO III: NORME RELATIVE ALLA MODIFICAZIONE DELLA CARRIERA DELLO STUDENTE

 

Art. 23 -  Passaggio di corso di studio

  1. Il passaggio di corso si verifica quando la studentessa o lo studente, dopo aver regolarizzato l’immatricolazione al proprio corso di studi, ed in qualunque anno di corso, chiede, presentando formale istanza, ed ottiene l’iscrizione ad altro Corso di studi dello stesso o di altro Dipartimento in Ateneo.                                      

  2. L’istanza va presentata nel periodo stabilito annualmente dal Senato Accademico, di norma dal 15 luglio al 5 novembre. Sono accolte le istanze presentate successivamente al predetto termine e fino al mese di dicembre con pagamento di mora ordinaria.

    Oltre tale termine, le istanze, adeguatamente motivate, sono soggette al pagamento di una mora straordinaria.

    Lo studente nello stesso anno accademico può chiedere un solo passaggio ad altro corso di studi, fatta eccezione per i candidati all'ammissione a corsi di studio a numero programmato. In ogni caso deve possedere i requisiti di accesso prescritti per l'ammissione al nuovo corso di studi: titolo di scuola media superiore per la laurea e i requisiti curriculari ed un'adeguata personale preparazione per la  laurea magistrale.
  3. Per i corsi di studio a numero programmato, ai fini del passaggio di corso al primo anno, è necessario sostenere e superare la prova di ammissione prevista ed essere collocato nella graduatoria in posizione utile. 

    Ai fini del passaggio di corso ad anni successivi al primo è necessario essere collocato in posizione utile nella graduatoria del bando per iscrizione ad anni successivi al primo.

  4. Nello stesso anno accademico è possibile chiedere un solo passaggio ad altro corso di studi, fatta eccezione per coloro che sono ammessi ai corsi di studio a numero programmato.

    In ogni caso è necessario possedere i requisiti di accesso prescritti per l'ammissione al nuovo corso di studi.

  5. Coloro che intendo transitare su altra classe prevista nel percorso di formazione, curricula o ordinamento sono tenuti a presentare specifica istanza contestualmente alla domanda di convalida entro i termini di iscrizione.
  6. Le modalità di riconoscimento delle attività formative e di attribuzione delle votazioni conseguite sono disciplinate da apposite norme denominate “Linee guida per il riconoscimento di crediti formativi universitari ed extra universitari”, allegate al presente Regolamento (Allegato 1).
  7. Nel caso in cui la studentessa o lo studente sia contemporaneamente iscritto ad un secondo corso di laurea in un altro Ateneo è tenuto a dichiararlo nel momento di presentazione della domanda di passaggio.

Art.  24- Trasferimento ad altro Ateneo

  1. E’ possibile ottenere il trasferimento ad altra Università, nel periodo stabilito annualmente dal Senato Accademico, di norma dal 15 luglio al 5 novembre e secondo le modalità indicate dalla Segreteria Studenti di riferimento del corso di studio di partenza. Sono accolte le istanze presentate successivamente al predetto termine e fino al mese di dicembre con pagamento di mora ordinaria. Oltre tale termine, le istanze, adeguatamente motivate, sono soggette al pagamento di una mora straordinaria.
  2. Nel caso in cui il corso di studio di destinazione del trasferimento sia a numero programmato, alla domanda va obbligatoriamente consegnato il nulla osta dell'Università d'accoglienza.
  3. Coloro che chiedono il trasferimento non sono tenuti al pagamento della prima rata di tasse e contributi per l'anno accademico cui si riferisce l'istanza di congedo; sono tenuti, tuttavia, a regolarizzare eventuali posizioni debitorie pregresse e a versare uno specifico contributo denominato “tassa di iscrizione finalizzata al trasferimento” il cui importo viene definito dal Regolamento contribuzione studentesca.

    Tale contributo non è dovuto qualora abbiano provveduto al versamento della prima e seconda rata di tasse e contributi

  4. A partire dalla data di presentazione della domanda di trasferimento non è più consentito compiere alcun atto di carriera.
  5. Qualora la studentessa o lo studente trasferito ritorni presso l’Università senza aver compiuto alcun atto di carriera universitaria è reintegrato nella carriera precedente. Tale disposizione non si applica a coloro il cui corso di partenza sia a numero programmato. Non è possibile comunque ritornare presso l’Università nello stesso anno accademico in cui è stato effettuato il trasferimento, salvo giustificati gravi motivi.
  6. Coloro che chiedono il trasferimento ad altro ateneo, devono preventivamente chiedere il nulla osta alla biblioteca e all’ERDIS che verificheranno l’insussistenza di pendenze.

 

 

Art.  25- Trasferimenti da altro Ateneo

  1. Il trasferimento in arrivo da altra sede universitaria si verifica quando la studentessa o lo studente già immatricolato ad un corso di studio chiede ed ottiene dall’ Università di provenienza di proseguire gli studi presso l’Università Politecnica delle Marche.
  2. E’ possibile ottenere il trasferimento a corsi di studio attivi presso l’Università nel periodo stabilito annualmente dal Senato Accademico, di norma dal 15 luglio al 5 novembre e secondo le modalità indicate dalla Segreteria Studenti di riferimento del corso di destinazione. Sono soggette al pagamento di mora ordinaria le istanze presentate successivamente al predetto termine e fino al mese di dicembre. Oltre tale termine, le istanze, adeguatamente motivate, sono soggette al pagamento di una mora straordinaria.

  3. L’istanza di trasferimento viene accolta anche qualora non sia stata rinnovata l’iscrizione nell’Università di provenienza.
  4. Per coloro che abbiano rinnovato l’iscrizione per l’anno accademico per il quale chiedono il trasferimento non si dà luogo al riconoscimento di quanto eventualmente versato nella sede di provenienza ed è necessario, quindi, pagare l'intero importo comprensivo della tassa regionale per il diritto allo studio, ad eccezione dei casi di trasferimento nella stessa Regione Marche, e fatti salvi gli eventuali benefici di esonero concessi.
  5. La struttura didattica competente si pronuncia sulla prosecuzione degli studi in conformità al regolamento didattico del corso di studio attribuito alla studentessa o allo studente, previa verifica dei requisiti di accesso prescritti per l’ammissione al corso di studi.
  6. E’ possibile ritornare nell’Università di provenienza nell’anno accademico dell’avvenuto trasferimento, solamente nei casi in cui non abbia compiuto alcun atto di carriera, fatta eccezione per il pagamento della prima rata delle tasse.

  7. Non è possibile effettuare due trasferimenti nello stesso anno accademico, fatta eccezione per i corsi ad accesso programmato.
  8. Non sono accolti eventuali trasferimenti su corsi di studio disattivati.

  9. Per i corsi a numero programmato, ai fini del trasferimento, è richiesto il superamento del test di ingresso nel caso di iscrizione al primo anno; per iscrizione ad anni successivi al primo, poiché possono avvenire esclusivamente nel limite dei posti resisi disponibili a seguito di rinunce e trasferimento nell’anno di riferimento, è necessario partecipare al bando per iscrizione ad anni successivi al primo ed essere collocati nella graduatoria in posizione utile.
  10. È ammessa l’iscrizione condizionata della candidata o del candidato collocato utilmente nella graduatoria di merito per l’accesso ad un corso di studio a numero programmato in attesa della trasmissione del foglio di congedo della sede universitaria di provenienza, previa autocertificazione nella quale si attesta l’avvenuta richiesta di trasferimento o rinuncia agli studi.
  11. La struttura didattica competente esamina la carriera universitaria precedentemente svolta e ne determina l'ulteriore svolgimento.
  12. Le modalità di riconoscimento delle attività formative e di attribuzione delle votazioni conseguite sono disciplinate da apposite norme denominate “Linee guida per il riconoscimento di crediti formativi universitari ed extra universitari”, allegate al presente Regolamento (Allegato 1).

