L'astensione anticipata dal lavoro è obbligatoria nei seguenti casi:
Nel primo caso l'astensione dal lavoro è disposta dall’Azienda Sanitaria Territoriale, previa domanda dell'interessata.
Nel secondo e terzo caso l’astensione dal lavoro è disposta dalla Direzione territoriale del Lavoro, d’ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della propria attività di vigilanza accerti l’esistenza delle condizioni che danno luogo all’astensione.
I periodi di astensione anticipata per complicanze della gestazione e per ambienti di lavoro a rischio sono retribuiti per intero.
Riferimenti normativi
Previa presentazione del certificato di gravidanza dal quale risulti la data presunta del parto, l’astensione obbligatoria spetta:
Entro i 30 giorni successivi alla data del parto, la lavoratrice è tenuta a presentare all’Amministrazione l’autocertificazione attestante la nascita del figlio.
Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità post-parto per la parte residua che sarebbe spettata alla madre lavoratrice in caso di:
per avvalersi del diritto il padre lavoratore dovrà presentare all’Ufficio Affari Generali e Gestione Orario di Lavoro una richiesta corredata da autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.
I periodi di astensione obbligatoria pre-post parto sono retribuiti al 100% del trattamento economico.
Il congedo di maternità di 3 mesi spetta anche alla lavoratrice in caso di aborto spontaneo o terapeutico avvenuto dopo il 180° giorno dall’inizio della gestazione, mentre in caso di interruzione della gravidanza prima del 180° giorno, le relative assenze sono considerate giorni di malattia a tutti gli effetti.
Riferimenti normativi
D. Lgs. 151/2001 art. 16
L’astensione obbligatoria può essere fruita in maniera flessibile presentando il certificato del ginecologo convenzionato con SSN e il certificato del medico specialista della Medicina del Lavoro, che attesti che l’opzione non arrechi pregiudizio alla gestante. Accertati i presupposti, la gestante può astenersi dal lavoro con una delle seguenti modalità:
- un mese prima della data presunta del parto e quattro mesi dopo il parto
- dopo l’evento del parto entro i cinque mesi successivi
Nel caso in cui sopraggiunga una malattia durante il periodo di rinuncia al congedo pre-parto, la lavoratrice gestante inizia il proprio periodo di congedo di maternità sin dal primo giorno del verificarsi dell’evento morboso.
Nel caso di parto prematuro, i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto.
Riferimenti normativi
Lgs. 151/2001 art. 20
E’ prevista l’equiparazione del trattamento dei genitori adottivi o affidatari a quello dei genitori naturali in materia di congedi di maternità e congedi parentali, a prescindere dall’età del bambino adottato o affidato.
Il congedo di maternità spetta, alle lavoratrici che abbiano adottato un minore per un periodo massimo di cinque mesi.
In caso di adozione nazionale, il congedo deve essere fruito durante i primi cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia.
Nel caso di adozione internazionale può essere fruito anche nel periodo di permanenza all’estero e comunque entro cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore in Italia.
La lavoratrice e il lavoratore che nel periodo di permanenza all’estero per l’adozione non usufruiscono del congedo di maternità o paternità o ne usufruiscano solo in parte, hanno diritto al congedo non retribuito senza diritto all’indennità.
L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all'estero della lavoratrice.
Nel caso di affidamento di minore, il congedo può essere fruito entro cinque mesi dall'affidamento, per un periodo massimo di tre mesi.
In alternativa, il congedo spetta alle medesime condizioni al padre lavoratore dipendente.
Riferimenti normativi
Lgs. 151/2001 art. 26
Per congedo di paternità obbligatorio si intende l’astensione dal lavoro del padre lavoratore per un periodo di 10 giorni lavorativi.
Il padre lavoratore ha diritto di fruire del congedo di paternità dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita, o dall’ingresso in famiglia in caso di adozioni oppure dall’affidamento o dal collocamento temporaneo.
Il congedo non è frazionabile ad ore ed è fruibile anche in via non continuativa. Il congedo di paternità è compatibile con la fruizione (non negli stessi giorni) del congedo di paternità alternativo e può essere fruito anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice.
La durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi, In caso di parto plurimo
In caso di morte perinatale del figlio, il congedo è fruibile entro lo stesso arco temporale.
Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario.
Se possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto, è dovuto un preavviso non inferiore ai 5 giorni.
Riferimenti normativi
Lgs. 151/2001 artt. 28 e 27 bis (articolo inserito dall’art. 2, comma1, lett. c), D.Lgs. 30 giugno 2022 n. 105).
Modulo Istanza congedo paternità(410 KB)
Previa presentazione di richiesta con un preavviso non inferiore a 5 giorni, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro, anche contemporaneamente all’altro, per un periodo complessivo di 10 mesi nei primi 12 anni di vita del bambino. Il congedo parentale può essere fruito anche a metà giornata.
Nell’ambito di questo limite (10 mesi complessivi fino a 12 anni di vita del figlio), il diritto all’astensione è così ripartito:
Il trattamento economico spettante è il seguente:
Nell’ipotesi in cui il minore sia in situazione di handicap grave, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 104/1992, entrambi i genitori, alternativamente possono fruire del prolungamento del congedo parentale per un periodo massimo di 3 anni, fruibile in misura continuativa o frazionata, comprensivo del periodo di normale congedo parentale, entro il compimento del 12° anno di vita del minore con diritto al 30% della retribuzione.
