Regolamento Spin-off

Emanato con D.R. 498 del 03.04.2013 - Entrata in vigore: 03.04.2013


Art.1 - Principi Generali

  1. L’Università Politenica delle Marche, di seguito detta Università, nel perseguire la terza missione istituzionale conformemente a quanto previsto dall'art. 1 del proprio Statuto e dalla legislazione vigente, sostiene la valorizzazione dei risultati delle ricerche sviluppate presso le proprie strutture anche attraverso il supporto alla costituzione e al primo sviluppo di imprese Spin-off operanti in settori ad alto contenuto scientifico - tecnologico e di conoscenza.
  2. Con il sostegno e la partecipazione diretta alle iniziative Spin-off, l’Università intende favorire:
    a) Il trasferimento al sistema economico e imprenditoriale di opportunità di innovazione e progresso tecnologico maturate nell’ambito della ricerca realizzata presso l’Università;
    b) La creazione di nuovi sbocchi professionali per giovani laureati;
    c) La promozione delle relazioni con il sistema produttivo.



Art. 2 - Definizioni

  1. Con la terza missione, l’Università riconosce come proprio compito la partecipazione diretta e indiretta alla valorizzazione sociale e/o economica dei saperi. Per terza missione si intende il perseguimento di ricadute positive sulla competitività del sistema economico, sul territorio e sulla società delle attività di ricerca sviluppate all’interno dell’Università, attraverso azioni di innovazione e trasferimento tecnologico e di conoscenza.
  2. Per Spin-off universitario si intende una società di capitale finalizzata all'utilizzazione economica dei risultati della ricerca universitaria, a favore della quale l'Università autorizzi la partecipazione del proprio personale di ruolo e non di ruolo, anche all'atto della costituzione ed inoltre renda disponibili alcuni servizi per facilitarne l'avvio e il primo sviluppo.
  3. Per Spin-off partecipato si intende uno Spin-off di cui l’Università detenga parte del  capitale sociale.

 

Art. 3 - Proponenti e partecipanti

  1. La costituzione di uno Spin-off dell’Università può essere proposta esclusivamente da uno o più dei suoi professori o ricercatori che vi assumano un ruolo attivo.
  2. I soci proponenti dovranno garantire la loro partecipazione allo Spin-off almeno per l’intero periodo di incubazione.
  3. Fra i partecipanti è richiesta la presenza di almeno un assegnista o dottore di ricerca o dottorando o neolaureato da non oltre 3 anni o laureando per assicurare la continuità del progetto scientifico-imprenditoriale.
  4. Oltre ai soci proponenti può partecipare al Capitale Sociale dello Spin-off ogni altra persona fisica o giuridica, italiana o straniera.
  5. La componente universitaria della società deve detenere complessivamente una quota di maggioranza del capitale sociale, salvo casi eccezionali.

 

Art. 4 - Partecipazione dell’Università

  1. La partecipazione dell'Università nello Spin-off è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.
  2. La partecipazione dell’Università al Capitale Sociale dello Spin-off non può superare il 10% e può derivare anche esclusivamente da conferimenti di beni o prestazione di servizi.
  3. È facoltà dell’Università uscire dalla compagine societaria quando venga meno la necessità di collegamento dello Spin-off con le strutture di ricerca e una volta ultimato il percorso di avvio e primo sviluppo del progetto imprenditoriale. L’impresa può mantenere la definizione di Spin-off dell’Università, qualora dietro specifica convenzione, continui ad usufruire dell’uso del logo e dei servizi delle strutture di ricerca e di servizio dell’Università, sulla base di tariffario approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Università.
  4. L’Università si riserva il diritto di revocare la qualifica di «Spin-off dell’Università Politecnica delle Marche» qualora vengano meno le condizioni previste per il riconoscimento di Spin-off o in seguito a ulteriori eventi rilevanti quali, a titolo meramente esemplificativo, violazione del codice etico di Ateneo o atti lesivi dell’immagine dell’Ateneo.
  5. Nel periodo di incubazione (primi tre anni dalla costituzione della società) dello Spin-off universitario, l'eventuale attività commissionata dall'Università non può superare annualmente il 10% del volume complessivo degli affari della società stessa; successivamente il limite è del 30%.

