Art. 1
Oggetto
1. Il presente Regolamento disciplina le modalità per l’ attribuzione a professori e ricercatori a tempo indeterminato dell’incentivo una tantum di cui all’art. 29, comma 19, della legge 30.12.2010, n.240.
Art. 2
Destinatari e ripartizione delle risorse
1. Destinatari dell’incentivo di cui al precedente articolo 1 sono i professori e ricercatori che avrebbero maturato negli anni 2011, 2012 e 2013 la progressione biennale dello stipendio per classi e scatti, ai sensi degli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in assenza delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Le risorse assegnate con Decreto Ministeriale sono distribuite tra le cinque aree culturali dell’Ateneo in misura proporzionale alla consistenza numerica dei soggetti ammissibili per ruolo (ordinari, associati e ricercatori a tempo indeterminato) e sono attribuite, con identico peso e per ciascuna area, ai candidati che si sono collocati in posizione utile nelle graduatorie che seguono le procedure di selezione di cui all’art. 3 e comunque nel limite massimo del 50% per l’anno 2011 e del 60% per gli anni 2012 e 2013 dei soggetti ammissibili di cui al comma 1.
3. Per i docenti a tempo definito l’ammontare dell’incentivo è decurtato del 40% rispetto al tempo pieno.
Art. 3
Procedura di selezione
1. Le procedure distinte per ruolo e fascia, si svolgono separatamente per ciascuna area e sono indette con Decreto Rettorale pubblicato sul sito dell’Ateneo.
2. I professori e i ricercatori di cui all’art. 2 possono presentare domanda di partecipazione alla selezione, utilizzando il facsimile disponibile sul sito di Ateneo. Alla domanda è allegata una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte e l’elenco delle pubblicazioni scientifiche prodotte nel triennio di riferimento .
3. L’attribuzione dell’incentivo avviene previa valutazione comparativa dei candidati ed è effettuata secondo i criteri di merito accademico e scientifico definiti nel successivo articolo 5.
4. Le Commissioni, una per ogni area culturale, nel rispetto dei criteri di cui all’art. 5, stilano una graduatoria per ciascun ruolo e fascia. Le graduatorie sono approvate dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 4
Commissione
1. Per ciascuna area culturale, la valutazione comparativa delle candidature è effettuata da una apposita Commissione, nominata dal Rettore e composta da tre docenti non coinvolti nella valutazione appartenenti al medesimo ruolo e alla medesima fascia dei candidati da valutare.
Art. 5
Criteri di selezione
1. La valutazione comparativa dei candidati è volta all’attribuzione dei seguenti punteggi nel rispetto dei criteri di cui ai commi successivi :
a) professori ordinari:
attività didattica: fino a un massimo di punti 33
attività scientifica : fino a un massimo di punti 33
attività istituzionale gestionale : fino a un massimo di punti 34.
b) professori associati :
attività didattica: fino a un massimo di punti 30
attività scientifica : fino a un massimo di punti 40
attività istituzionale gestionale : fino a un massimo di punti 30
c) ricercatori:
attività didattica: fino a un massimo di punti 30
attività scientifica : fino a un massimo di punti 50
attività istituzionale gestionale : fino a un massimo di punti 20
2. La Commissione redige una graduatoria per ciascuna fascia e ruolo. In caso di parità di punteggio si applicano i seguenti criteri di preferenza, in ordine di priorità :
maggiore anzianità nel ruolo;
minore età anagrafica
3. La Commissione effettua la valutazione comparativa sulla base dei seguenti criteri:
A) Per quanto riguarda la didattica:
B) Per quanto riguarda la ricerca:
Ai fini della valutazione della qualità della produzione scientifica svolta durante il triennio, la Commissione giudicatrice valuta l’attività scientifica documentata dal candidato sulla base dei criteri di valutazione preventivamente determinati per ciascuna area dai Dipartimenti o dalle Facoltà, ove costituite, nel rispetto dei criteri individuati dall’ANVUR per la V.Q.R. 2004-2010 .
C) Per quanto riguarda le attività istituzionali e gestionali:
Art. 6
Norme finali
1. La Commissione giudicatrice conclude i propri lavori entro 3 mesi dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina nel sito di Ateneo .
2. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di trenta giorni il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione.
3. I verbali finali redatti dalle Commissioni sono pubblicati sul sito di Ateneo.
4. Il Rettore, entro trenta giorni dalla consegna dei verbali da parte della Commissione, verificata la legittimità della procedura, approva con decreto gli atti.