 

Art. 26 - Sospensione degli studi

  1. Coloro che sono in regola con tasse e contributi hanno facoltà di chiedere la sospensione temporanea degli studi, per un periodo non inferiore ad un anno accademico e non superiore alla durata legale del corso, nei seguenti casi:

    • iscrizione ad altri Corsi universitari per i quali non è consentita la contemporanea iscrizione, ad eccezione dei corsi di laurea a frequenza obbligatoria;
    • titolarità di un assegno di ricerca;
    • corso di studio presso Istituti di formazione Militari Italiani (anche convenzionati con università pubbliche);
    • adesione al programma “doppia carriera” studente - atleta

    La sospensione può essere richiesta anche nei casi di seguito indicati: 

    • per nascita o adozione di un figlio nell'anno corrispondente o successivo alla data di nascita o di adozione;
    • per infermità gravi e debitamente documentate, per gli anni accademici nei quali si è avuta l'infermità;
    • per svolgimento del servizio volontario civile o militare, per l'anno accademico o gli anni accademici in cui avviene lo svolgimento.
  2. L'istanza di sospensione deve essere presentata alla Segreteria Studenti entro i termini di iscrizione all'anno accademico ed esonera dal pagamento delle tasse non determinando un'iscrizione attiva all'anno corrente. La sospensione può essere richiesta in corso d'anno solo in casi eccezionali, condizionati dalle date di inizio dei corsi che si intendono frequentare o degli eventi che danno diritto alla sospensione, debitamente documentati. In tale caso viene riconosciuto il pagamento delle tasse e contributi per l'anno accademico di ripresa degli studi, salvo eventuale conguaglio.
  3. Per coloro che sono iscritti ai corsi di studio a frequenza obbligatoria la sospensione è accolta su deliberazione della struttura didattica competente.
  4. Durante il periodo di sospensione non è consentito svolgere alcun atto di carriera né fruire di alcun servizio didattico e amministrativo. Gli eventuali esami sostenuti in violazione della predetta norma verranno annullati d'ufficio.
  5. Il periodo di sospensione non viene preso in considerazione ai fini dell'ottenimento dei benefici per il diritto allo studio universitario e sospende i termini della decadenza dagli studi.
  6. La riattivazione della carriera è subordinata alla presentazione di apposita domanda nel rispetto dei termini e secondo le modalità previste nelle norme di iscrizione annuali.

 

Art. 27 - Interruzione degli studi

  1. È consentita l'interruzione degli studi, che si realizza attraverso il mancato rinnovo dell'iscrizione, ovvero il mancato pagamento della prima rata delle tasse e contributi, per almeno due anni accademici consecutivi.

  2. Se l’interruzione riguarda un periodo inferiore ai due anni accademici, è richiesto il pagamento dell’importo previsto dal Regolamento contribuzione studentesca. La predetta disposizione non si applica a coloro che abbiano superato tutti gli esami previsti dall'ordinamento del proprio corso di studio e debbano sostenere soltanto la tesi finale. Sarà possibile riprendere gli studi anche solo dopo un anno di inattività con il pagamento del contributo di ricognizione e l’iscrizione all’anno accademico di conseguimento del titolo.
  3. Per gli anni accademici di interruzione di uno o più anni non è possibile compiere alcun atto di carriera scolastica; 

    nel caso in cui vengano effettuati atti di carriera, gli stessi saranno annullati d'ufficio a meno che non venga regolarizzata la propria posizione con il pagamento delle tasse e contributi dovuti per l'anno accademico cui gli atti si riferiscono, nella misura pari a quella prevista dal Regolamento contribuzione studentesca.

  4. L’interruzione degli studi non è consentita in corso d’anno qualora sia stata già rinnovata l’iscrizione.
  5. Per riprendere gli studi si è tenuti al pagamento di un diritto fisso per ciascun anno di interruzione, denominato “tassa di ricognizione” il cui importo è stabilito dal Regolamento contribuzione studentesca, oltre alle tasse e contributi dovuti per l'anno accademico di ripresa degli studi. Per gli anni accademici di interruzione l'iscrizione sarà considerata come fuori corso.
  6. A seguito di interruzione di uno o più anni, sarà possibile sostenere esami a decorrere dalla prima sessione utile con riferimento all'anno accademico cui si iscrive regolarmente.
  7. Il pagamento della tassa di ricognizione non è previsto per coloro che sono costretti a interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate e  coloro che sono in situazione di disabilità.

  8. I termini di scadenza per la presentazione della domanda di ricognizione sono coincidenti con quelli di iscrizione.

 

TITOLO IV : NORME RELATIVE ALLA CESSAZIONE DELLA CARRIERA DELLO STUDENTE

 

Art.  28 - Prova finale: requisiti e modalità per l'ammissione

  1. Per l’ammissione alla prova finale occorre aver conseguito tutti i crediti previsti dal Regolamento Didattico del corso di studio per le attività formative diverse dalla prova finale ed essere in regola con il versamento delle tasse e contributi dovuti per tutti gli anni di iscrizione presso l'Università. È responsabilità della studentessa o dello studente verificare la rispondenza del piano di studi ai requisiti curriculari previsti dal Regolamento del corso di studi. 

    La domanda di ammissione all’esame di laurea deve essere presentata attraverso la procedura telematica, entro i termini fissati annualmente dal Senato Accademico, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni disponibili nella pagina appositamente prevista nel portale dell’Ateneo.

  2. Entro 20 giorni lavorativi antecedenti la data di inizio dell’appello è possibile inoltrare domanda tardiva, previo pagamento del previsto contributo di mora.

  3. Gli esami di profitto devono essere conclusi almeno 15 giorni lavorativi prima dell’inizio dell’appello dell’esame di laurea.
  4. La domanda di conseguimento titolo, presentata per una determinata sessione, non vale per le sessioni successive, perciò, occorre provvedere a rinnovare la domanda ed inserire nella procedura telematica appositamente predisposta una nuova domanda di conseguimento titolo.

 

Art. 29 - Prova finale: caratteristiche e modalità di svolgimento

  1. Per prova finale si intende la prova che deve essere superata per il conseguimento del titolo accademico, i cui contenuti, le caratteristiche e le modalità di svolgimento sono fissati dai singoli regolamenti didattici di corsi di studio, anche con riferimento alla lingua comunitaria utilizzata, in accordo con le norme generali fissate dal Regolamento Didattico di Ateneo. L'esito di tale prova è valutato dalla Commissione dell'esame finale.

  2. Dello svolgimento e dell’esito della prova finale la Commissione redige apposito verbale on-line.
  3. La data ufficiale pubblicata non può essere in alcun modo anticipata; nel giorno fissato da calendario per l’esame finale devono obbligatoriamente iniziare i lavori, che potranno protrarsi anche in giorni successivi ma comunque non oltre i termini della sessione in corso.

  4. La data di conseguimento del titolo, è quella in cui la candidata o il candidato si è presentato per la dissertazione davanti alla Commissione d’esame o, in assenza di dissertazione, la data di valutazione.
  5. La prova finale è pubblica e può essere discussa o valutata dalla Commissione di esame finale, la cui composizione e le modalità di nomina sono disciplinate dal Regolamento Didattico di Ateneo.
  6. Lo svolgimento dell’elaborato scritto o della tesi si effettua sotto il controllo diretto ed esclusivo della relatrice o del relatore, ai quali possono essere affiancati ulteriori relatrici o relatori, correlatrici o correlatori. 
  7. I regolamenti didattici di ogni corso di studio stabiliscono le modalità di redazione della tesi/elaborato finale, di presentazione alla Commissione d'esame e l'eventuale lingua europea di redazione dell’elaborato diversa da quella italiana. In tale ultimo caso la tesi di laurea deve essere comprensiva di un abstract in lingua italiana.
  8. La mancata previsione normativa di qualsiasi attributo - dignità di stampa, menzione per la stampa, encomio etc. - concesso dalla Commissione, sulla base di criteri definiti nei Regolamenti didattici dei Corsi di Studio, in sede di esame finale non consente la certificazione dello stesso. Sarà possibile una attestazione dell’avvenuto conferimento da parte dell’Ufficio Segreteria Studenti.
  9. La conservazione della tesi di laurea è affidata alle Biblioteche che ne curano la gestione dell’informazione, della circolazione e diffusione nel rispetto della normativa vigente.
  10. La consultazione della tesi è regolamentata da esplicita autorizzazione della laureanda o del laureando in qualità di titolare dei diritti di autore, espressa in ESSE3 all’interno della procedura di conseguimento del titolo, sentita la relatrice o il relatore. 
  11. La tesi (o elaborato) prevista per la prova finale della laurea deve essere depositata digitalmente a cura della studentessa o dello studente che è tenuto a caricare all’interno di ESSE3, come files separati, nel formato PDF/A:

    1. l’elaborato definitivo di tesi comprensivo di frontespizio non firmato;
    2. il frontespizio debitamente firmato dalla relatrice o dal relatore, dalla laureanda o dal laureando e dall’eventuale correlatrice o correlatore;
    3. la dichiarazione di integrità, autenticità e conformità del file depositato con l’elaborato oggetto della valutazione della commissione d’esame.
    Entro la data di discussione le biblioteche trasmetteranno alle segreterie nulla osta relativo all’insussistenza di pendenze della studentessa o dello studente verso le biblioteche stesse.

