Regolamento chiamate dei professori di prima e seconda fascia ai sensi degli art. 18 e 24 della Legge n.240/2010

Emanato con Decreto Rettorale n. 200 del 23.12.2011
Modifiche apportate con DD.RR. n.294 del 28.4.2014, n. 456 del 8.06.2015, n. 339 del 1.04.2016, n. 572 del 13.06.2017 e n. 90 del 30.01.2019
 

Titolo 1 - Norme generali

 

Art. 1 Ambito di applicazione

 

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della Carta europea dei ricercatori e del Codice etico dell’Università Politecnica delle Marche, la procedura di chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi dell’art. 18 e dell’art. 24 commi 5 e 6 della legge n. 240/2011.

 

 

Art. 2 – Richiesta delle strutture

 

1. Ciascun Dipartimento, nei limiti della programmazione triennale del fabbisogno di personale e sulla base del piano di riequilibrio del rapporto di consistenza del personale, valutate le esigenze didattiche e di ricerca, richiede al Consiglio di Amministrazione la copertura mediante chiamata dei posti di professore di prima e/o di seconda fascia con delibera del Consiglio di Dipartimento adottata a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

 

2. La copertura dei posti può essere chiesta secondo le seguenti modalità:

a. chiamata all’esito di procedura comparativa ai sensi dell’art. 18 Legge 240/2010;

b. chiamata all’esito di procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dall’art. 24,  commi 5 e 6 della legge n. 240/2010;

c.   chiamata diretta o per chiara fama secondo le procedure e le modalità indicate dall’art. 1 comma 9 della legge 230/2005.

 

3. Nella delibera di proposta del Dipartimento, dovranno essere indicati i seguenti elementi:

a. la modalità di chiamata per la copertura del posto secondo quanto indicato al precedente comma 2;
b. la fascia per la quale viene chiesto il posto;
c. il settore concorsuale per il quale viene chiesto il posto;
d. l’eventuale profilo richiesto esclusivamente mediante indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
e. la struttura e la sede di servizio;
f. nel caso si proceda a chiamata tramite la modalità di cui al punto a) del comma 2 del presente articolo:
- l’eventuale indicazione di un numero massimo di pubblicazioni da ammettere alla valutazione, comunque non inferiore a dodici;
- le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere nonché l’eventuale tipologia di impegno didattico e scientifico richiesto;
g. nel caso si proceda a chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 5 della legge n. 240/2010, gli standard qualitativi e gli ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari per il posto per il quale viene chiesta la copertura;
h. eventuale indicazione circa l’accertamento delle competenze linguistiche del candidato anche con riferimento alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera;
i. la copertura finanziaria.


4. Nel caso di richiesta di posti presso una struttura della Facoltà di Medicina e Chirurgia convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale, lo svolgimento dell’attività assistenziale avviene nel rispetto degli accordi esistenti tra l’Ente convenzionato e l’Ateneo.

5. La delibera del Consiglio di Dipartimento viene sottoposta al parere dell’Assemblea di Facoltà, ove istituita, e del Senato Accademico e viene approvata dal Consiglio di Amministrazione.

 

Titolo 2 - Chiamata mediante procedura comparativa (art. 18, comma 1 Legge n. 240/2010)

 

Art. 3 – Procedura comparativa

1. In seguito all’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della richiesta del Dipartimento, la procedura comparativa per la chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1 legge 240/2010, è svolta previa emanazione da parte del Rettore di un bando di selezione pubblicato sul sito dell’Ateneo e su quelli del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’Unione Europea; l’avviso del bando è altresì pubblicato in Gazzetta Ufficiale.


2. Il suddetto bando deve contenere:
a. il numero dei posti messi a bando;
b. la fascia per la quale viene richiesto il posto;
c. la struttura presso la quale sarà incardinato il candidato selezionato;
d. la sede di servizio;
e. il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;
f. l’eventuale profilo richiesto esclusivamente mediante indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
g. le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (eventuale tipologia di impegno didattico e scientifico);
h. il termine, non inferiore a 30 giorni  a decorrere dalla data di pubblicazione del bando, e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
i. i requisiti di partecipazione alla selezione;
j. l’eventuale numero massimo di pubblicazioni, comunque non inferiore a dodici, che il candidato potrà presentare per la valutazione;
k. l’eventuale indicazione della lingua estera nella quale effettuare l’accertamento delle competenze linguistiche del candidato;
l. i diritti e i doveri del docente;
m. il trattamento economico e previdenziale previsto.

 

 

Art. 4 – Requisiti di partecipazione

 

1. Possono partecipare alla procedura comparativa di cui sopra:
a. studiosi in possesso dell’abilitazione ai sensi dell’art. 16 della Legge 240/2010 per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
b.coloro che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della legge n. 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando limitatamente al periodo di validità della stessa e in un settore scientifico-disciplinare ricompreso nel settore concorsuale oggetto del bando;
c. professori già in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 240/2010 nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione ed in un settore scientifico-disciplinare ricompreso nel settore concorsuale oggetto del bando;
d. studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca .


2. Non possono partecipare ai procedimenti per chiamata coloro i quali al momento della presentazione della domanda abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, o relazione di coniugio, con un professore o un ricercatore appartenente alla struttura dipartimentale che richiede l’attivazione del posto o che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

 

 

Art. 5 – Commissione di valutazione

 

1. La Commissione viene nominata con decreto del Rettore su proposta del Consiglio della struttura dipartimentale che ha richiesto la copertura del posto tramite chiamata ed è composta da tre professori di prima fascia o appartenenti ad un ruolo equivalente, di cui almeno uno può essere individuato tra studiosi di elevato profilo scientifico attivo in università o centri di ricerca di un paese OCSE.

