Professione Dottore Commercialista - Sez. A


L'esame di stato per Dottore Commercialista è stato modificato dal Decreto legislativo n. 139 del 28 giugno 2005 entrato in vigore il 1 gennaio 2008, che ha istituito  l'Albo unico dei  Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. L'Albo è articolato in due sezioni:

 

  • Sezione  A   Dottori Commercialisti
  • Sezione  B   Esperti contabili

Titolo di ammissione

(ART. 3  Ordinanza Ministeriale)

 

  • diploma di laurea specialistica nella classe 64/S o laurea magistrale nella classe LM 56 (scienze dell'economia)  diploma di laurea specialistica nella  classe 84/S o diploma di laurea magistrale nella classe LM  77 (scienze economiche - aziendali)        ovvero
  • diploma  di laurea rilasciato dalle facoltà di economia secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati  in attuazione dell'art.17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.127.
  • certificato di compimento del tirocinio.

Per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista si applicano le disposizioni transitorie di cui all'art.71 del decreto legislativo 28 giugno 2005 n.139.

( Art. 71. comma 4. Coloro che, alla data del 31 dicembre 2007, risultino avere già validamente svolto il periodo di tirocinio previsto dai previgenti ordinamenti dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione professionale per l'accesso alla Sezione A dell'Albo,purché siano in possesso di:a) diploma di laurea specialistica nella classe 64/S, classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia, ovvero nella classe 84/S, classe delle lauree specialistiche in scienze economiche aziendali;b) diploma di laurea rilasciato dalle facoltà' di economia ovvero diploma di laurea in scienze politiche conseguiti secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.c) diploma di laurea in giurisprudenza conseguito secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

 

Prove d'esame

In virtù di quanto previsto dall’ordinanza ministeriale 470/2023 del 17 maggio 2023, articolo 6 commi 1 e 2, l’esame consiste in unica prova orale, da tenersi a distanza, che verterà sulle materie previste dalle specifiche normative di riferimento e che sia in grado di accertare l’acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste dalle normative riguardanti ogni singolo profilo professionale.

 

Per le materie di esame si faccia riferimento al Decreto Ministeriale n. 139/2005, articolo 46.



Sono esentati dalle materie della prima prova coloro i quali provengono dalla Sezione B dell'Albo e coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base della convenzione di cui all'articolo 43. ( Articolo 43 comma 2  Ai fini di cui al comma 1 i rapporti tra i Consigli dell'Ordine territoriale e le università sono definiti da appositi accordi, nell'ambito di una convenzione quadro tra il ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e il Consiglio nazionale)

 

Tirocinio

(Articolo 45 Decreto legislativo  139/2005)

 

E' richiesto tirocinio di durata triennale presso un professionista iscritto nell'albo da almeno cinque anni  (Art. 40 e 42 comma 1)

  • Salvo quanto previsto dall'articolo 42, comma 3, lettera b), coloro che hanno compiuto il tirocinio prescritto per accedere alla Sezione A possono partecipare anche agli esami per l'iscrizione alla Sezione B dell'Albo. 
  • Coloro che hanno compiuto il tirocinio prescritto per accedere alla Sezione B non possono partecipare all'esame per l'iscrizione alla Sezione A dell'Albo.

 

 

Nota MIUR  prot.n. 2992 del 27.9.2012    

Durata del tirocinio per l’accesso alle professioni regolamentate.

 

 

Coloro che hanno già effettuato 18 mesi di tirocinio professionale, anche se iniziato anteriormente all’entrata in vigore della Legge 24 marzo 2012 n. 27, possono  essere ammessi all’esame di stato.

La nuova norma prevede però che per i primi sei mesi il tirocinio può essere svolto in presenza di un’apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli  ordini e il Ministro dell’Istruzione , dell’università e della ricerca in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. E’ comunque necessario, ai fini del compimento della pratica professionale, che un periodo di dodici mesi debba essere svolto dopo il conseguimento della laurea.