 

 

Art. 30 -  Figure guida per lo svolgimento della tesi

  1. Le figure guida per lo svolgimento della tesi sono: il relatore ed il correlatore.

    Il relatore è il soggetto che assicura la necessaria assistenza scientifica e metodologica alla laureanda o al laureando nella fase di elaborazione della tesi ed attesta, con la firma della stessa, la consistenza e la qualificazione del lavoro svolto.

    Possono assumere la suddetta funzione le seguenti figure dell'Università:

    1. Professore di ruolo
    2. Ricercatore
    3. Professore a contratto.
  2. I soggetti di cui ai punti a) e b) mantengono la suddetta funzione anche nel caso in cui, successivamente all'assegnazione di tesi, chiedano ed ottengano un periodo di congedo per motivi di studio e ricerca o per anno sabbatico o cessano dal proprio ruolo per dimissioni, pensionamento, trasferimento etc., purché la seduta di laurea si svolga entro le sessioni dell’anno accademico in cui prestava servizio. Tali soggetti non possono tuttavia essere nominati Membri di commissione di esame.

  3. Il soggetto di cui al punto c) mantiene la suddetta funzione fino alla conclusione della sessione straordinaria dell'anno accademico per il quale ha sottoscritto il contratto.
  4. Può essere previsto anche una seconda figura di relatore che assume gli stessi diritti e doveri del primo ed è individuata tra le stesse figure del comma 1.

  5. Il correlatore è una figura facoltativa che ha la funzione di affiancare la relatrice o il relatore che lo propone nell’assistenza e guida della laureanda o laureando durante lo svolgimento della tesi/elaborato finale.

    I correlatori possono essere al massimo due e i loro nomi devono comparire sul frontespizio dell’elaborato finale.

    La funzione di correlatore può essere svolta unicamente dalle figure sottoelencate in possesso dei requisiti al momento della domanda di laurea e riferiti all’anno accademico cui la seduta di laurea appartiene:

    • Professore ufficiale o ricercatore dell’Università
    • Professore ufficiale o ricercatore di altre Università
    • Dottorando iscritto al terzo anno
    • Titolare di assegno di ricerca in corso
    • Titolare di contratto su corsi integrativi
    • Specializzando iscritto all’ultimo anno di corso
    • Tutore aziendale per l’espletamento dei tirocini purché i nominativi siano indicati nei progetti formativi
    • Tutore aziendale o figura equivalente per lo svolgimento della tesi purché i nominativi risultino da accordi convenzionali a tal fine
    • Dipendente di ente pubblico di ricerca (quale ad es. CNR, INFN) in quanto, a seguito di accordi di collaborazione con l’Università assuma funzioni equivalenti a quelle di tutor aziendale
    • Dipendente laureato tecnico almeno di categoria D di questa Università, in possesso del titolo di dottorato di ricerca o scuola di specializzazione medica
    • Soggetto che abbia svolto in precedenza la funzione di professore a contratto di insegnamento ufficiale
    • Soggetto autorizzato dal Consiglio di Facoltà o Consiglio di Dipartimento ove la Facoltà non sia costituita, con deliberazione assunta all'unanimità, su proposta motivata dal relatore.
  6. La funzione di correlatore può essere utilmente portata a termine anche qualora la seduta di laurea sia in data successiva alla perdita dei requisiti.
  7. Per i corsi di studio inter-ateneo il relatore può essere individuato nelle suddette figure dell’Ateneo partner.

Art. 31  - Rilascio  titoli accademici

  1. L'Università rilascia i titoli accademici conseguiti alla conclusione del percorso formativo e ad avvenuto superamento della prova finale. La pergamena attestante il titolo stesso non riporta il voto conseguito nel relativo esame finale, ma fa speciale menzione della lode eventualmente concessa. Oltre alla pergamena viene redatto altro esemplare, costituente copia dell’originale, steso su carta di tipo e formato differente che viene conservato dagli uffici di Segreteria
  2. Le pergamene relative ai titoli finali conseguiti sono sottoscritte dagli Organi di seguito indicati in carica alla data del conferimento del titolo:

    • Rettore, Preside di Facoltà o Direttore del Dipartimento non coordinato in Facoltà e dal Direttore Generale relativamente ai titoli di studio: laurea, laurea magistrale, master di 1° e 2° livello, laurea ad honorem;
    • Rettore, Direttore Generale e Direttore della scuola di Dottorato relativamente al titolo di studio: dottorato di ricerca;
    • Rettore, Direttore Generale e Direttore della Scuola di Specializzazione relativamente al titolo di studio: scuola di specializzazione.
  3. Per quanto riguarda le lauree di primo livello e di secondo livello ex DM 509/99 e DM 270/2004, sulla pergamena va indicato il titolo accademico finale conseguito, la denominazione del corso di studio, la classe di appartenenza ed eventuale abilitazione all’esercizio della professione.   
  4. Nei casi di smarrimento, distruzione, danneggiamento o furto del diploma originale viene rilasciato un duplicato, che è la riproduzione esatta del diploma originale cui si aggiunge la seguente dichiarazione, firmata dal Rettore e dal Direttore Generale in carica alla data del rilascio del duplicato:

    • “Il presente diploma viene rilasciato ai sensi del Decreto rettorale N° …. del .... e costituisce duplicato del diploma originale sostituito per smarrimento o distruzione o danneggiamento o sottrazione”. Tale dichiarazione è seguita dalle indicazioni relative al numero del Registro duplicati, numero del foglio nonché dal luogo, data di stampa che coincide con la data del provvedimento.
  5. Viene rilasciato un nuovo diploma nei seguenti casi:

    • correzione dei dati anagrafici, se presenti fin dall’origine;
    • variazione dei dati anagrafici intervenuta successivamente alla conclusione degli studi e qualora si attivi una nuova carriera;

    A tale esemplare viene assegnato il numero del registro generale ed il numero del foglio risultanti alla data di stampa.

  6. Sia il rilascio del “duplicato” che del “nuovo diploma” avviene su richiesta dell'interessata o dell’interessato che deve documentare i motivi giustificativi della richiesta stessa o presentare, nei casi previsti, dichiarazione sostitutiva di atto notorio e la ricevuta del versamento del contributo il cui importo viene deliberato dal Consiglio di Amministrazione.
  7. Il rilascio del “duplicato” o di “nuovo diploma” avviene solo previa restituzione alla Segreteria Studenti del precedente diploma, ove possibile, che viene conservato nel fascicolo personale dopo l'annullamento.

    La persona richiedente verrà informata di tale annullamento e delle sanzioni penali cui incorre nel caso di uso della precedente pergamena.

 

 

Art. 32-  Laurea magistrale/Dottorato di ricerca ad honorem

  1. La laurea magistrale o il dottorato di ricerca “ad honorem” può essere conferita/o soltanto a persone che, con altissimo merito, hanno compiuto opere, svolto attività o pubblicato lavori nelle discipline del Corso di studio attivo nell'anno di concessione. La proposta di conferimento onorario dei titoli accademici è avanzata dal Consiglio di Facoltà o del Dipartimento, non coordinato in Facoltà, con delibera approvata dai 2/3 dei suoi componenti, previo parere del Consiglio di corso di studio.
  2. La proposta di conferimento onorario dei titoli accademici è avanzata dal Consiglio di Facoltà o del Dipartimento, non coordinato in Facoltà, con delibera approvata dai 2/3 dei suoi componenti, previo parere del Consiglio di corso di studio.
  3. Tale proposta è sottoposta all'approvazione del Senato Accademico che delibera con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
  4. La delibera del Senato Accademico viene trasmessa al Ministero dell’Università e della Ricerca per la prescritta autorizzazione.
  5. La laurea magistrale o il dottorato di ricerca conferita/o “ad honorem” ha gli stessi effetti di legge dei corrispondenti titoli ordinari.
  6. L'Università conferisce, in ogni anno accademico, titoli onorari per il numero massimo consentito dal Ministero.

