Telelavoro

Regolamento sul telelavoro per il personale tecnico amministrativo dell'Università Politecnica delle Marche
(emanato con D.R. n. 648 del 25.06.2018)

 

Art.1 – Ambito di applicazione

 

1. Il presente regolamento disciplina il rapporto di telelavoro del personale tecnico amministrativo in servizio presso l’Università Politecnica delle Marche ed è emanato ai sensi della Legge n. 191 del 16/06/98, del DPR n. 70 del 8/03/99, dell’Accordo quadro 23/03/2000 sul telelavoro nella P.A. e della legge 124 del 7.8.2015.

 

2. L’accesso al telelavoro è consentito al personale tecnico amministrativo in servizio presso l’Ateneo a tempo determinato e indeterminato inquadrato nelle categorie professionali di cui al vigente CCNL.

 

 

Art.2 - Definizione del telelavoro

 

1. Per “telelavoro” s’intende la prestazione di lavoro effettuata in qualsiasi luogo ritenuto idoneo, collocato al di fuori della sede di lavoro, dove la prestazione sia tecnicamente possibile, con il prevalente supporto di tecnologie dell’informazione e della comunicazione, che consentano il collegamento, anche da remoto, con l’amministrazione.

 

 

Art. 3 - Finalità ed obiettivi

 

1. Con il ricorso al telelavoro l’Ateneo intende perseguire i seguenti obiettivi:

- coniugare l’innovazione e la flessibilità nella gestione del personale con l’ottimizzazione dell’impiego delle risorse,

- incrementare la produttività attraverso il miglioramento del benessere organizzativo e il contemperamento delle esigenze della vita lavorativa con quelle della vita personale.

 

 

Art. 4 - Requisiti di accesso

 

1. Possono accedere al telelavoro i dipendenti a tempo determinato e indeterminato inquadrati in ciascuna delle categorie previste dal vigente C.C.N.L., con regime orario a tempo pieno o parziale, purché svolgano attività giudicate telelavorabili e siano stati individuati dal responsabile della struttura di appartenenza obiettivi conseguibili con le medesime attività.

 

 

Art. 5 - Attività compatibili con il  telelavoro

 

1. Possono essere svolte in regime di telelavoro le seguenti attività:

- che riguardino la predisposizione, l’elaborazione e la trasmissione di informazioni, dati, documentazione e possano svolgersi con elevato grado di autonomia;

- che non prevedano il contatto personale e diretto con l’utenza presso un ufficio o uno sportello ovvero rapporti con interlocutori esterni che non possano essere gestiti con efficacia attraverso strumenti telematici e/o concentrati nei giorni di presenza effettiva in ufficio;

- che non richiedano incontri frequenti e riunioni  con i colleghi e superiori;

- che siano finalizzate ad un obiettivo ben identificabile e misurabile quanto al suo raggiungimento, tramite standard qualitativi e/o quantitativi per la misurazione della prestazione.

 

 

Art. 6 - Attivazione delle richieste

 

1. Il numero delle posizioni di telelavoro attivabili è stabilito nel limite del 10% del personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato in servizio al 31 dicembre dell’anno precedente a quello della richiesta .

 

2. Il telelavoro si può articolare in telelavoro annuale e telelavoro semestrale. L’Amministrazione può autorizzare un numero di richieste di telelavoro nei seguenti limiti massimi:

  • telelavoro annuale: per un numero di contratti pari al 5% delle unità di personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato in servizio al 31 dicembre dell’anno precedente a quello della richiesta;
  • telelavoro semestrale: per un numero di contratti pari al 5% delle unità di personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato in servizio al 31 dicembre dell’anno precedente a quello della richiesta;

3. L’ assegnazione al telelavoro avviene su istanza motivata del dipendente da inoltrare al Direttore Generale entro il mese di marzo e il mese di settembre, ed è prorogabile una sola volta per un periodo di pari durata.

