Carta dei diritti e dei doveri degli studenti e delle studentesse

 

Emanata con decreto rettorale n° 1055 del 20/10/2016



Articolo 1 - Principi fondamentali

  1. L'Università è una comunità umana e scientifica, di insegnamento e di ricerca. È suo compito contribuire all'innalzamento del livello delle conoscenze scientifiche e trasmettere il sapere disponibile alle nuove generazioni. È altresì suo compito formare le nuove generazioni al libero esercizio del pensiero e al senso della responsabilità sociale delle proprie funzioni attuali e future.
  2. Gli studenti e le studentesse, nella comunità universitaria, sono portatori di diritti senza distinzione di sesso, nazionalità, condizione familiare e sociale, provenienza territoriale, orientamento religioso, politico e sessuale e con pari dignità rispetto alle altre componenti universitarie.
  3. Gli studenti sono co-artefici del successo o dell’insuccesso del processo formativo. Ad essi viene richiesta costanza nell’applicazione, rigore nello studio, spirito critico, dedizione e curiosità scientifica, nonché partecipazione alla vita culturale e sociale dell’Università.
  4. Tutti gli studenti hanno il diritto di accedere a percorsi formativi di ogni livello, a prescindere dalle condizioni economiche e sociali. Gli studenti diversamente abili hanno diritto a partecipare attivamente e pienamente ad ogni fase della vita universitaria. L'Università provvede a rimuovere gli ostacoli alla loro piena integrazione nella comunità universitaria. Gli studenti stranieri hanno diritto a partecipare attivamente e pienamente ad ogni fase della vita universitaria. L’Università garantisce l’integrazione nella comunità universitaria nel rispetto delle diversità religiose e culturali dello studente. L’Università si impegna a rimuovere gli ostacoli nelle attività didattiche per il conseguimento dei titoli accademici da parte degli studenti lavoratori.
  5. Gli studenti hanno diritto a partecipare alla vita universitaria secondo i principi di democrazia, autonomia di pensiero e di libera espressione delle proprie opinioni. Gli studenti hanno diritto di associarsi od organizzarsi collettivamente e riunirsi in assemblea nei luoghi dell’Università manifestando le proprie opinioni pubblicamente. Gli studenti hanno diritto di organizzare attività formative, culturali e seminariali con l’appoggio dell’Università, nel rispetto della normativa vigente. L’Università favorisce tali iniziative attraverso appositi finanziamenti.
  6. Gli studenti hanno diritto di partecipare alla vita e al governo democratico dell’Università esercitando l'istituto della rappresentanza negli organi decisionali e di indirizzo di Ateneo. Nella pluralità dei loro orientamenti politici e culturali, gli studenti informano comunque il proprio mandato di rappresentanza ai principi fondamentali della Costituzione italiana e della Dichiarazione universale dei diritti umani.
  7. Gli studenti hanno diritto ad una didattica qualificata e organizzata ai fini del raggiungimento degli obiettivi formativi, culturali e professionalizzanti del corso di studio.
  8. Ogni studente ha diritto a una tassazione congrua e adeguata al reddito del nucleo familiare di appartenenza, tenendo conto della capacità contributiva di ciascuno studente. Fatte salve le esenzioni previste dalla legge, tutti gli studenti hanno il dovere di partecipare al sostegno economico della propria Università in base alle possibilità del loro nucleo familiare.
  9. L’Università opera nel rispetto della trasparenza e della chiarezza procedurale, garantendo agli studenti il diritto di accedere ai dati necessari nel corso della loro carriera accademica. La rappresentanza studentesca ha diritto all’accesso gratuito agli atti relativi alle proprie funzioni, ferma restando la normativa vigente.
  10. L’Università tutela l’anonimato degli studenti ai fini del trattamento dei dati per le schede di valutazione e la privacy nei casi previsti dalla normativa vigente.
  11. Lo studente nel rispetto delle necessità accademiche e della destinazione degli spazi universitari, deve avere la possibilità di usufruire di luoghi interni alle Facoltà/Dipartimenti non coinvolti in Facoltà dove possa svolgere attività di studio individuale e collettivo. L’Università deve garantire questo diritto organizzando gli spazi in modo adeguato e proporzionale al numero degli studenti, e non viceversa.
  12. Gli studenti partecipano responsabilmente alla vita accademica, sia a titolo individuale, che eventualmente come rappresentanti negli organi statutari. Essi hanno il dovere di rispettare lo Statuto dell’Università ed ogni norma regolamentare; essi hanno il dovere di rispettare gli ambienti, le strutture e le attrezzature, mantenendone funzionalità e decoro, condividendo regole di civile convivenza e di rispetto reciproco tra i componenti della comunità accademica.
  13. Gli studenti hanno diritto alla mobilità tra le Università. È compito dell’Ateneo, oltre che del Ministero e delle Regioni, realizzare le condizioni logistiche e di accoglienza atte a favorire la mobilità studentesca. L’Ateneo altresì si impegna a stipulare accordi con enti pubblici e privati per migliorare l’ospitalità e le condizioni di vita studentesche nelle singole sedi universitarie.

