FAQ certificazione verde Covid19

(aggiornate al 1 aprile 2022)

 

1) Quali sono le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del nuovo virus in Ateneo in vigore dal 1° aprile 2022?

È stato approvato, con Delibera del Senato N. n. 48 del 29.03.2022 e del CdA n. 129 del 30.03.2022, la proroga fino al 30 aprile 2022 del Protocollo Covid-Univpm – aggiornamento gennaio 2022.

Si ricorda in particolare:

  • Fino al 30 aprile 2022 chiunque acceda alle strutture universitarie deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 in corso di validità (Green pass base). Per maggiori informazioni sulla tipologia di certificazione verde COVID-19, si rimanda alle FAQ n. 3 e n. 4.

 

2) Cosa è la certificazione verde Covid- 19?

È una certificazione digitale e stampabile (cartacea), che contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato. In Italia, viene emessa soltanto attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute.

 

3) Che differenza c'è tra green pass base, rafforzato?

La differenza sta a indicare quali tipi di Certificazione verde COVID-19 sono validi per diversi utilizzi e periodi di tempo, che possono variare con l’evolversi della situazione epidemiologica.

  • Green pass base: si intende la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione, guarigione, test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo.
  • Green pass rafforzato: si intende soltanto la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione o guarigione. Il green pass rafforzato non include, quindi, l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare.

Maggiori informazioni al link https://www.dgc.gov.it/web/faq.html

 

4) Quali sono le attività consentite senza green pass, con green pass base o rafforzato?

Per verificare le attività consentite si rimanda al link Covid-19, domande frequenti e tabella delle attività consentite | www.governo.it.

 

 

5) Come ottenere la certificazione verde Covid- 19?

La Certificazione viene generata in automatico e messa a disposizione nei seguenti casi:

  • a chi ha fatto la vaccinazione, a ogni dose di vaccino viene rilasciata una nuova certificazione: prima dose, seconda dose o completamento ciclo vaccinale primario, richiamo (booster);
  • a chi è risultato negativo a un test molecolare nelle ultime 72 ore o antigenico rapido nelle 48 ore precedenti;
  • a chi è guarito da COVID-19 da non più di sei mesi;
  • esenzione.

In generale, tutte le informazioni sulle certificazioni verdi si trovano sempre al link: https://www.dgc.gov.it/web/faq.html.

Supporto e informazioni sono reperibili con il numero di pubblica utilità 1500.

Per la durata di validità della certificazione verde si rimanda al Decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52 e a successivi aggiornamenti.

 

6) Come ottenere l'esenzione dalla certificazione verde Covid- 19?

Dal 7 febbraio 2022, la certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti COVID-19 viene rilasciata esclusivamente in formato digitale in modo da permettere la verifica attraverso la scansione del QR code e con gli altri sistemi di verifica automatizzati.

Per maggiori dettagli, si rimanda al link https://www.dgc.gov.it/web/esenzione.html.

 

Si invitano gli esentati dalla vaccinazione ad indossare il dispositivo di protezione FFP2 durante lo svolgimento di attività in ambienti di lavoro condivisi, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

 

7) Vaccino o tampone effettuato, cosa succede se la certificazione verde Covid19 non è stata rilasciata in formato cartaceo o digitale?

Nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 non sia stata generata e non sia stata rilasciata all'avente diritto in formato cartaceo o digitale, l'obbligo si intende comunque rispettato con la presentazione di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell'assistito, che attesti che il soggetto soddisfa una delle condizioni per il rilascio della certificazione verde COVID-19. Decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52.

 

8) Tutte le tipologie di tamponi generano il Certificato Verde Covid-19?

No, sono validi solo i test antigenici rapidi o molecolari eseguiti presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate (che danno luogo alla certificazione verde). Non sono ammessi autotest rapidi, test salivari, test sierologici. (Decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52  e faq sulla Piattaforma nazionale-DGC).

 

9) Come avverrà la verifica del possesso della Certificazione verde Covid-19 in Ateneo?

La verifica delle certificazioni verdi COVID-19, in corso di validità, è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile con l’app Verifica C19, che consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.

Le istruzioni per i verificatori sono riportate in allegato alla Circolare del Ministero della Salute n. 28862 del 28 giugno 2021.

Per aggiornamenti sull’uso e verifica delle certificazioni verdi, occorre costantemente monitorare il sito del Ministero della Salute e il sito appositamente creato “Digital green certificate” al link https://www.dgc.gov.it. Le verifiche saranno effettuate in occasione delle attività svolte in presenza.

 

10) Chi svolgerà le verifiche del personale Universitario e degli studenti?