 

 

Art. 33 - Laurea alla memoria

  1. Nell’ipotesi in cui una studentessa o studente venga a mancare prima della conclusione del suo percorso formativo, può rilasciarsi, su istanza dei familiari o su proposta della struttura didattica, la laurea “alla memoria” qualora sussistano di norma le seguenti condizioni:

    1. al momento del decesso, sia regolarmente iscritto al corso di studi;
    2. abbia svolto e superato tutte le attività didattiche previste dall’ultimo piano di studi approvato e relativo all’ultimo anno di corso;
    3. la Commissione di laurea esprima un giudizio di completezza del lavoro di tesi.

    Eventuali casi esulanti dalle precitate condizioni verranno esaminati dal Senato Accademico che deciderà valutando caso per caso.

  2. Valutata la sussistenza delle condizioni elencate nei punti a) e b) e acquisito il parere di cui al punto c) del comma precedente, la Segreteria Studenti sottopone alla struttura didattica di afferenza del corso la richiesta pervenuta dai familiari della studentessa o dello studente deceduto e acquisisce la successiva delibera con cui si decide in merito al conferimento del titolo alla memoria. La Segreteria Studenti è autorizzata alla predisposizione della pergamena di laurea con la citazione degli estremi del provvedimento rettorale di conferimento del titolo accademico e l’ulteriore informazione che lo stesso titolo è conferito “alla memoria”.

 

Art. 34 - Rinuncia agli studi

  1. Coloro che per determinati e particolari motivi personali non intendano più continuare il corso degli studi universitari, possono rinunciare al proseguimento degli studi. La rinuncia deve essere manifestata presentando formale istanza. La rinuncia è irrevocabile, determina la perdita dello status di studente ed estingue la carriera, fatti salvi i crediti acquisiti, i quali possono essere sottoposti a successivo riconoscimento.

  2. Chi rinuncia agli studi non è tenuto al pagamento delle tasse e contributi di cui sia eventualmente in debito.
  3. Coloro che rinunciano non hanno diritto alla restituzione di alcuna tassa universitaria, nemmeno nel caso in cui abbandoni gli studi prima del termine dell'anno accademico, fatta eccezione per coloro che, regolarmente immatricolati, rinuncino entro il decimo giorno lavorativo successivo alla data di immatricolazione. In questo caso si può richiedere il rimborso della quota dei contributi universitari, qualora versati, previa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di non aver tratto dall'iscrizione alcuna agevolazione e/o servizio, poiché tale atto non costituisce rinuncia, ma annullamento di iscrizione.
  4. A coloro che rinunciano, in regola con il pagamento delle tasse sino all'ultima posizione scolastica regolare, possono essere rilasciati certificati relativi alla carriera scolastica precedentemente e regolarmente percorsa, integrati da una dichiarazione attestante la rinuncia agli studi.
  5. Coloro che, successivamente alla rinuncia, si iscrivono ad un nuovo corso di studio possono chiedere la valutazione della precedente carriera universitaria. In tal caso l'Organo della struttura didattica di afferenza del Corso di studio verifica che le attività formative pregresse non siano dichiarate obsolete.
  6. Chi si immatricola allo stesso o ad altro corso di studi di questo Ateneo può chiedere il riconoscimento della carriera pregressa previo pagamento delle tasse e contributi previste fino all’anno accademico di ultima iscrizione. Diversamente la carriera pregressa non potrà essere riconosciuta. La richiesta di riconoscimento deve essere effettuata contestualmente alla domanda di immatricolazione. Per i corsi di studio a numero programmato è necessario sostenere e superare il test d’ammissione previsto.

  7. La studentessa o studente non dell’Unione Europea residente all’estero che abbia rinunciato agli studi e voglia richiedere una nuova iscrizione presso la stessa o altra Università non può utilizzare il permesso di soggiorno rilasciato in occasione della precedente immatricolazione e dovrà ripetere la preiscrizione presso la Rappresentanza Italiana nello stato estero di residenza.

  8. Coloro che, a seguito della rinuncia agli studi, incorrono nella revoca della borsa di studio erogata dall'Ente regionale, sono tenuti a restituire le somme rimborsate dall'Università.

  9. Coloro che rinunciano, devono preventivamente chiedere il nulla osta alla biblioteca e all’ERDIS che verificheranno l’insussistenza di pendenze.

 

 

Art. 35 - Decadenza

  1. Coloro che sono iscritti a ad un corso di laurea dell'ordinamento previgente al D.M. 509/99 e successive modificazioni, che non sostengano esami di profitto per otto anni accademici consecutivi all'anno di sostenimento dell'ultimo esame decadono dallo status di studente, anche se le tasse ed i contributi sono stati regolarmente pagati.

  2. Coloro che sono iscritti ad un corso di studio dell'ordinamento del D.M. 509/99 e successive modificazioni, che non acquisiscano crediti per otto anni accademici consecutivi all'anno di acquisizione dell'ultimo credito, decadono dallo status di studente, anche se le tasse ed i contributi sono stati regolarmente pagati.
  3. La decadenza si interrompe nel caso di passaggio ad altro corso di studio o ad altro ordinamento.
  4. Non incorre in decadenza chi ha superato tutti gli esami di profitto e si trova in debito unicamente dell'esame di laurea.
  5. La studentessa o lo studente dichiarato "decaduto" che si iscrive ai corsi di studio disciplinati dal D.M. 509/1999 e successive modifiche, può chiedere la valutazione della precedente carriera universitaria, ancorché conclusa, al fine di ottenere il riconoscimento della stessa in termini di crediti formativi universitari. In tal caso la struttura didattica determinerà lo svolgimento della carriera alla luce della preventiva verifica di quali crediti relativi ad attività formative e pregresse non siano stati dichiarati obsoleti ai sensi dell'art. 6 comma 5 del Regolamento Didattico di Ateneo.
  6. A coloro che siano incorsi nella decadenza possono essere rilasciati certificati relativamente alla carriera universitaria precedentemente percorsa con annotazione della sopravvenuta inefficacia della stessa.
  7. Coloro che dopo la decadenza hanno continuato a pagare le tasse e i contributi, hanno diritto al rimborso unicamente della tassa di iscrizione e contributi a partire dall’anno accademico successivo a quello in cui sono decaduti.
  8. Le studentesse e gli studenti decaduti che intendono iscriversi nuovamente ad un corso di studio a numero programmato devono sostenere e superare l’esame di ammissione.

TITOLO V: NORME RELATIVE AI BENEFICI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO

 

Art.   36- Tasse, contributi

  1. Il pagamento dei contributi universitari e della tassa regionale per il diritto allo studio è finalizzato alla copertura del costo dei servizi offerti dall’Università e dalla Regione Marche. I contributi universitari sono determinati autonomamente dall'Università in relazione ad obiettivi di adeguamento della didattica e dei servizi per la comunità studentesca, nonché sulla base della specificità del percorso formativo.
  2. In applicazione della normativa vigente, il Consiglio di Amministrazione stabilisce una gradualità degli importi attuata secondo criteri di equità e solidarietà, in relazione alle condizioni economiche della studentessa o dello studente utilizzando metodologie adeguate a garantire un’effettiva progressività, anche allo scopo di tutelare coloro che si trovano in condizioni economiche disagiate.
  3. Le norme relative alla contribuzione universitaria sono disciplinate da apposito Regolamento che viene approvato all'inizio di ogni anno accademico e pubblicato sul sito di Ateneo.

  4. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre determinare ulteriori contributi a carico della comunità studentesca a ristoro dei costi sostenuti dall'Università per l'offerta di specifici servizi, e stabilire un addebito di more di importo variabile per ritardato pagamento della contribuzione o per mancato rispetto di scadenze amministrative.
  5. Gli importi delle tasse e dei contributi relativi all'iscrizione sono di norma ripartiti in tre rate: la prima da versare all'atto dell'immatricolazione o dell’iscrizione, è di importo uguale per tutti i corsi di studio. La seconda e la terza, con scadenze previste nel Regolamento di cui al comma 3, sono di importo differenziato sulla base delle condizioni economiche, delle condizioni di merito e del corso di studio di iscrizione.