 

Art. 5 – Incubazione

  1. Per agevolare la fase di avviamento dello Spin-off, l’Università prevede la possibilità per lo Spin-off stesso di usufruire di particolari condizioni per quanto riguarda l’utilizzo di spazi, impianti, strutture o attrezzature universitarie. Tale fase è denominata «incubazione».
  2. Per usufruire delle opportunità di incubazione lo Spin-off deve farne specifica richiesta nella domanda di costituzione.
  3. I rapporti tra Università e Spin-off nel periodo di incubazione sono regolati da una convenzione che disciplini l’eventuale utilizzo di spazi, impianti, strutture o attrezzature universitarie, nonché la presenza di personale esterno all’interno delle strutture.
  4. Il periodo di incubazione è sottoposto alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, contestualmente all’autorizzazione iniziale, e non può eccedere i 3 anni dalla costituzione della società, prorogabile una sola volta, di un ulteriore periodo massimo di 1 anno, ricorrendo particolari ragioni di convenienza od opportunità.

 

Art. 6 – Partecipazione del personale docente

  1. Il personale docente socio dello Spin-off può:
    a) partecipare, previa autorizzazione del Rettore, agli organi di governo della società (ad esclusione delle categorie indicate dal decreto MIUR n.168 del 10 agosto 2011, art. 4 comma 1);
    b) assumere ruoli operativi, previa specifica autorizzazione del Rettore, per un periodo massimo di 3 anni a partire dalla costituzione dello Spin-off.
    La partecipazione sarà autorizzata previo parere motivato del Consiglio della struttura di appartenenza e del Preside o del Direttore del dipartimento.
  2. Il Consiglio di Amministrazione può designare personale interno, non socio dello Spin-off, come rappresentante dell’Università per la partecipazione agli organi di governo della società; detto personale non può assumere cariche operative. La partecipazione in rappresentanza dell’Università costituisce attività istituzionale di gestione.
  3. Il personale docente a tempo pieno che partecipi a qualunque titolo agli Spin-off deve comunicare all’Ateneo, al termine di ciascun esercizio sociale,  i dividendi, i compensi, le remunerazioni e i benefici a qualunque titolo ottenuti dalla società.

 

Art. 7 – Partecipazione di dottorandi, assegnisti e borsisti di ricerca, personale tecnico/amministrativo

  1. I titolari di assegni di ricerca, di borse post laurea e i dottorandi possono svolgere attività all'interno di uno Spin-off universitario previa autorizzazione rispettivamente del responsabile dell'assegno di ricerca, del responsabile della borsa e del collegio docenti di dottorato, nonché del Preside o Direttore del Dipartimento, comunicata al Rettore.
  2. Il Consiglio di Amministrazione, sentita la struttura di appartenenza, può autorizzare il personale tecnico e amministrativo dell'Ateneo a partecipare all'attività di uno Spin-off fruendo del part time al 50% o meno, secondo quanto previsto dalla legge.

 

Art. 8 – Disciplina delle incompatibilità per personale docente

  1. I membri del Consiglio di Amministrazione, i professori ed i ricercatori membri delle commissioni di ateneo in materia di ricerca, valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico, il Rettore, i membri del senato accademico, i direttori dei dipartimenti dell'Università, non possono assumere cariche direttive e amministrative nelle società aventi caratteristiche di Spin-off dell’Università. È fatta salva l'ipotesi in cui il direttore del dipartimento sia designato a far parte del Consiglio di Amministrazione dello Spin-off, del quale non sia socio o proponente, dall'ateneo di appartenenza in base all’art.6 c.2 del presente regolamento.
  2. Lo svolgimento dell'attività a favore delle società aventi caratteristiche di Spin-off non deve porsi in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle funzioni legate al rapporto di lavoro con l'Università. Qualora la partecipazione alle attività dell'impresa, in corso di svolgimento, divenga incompatibile con i compiti didattici e di ricerca, il professore o ricercatore, socio o non socio, deve immediatamente comunicarlo all'Università e contestualmente cessare lo svolgimento dell'attività prestata presso la società.