Sono delegati per le verifiche del possesso del Certificato verde Covid-19 i seguenti soggetti, individuati in base all’organizzazione dell’Ateneo:

  • i Presidi e i Direttori Dipartimento delle Aree culturali di Agraria e di Scienze, per le verifiche dei docenti, del personale universitario e degli studenti relativamente all’attività didattica;
  • i Direttori di Dipartimento per le verifiche dei docenti, del personale universitario e degli studenti relativamente alle attività di ricerca e terza missione;
  • i responsabili di struttura (Direttori di Dipartimento, Presidi, Dirigenti, Direttori dei Centri di Servizio, Responsabili di Divisioni/Servizi/Unità di Coordinamento/Uffici a staff, Responsabili Amministrativi dei Dipartimenti/Uffici di Presidenza/Nuclei Didattici e Responsabili Ripartizioni tecniche) per le verifiche del personale tecnico amministrativo e altro personale universitario compresi gli studenti, afferenti e presenti nelle strutture di propria competenza;
  • gli organizzatori di servizi e attività svolte in Ateneo, ad es. congressi, convegni, concorsi (di cui al Decreto-legge 105 del 23.07.2021), per le verifiche di tutti i partecipanti;

I suddetti delegati potranno avvalersi di incaricati ausiliari.

Le deleghe si intendono estese alle verifiche del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 di chiunque acceda alle strutture universitarie.

Le verifiche sugli studenti saranno svolte a campione in occasione delle attività in presenza.

Chi sarà trovato sprovvisto di certificazioni verdi C-19 in corso di validità sarà invitato ad uscire dagli spazi universitari.

 

11) Quali obblighi in vigore per chi proviene o rientra dall'Estero?

Per chi proviene dall’estero o per gli italiani che rientrino in Italia dall’estero, informazioni sugli obblighi previsti sono reperibili nella pagina predisposta dal Ministero della salute: Covid-19 – Viaggiatori.

 

12) Sono una persona vaccinata all'estero, come posso verificare se la mia certificazione vaccinale o di guarigione è valida?

Per informazioni su l’equipollenza delle certificazioni vaccinali e di guarigione rilasciate dagli Stati Terzi consultare: Circolare del Ministero della Salute n. 34414 del 30 luglio 2021 e Circolare del Ministero della salute n. 42957 del 23 settembre 2021.

 

13) Sono una persona vaccinata all'estero, con un vaccino non autorizzato da EMA, posso ottenere la certificazione verde Covid-19?

I soggetti vaccinati all’estero con un vaccino non autorizzato da EMA possono ricevere una dose di richiamo con vaccino a m-RNA nei dosaggi autorizzati a partire da 28 giorni e fino a un massimo di 6 mesi dal completamento del ciclo primario. Superato il termine massimo di 6 mesi dal completamento del ciclo primario con vaccino non autorizzato da EMA, così come in caso di mancato completamento dello stesso, è possibile procedere con un ciclo vaccinale primario completo con vaccino a m-RNA, nei relativi dosaggi autorizzati. Il completamento di tali cicli vaccinali è riconosciuto per ottenere la certificazione verde Covid-19. Circolare del Ministero della Salute 4 novembre 2021.

Si ricorda che per la vaccinazione è obbligatorio avere o la tessera sanitaria con relativo C.F., o il codice ENI (europei non iscritti) o l’STP (Stranieri Temporaneamente Presenti). Questi ultimi due codici vengono rilasciati dal distretto sanitario di appartenenza.

 

Raccolta Riferimenti Normativi

Decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52

Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

 

Decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.

 

Decreto-legge 6 agosto 2021 n. 111

Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.

 

Circolare del Ministero della Salute 28 giugno 2021

Chiarimenti in materia di Certificazioni Verdi e loro uso in ambito transfrontaliero e in materia di Digital Passenger Locator Form.

 

Circolare del Ministero della Salute del 30 luglio 2021
Equipollenza certificazioni vaccinali e di guarigione rilasciate dagli Stati Terzi per gli usi previsti dall’ art. 3 del decreto-legge 23 luglio 2021.

 

Circolare del Ministero della Salute 4 agosto 2021
Modalità per il rilascio EU Digital Covid Certificate (certificazione verde COVID-19) ai cittadini italiani vaccinati o guariti all’estero.

 

Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021
Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19.

 

Circolare del Ministero della Salute 5 agosto 2021
Certificazione di esenzione temporanea alla vaccinazione anti-COVID-19 nei soggetti che hanno partecipato alla sperimentazione COVITAR. (ReiThera).

 

Circolare del Ministero della Salute 23 settembre 2021

Equivalenza di vaccini anti SARS-CoV-2/COVID somministrati all’estero.

 

Circolare del Ministero della Salute 25 settembre 2021

Proroga della validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti COVID-19.

 

LEGGE 24 settembre 2021, n.133

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita' scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti (GU Serie Generale n.235 del 01-10-2021)

 

Circolare del Ministero della Salute 4 novembre 2021

Indicazioni per la dose di richiamo in soggetti vaccinati all’estero con un vaccino non autorizzato da EMA.

 

Decreto-Legge 221 del 24 dicembre 2021

Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

 

Decreto-Legge 228 del 30 dicembre 2021

Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

 

Decreto-Legge 229 del 30 dicembre 2021

Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.

 

Circolare del Ministero della Salute 30 dicembre 2021

Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529).

 

Decreto-Legge 1 del 7 gennaio 2022

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.

 

Circolare del Ministero della Salute 25 gennaio 2022

Proroga della validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione antiSARS-CoV-2/COVID-19.

 

DPCM del 4 febbraio 2022

Specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 e consentirne la verifica digitale.

 

Decreto-Legge 24 del 24 marzo 2022

Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.