 

Articolo 2 - Didattica

  1. L’Università garantisce la predisposizione in tempi adeguati di: calendario didattico, programma dettagliato per ogni insegnamento, riferimenti dei docenti, composizione e nomi dei referenti delle strutture didattiche, presentazione dei Dipartimenti, dati relativi alle associazioni di rappresentanza studentesca, alle biblioteche, alle aule informatiche ed ogni altra indicazione utile allo studente. Ogni variazione deve essere comunicata tempestivamente agli studenti attraverso i canali istituzionali.
  2. Gli studenti hanno il dovere di informarsi per tempo della programmazione didattica mediante i canali informatici messi a disposizione dell’Ateneo.
  3. Gli studenti hanno il diritto ad accedere al materiale didattico necessario al superamento delle prove di esame, al superamento di alcune lacune didattiche e all’approfondimento personale. Allo stesso modo gli studenti hanno il diritto di accedere alle strutture dell’Ateneo necessarie al supporto dei propri studi. L’Università garantisce la possibilità al pieno utilizzo del materiale e delle strutture, adeguandoli alle esigenze degli studenti.
  4. L’assegnazione dei crediti formativi universitari alle singole attività formative deve essere commisurata all’effettivo carico didattico e alle ore previste per lo studio individuale.
  5. Gli studenti hanno il diritto di presentare piani di studio individuali corrispondenti alle proprie vocazioni e ai propri interessi disciplinari, nei limiti stabiliti dalle norme vigenti.
  6. Gli studenti hanno diritto ad attività di orientamento in entrata e in uscita e ad un servizio di tutorato in itinere.
  7. Gli studenti hanno diritto ad essere ricevuti dai docenti presso le strutture dell’Ateneo.
  8. L’Ateneo organizza la didattica senza che questa possa rappresentare un impedimento al raggiungimento dei requisiti necessari per poter accedere ai benefici del diritto allo studio.
  9. Gli studenti hanno diritto a una informazione completa sulle opportunità di intraprendere periodi di studio all’estero e sulle condizioni e agevolazioni previste. L’Università assiste lo studente nell’adempimento degli obblighi burocratici necessari a intraprendere il periodo di studi all’estero e a ottenere il pieno riconoscimento dei crediti.
  10. Gli studenti che partecipano ad attività di seminari, convegni o progetti riconosciuti affini dagli organi preposti, hanno diritto di chiedere il riconoscimento in CFU delle ore svolte secondo i rispettivi ordinamenti didattici e nel rispetto della normativa vigente.
  11. Gli studenti hanno il diritto ed il dovere di compilare in maniera responsabile le schede per la valutazione della didattica. L’Ateneo garantisce la pubblicazione dei risultati in forma disaggregata per ciascun modulo, in modo che siano accessibili a tutti gli studenti. I risultati delle schede di valutazione devono essere utilizzati per vigilare sul rispetto della presente Carta. L’Università inoltre si impegna a trovare percorsi condivisi per la risoluzione di eventuali problemi emersi nelle schede di valutazione.

 

