Rientra tra i compiti del Capo Struttura effettuare la programmazione delle ferie sulla base delle esigenze di servizio e delle richieste del personale, non solo per una migliore gestione delle attività in modo di assicurarne la continuità, ma anche al fine di garantire l'indispensabile recupero psico-fisico del personale.
Le assenze per malattia anche se si protraggano per l'intero anno solare non riducono il periodo di ferie spettanti.
Le ferie sono sospese da malattie debitamente documentate che si protraggano per più di tre giorni o diano luogo a ricovero ospedaliero nonché per partecipazione a concorsi od esami, lutti e documentata grave infermità. Possono altresì essere sospese in caso di malattia del bambino (da 0 a 12 anni) che dia luogo a ricovero ospedaliero.
Durante i periodi a riduzione stipendiale (es.: aspettativa per motivi di studio ecc..), non si maturano ferie.
Per il personale che effettua il proprio orario settimanale su 5 giorni, la durata delle ferie è di 26 giorni lavorativi per i primi 3 anni di servizio presso Pubbliche Amministrazioni e, successivamente, di 28 giorni lavorativi.
Per il personale che effettua il proprio orario settimanale su 6 giorni, la durata delle ferie è di 30 giorni lavorativi per i primi 3 anni di servizio presso Pubbliche Amministrazioni e, successivamente, di 32 giorni lavorativi.
Nell'anno di assunzione o di cessazione la durata delle ferie è proporzionale ai mesi di servizio effettuato; il mese viene computato per intero qualora i giorni di servizio prestato siano superiori a 15.
Le ferie devono essere obbligatoriamente fruite e non danno luogo alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro. E' fatta salva l'ipotesi in cui la mancata fruizione si sia determinata in occasione di cessazioni del servizio conseguenti a periodi di malattia ovvero a dispensa dal servizio per inidoneità assoluta e permanente.
La richiesta deve essere effettuata preventivamente utilizzando l’applicativo StartWeb.
Ai sensi della legge 937/77 competono inoltre 4 gg. di festività soppresse da usufruire entro l'anno solare.
Nel programma di gestione delle presenze/assenze tali giorni sono computati nelle ferie.
È considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
Citta' in cui si presta servizio | Ricorrenza patrono |
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Ancona | 4 maggio |
Agugliano | 22 gennaio |
Ascoli piceno | 5 agosto |
Fabriano | 24 giugno |
Fermo | 16 agosto |
Jesi | 22 settembre |
Macerata | 31 agosto |
Pesaro | 24 settembre |
San Benedetto del Tronto | 13 ottobre |
Riferimenti normativi
Legge 135/2012, art. 5 comma 8
CCNL 2006/09 art.28
Area Risorse Umane e Servizi Informativi
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