Codice etico

Emanato con Decreto Rettorale n. 832 del 18 luglio 2011

 

Titolo I – Principi e finalità

 

Art. 1 – Principi

 

1. L’Università Politecnica delle Marche (di seguito Università) è una comunità di studenti, professori, ricercatori, personale tecnico amministrativo, assegnisti di ricerca, dottorandi e di coloro che, a vario titolo, vi trascorrono periodi di ricerca, di insegnamento e di studio. Le diverse componenti partecipano alla vita universitaria con pari dignità umana e professionale, secondo le rispettive funzioni previste dalle norme vigenti, nel rispetto della Istituzione, degli altrui diritti e doveri e dei principi costituzionali che sanciscono la libertà di ricerca e di insegnamento.

 

 

2. L’Università, consapevole della responsabilità che il suo ruolo le assegna nei riguardi della società e delle generazioni degli studenti che ad essa si affidano per la loro formazione, adotta il presente “Codice Etico” (di seguito chiamato Codice).

Il Codice determina i valori fondanti della Comunità universitaria, detta le regole di condotta nell’ambito della comunità, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali e delle pari opportunità, nonché l’accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell’istituzione di appartenenza e verso la società.

 

Art. 2 – Finalità

 

1.Il Codice rappresenta il riferimento per regolare in termini etici le relazioni interne ed esterne dell’Università, proponendosi come dichiarazione di principi e valori accettati e condivisi da tutti i soggetti di cui all’art. 1. Fra i principi e valori da condividere ci sono la trasparenza, l’imparzialità, il rispetto e la correttezza, la libertà accademica, le pari opportunità, la tutela della proprietà intellettuale, il rifiuto del nepotismo, la rimozione del conflitto d’interessi.

 

 

Titolo II – Regole di condotta

 

Art.  3 – Tutela del nome e reputazione dell’Università

 

1. Ogni appartenente alla comunità universitaria è tenuto a rispettare e garantire il buon nome dell’Ateneo. Ad ogni membro dell’Università non è permesso:

a)     fare un uso illecito e, comunque, improprio del nome dell’Università, del suo logo e dei simboli ad essa appartenenti come risulta da specifico regolamento;

b)     sfruttare e utilizzare esternamente all’Università la reputazione dell’Ateneo, specie se associata ad attività professionali esterne, anche non remunerate;

 

2. Coloro che promuovono iniziative spendendo il nome dell’Università, devono essere preventivamente autorizzati.

 

3. Ogni appartenente alla comunità universitaria è tenuto a mantenere riservati i dati sensibili e le notizie ad esse connesse apprese nell’esercizio delle proprie funzioni.

 

Art. 4 – Dovere di trasparenza. imparzialità e correttezza

 

1. L’Università promuove l’impegno di tutti coloro che lavorano a vario titolo in Ateneo e si impegna a rispettare in modo sostanziale e fermo il principio dell’imparzialità della pubblica amministrazione. Si impegna altresì a privilegiare nelle scelte esclusivamente il principio del riconoscimento delle capacità e competenze individuali, del merito personale e della qualità delle prestazioni professionali, in ogni contesto ed in particolare nelle procedure di selezione concorsuali.

L’Università pertanto disapprova e si impegna a scoraggiare ogni forma di favoritismo o nepotismo e comunque ogni scelta che non derivi dal rispetto dei  principi sopra enunciati.

 

2. Ogni tipo di esame o selezione che si svolga nell’Università deve avvenire in modo trasparente ed imparziale con metodi meritocratici e selettivi. Gli studenti o i candidati hanno il dovere di affrontare gli esami in modo serio e senza utilizzare alcuna modalità fraudolenta.

 

3. Ogni responsabile o addetto ad un ufficio deve trattare con gli utenti in pieno spirito di collaborazione e trasparenza, cercando di favorire la soluzione dei problemi.

 

Art. 5 – Ingiusta discriminazione

 

1. Sussiste discriminazione quando, in ragione di uno o più fattori, inclusi la religione, il genere, l’orientamento sessuale, la coscienza e le convinzioni personali, l’aspetto fisico e il colore della pelle, la lingua, le origini etniche e sociali, la cittadinanza, le condizioni personali e di salute, la gravidanza, le scelte familiari, l’età, una persona è trattata meno favorevolmente di un’altra in situazione analoga.

Sussiste altresì discriminazione quando una disposizione, un criterio  o una prassi apparentemente neutri possono mettere una persona in una posizione di svantaggio in relazione ai fattori elencati nel precedente comma, salvo che tale disposizione, criterio o prassi siano giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.

 

2. L’Università adotta opportune strategie atte a disincentivare comportamenti discriminatori o vessatori abituali e protratti nel tempo, che si manifestano in forme di persecuzione psicologica o violenza morale.

 

3. L’Università incoraggia altresì le iniziative volte a proteggere e valorizzare le categorie svantaggiate, la diversità individuale e culturale.

