Art. 1 - Oggetto
Il presente regolamento, adottato in ottemperanza della delibera del Senato Accademico n. 310 del 28.07.2020, definisce le regole di funzionamento del Comitato Etico per la Ricerca di Ateneo.
Art. 2 - Composizione del Comitato e durata del mandato
Il Comitato è costituito dai cinque docenti componenti della Commissione Ricerca e Ranking Internazionali di Ateneo, nominati con Decreto Rettorale per la durata pari a quella della predetta nomina, e da n. 1 unità di personale tecnico-amministrativo individuata nel Responsabile della Divisione Ricerca e Innovazione, anche con le funzioni di segretario verbalizzante delle sedute del Comitato.
Art. 3 - Sede, strumenti e segreteria
Il Comitato si riunisce presso la sede del Rettorato o altra struttura dell’Ateneo o per via telematica. L’Ateneo rende disponibili le attrezzature necessarie al funzionamento del Comitato e ne garantisce opportuno supporto. In particolare, l’Ateneo mette a disposizione del Comitato, in occasione delle proprie riunioni, locali idonei, materiale e strumenti necessari.
L’attività di segreteria per conto del Comitato è svolta dalla Divisione Ricerca e Innovazione, attraverso il responsabile della Divisione o da un suo delegato.
La segreteria ha il compito di:
Art. 4 - Compiti
Il Comitato esercita le funzioni indicate nel rispetto dei principi dello Statuto dell'Ateneo, del Codice etico dell’Ateneo e del Codice etico per l’Integrità della Ricerca.
In particolare, Il Comitato ha il compito di fornire, su richiesta, pareri, valutazioni, verifiche ai docenti dell’Ateneo responsabili scientifici di progetti di ricerca, ai ricercatori che abbiano elaborato con l’Ateneo un progetto nell’ambito di programmi finanziati da terzi, e agli organi di governo, per assicurare che la ricerca venga svolta in accordo ai principi etici definiti dalla normativa internazionale, europea, nazionale, dal Codice Etico di Ateneo e dal Codice per l’Integrità della Ricerca dell’Università Politecnica delle Marche.
Sono esclusi dalle competenze del Comitato i protocolli di ricerca che la legge riserva al Comitato Etico Regionale delle Marche (secondo quanto riportato nel Regolamento dello stesso), ai comitati etici di altri enti o all'Organismo preposto al Benessere degli Animali istituito presso l'Università Politecnica delle Marche.
I pareri resi dal Comitato sono vincolanti per il richiedente.
Nello svolgimento delle proprie funzioni il Comitato può avvalersi di esperti dotati delle competenze necessarie allo scopo di approfondire specifiche questioni.
Il Comitato può proporre inoltre un piano di informazione e sensibilizzazione nei confronti del personale e degli studenti dell’Ateneo, al fine di favorire la consapevolezza etica relativa alle implicazioni delle attività di ricerca.
Art. 5 - Modalità di funzionamento
Nella prima riunione, il Comitato è convocato e presieduto dal decano per età tra i componenti, o dal/dalla Presidente uscente. In tale seduta, il Comitato procede all’elezione del/della nuovo/a Presidente e del/della Vicepresidente, scelti all’interno del Comitato medesimo.
Il Presidente, o su sua delega il Vicepresidente:
Ogni componente deve assicurare la personale partecipazione alle riunioni e non può delegare altri.
I nominativi e la qualifica dei componenti del Comitato sono pubblicati sul sito istituzionale di Ateneo.
Art. 6 - Riservatezza e conflitto di interessi
Il Comitato opera in piena indipendenza e imparzialità di giudizio e valutazione. I componenti del Comitato, come ogni altro soggetto, interno o esterno all’Ateneo, che, anche per ragioni di servizio, sia coinvolto, direttamente o indirettamente, nell’attività di valutazione etica delle ricerche, sono tenuti alla riservatezza per quanto riguarda il materiale, la documentazione e i protocolli portati a loro conoscenza.
I componenti del Comitato non possono valutare richieste per le quali possa sussistere conflitto di interessi diretto o indiretto. Ove tale circostanza emerga in sede di adunanza, i componenti in conflitto sono esclusi dalla discussione e dalla conseguente delibera.