 

4. Deroghe al limite massimo di durata del telelavoro sono consentite nei casi di cui al successivo comma 7, lettera a).

 

5. La richiesta è prodotta unitamente al progetto redatto congiuntamente con il responsabile della struttura di appartenenza nel quale dovranno essere indicati:

  • gli obiettivi raggiungibili mediante la prestazione lavorativa resa con modalità di telelavoro
  • le attività interessate
  • le tecnologie da utilizzare
  • la durata del progetto e le modalità di realizzazione
  • i sistemi di supporto tecnologici necessari
  • le eventuali modificazioni organizzative ritenute necessarie
  • le caratteristiche del rapporto di telelavoro (fasce orarie di reperibilità telematica, durata, rientri periodici presso la sede di lavoro)
  • le altre informazioni rilevanti sulle attività svolte in telelavoro;
  • i criteri di verifica del lavoro svolto
  • un’analisi sintetica dei costi e dei benefici dell’iniziativa

6. L’ammissione al telelavoro è autorizzata dal Direttore Generale entro i limiti annuali di cui al comma 1 del presente articolo.

 

7. In caso di richieste superiori al numero delle posizioni consentite sono applicati i seguenti criteri di priorità:

 

a) disabilità psico-fisica del/la dipendente certificata da struttura pubblica competente tale da rendere disagevole il raggiungimento del luogo di lavoro o situazioni di dipendenti affetti da gravi patologie che richiedono terapie salvavita di lunga durata e ripetute nel tempo

b) esigenza di cura di figli a carico minori di un anno

c) esigenza di cura di figli a carico minori di tre anni

d) esigenza di cura di figli a carico minori di otto anni

e) assistenza a parenti o affini entro il secondo grado o a conviventi (in questo caso con certificazione dello stato di famiglia), in situazione di gravità psico-fisica accertata ai  sensi dell’art. 4 c. 1 della legge 104/92 residenti presso lo stesso nucleo familiare a condizione che il lavoratore sia l’unico a poter prestare assistenza

f) maggior tempo di percorrenza dall’abitazione del dipendente alla sede di lavoro individuata in relazione alla distanza chilometrica.

 

8. Relativamente ai casi di cui alla lettera a) e alla lettera e) dovrà essere fornita la relativa certificazione medica, se non già in possesso dell’Amministrazione.

 

9. Lo svolgimento della prestazione lavorativa tramite telelavoro avviene previo accordo scritto tra il dipendente e l’Amministrazione.

 

10. L’assegnazione al telelavoro è revocabile:

- a richiesta del dipendente, non prima che siano trascorsi 6 mesi e 3 mesi dalla decorrenza rispettivamente del telelavoro annuale e semestrale

- da parte dell’Amministrazione, entro 10 giorni dalla richiesta, elevati a 20,  in tal caso la riassegnazione alla sede di lavoro avviene entro 20 nel caso in cui il telelavoro sia stato concesso per esigenze di cura di figli minori o di familiari o conviventi.

 

 

Art. 7 - Modalità di svolgimento del telelavoro

 

1. Il telelavoro può essere realizzato secondo le seguenti modalità:

- lavoro a domicilio

- lavoro mobile, in cui la prestazione è svolta utilizzando postazioni mobili

- altre forme di lavoro flessibili in alternanza, in parte fuori e in parte all’interno della sede di lavoro.

 

2. Il dipendente può distribuire liberamente l’attività lavorativa in modalità di telelavoro nell’arco della giornata, fino a un massimo di 9 ore al giorno, garantendo il rispetto del monte orario settimanale di 36 ore.

 

3. Per effetto della distribuzione discrezionale dell’orario di lavoro non sono configurabili prestazioni straordinarie, supplementari notturne e festive.

 

4. Il dipendente è tenuto a garantire nell’arco della giornata una fascia oraria di reperibilità telematica e telefonica di almeno due ore concordata con il Responsabile della struttura di appartenenza.

Il lavoratore che eccezionalmente, per giustificati motivi, deve allontanarsi durante l’orario di reperibilità deve darne tempestiva comunicazione al Responsabile della struttura di appartenenza via mail o telefono.

 

5. Sono previsti rientri nella struttura universitaria in relazione al tipo di servizio svolto e alle necessità della struttura di riferimento con una frequenza preventivamente programmata ed indicata nel singolo contratto individuale. Durante il periodo di rientro devono essere garantite almeno sei ore giornaliere.

 

6. L’Amministrazione può convocare il dipendente in telelavoro a riunioni e incontri specifici, previo congruo preavviso.

 

7. Durante le giornate lavorative in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio il dipendente non ha diritto al buono pasto. L’erogazione dei buoni pasti, ove spettante, è prevista solo nei giorni di rientro presso la struttura dove il dipendente lavora.