  6. Il pagamento della prima rata vincola al pagamento delle rate successive. Il mancato pagamento della prima rata non consente di sostenere le prove di valutazione del profitto, di ottenere il riconoscimento delle frequenze e di effettuare atti di carriera.

  7. Il pagamento delle rate successive alla prima non è dovuto in caso di trasferimento ad altra sede universitaria o per rinuncia agli studi, salvo quanto previsto all’art. 34.

  8. Coloro che non sono in regola con il pagamento di tutte le tasse e contributi non possono:

    • rinnovare l’iscrizione all’anno accademico successivo;
    • compiere atti di carriera;
    • essere ammessi all’esame di laurea.

    In tale condizione si potrà ottenere una certificazione relativa alla propria carriera universitaria con menzione della irregolarità amministrativa.

  9. Coloro che provengono da altra sede universitaria sono tenuti al versamento di tasse e contributi previsti, anche nel caso in cui abbiano già provveduto, per l’anno accademico di arrivo, al pagamento di tasse e contributi presso l’Università di provenienza.

  10. La studentessa o lo studente iscritta/o contemporaneamente a più corsi di studio (art. 8) è tenuta/o al pagamento di tasse e contributi per ciascuno dei corsi a cui è iscritta/o. In tal caso, individua una delle due iscrizioni come riferimento per accedere ai benefici previsti dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio, per tutto il periodo di contemporanea iscrizione. Resta fermo l’esonero, totale o parziale, dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale, che si applica a entrambe le iscrizioni, in presenza dei requisiti previsti.

 

Art. 37 - Tipologie di esonero  e forme di sostegno

  1. L’Università, nell’autonomo esercizio delle funzioni ad essa assegnate in materia di diritto agli studi universitari dalla normativa vigente, fissa norme per la concessione dell’esonero dalle tasse e contributi. Tali norme regolamentari tengono conto del bando per l’attribuzione di borse di studio approvato annualmente dall'Ente Regionale;

    in particolare, sono integralmente recepiti i criteri per la formulazione delle graduatorie degli idonei posti a base del detto bando con riferimento specifico all’esonero dalle tasse e dai contributi previsto dalle vigenti disposizioni per vincitori e idonei.

  2. Le norme relative alla previsione di benefici o forme di esonero a favore della comunità studentesca sono disciplinate da apposito Regolamento che viene approvato all'inizio di ogni anno accademico e pubblicato sul sito di Ateneo.
  3. Sulla base di quanto previsto da appositi bandi, le studentesse o gli studenti dei corsi di studio internazionali dell'Università possono beneficiare della riduzione delle tasse e contributi, nonché della assegnazione di borse di studio fatta salva l'assoggettabilità ai contributi ed alle imposte fisse previsti dagli Atenei sottoscrittori dell'Accordo di scambio per il rilascio delle pergamene.
  4. L’Università attiva, ai sensi dell’art. 11 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n° 68, rapporti di collaborazione studentesca retribuita (attività a tempo parziale) che riguardano attività connesse ai servizi universitari, con esclusione delle attività inerenti alla docenza, allo svolgimento di esami, nonché all’assunzione di responsabilità amministrative. L’assegnazione delle collaborazioni avviene nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel budget dell’Università e sulla base di una procedura selettiva che prevede requisiti di merito e di reddito. La prestazione richiesta non può superare le 150 ore per ciascun anno accademico. Il numero delle collaborazioni, l’importo del compenso vengono definiti annualmente da specifico bando.
  5. Nell’ambito delle iniziative per il sostegno alla componente studentesca universitari individuate dall’art. 1 legge 170/2003 l’Università eroga, in base al merito, assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato disciplinate da apposito regolamento di ateneo. Il Senato Accademico determina ogni anno, la quota dello stanziamento da attribuire a ciascuna struttura didattica secondo criteri predefiniti. La struttura didattica sulla base dello stanziamento ricevuto stabilisce il numero di assegni da mettere a concorso e le modalità di assegnazione degli stessi mediante procedure selettive organizzate dalle singole strutture. L’attività di tutorato è incompatibile con la predetta attività a tempo parziale.

  6. L’Università promuove attività culturali e ricreative assegnando annualmente alle associazioni studentesche un fondo finalizzato a realizzare iniziative volte al miglioramento della condizione studentesca. I criteri di accesso alla selezione e le modalità di assegnazione del fondo sono disciplinati da apposito regolamento di Ateneo.

Art. 38 – Rimborsi

  1. Chi ha ottenuto l'iscrizione ad un anno di corso non ha diritto alla restituzione di quanto versato, salvo quanto previsto dal presente articolo.
  2. Ha diritto alla restituzione di tasse e contributi versati, con esclusione dell'imposta di bollo, chi rientra nelle seguenti condizioni:

    1. ad avvenuto pagamento della prima rata di immatricolazione, non ottiene l'iscrizione per mancato perfezionamento della pratica amministrativa o per carenza dei requisiti di accesso al corso;
    2. ad avvenuta immatricolazione ad un corso di studi, rinunci entro il decimo giorno lavorativo successivo alla data di immatricolazione;
    3. ad avvenuta iscrizione al nuovo anno accademico, si laurei entro l'ultima sessione dell'anno accademico precedente;
    4. nei casi di pagamenti effettuati per mero errore o non espressamente richiesti dall’università, o in casi particolari, non espressamente richiamati nel presente articolo.

    Il rimborso viene erogato a condizione che non si abbia usufruito di agevolazioni o servizi a fronte del pagamento delle tasse.

  3. Sono altresì rimborsabili le somme già versate e non dovute nel caso in cui l'ammontare annuo della contribuzione studentesca, a seguito di concessione di esoneri o riduzioni, risulti inferiore all'importo versato.
  4. Le istanze di rimborso di cui al comma 2 a), b) e d) del presente articolo devono essere inoltrate alla Segreteria studenti, mentre per i rimborsi di cui al comma 2 lettera c) e al comma 3 si procederà d’ufficio.

 

TITOLO VI: RILASCIO CERTIFICAZIONE

 

Art. 39 -  Certificazioni

  1. Si ha diritto ad ottenere la certificazione del proprio status di studente, degli studi compiuti e di tutti gli atti relativi alla carriera svolta, nei limiti, nelle forme e con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti.

  2. Nel caso di carriera cessata a seguito di rinuncia, congedo o decadenza si può ottenere la certificazione che attesta la causa della chiusura e tutti gli atti compiuti.
  3. Nel caso di irregolarità della propria posizione amministrativa ne verrà fatta menzione nel certificato.
  4. Le certificazioni possono essere rilasciate unicamente dalla Segreteria Studenti su richiesta della studentessa o dello studente, prodotta in bollo in caso di rilascio di certificati in carta legale, o priva di bollo in caso di rilascio del certificato in carta libera.
  5. Tutte le istanze debbono essere in regola con la normativa di disciplina dell’imposta di bollo.

Art.  40- Supplemento al diploma

  1. L’Università predispone il Diploma Supplement che sarà a disposizione di tutti coloro che hanno conseguito il titolo di laurea e laurea magistrale.
  2. Il Diploma è rilasciato in italiano ed inglese senza alcun onere.

 

TITOLO VII: DIRITTI E DOVERI DELLA COMUNITA' STUDENTESCA

 

Art. 41- Partecipazione ai procedimenti amministrativi

  1. L’Università assicura forme e strumenti di pubblicità e di comunicazione dei procedimenti e delle decisioni assunte in merito alle carriere universitarie.
  2. L’Università, altresì, promuove la partecipazione della comunità studentesca ai procedimenti relativi allo svolgimento della propria carriera.
  3. È possibile presentare richieste e ricorsi al Rettore per ottenere deroghe alle norme concernenti la carriera universitaria. Le richieste vanno rivolte alla Segreteria Studenti che ne curerà l'istruttoria.
  4. I provvedimenti rettorali sono definitivi. Avverso i provvedimenti relativi alla propria carriera è ammesso ricorso giurisdizionale.
  5. I procedimenti amministrativi relativi alla carriera universitaria sono conclusi nei termini previsti dal Regolamento in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e consultabile sul sito di ateneo, adottato in attuazione della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche.