2. I componenti della Commissione sono scelti tra i professori appartenenti al settore concorsuale o, in mancanza, tra i professori appartenenti al macrosettore relativo. In caso di docente di università straniera il commissario deve essere attivo in un ambito scientifico corrispondente al settore concorsuale bandito.

3. La Commissione individua al suo interno un Presidente ed un Segretario verbalizzante.

4. La Commissione svolge i propri lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie decisioni a maggioranza assoluta dei componenti.

5. Ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8, della legge n. 240/2010 possono far parte della Commissione coloro che soddisfino i criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca di cui alla delibera ANVUR n.132 del 13.9.2016 e, se docenti dell’Ateneo, che abbiano regolarmente assolto i compiti assegnati di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, se docenti di altra sede, che non abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi del precitato art. 6, comma 7.


6. Le Commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

 

 

Art. 6 – Modalità di svolgimento della selezione


1. La valutazione comparativa dei candidati viene effettuata sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica dei candidati medesimi.

2. La valutazione avviene sulla base dei criteri individuati preliminarmente dalla Commissione

3. All’esito della valutazione, la Commissione, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti individua i candidati ritenuti idonei alla chiamata


Art. 7 – Termini del procedimento

1. Le commissioni concludono i propri lavori entro due  mesi dal decreto di nomina del Rettore.

2. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di un mese il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Se alla scadenza del termine previsto per la conclusione della procedura la Commissione non abbia ancora concluso i lavori e provveduto alla consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.

3. Nel caso in cui riscontri irregolarità o vizi di forma, il Rettore rinvia gli atti alla Commissione esaminatrice assegnando, contestualmente, un termine perentorio per la regolarizzazione.

4. Gli atti della Commissione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, con allegati i giudizi individuali e collegiali espressi per ciascun candidato, sulle pubblicazioni scientifiche, sul curriculum e sull’attività didattica, nonchè dalla relazione finale .

5. Gli atti sono approvati con decreto del Rettore entro trenta giorni dalla consegna.

6. La relazione finale è  pubblicata sul sito web di Ateneo.

 

 

Art . 8 – Chiamata del candidato selezionato

 

1. All’esito della procedura di cui agli articoli precedenti, il Consiglio di Dipartimento che ha richiesto la procedura, entro sessanta giorni dall’approvazione degli atti, propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato prescelto fra gli idonei in relazione alle risultanze della valutazione della Commissione e con riferimento alla tipologia di impegno didattico e scientifico richiesto

2. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.

3. Nel caso in cui nel termine sopra indicato il Dipartimento non adotti alcuna delibera, non potrà richiedere nei due anni successivi alla approvazione degli atti la copertura di un posto della medesima fascia e per il medesimo settore scientifico disciplinare, se previsto, per i quali si è svolta la procedura.

4. La proposta di chiamata deliberata dal Dipartimento è sottoposta al parere del Senato Accademico ed è approvata dal Consiglio di Amministrazione.

 

Titolo 3 - Chiamata all'esito di procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, commi 5 e 6 legge 240/2010

 

Art. 9 - Modalità di svolgimento della procedura

 

1. Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione e secondo quanto disposto  dall’art. 2 del presente regolamento, il Consiglio di Dipartimento richiede l’avvio della procedura di valutazione ai sensi dell’art. 24, comma 5, della legge 240/2010, ai fini della chiamata  nel ruolo di professore associato del ricercatore a tempo determinato, titolare del contratto di cui all’art. 24, comma 3 lettera b), che abbia conseguito l’abilitazione scientifica nazionale.

2. La procedura di valutazione è attivata nel corso del terzo anno del contratto ed è indetta con decreto rettorale di cui è data pubblicità sul sito istituzionale dell’Ateneo. Il bando prevede un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di pubblicazione per la presentazione al Rettore delle domande di partecipazione.

3. Le procedure di valutazione previste dall’art. 24, comma 6, della legge 240/2010 per la copertura di posti di professore di prima e seconda fascia sono riservate ai professori associati e ai ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso l’Ateneo che siano in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni richieste e per il settore concorsuale oggetto del procedimento ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, in relazione alle esigenze della struttura richiedente.

4. Le procedure sopraindicate sono indette con decreto del Rettore successivamente all’approvazione  della proposta di copertura da parte degli Organi Accademici secondo quanto disposto dall’art. 2 del presente regolamento.

5. Il bando,  a cui è data pubblicità sul sito istituzionale dell’Ateneo, indica un termine non inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione  per la presentazione  al Rettore delle istanze di partecipazione.

6. Le procedure valutative di cui ai commi 1 e 3 sono effettuate da una Commissione nominata con decreto rettorale.

7. La Commissione di valutazione è costituita ed opera secondo le disposizioni previste dall’art. 5.

8. La valutazione avviene sulla base dei criteri individuati preliminarmente dalla Commissione ; tali criteri sono  stabiliti in conformità agli standard qualitativi di cui all’art. 24 comma 5  nell’ambito di criteri generali fissati con DM 4.8.2011  e degli eventuali altri elementi definiti dalla struttura dipartimentale richiedente il posto.

9. Per i termini del procedimento e l’approvazione degli atti valgono le disposizioni recate dall’art.7.

 

 

Art. 10 - Chiamata del candidato

 

1. All’esito della procedura il Dipartimento propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato che ha superato con esito positivo la valutazione. La delibera di proposta è adottata dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.

 

2. La proposta di chiamata deliberata dal  Dipartimento è sottoposta al parere del Senato Accademico ed è approvata dal Consiglio di Amministrazione.

 

3. Per il personale sottoposto a valutazione ai sensi dell’art. 24, comma 5, della legge 240/2010, la nomina ha effetto dalla data di scadenza del contratto di cui all’art.24, comma 3, lettera b), della legge stessa.