Articolo 3 - Esami e prova finale

  1. Per ogni anno accademico e per ciascun insegnamento gli studenti hanno diritto ad un numero di appelli adeguato a garantire un’efficace programmazione della propria attività formativa e del proprio carico didattico.
  2. È diritto degli studenti, in regola con la posizione amministrativa, poter sostenere tutti gli esami in tutti gli appelli previsti.
  3. Gli studenti hanno diritto a una valutazione imparziale tramite prove d’esame trasparenti e coerenti con il programma, gli obiettivi formativi e le modalità di svolgimento dei corsi, senza che la precedente carriera influisca sulla valutazione stessa.
  4. Gli studenti hanno diritto di conoscere, fermo restando il giudizio della commissione, gli elementi di giudizio che hanno portato all’esito della prova d’esame e, in caso di prova scritta, a prendere visione del proprio elaborato e di conoscere le modalità di correzione. L’esame orale deve essere svolto in maniera pubblica.
  5. Nel corso dell’esame lo studente può ritirarsi per migliorare il possibile esito. L’esame in tal caso è verbalizzato come “ritirato” e non ha alcuna influenza sulla carriera.
  6. Di fronte alla impossibilità di partecipare agli appelli di esami regolamentari per gravi ragioni, lo studente può concordare con il docente titolare altra data d’esame nell’ambito della stessa sessione.
  7. È diritto dello studente sostenere le prove di esame all’interno dei locali dell’Ateneo.
  8. Gli studenti hanno il diritto di concordare con il docente l’argomento della tesi di laurea. La valutazione della tesi deve riferirsi alla sua qualità intrinseca e non riferirsi ad aspetti procedurali e organizzativi del lavoro svolto. La valutazione non può essere condizionata da posizioni etiche, valoriali o politiche dello studente.

 

Articolo 4 - Tirocini e stage

  1. Gli studenti hanno diritto ad effettuare stage e tirocini secondo le finalità didattiche stabilite dalle strutture competenti, nel rispetto dei tempi di studio, di vita e delle condizioni socio economiche dello studente. Le convenzioni stipulate con le strutture di tirocinio devono attenersi alla presente Carta e devono prevedere ove possibile orari compatibili con le esigenze degli studi senza sovrapposizione con le lezioni e le esercitazioni di laboratorio.
  2. Gli studenti hanno il diritto e il dovere di valutare le strutture e le attività di tirocinio attraverso questionari anonimi, distribuiti in ciascun periodo didattico dalla Facoltà/Dipartimenti non coinvolti in Facoltà di appartenenza.
    I risultati dei questionari anonimi riferiti anche alla struttura ospitante, esaminati dagli organi competenti, sono resi pubblici presso le strutture dell’Ateneo previo consenso della struttura ospitante.
  3. Gli studenti hanno diritto ad una valutazione del tirocinio, ove previsto, basata esclusivamente sugli obiettivi raggiunti.

 

Articolo 5 - Rappresentanza

  1. Ciascuno studente ha diritto all’elettorato attivo e passivo all’interno dell’Università, purché in regola con l’iscrizione e il pagamento delle tasse universitarie.
  2. Gli studenti hanno diritto ad essere rappresentati in tutti i consessi dell’Ateneo, secondo quanto previsto dallo Statuto.
  3. Gli studenti rappresentanti si impegnano ad utilizzare tutti gli strumenti democratici della collaborazione e della partecipazione nell’interesse della collettività di cui sono esponenti e non del mero vantaggio personale.
  4. I rappresentanti degli studenti partecipano attivamente agli organi e alle commissioni dell’Università Politecnica delle Marche facendosi portavoce della comunità studentesca all’interno del dibattito e del processo decisionale degli organi. L’Università garantisce alle liste elette spazi adeguati all’interno dei propri locali per garantire l’adeguato svolgimento del loro mandato di rappresentanza.
  5. Gli Organi Accademici e le strutture didattico-scientifiche sono tenuti, per le materie che interessano gli studenti, a condividere le decisioni con le rappresentanze degli studenti.

 

Articolo 6 – Disposizioni transitorie e finali

  1. Sulle violazioni alla Carta dei Diritti decide il Senato Accademico che si avvale di una apposita commissione, denominata “Comitato dei garanti della Carta dei Diritti”, composta da due rappresentanti del personale docente, due rappresentanti del personale tecnico amministrativo e due rappresentanti degli studenti designati dal Consiglio Studentesco. Il Comitato dei Garanti della Carta dei Diritti si avvale di un regolamento adottato dal Comitato medesimo dopo l’insediamento. Il Comitato dei Garanti opera in piena indipendenza di giudizio e di valutazione ed è tenuto al dovere di riservatezza sulle segnalazioni pervenute e i suoi procedimenti in corso.
  2. Alla Carta dei Diritti deve essere data adeguata pubblicità nel sito internet di Ateneo. La Carta viene inoltre inviata per posta elettronica a tutti gli studenti già iscritti e ai nuovi immatricolati. Gli studenti hanno il diritto di segnalare le violazioni della presente Carta dei Diritti al Comitato dei Garanti della Carta dei Diritti.
  3. Gli Organi di Ateneo si impegnano entro 60 giorni dall’approvazione della seguente Carta a rivedere i regolamenti attualmente vigenti che vengono modificati dagli articoli dalla Carta dei Diritti e dei Doveri degli Studenti e delle Studentesse.