 

 

Art. 8 - Verifiche della prestazione

 

1.Il telelavoratore è tenuto a prestare la propria opera con diligenza e riservatezza, attenendosi alle istruzioni ricevute dal responsabile della struttura di appartenenza.

 

2.Il dipendente è tenuto a rendicontare mensilmente, in forma scritta, al proprio responsabile di struttura l’attività svolta in relazione alle modalità e ai tempi convenuti.

 

3. Dopo la verifica da parte del responsabile, la relazione, controfirmata dal medesimo, è consegnata al Direttore Generale.

 

4. La mancata esecuzione, in quantità o qualità, dei compiti assegnati comporta la revoca dell’autorizzazione al lavoro a distanza.

 

 

Art. 9 - La postazione di lavoro

 

1. L’Università provvede all’ installazione – in comodato d’uso ai sensi dell’art. 1803 c.c. e seguenti, salvo diversa pattuizione – di una postazione di telelavoro idonea alle esigenze dell’attività lavorativa. Sarà cura del lavoratore mantenere tali postazioni nel miglior stato di efficienza possibile. Le installazioni verranno effettuate a cura e spese dell’Università in locali, segnalati dal lavoratore, che siano comunque in linea con le norme riguardanti la sicurezza del lavoro e in particolar modo l’impiantistica elettrica.

 

2. La manutenzione delle attrezzature di cui sopra sarà a carico dell’Università. Il telelavoratore dovrà permettere l’accesso degli addetti alla manutenzione nei locali ove sono installate le attrezzature negli orari che gli verranno anticipatamente comunicati dai servizi preposti.

 

3. L’uso della postazione deve essere effettuato esclusivamente nell’interesse dell’Università e per le attività attinenti al rapporto di lavoro. La postazione di lavoro verrà restituita dal lavoratore al termine del periodo di telelavoro.

 

4. Previa verifica della compatibilità dei costi con l’attività svolta dal dipendente, sono a carico dell’Amministrazione i costi dei collegamenti telefonici, telematici e del consumo energetico, nonché delle eventuali altre spese connesse all’effettuazione della prestazione.

 

 

Art. 10 - Riservatezza dei dati

 

1. Il dipendente in telelavoro ha l’obbligo di mantenere riservate tutte le informazioni in suo possesso, di non divulgare notizie attinenti ai contenuti delle attività lavorative svolte e di osservare le disposizioni in materia di trattamento  dei dati  previste  dalla normativa vigente in materia.

 

 

Art. 11 - Copertura assicurativa

 

1. Al telelavoro si applicano le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

 

2. In ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, saranno consentite, previa richiesta, visite da parte del responsabile del Servizio prevenzione e protezione e da parte del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza per verificare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza, relativamente alla postazione di lavoro ed alle attrezzature tecniche ad essa collegate.

 

3. Ciascun addetto al telelavoro è tenuto ad utilizzare con diligenza la postazione di lavoro nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, a non manomettere gli impianti e a non consentire ad altri l’utilizzo degli stessi. In ogni caso ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni relative ai mezzi ed agli strumenti di lavoro utilizzati.

 

4. L’Amministrazione è sollevata da ogni responsabilità qualora il lavoratore non si attenga alle suddette disposizioni.

 

5. Per l’attività svolta in telelavoro l’Amministrazione garantisce sia la copertura assicurativa già in essere per l’attività svolta in sede, per danni materiali alle cose o responsabilità civile, sia la copertura assicurativa INAIL.

 

 

Art. 12 - Informazione e Formazione

 

1. Al dipendente telelavoratore viene garantito il livello di informazione e di comunicazione istituzionale previsto per tutto il personale tecnico amministrativo.

 

2. L’Amministrazione garantisce ai dipendenti in telelavoro le stesse opportunità formative e di addestramento previste per tutti i dipendenti che svolgono mansioni analoghe, oltre alle stesse opportunità di carriera e partecipazione ad iniziative formative.

 

3. La prestazione in telelavoro non può essere oggetto di discriminazione in sede di applicazione dei vari istituti contrattuali.

 

 

Art. 13 - Norme finali e di rinvio

 

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e contrattuali vigenti, nonché agli accordi integrativi.

 

2. Il presente regolamento sarà sottoposto a verifica e ad eventuale aggiornamento trascorsi due anni dall’entrata in vigore.