 

Art. 42 – Accesso agli atti amministrativi

  1. Come previsto dal Regolamento di questo Ateneo in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso, pubblicato sul sito di Ateneo, il diritto di accesso può essere esercitato dallo studente o dal laureato o da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento oggetto dell'accesso.

 

Art. 43 – Diritti fondamentali

  1. L'Università in attuazione del proprio Statuto si è dotata della Carta dei diritti e dei doveri degli studenti e delle studentesse consultabile sul sito di ateneo.

 

Art. 44 - Norme di disciplina

  1. Le studentesse e gli studenti sono tenuti a uniformarsi alle norme di legge, statutarie, regolamentari e alle norme previste dal Codice Etico in vigore presso l'Università nonché ai principi sanciti dalla Carta dei Diritti e dei doveri degli studenti e delle studentesse di cui al precedente articolo 43.
  2. La violazione di tali norme comporta a carico dei trasgressori l'applicazione di sanzioni disciplinari, fatta salva l'applicazione delle norme civili e penali vigenti in materia.
  3. Gli effetti del presente articolo e del successivo si applicano a tutti coloro che sono iscritti ai Corsi di laurea, Corsi di laurea magistrale, corsi di Master, corsi di Dottorato di ricerca, scuole di specializzazione, corsi singoli ed altri corsi di formazione comunque denominati.

 

Art. 45 - Provvedimenti disciplinari

  1. Fatti e comportamenti che vengano ritenuti irregolari e tali da dar luogo alle sanzioni disciplinari vanno segnalati al Rettore per iscritto dai singoli docenti o dai Responsabili dei corsi di Studio o dai Responsabili delle strutture didattico scientifiche o dai Responsabili delle strutture amministrative.
  2. La giurisdizione disciplinare può essere esercitata anche per fatti compiuti dalle studentesse o dagli studenti al di fuori delle sedi universitarie, quando i fatti siano riconosciuti connessi allo status di studente universitario e siano lesivi della dignità e dell'onore dell'Università.

  3. L’azione disciplinare è esercitata secondo i principi del giusto procedimento e le sanzioni che l’Università può comminare sono:

    1. l’ammonizione;
    2. l’interdizione temporanea da uno o più corsi di insegnamento (attività formative);
    3. l'esclusione da uno o più esami di profitto, per una o più sessioni, o per uno o più appelli;
    4. l'esclusione dalla prova finale per una o più sessioni;
    5. l’esclusione temporanea dall’Università con conseguente impossibilità di frequentare qualunque attività formativa e sostenere esami. In questo caso si è tenuti, alla ripresa della carriera scolastica, al versamento di un contributo di ricognizione, per gli anni di sospensione;
    6. l’esclusione definitiva da tutti i corsi di studio attivati presso l’Università.
  4. La giurisdizione disciplinare nei confronti delle studentesse e degli studenti viene esercitata:

    • dal Rettore per le sanzioni di cui al precedente comma 3, lettere a), b), c) e d)
    • dal Senato Accademico per le sanzioni di cui al precedente comma 3, lettere e) ed f).
  5. Nell’esercizio dell’azione disciplinare gli Organi si avvalgono di apposita Commissione di disciplina, presieduta dal Rettore e composta da due docenti, da un’unità di personale tecnico-amministrativo e da una studentessa o uno studente. Tale commissione, nominata con decreto rettorale, viene designata dal Senato Accademico su proposta del Rettore.
  6. L'applicazione delle sanzioni disciplinari deve rispondere a criteri di proporzionalità, ragionevolezza ed equità, avuto riguardo alla natura delle violazioni, allo svolgimento dei fatti ed alla loro reiterazione.
  7. Nella valutazione dei fatti sanzionabili la Commissione deve tenere conto dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave.
  8. Nel caso in cui la condotta possa integrare anche una fattispecie di reato, l'Ateneo provvederà alla segnalazione e trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria competente.

  9. La violazione deve essere formalmente contestata alla studentessa o allo studente che deve essere informato dell'avvio del procedimento disciplinare a suo carico. Il Rettore invia, quindi, l’avviso di avvio del procedimento, tramite raccomandata A/R, che contiene la contestazione in forma chiara e precisa del fatto addebitato.
  10. L’avviso indica la data in cui deve avvenire l’audizione e che è in facoltà della studentessa o dello studente:

    1. presentarsi dinanzi alla Commissione per essere ascoltato in ordine ai fatti che sono contestati;
    2. farsi assistere da persona di sua fiducia;
    3. presentare memorie difensive ed eventuali documenti a discolpa ed indicare eventuali prove da assumere;
    4. prendere visione ed estrarre copia degli atti del fascicolo che lo riguarda e di prendere visione delle attività sino a quel momento compiute.

    Tra la data di ricevimento dell’avviso e l’audizione deve intercorrere un termine non inferiore a 10 giorni. Con l’invito a comparire si comunica che, nel caso la studentessa o lo studente non si presenti all'audizione o non produca memorie scritte o non chieda un motivato rinvio, decadrà dall'esercizio del diritto di difesa.

  11. Dell'audizione è redatto verbale in forma riassuntiva.
  12. La sanzione disciplinare è resa esecutiva dal Rettore e comunicata alla studentessa o allo studente con raccomandata A/R e alla struttura didattica di competenza.

    Contro il provvedimento disciplinare è ammesso reclamo al Senato Accademico, ferma restando la possibilità di ricorrere in sede giurisdizionale.

  13. Dell’applicazione della sanzione della sospensione temporanea dall’Ateneo e dell’esclusione definitiva da tutti i corsi di studio attivati presso l’Università viene data comunicazione a tutti gli Atenei dello Stato.

 

Art. 46 - Registrazione dei provvedimenti disciplinari

  1. Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera universitaria e riportate nel foglio di congedo in caso di trasferimento ad altra sede.

 

TITOLO VIII: NORME TRANSITORIE E FINALI

 

Art.  47- Norma transitoria

Con l’entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere applicazione le norme regolamentari precedentemente emanate e con esso incompatibili.

 

Art. 48 - Entrata in vigore

  1. Il presente regolamento viene adottato in attuazione del Decreto del Ministro dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n° 270 (art. 11, comma 9), dello Statuto dell’Università (art. 48) nonché in esecuzione del regolamento Didattico d'Ateneo (art. 31).

  2. Il presente Regolamento è emanato dal Rettore ad avvenuta approvazione da parte del Senato Accademico, e viene pubblicato nei modi e nelle forme previsti dalla normativa vigente. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione.

 

Art. 49  - Modifiche al regolamento

Il presente Regolamento è modificato con decreto rettorale ad avvenuta approvazione da parte del Senato Accademico.

 

 

Art. 50 - Norma finale

Per quanto non esplicitamente disciplinato all'interno del presente Regolamento, si rinvia ai Regolamenti di Ateneo, allo Statuto e alla normativa vigente in materia.

 

 
Allegato n. 1

LINEE GUIDA PER IL RICONOSCIMENTO DI CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI ED EXTRA UNIVERSITARI

 

Art. 1 – Definizioni

Ai sensi del presente documento si intende per:

  1. Convalida: il provvedimento amministrativo con cui si riconosce l'acquisizione parziale o totale degli obiettivi formativi dell'attività oggetto di convalida, ottenuta attraverso il superamento di un esame di profitto, sostenuto nell'ambito del percorso formativo di un corso di laurea di livello
  2. Riconoscimento: il provvedimento amministrativo con cui si riconoscono attività extra universitarie, in termini di crediti formativi universitari.

 

Art. 2 – Riferimenti normativi

Tenuto conto di quanto previsto all’art. 9 del Regolamento Didattico d'Ateneo:

  • I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto stabilita dal Regolamento didattico del corso di studio;
  • Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da una studentessa o da uno studente proveniente da altro Corso di Studi o da altra Università, viene deliberato dal Dipartimento o dalla Facoltà ove costituita, una volta valutati gli obiettivi raggiunti e l'attività svolta.
  • Nel caso di trasferimento effettuato tra corsi di laurea appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti non può essere inferiore al limite previsto dalla normativa vigente in materia.
  • I Dipartimenti o le Facoltà ove costituite possono riconoscere, le competenze e le abilità professionali certificate, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
  • Le attività formative già riconosciute ai fini dell’attribuzione dei crediti formativi universitari nell’ambito di corsi di laurea, non possono essere nuovamente riconosciute come crediti formativi nell’ambito di corsi di laurea magistrale. 