Il prolungamento del congedo è accordato a condizione che il figlio non sia ricoverato a tempo pieno in istituti specializzati, salvo il caso che non sia richiesta dai sanitari la presenza dei genitori.
In alternativa al prolungamento del congedo parentale, i genitori di minore in situazione di handicap grave possono fruire di 3 giorni di permesso mensile o di 2 ore di permesso al giorno sino al 3° anno di vita del bambino
Pertanto, i genitori anche adottivi o affidatari con figli in situazione di handicap grave possono fruire:
Casi | Congedo | Indennità |
---|---|---|
Si astiene dal lavoro solo la madre | massimo 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio fino al 12° anno | primo mese al 100% e i successivi al 30% della retribuzione |
Si astiene dal lavoro solo il padre | massimo 6 mesi (elevabili a 7 nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionabile di almeno 3 mesi) per ogni figlio fino al 12° anno | primo mese al 100% + i successivi 5 mesi al 30% della retribuzione + 1 mese senza assegni |
Si astengono dal lavoro entrambi i genitori | massimo di 10 mesi (elevabili a 11 nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionabile di almeno 3 mesi)per ogni figlio fino al 12° anno | primo mese al 100% + i successivi 8 mesi al 30% della retribuzione + 1 mese senza assegni indennizzabili nella stessa misura solo se il reddito individuale è inferiore a 2,5 il Trattamento minimo |
Si astiene dal lavoro il genitore solo | 11 mesi continuativi o frazionati per ogni figlio fino al 12° anno | primo mese al 100% + i successivi 8 mesi al 30% della retribuzione + 2 mesi senza assegni indennizzabili nella stessa misura solo se il reddito individuale è inferiore a 2,5 il Trattamento minimo |
Dichiarazione Sostitutiva Dell’atto Notorio (16 KB)
Riferimenti normativi
Lgs. 151/2001 artt. 32-33-34-35
CCNL del 16/10/2008, art. 31
Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino fino all'età di 8 anni, presentando idonea certificazione medica.
Nei primi 3 anni di vita del bambino i genitori hanno diritto ad assentarsi, alternativamente e complessivamente, per trenta giorni all'anno con retribuzione al 100%; dopo i 3 anni e fino agli 8 anni del bambino, entrambi i genitori hanno diritto ad assentarsi, alternativamente, per un massimo
di 5 giorni ciascuno senza retribuzione.
Le assenze per malattia del figlio sono computate nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla 13° mensilità.
Certificato prodotto dal pediatra in cui si dichiara che il genitore assiste il bambino
Dichiarazione Sostitutiva Dell’atto Notorio (16 KB)
Riferimenti normativi
Lgs. 151/2001 artt. 47 – 48 - 49
II congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro dodici anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.
Il congedo parentale è di complessivi 11 mesi tra entrambi i genitori:
Riferimenti normativi
Lgs. 151/2001 art. 36
Tipologia di assenza | Durata dell'assenza | Da allegare alla domanda |
---|---|---|
Congedo di maternità | 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo | Certificato del medico specialista indicante la data presunta del parto e poi dichiarazione sostitutiva di certificazione di nascita |
Flessibilità di maternità | 1 mese prima e 4 mesi dopo oppure dall'evento del parto entro i cinque mesi successivi | Certificato rilasciato da un medico specialista del SSN o con esso convenzionato e certificato rilasciato dalla Medicina del lavoro e poi dichiarazione sostitutiva di certificazione di nascita |
Astensione anticipata per complicanze della gestazione | Certificato rilasciato dall'Ispettorato del lavoro |
|
Astensione anticipata per ambiente lavorativo a rischio | Certificato rilasciato dalla Medicina del lavoro Certificato rilasciato dalla Direzione Territoriale del Lavoro |
|
Astensione obbligatoria post parto per ambiente lavorativo a rischio | Sette mesi dopo la data effettiva del parto | Certificato rilasciato dalla Medicina del lavoro |
Astensione obbligatoria post parto per ambiente lavorativo a rischio | Sette mesi dopo la data effettiva del parto | Certificato rilasciato dalla Medicina del lavoro |
Congedo parentale | 6 mesi per la madre 7 per il padre, massimo 10 mesi complessivi elevabili a 11 se il padre usufruisce almeno di 3 mesi | Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per reddito presunto in caso di congedo senza assegni, indennizzabile al 30% solo se il reddito individuale è inferiore a 2,5 il trattamento minimo |
Assenza per malattia del figlio fino a 3 anni | 30 giorni l'anno per entrambi i genitori fino al terzo anno di vita del figlio | Certificato medico e dichiarazione sostitutiva con indicato quanti giorni ha usufruito l'altro genitore e la sede di lavoro dello stesso |
Assenza per malattia del figlio dai 3 agli 8 anni | 5 giorni l'anno per ciascun genitore | Certificato medico |
Congedo di maternità Adozioni - Affidi | 5 mesi (Adozione) 3 mesi (affido) | copia del decreto o certificato di adozione |
Congedo parentale Adozioni - Affidi | 6 mesi per la madre 7 per il padre, massimo 10 mesi complessivi elevabili a 11 se il padre usufruisce almeno di 3 mesi | Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per reddito presunto in caso di congedo senza assegni, indennizzabile al 30% solo se il reddito individuale è inferiore a 2,5 il trattamento minimo |
Area Risorse Umane e Servizi Informativi
Servizio Programmazione Gestione e Sviluppo Professionale PTA
Ufficio Affari Generali e Gestione Orario di lavoro
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