 

Art. 9 – Procedura di costituzione

  1. La proposta di costituzione della società, indirizzata al Rettore, va trasmessa all’Amministrazione Centrale.
  2. La proposta deve essere corredata da un progetto imprenditoriale contenente:
    a) gli obiettivi;
    b) il piano finanziario;
    c) le prospettive economiche e il mercato di riferimento;
    d) il carattere innovativo del progetto;
    e) le qualità tecnologiche e scientifiche del progetto;
    f) la descrizione dei ruoli e delle mansioni dei professori e dei ricercatori coinvolti, con la previsione dell'impegno richiesto a ciascuno per lo svolgimento delle attività di Spin-off, al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione di valutare la compatibilità con la disciplina appositamente definita dall'ateneo ai sensi del comma 9, dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010,n. 240;
    g) le modalità di eventuale partecipazione al capitale e la definizione della quota di partecipazione richiesta;
    h) gli aspetti relativi alla regolamentazione della proprietà intellettuale, resi compatibili con la disciplina in materia prevista dall'ateneo.
  3. Al fine di evitare che si verifichino situazioni di conflitto di interessi, alla domanda di costituzione di una società di Spin-off deve essere allegata la delibera del Consiglio di Dipartimento cui afferisce il socio proponente di cui all'art. 3 del presente Regolamento, relativa all'assenza di conflitto di interessi tra l'attività di formazione, ricerca e consulenza della struttura e l'attività oggetto di impresa dello Spin-off.
  4. Vista la delibera del Dipartimento, la Commissione Spin-off esprime al Consiglio di Amministrazione il proprio parere preventivo sulla proposta.
  5. La proposta di costituzione è approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, previo parere favorevole dell'apposita Commissione Spin-off nonché del Dipartimento interessato, per quanto concerne l'inesistenza di conflitto d'interesse, e del senato accademico. Il Consiglio di Amministrazione nell’autorizzare la costituzione dello Spin-off indica l’eventuale quota di capitale che sarà sottoscritta dall'Università o altra modalità di partecipazione e designa un componente del Consiglio di Amministrazione dello Spin-off quale rappresentante dell'Università, ai sensi dell'art. 12.

 

Art. 10 – Commissione Spin-off 
Al fine di rendere agli organi di governo un parere in merito alle proposte di costituzione/partecipazione allo Spin-off, è istituita un'apposita commissione tecnica, denominata Commissione Spin-off, individuata dal Consiglio di Amministrazione dell’Università e nominata per tre anni. La commissione per le sue attività può avvalersi anche di esperti esterni.

 

 

