Gli articoli 46 e 47 del Dlgs n. 139 del 28 giugno 2005, disciplinanti le prove dell’esame di Stato rispettivamente per l’iscrizione nella sezione A ed alla sezione B, prevedono che siano esentati dalla prima prova scritta (avente ad oggetto le materie di ragioneria gen. ed applicata, revisione aziendale , ecc....) coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all’esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni fra i Consigli dell’Ordine territoriale e le Università, nell’ambito di una "convenzione quadro" siglata fra il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca ed il Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili che è stata stipulata nel mese di ottobre 2014
L'Università Politecnica delle Marche e l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ancona in data 15 Luglio 2015 hanno sottoscritto un "accordo" con il quale si impegnano a progettare e gestire congiuntamente un percorso formativo per l'accesso alle professioni di Dottore commercialista e di Esperto contabile .
Parere del MIUR prot 2312 del 1 giugno 2011
In merito alla convenzione quadro stipulata il 13 ottobre 2010 tra il MIUR ed il CNDCEC , e relativamente all'esonero dalla prima prova scritta, il Miur ha espresso il seguente parere :
"appare opportuno estendere l'esonero dalla prima prova scritta anche a coloro che, in mancanza del previsto accordo tra Ordine territoriale ed Università, abbiano comunque acquisito, nel corso degli studi svolti, i crediti formativi indicati nelle tabelle di cui alla convenzione medesima."