Art. 3 – Finalità

Questo documento si pone la duplice finalità di garantire omogeneità di trattamento a tutta la comunità studentesca dell'ateneo e di uniformare le procedure amministrative, definendo dei criteri generali di riconoscimento nel rispetto dei quali la struttura didattica assumerà le proprie determinazioni in ordine alle istanze presentate.

 

 

Art. 4 – Tipologie di attività formative oggetto di convalida o di riconoscimento

Per ciascun corso di laurea, di laurea magistrale, le attività formative oggetto di convalida/riconoscimento sono individuate nelle seguenti tipologie:

  1. attività in uno o più ambiti disciplinari di base (con esclusione dei corsi di laurea magistrale);
  2. attività in uno o più ambiti disciplinari caratterizzanti;
  3. attività autonomamente scelte dallo studente;
  4. attività in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi;
  5. attività relative alla preparazione della prova finale;
  6. ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l’inserimento nel mondo del lavoro, inclusi i tirocini formativi e di orientamento, o stage. 

Qualora vengano riconosciute attività non presenti nell’offerta formativa del corso di studi di interesse, nella delibera di accoglimento delle domande di convalida, le strutture didattiche competenti devono provvedere alla traduzione in lingua inglese della denominazione dell’attività formativa. 

Nel caso di preparazione dell'elaborato finale nell'ambito di un programma di mobilità internazionale, la prova finale verrà ripartita in due distinti moduli cui sarà associato un numero di crediti così definito:

1° modulo, con peso pari ad 1 credito formativo universitario;

2° modulo, con peso pari ad n-1 crediti formativi universitari, ove n è il numero totale dei crediti previsti per la prova finale in ciascun regolamento di corso di studi.

 

 

Art. 5 – Soggetti interessati

La convalida dei crediti acquisiti nei precedenti studi universitari è stabilita dalla struttura didattica di afferenza del corso di studio, secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di studio ed in coerenza con le presenti linee guida, su istanza della studentessa o dello studente interessato ad effettuare:

  1. un passaggio di corso
  2. un trasferimento da altra sede universitaria
  3. un'abbreviazione di corso

 

Compete, inoltre, alla struttura didattica il riconoscimento delle competenze, abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, e le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario. Anche in quest'ultimo caso è necessario presentare formale istanza presso gli Uffici di Segreteria.

 

 

PARTE 1 – RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI

 

Art. 6 – Convalida per passaggio di corso

Il passaggio di corso si verifica quando dopo aver regolarizzato l’iscrizione al proprio corso di studi, si chiede e si ottiene l'iscrizione ad altro Corso di studio dello stesso o di altro Dipartimento in Ateneo.

 

Nel sistema gestionale l'esame convalidato verrà registrato con l'attribuzione del voto conseguito e della data di superamento dell'esame convalidante.

Nel caso in cui il rapporto tra l'esame convalidante ed il convalidato è di 1:2 o 1:3 (un convalidante per 2 o più convalidati) gli esami convalidati verranno registrati con l'attribuzione del voto conseguito e della data di superamento dell'esame convalidante.

Nel caso in cui il rapporto tra l'esame convalidante ed il convalidato è di 2:1 o 3:1 (due o più convalidanti per un convalidato) l'esame convalidato verrà registrato con l'attribuzione della data dell'esame superato per ultimo in ordine cronologico e del voto calcolato sulla media ponderata degli esami convalidanti o aritmetica nel caso di esami sostenuti su corsi pre DM 509/99. La media ponderata o aritmetica sarà approssimata per difetto, se la cifra è inferiore a 0,5, per eccesso negli altri casi. Ai fini del calcolo della media la “lode” non viene considerata.

In tutte le tipologie diverse da quanto sopra si procederà alla registrazione dell’esame convalidato senza voto e con la data dell’esame superato per ultimo.

 

Nel caso in cui emerga la necessità di integrare eventuali differenze nel numero di crediti in un determinato settore scientifico-disciplinare o in più settori, la struttura didattica stabilisce le modalità di integrazione tenuto conto dei risultati di apprendimento attesi e degli obiettivi formativi della specifica attività. Analoga determinazione verrà adottata dalla struttura didattica nel caso residuino crediti formativi non utilizzati.

 

La struttura didattica si esprime sulla convalida, previa valutazione della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi.

 

La data dell'adozione della delibera di riconoscimento verrà registrata nel sistema quale data di competenza.

 

Le presenti regole valgono anche nel caso di “convalida di frequenza”. In tal caso nel sistema gestionale la frequenza convalidata verrà registrata con l’attribuzione dell’anno accademico di effettivo ottenimento e con l’anno accademico di ingresso al corso di studio (data di competenza).

 

La medesima disciplina si applica anche nel caso di passaggio di ordinamento, classe o curricula.

 

 

 

 

Art. 7 – Convalida per trasferimenti in arrivo da altra sede universitaria

Il trasferimento in arrivo da altra sede si verifica quando chi è già immatricolato ad un corso di studio chiede ed ottiene dall'Università di appartenenza di proseguire gli studi presso un'altra sede universitaria – Università di destinazione -.

 

Nel caso di trasferimento effettuato tra corsi di laurea appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati, limite previsto dalla normativa vigente in materia.

 

La registrazione nel sistema degli esami e/o delle frequenze convalidati segue le stesse regole dettate per le convalide per passaggio di corso di cui all'articolo 6.

 

 

 

Art. 8 – Riconoscimento per abbreviazione di corso

 

L’ abbreviazione di corso si verifica quando chi è già in possesso di titolo di studio di livello universitario o con una pregressa carriera universitaria non conclusasi con il titolo accademico (rinunciatario, decaduto, ...) si immatricola ad un corso di studio, ad anni successivi al primo, con il riconoscimento di un numero di crediti formativi da parte degli organi competenti

 

Modalità di registrazione:

Nel sistema gestionale l'esame riconosciuto verrà registrato:

  • con l’attribuzione di un voto o di una idoneità;
  • con la data di prima iscrizione al corso di studio presso il quale opera il riconoscimento, quale data di acquisizione;
  • con la data della delibera di riconoscimento adottata dalla struttura didattica, quale data di competenza.

 

Nel caso di riconoscimento in cui il rapporto tra l’esame convalidante e convalidato è 2:1 o 3:1 il voto verrà calcolato sulla media ponderata o sulla media aritmetica in maniera analoga a quando indicato all’art. 6.

 


Art. 9 – Riconoscimento di attività per mobilità internazionale

I crediti formativi acquisiti presso istituzioni estere, a seguito di mobilità internazionale, verranno riconosciuti nel rispetto di quanto concordato nel Learning Agreement approvato prima della partenza. Allo studente è garantito il “pieno riconoscimento accademico” degli studi svolti all’estero. Il “pieno riconoscimento accademico” è una delle condizioni esplicitamente contenute nella Carta Universitaria Erasmus e nella candidatura “ECHE” (European Charter for Higher Education) ai fini della partecipazione al nuovo programma per il settennio 2021-2027.

 

Gli esami riconosciuti nell'ambito della mobilità internazionale devono essere registrati nel sistema gestionale:

  1. con la data in cui sono stati effettivamente sostenuti e superati;
  2. con la data di rilascio del certificato – Transcript of Records -, qualora in esso manchi la data di superamento degli esami;
  3. con la data risultante nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, qualora la data di rilascio del certificato non sia coerente con il periodo di mobilità effettuato. Tale dichiarazione sostitutiva può essere resa solo nel caso di mobilità nei paesi dell'UE.

Degli esami riconosciuti vanno anche registrati l’istituzione estera, il periodo di permanenza e le denominazioni originali della attività formative.

