Regolamento per l'attribuzione a professori e ricercatori dell'incentivo di cui all'art. 29, comma 19, della Legge n. 240/2010

 

 

 

Art. 1

Oggetto

 

1. Il  presente  Regolamento disciplina le modalità per l’ attribuzione a professori e ricercatori a tempo indeterminato dell’incentivo una tantum di cui all’art. 29, comma 19, della legge 30.12.2010, n.240.

 

 

Art. 2

Destinatari e ripartizione delle risorse


 

1. Destinatari dell’incentivo di cui al precedente  articolo 1 sono  i   professori  e ricercatori che avrebbero maturato  negli anni 2011, 2012 e 2013 la  progressione biennale dello stipendio per classi e scatti, ai sensi degli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11  luglio  1980, n. 382, in assenza delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

 

2. Le risorse assegnate con Decreto Ministeriale sono distribuite tra le cinque aree culturali dell’Ateneo  in misura proporzionale alla consistenza numerica dei soggetti ammissibili per ruolo (ordinari, associati e ricercatori a tempo indeterminato) e sono attribuite, con identico peso e per ciascuna area, ai candidati che si sono collocati in posizione utile nelle graduatorie che seguono le procedure di selezione di cui all’art. 3 e comunque nel limite massimo del 50% per l’anno 2011 e del 60% per gli anni 2012 e 2013  dei soggetti ammissibili di cui al comma 1.

 

3. Per  i docenti a tempo definito  l’ammontare dell’incentivo è decurtato del 40%  rispetto al tempo pieno.

 

 

Art. 3

Procedura di selezione

 

1. Le procedure distinte per ruolo e fascia, si svolgono separatamente per ciascuna area e sono  indette con Decreto Rettorale pubblicato sul sito dell’Ateneo.

 

2. I professori e i ricercatori di cui all’art. 2 possono presentare domanda di partecipazione alla selezione, utilizzando il facsimile disponibile sul sito di Ateneo. Alla domanda è allegata una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte e l’elenco delle pubblicazioni  scientifiche  prodotte nel triennio di riferimento .

 

3. L’attribuzione dell’incentivo avviene previa valutazione comparativa dei candidati ed è effettuata secondo i criteri  di  merito accademico e scientifico definiti nel successivo articolo 5.

 

4. Le Commissioni, una per ogni area culturale, nel rispetto dei criteri di cui all’art. 5, stilano una graduatoria per ciascun  ruolo e fascia. Le graduatorie sono approvate  dal Consiglio di Amministrazione.

 

 

Art. 4

Commissione

 

1. Per ciascuna area culturale, la valutazione comparativa delle candidature è effettuata da una apposita Commissione, nominata dal Rettore e composta da tre docenti non coinvolti nella valutazione appartenenti al medesimo ruolo e alla medesima fascia dei candidati da valutare.

 

 

Art.  5

Criteri di selezione

 

1. La valutazione comparativa dei candidati è volta all’attribuzione dei seguenti punteggi nel rispetto dei criteri di cui ai commi successivi :

a) professori ordinari:

attività didattica:     fino a un massimo di punti 33

attività scientifica : fino a un massimo di punti 33

attività istituzionale gestionale : fino a un massimo di punti 34. 

b) professori associati :

attività didattica:     fino a un massimo di punti 30

attività scientifica : fino a un massimo di punti 40

attività istituzionale gestionale : fino a un massimo di punti 30 

c) ricercatori:

attività didattica:     fino a un massimo di punti 30

attività scientifica : fino a un massimo di punti 50

attività istituzionale gestionale : fino a un massimo di punti 20

 

2. La Commissione redige una graduatoria per ciascuna fascia e ruolo. In caso di parità di punteggio  si applicano i seguenti criteri di preferenza, in ordine di priorità :

            maggiore anzianità nel ruolo;

            minore età anagrafica

 

3. La Commissione effettua la valutazione comparativa sulla base dei seguenti criteri: 

 

A)   Per quanto riguarda la didattica:

 

  1. regolare assolvimento da parte dei candidati nel triennio precedente dei compiti didattici previsti nei corsi di laurea, laurea magistrale, dottorato, scuole di specializzazione e master, in relazione allo stato giuridico e alle esigenze dell’Ateneo, tenuto anche conto della numerosità degli studenti del corso e degli esiti della rilevazione delle opinioni degli studenti frequentanti;
  2. incarichi formali svolti in attività di orientamento e tutorato ;
  3. numero di tesi seguite in qualità di Relatore (nei corsi di laurea/laurea magistrale, dottorato e scuole di specializzazione );
  4. regolareverbalizzazione degli esami.

 

B)     Per quanto riguarda la ricerca:

 

  1. effettuazione di pubblicazioni scientifiche nel triennio precedente;
  2. qualità della produzione scientifica nel triennio precedente sulla base dei criteri adottati a livello internazionale;
  3. valutazione positiva PRIN/FIRB nell’ultimo triennio;
  4. responsabilità o partecipazione di progetto VII programma quadro.
  5. brevetti (Autore o co-autore)
  6. visiting professor presso Università estere o internazionali .

 

Ai fini della valutazione della qualità della produzione scientifica  svolta durante il triennio, la Commissione  giudicatrice valuta l’attività scientifica documentata dal candidato sulla base dei criteri di valutazione preventivamente determinati per ciascuna area dai Dipartimenti o  dalle Facoltà, ove costituite, nel rispetto dei criteri individuati dall’ANVUR per la V.Q.R. 2004-2010 .

 

C)      Per quanto riguarda le attività istituzionali e gestionali:

 

  1. delegati del Rettore in base alle risultanze documentate delle attività svolte;
  2. Preside di Facoltà, Presidenti corso di studio in relazione alle performance didattiche dei relativi corsi di studio, Coordinatori di dottorati di ricerca, di scuole di specializzazione, master e corsi di perfezionamento, Direttore Azienda Agraria, referenti per la qualità dei Dipartimenti e Facoltà;
  3. coordinatore nazionale di progetti di ricerca di interesse nazionale/internazionale;
  4. referente Erasmus;
  5. componente commissione preposta alla valutazione dei test di accesso ai corsi di laurea;
  6. aggiornamento della propria pagina istituzionale sul sito di Ateneo:;
  7. componente commissioni di Facoltà o di Dipartimento. 

 

 

Art. 6

Norme finali


1. La Commissione giudicatrice conclude i propri lavori  entro 3 mesi dalla data  di pubblicazione del decreto rettorale di nomina  nel sito di Ateneo .

 

2. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di trenta giorni  il termine per la conclusione della procedura  per comprovati ed eccezionali motivi  segnalati dal Presidente della Commissione.

 

3. I verbali finali redatti dalle Commissioni sono pubblicati sul sito di Ateneo.

 

4. Il Rettore, entro trenta giorni dalla consegna dei verbali da parte della Commissione, verificata la legittimità della procedura, approva con decreto gli atti.