Art. 11 – Utilizzo degli spazi, dei servizi e del logo dell’Università

  1. L'Università può concedere agli Spin-off accademici l'uso del logo dell'Università Politecnica delle Marche, nonché altre forme di comunicazione esterna, previamente concordate.
  2. L’Università per la fase di incubazione, come prevista nell’art. 5 del presente regolamento, può autorizzare l’utilizzo di spazi, impianti, strutture o attrezzature universitarie, nonché la presenza di personale non accademico all’interno delle strutture, da parte dello Spin-off tramite apposito contratto approvato dall’organo decisionale della struttura ospitante e controfirmato dal responsabile della struttura stessa.
    Tale contratto, approvato dal Consiglio di Amministrazione, dovrà indicare:
    • gli spazi concessi in uso alla società;
    • le attrezzature e l'eventuale personale che la società intende utilizzare e la quantificazione del relativo tempo d'uso;
    • la stima dei costi dei servizi generali di cui la società Spin-off usufruirà;
    • la eventuale determinazione del corrispettivo, comprensivo di IVA da richiedere alla società per l'intera durata dell'ospitalità e le relative modalità di pagamento, ovvero le ragioni della mancata richiesta,
    • la disciplina per l'accesso al Dipartimento o Istituto di personale esterno;
    • la definizione degli accordi in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro come previsti dal D. Lgs. 9.4.2008 n. 81, dal D. Lgs. 106/2009 e successive modifiche e integrazioni.
  3. Al fine di agevolare e sostenere la fase di avvio dello Spin-off, l’Università può offrire allo Spin-off specifici servizi dietro apposita convenzione.
  4. Gli Spin-off possono accedere ai programmi di incubazione attivati dall’Università, secondo le regole fissate da quest’ultimo; essi trovano accoglienza presso l’incubatore stesso, limitatamente alla disponibilità di spazi. Gli Spin-off non ospitati presso un incubatore possono comunque accedere al programma di incubazione virtuale previsto dalla stessa struttura.
  5. L'autorizzazione all'uso degli spazi, dei servizi e del logo può essere revocata dall'Ateneo in qualunque momento, previa delibera motivata del Consiglio di Amministrazione dell’Università.

 

Art. 12 – Clausole di garanzia

Lo Statuto dello Spin-off partecipato dall’Università deve prevedere, tra l'altro, che:

  • a)    in caso di trasferimento a qualunque titolo di quote o azioni, spetti ai soci dello Spin-off, tra cui l'Università, un diritto di prelazione da esercitarsi in relazione alla partecipazione detenuta;
  • b)    la partecipazione dell'Università nello Spin-off, pur attribuendo diritto di voto in assemblea ordinaria e straordinaria, sia postergata nella partecipazione alle perdite rispetto alle altre partecipazioni sociali;
  • c)    del Consiglio di Amministrazione dello Spin-off faccia parte, oltre al proponente, anche un rappresentante dell'Università, appartenente  a struttura diversa rispetto a quella direttamente coinvolta nello Spin-off;
  • d)    in caso di operazioni sul capitale a seguito di perdite, i soci diversi dall'Università debbano far fronte ai ripianamenti delle perdite e agli eventuali aumenti anche per la parte necessaria a mantenere invariata la percentuale di partecipazione dell'Università;
  • e)    la remunerazione per l'attività a qualunque titolo prestata dal socio a favore della società non possa in nessun caso eccedere quanto praticato usualmente sul mercato in situazioni analoghe;
  • f)     i soci non possano deliberare aumenti di capitale dello Spin-off o la modifica di previsioni statutarie senza il preventivo consenso dell'Università.
  • Lo statuto dovrà inoltre prevedere che la società sarà disciplinata anche dal Regolamento Spin-off dell'Università, finché la stessa avrà la sede principale o una sede secondaria presso una o più strutture di ricerca dell'Università o sarà partecipata dall’Università.

 

Art. 13 – Proprietà intellettuale

  1. I diritti di proprietà intellettuale e industriale appartenenti all’Università potranno essere messi a disposizione dello Spin-off sulla base di appositi contratti di cessione o di licenza nel rispetto dei regolamenti di Ateneo, ove esistenti, e della disciplina generale ad essi applicabile, compatibilmente con l’attività di valorizzazione perseguita e gli impegni contrattuali assunti.
  2. La proprietà intellettuale dei risultati della ricerca svolta dallo Spin-off, conseguiti in data successiva alla costituzione di quest’ultimo, è dello Spin-off stesso. Per un periodo di 5 (cinque) anni dalla costituzione dello Spin-off, l’Università, per le proprie attività istituzionali di ricerca e/o di didattica, potrà richiedere allo spin-off, che sarà tenuto a concederla se non ricorrano gravi motivi ostativi, licenza d’uso gratuita, senza diritto di sub licenza.

 

Art. 14 – Entrata in vigore

  1. Le disposizioni del presente Regolamento, così come modificate a seguito dell’entrata in vigore del Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, n. 168/2011, divengono esecutive, decorsi 15 gg. dall’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell’Università, acquisito il parere del Senato Accademico.