 

Nella carriera sarà riportato il voto italiano risultante dalla conversione delle votazioni effettuata in base alla corrispondenza della scala ECTS. La conversione delle votazioni deve essere effettuata in base alla corrispondenza delle distribuzioni cumulate dei voti ECTS. Nella carriera dello studente sarà riportato il voto italiano risultante dalla comparazione delle curve di distribuzione dei due corsi di studio interessati. Nel caso in cui l'Istituzione estera non fornisca la curva di distribuzione dei voti nel Transcript of Records, per la conversione dei voti verrà utilizzata la scala ECTS pubblicata sul sito web dell’Ateneo ospitante."

 

PARTE 2 – RICONOSCIMENTO ATTIVITA’ EXTRA-UNIVERSITARIE

 

Art. 10 – Riconoscimento di attività extra-universitarie

In attuazione della legislazione vigente (L. 64/2001; L. 448/2001; D.M. 270/2004; L. 286/2006 così come modificata dalla Legge 30 novembre 2010 n° 240), l’Università può riconoscere in crediti formativi universitari, utilizzabili ai fini del conseguimento delle lauree o delle lauree magistrali a ciclo unico e non, su richiesta adeguatamente documentata, e secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 7 del D.M. 270/04, “le conoscenze e le abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione l’università abbia concorso”.

 

Art. 11 – Criteri generali

Ai fini del riconoscimento dei crediti formativi, le conoscenze e le abilità convalidabili devono essere congruenti con gli obiettivi formativi specifici riportati nell’ordinamento didattico del corso di studio, la cui attinenza e adeguatezza sono valutate dalla struttura didattica competente.

Il riconoscimento dei CFU potrà avvenire, una sola volta ed individualmente, nella tipologia di attività di cui all' art.10, comma 5 del D.M. 270/2004:

  • punto a) (attività autonomamente scelte dallo studente purché coerenti con il progetto formativo);
  • punto d) (attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze etc.);
  • o in sostituzione di un'attività formativa afferente alle attività di base, caratterizzanti o affini e prevista dal Manifesto degli studi.

Sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente.

La struttura didattica competente si riserva sempre la possibilità di sottoporre le studentesse e gli studenti a test che verifichino il possesso delle conoscenze di cui è richiesto il riconoscimento. Le decisioni della struttura didattica competente per riconoscimento delle attività extrauniversitarie sono insindacabili. In caso di esito negativo, la Struttura dovrà comunque darne adeguata motivazione.

 

Art. 12 – Limiti quantitativi

 I crediti formativi universitari possono essere riconosciuti rispettando i seguenti limiti   quantitativi disposti dalla Legge 30 novembre 2010 n° 240:

- 12 CFU complessivamente per corsi di I e di II livello (laurea triennale, laurea magistrale a ciclo unico e non).

 

Art. 13 – Adempimenti delle strutture didattiche

La Struttura didattica competente determina i criteri generali e le modalità di riconoscimento dei CFU nel rispetto delle norme definite con il presente documento, e stabilisce il numero di CFU riconoscibili, nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 12, da riportare nel Regolamento didattico di ciascun Corso di studio.

La struttura didattica definisce anche il periodo oltre il quale deve essere valutata l’eventuale obsolescenza delle conoscenze e competenze così acquisite.

 

Art. 14 – Conoscenze ed abilità professionali pregresse

Nelle more del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'art. 14 della Legge 30 dicembre 2010 n° 240 con il quale verranno definite le modalità attuative e le eventuali deroghe alle disposizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo possono essere riconosciute solamente:

  • Attività lavorativa inerente al profilo formativo e agli obiettivi formativi specifici del corso di studio in luogo dello stage e con l’attribuzione del numero di cfu previsto dai Regolamenti didattici dei corsi di studio:
  • Attività formativa realizzata durante il Servizio Civile debitamente certificata (legge 64/2001).
  • Conseguimento di medaglia olimpica o paralimpica ovvero del titolo di campione mondiale assoluto, campione europeo assoluto o campione italiano assoluto nelle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano o dal Comitato italiano paralimpico.

Ai fini della verifica di dette condizioni la studentessa o lo studente deve allegare alla domanda adeguata documentazione attestante la tipologia e durata del rapporto di lavoro, la qualifica professionale e le mansioni ricoperte, o il titolo sportivo ottenuto.

 

Art. 15 – Conoscenze ed abilità acquisite in attività formative di livello post secondario

Possono essere riconosciuti in CFU conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario a condizione che:

  • la formazione sia certificata dalla struttura erogatrice dell’attività formativa;
  • un'Università pubblica o legalmente riconosciuta abbia concorso alla progettazione e alla realizzazione dell’attività formativa;
  • l’attività formativa si sia conclusa con un esame finale la cui valutazione risulti certificata;
  • nel certificato relativo risulti chiaramente il monte-ore del progetto formativo svolto. Rientrano in questa fattispecie le conoscenze ed abilità acquisite a seguito di:
  1. Partecipazione a corsi IFTS o corsi FTS, con valutazione finale, alla cui realizzazione abbia partecipato l'Università Politecnica delle Marche o altra istituzione universitaria anche in forma di ATS .
  2. Partecipazione a corsi FSE, con valutazione finale, attivati con il contributo dell’Università Politecnica delle Marche o di altra sede universitaria anche in forma di ATS.
  3. Frequenza e valutazione di corsi di lingua straniera, la cui certificazione sia rilasciata da enti o istituti abilitati e riconosciuti idonei dall'Ateneo o sia rilasciata dal Centro linguistico di Ateneo.
  4. Frequenza a corsi di aggiornamento e corsi di perfezionamento.
  5. Frequenza ad attività culturali promosse sotto il patrocinio dell'Università Politecnica delle Marche e secondo le modalità di cui all'articolo 7 del presente documento.
  6. Frequenza di corsi brevi di particolare rilevanza formativa svolti in Italia o all’estero.
  7. Master non universitari.
  8. Certificazioni rilasciate da istituzioni pubbliche e private riconosciute dall'Ateneo per l’acquisizione di competenze informatiche di base.
  9. Completamento del previsto ciclo di studi, di natura accademica, e superamento dei relativi esami finali da parte del personale delle Amministrazioni pubbliche presso le rispettive scuole di formazione, ai sensi della L. 448/2001 e successive modificazioni (Accademie militari, Istituti di Formazione delle Forze di Polizia etc..).

 

Art. 16 – Riconoscimento in crediti delle attività culturali dell’Università Politecnica delle Marche ( convegni, seminari, giornate di studio, etc.)

Il riconoscimento deve rispettare la corrispondenza di 1 CFU pari a 25 ore di lavoro complessivo, di cui 10 ore di partecipazione e 15 ore di studio autonomo.

Ai fini del riconoscimento dei CFU previsti, nella tipologia di attività di cui al punto a art.10, comma 5 del D.M. 270/2004 (attività autonomamente scelte dallo studente purchè coerenti con il progetto formativo), si dovrà produrre attestazione di partecipazione all’evento, agli Uffici di Segreteria per la successiva acquisizione del parere della struttura didattica competente, previo superamento della verifica finale prevista.

 

Art. 17 – Modalità per il riconoscimento

Il riconoscimento dei crediti avviene, ad avvenuta iscrizione, su richiesta della studentessa e dello studente, il quale inoltra istanza alla struttura didattica competente, per il tramite della Segreteria Studenti, utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito di Ateneo e corredato da tutte le certificazioni e attestazioni inerenti ciascuna conoscenza e abilità di cui chiede il riconoscimento.

 

La stessa istanza dovrà pervenire in caso di trasferimento da altra sede universitaria, qualora la studentessa o lo studente abbia ottenuto il riconoscimento in crediti formativi universitari di conoscenze e abilità professionali o maturate in attività formative di livello post-secondario. Questi CFU potranno essere soggetti a nuova valutazione per conferma o meno dell’attribuzione di CFU in conformità a quanto stabilito con il presente documento.

 

 

Modalità di registrazione:

Nel sistema gestionale l'esame riconosciuto verrà registrato:

  • senza voto o, ove possibile, con l'attribuzione di un voto o di una idoneità;
  • con la data di prima iscrizione al corso di studio presso il quale opera il riconoscimento, quale data di acquisizione, nel caso in cui le conoscenze o le abilità riconosciute siano state acquisite in data antecedente all’immatricolazione, o con la data di rilascio del certificato qualora siano conseguite successivamente;
  • con la data della delibera di riconoscimento adottata dalla struttura didattica, quale data di competenza.