Art. 7 - Convocazioni
Il Comitato si riunisce in convocazione ordinaria, di norma, almeno una volta all’anno, nonché in seguito al ricevimento di un’istanza con la massima tempestività. Le riunioni possono essere tenute sia in presenza che in modalità telematica. Nel caso di riunione svolta in modalità telematica, dovranno applicarsi i principi del Regolamento emanato dall’Ateneo per le sedute telematiche degli Organi accademici.
Il/la Presidente convoca il Comitato in via straordinaria quando sia richiesto da almeno tre dei suoi componenti.
La convocazione ordinaria viene effettuata via e-mail almeno cinque giorni lavorativi prima della data prescelta per la riunione; la convocazione straordinaria viene effettuata con le stesse modalità, almeno due giorni prima della data prescelta. La convocazione deve contenere l'indicazione dell’ordine del giorno ed eventualmente la documentazione per cui è richiesto il parere.
Per la partecipazione dei componenti del Comitato o di altro personale dell’ateneo alle riunioni non è previsto alcun compenso, in quanto le attività svolte sono da considerarsi attività di servizio a tutti gli effetti.
Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno 2/3 dei componenti.
Art. 8 - Deliberazioni
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le riunioni del Comitato vengono verbalizzate e il verbale è firmato dai componenti presenti. I componenti possono richiedere la verbalizzazione testuale delle loro dichiarazioni.
Le delibere assunte dal Comitato sono approvate seduta stante e il verbale resta a disposizione di tutti i componenti.
Il verbale è inviato ai componenti del Comitato per posta elettronica, entro i successivi quindici giorni.
Il Comitato dispone un registro delle sedute nel quale vengono conservati i verbali delle stesse e i documenti relativi alle richieste di redazione di pareri.
Art. 9 - Procedimento
In relazione ai compiti individuati al precedente art. 4, le istanze al Comitato per richiedere un parere circa l’applicazione del Codice etico per l’integrità della ricerca, devono:
Il Comitato esprime il parere sulla richiesta entro 45 giorni dalla sua presentazione, salvo proroghe connesse alla necessaria ricezione di ulteriore documentazione da parte del soggetto richiedente. Il Comitato ha facoltà di interpellare o di convocare il responsabile scientifico della ricerca, nonché di avvalersi della consulenza di qualificati esperti delle discipline nel cui ambito si dovrebbe realizzare il progetto al fine di deliberare in merito. L’istruttoria deve comunque concludersi entro 90 gg dal ricevimento della prima istanza.
Ove il parere non sia favorevole, nella comunicazione inviata al richiedente devono essere indicate sinteticamente le relative ragioni e le eventuali raccomandazioni per la revisione del progetto. Il proponente può presentare nuova istanza, dopo opportuna revisione e integrazione della richiesta, che deve tenere esplicitamente conto delle osservazioni del Comitato.
Il Comitato ha facoltà di monitorare gli studi in corso che sono stati sottoposti alla sua valutazione etica. Il responsabile della ricerca si impegna a informare il Comitato su eventi avversi, imprevisti, incontrati e su ogni altro elemento emerso nel corso del progetto che potrebbero influire sui diritti e sulla tutela dei partecipanti al progetto. Ogni emendamento sostanziale al protocollo (che riguardi, ad esempio, gli obiettivi della ricerca, eventuali rischi per i partecipanti o il trattamento dei loro dati personali) dovrà essere sottoposto all’attenzione del Comitato per ulteriore esame e approvazione.
Qualora nell’attività di valutazione il Comitato rilievi un’eventuale sussistenza di violazioni del Codice Etico e/o del Codice etico per l’integrità della ricerca e/o del Codice di Comportamento, trasmette gli atti all’organo competente in materia.
Art. 10 - Validità e modifiche del Regolamento
Il presente regolamento è approvato dal Senato Accademico, emanato con decreto rettorale e pubblicato sul sito istituzionale dell’Ateneo.
Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione.
Le modifiche al presente regolamento sono proposte dalla maggioranza dei 2/3 dei componenti del Comitato e approvate dal Senato Accademico.