 

4. In particolare ogni appartenente alla comunità :

a)     si astiene da ogni discriminazione, diretta o indiretta, in specie per motivi di genere, orientamento sessuale, religione o convinzioni personali, politiche o sindacali, nazionalità lingua, etnia, aspetto fisico o grado di accettazione sociale, condizioni soggettive, familiari o sociali o di salute;

b)     si astiene da comportamenti o linguaggi atti ad offendere o condizionare, anche indirettamente, l’altrui libertà sessuale, nella consapevolezza che l’eventuale differenza gerarchica accentua in tal caso la gravità dell’offesa alla dignità personale;

c)      si impegna a tener conto del principio della parità tra gli uomini e le donne, anche nel formulare gli atti amministrativi;

d)     valorizza la diversità di opinioni, evitando di farne motivo di giudizio discriminatorio in sedi scientifiche o accademiche;

e)     uniforma la propria condotta alle regole atte a garantire parità di trattamento a tutti gli studenti, in particolare, nelle prove d’esame;

f)       non esercita condotte finalizzate all’emarginazione del dipendente o del collega, o comunque tali da creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, od offensivo.

 

Art. 6 – Abusi sessuali

 

1. L’Università condanna ogni forma di abuso e di fastidio di natura sessuale, e pone in essere le misure necessarie a prevenire le suddette condotte, nonché l’attivazione dei necessari strumenti di protezione della vittima e di denuncia dell’autore.

 

2. Ai sensi del presente Codice, per abuso e fastidio di natura sessuale, ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia, si intende qualsiasi richiesta di favori di natura sessuale, ovvero proposte di prestazioni aventi contenuto sessuale non gradite dal destinatario, nonché qualsiasi atteggiamento o espressione verbale idoneo ad umiliare, degradare, ovvero porre in condizioni di subordinazione psicologica, aventi ad oggetto la sfera personale della sessualità.

 

 

Art. 7 – Conflitto di interessi

 

1. Ai fini del presente Codice si configura un conflitto di interessi quando, in relazione ad una decisione da adottare, l’interesse privato di uno dei soggetti di cui all’art. 1, contrasta effettivamente o potenzialmente con l’interesse, anche di natura non economica, dell’Università.

 

2. L’interesse privato determinante conflitto di interessi può riguardare:

a)     l’interesse diretto della persona;

b)     l’interesse del coniuge, di un parente entro il 4° grado, di un affine entro il 2° grado, ovvero del convivente more uxorio;

c)      l’interesse di enti, persone fisiche o giuridiche con cui si intrattenga un rapporto di natura commerciale o professionale;

d)     l’interesse di enti o persone giuridiche di cui si abbia il controllo o si possegga una quota significativa di partecipazione finanziaria;

e)     l’interesse di terzi, qualora sia direttamente correlato al conseguimento di vantaggi.

 

3. Ogni appartenente alla comunità universitaria che in una determinata operazione o circostanza abbia interessi in conflitto con quelli del proprio Ateneo, deve darne immediata notizia all’Organo competente in materia, secondo le vigenti normative, o alla persona responsabile o gerarchicamente sovraordinata e deve astenersi, in ogni caso, da eventuali deliberazioni o decisioni in merito.

 

4. Gli appartenenti alla comunità  che svolgono libera attività professionale esterna, non si avvantaggeranno di risorse umane, economiche o strumentali direttamente o indirettamente riconducibili all’Università.

 

Art. 8 – Libertà di ricerca e di didattica

 

1. L’Università si impegna a valorizzare la libertà e il libero scambio delle idee come essenziali per il raggiungimento della sua missione istituzionale e accademica, e si impegna, altresì, a proteggere i suoi membri da qualsivoglia tentativo di limitazione o violazione di tale libertà.

 

2. L’attività di ricerca e di aggiornamento è dovere di tutti i docenti, indipendentemente dall’età e dalla posizione universitaria. Libera per antonomasia, essa dovrà essere finalizzata all’ampliamento e all’approfondimento dei saperi per la promozione del progresso civile e culturale.

 

3. Nell’esercizio della libertà di ricerca ogni docente è tenuto a rispettare le differenze culturali, religiose e politiche esistenti tra le persone coinvolte nelle relative attività, sollecitando in ogni occasione il confronto anche critico sulle questioni di impatto etico e sociale.

 

4. Nell’esercizio della libertà di ricerca tutti coloro che operano all’interno dell’Università sono tenuti a porre in essere condotte trasparenti e responsabili, anche attraverso l’adozione di sistemi di autoregolamentazione volti ad illustrare alle proprie comunità scientifiche e alla collettività le metodologie, i risultati e l’impatto etico delle ricerche svolte.

 

5. Sono doveri specifici dei docenti:

a)     favorire metodi di pubblicizzazione delle ricerche che evidenzino e riconoscano il contributo di tutti i singoli partecipanti;

b)     improntare il metodo di publicizzazione dei risultati dei propri studi e ricerche al rigoroso rispetto delle regole in materia di proprietà intellettuale, come specificato nel successivo art. 9;

c)      astenersi da ogni comportamento che possa configurarsi come limitativo del pieno esercizio del diritto allo studio degli studenti, nel quadro degli ordinamenti didattici in vigore;

d)     farsi carico personalmente dell’attività didattica con continuità, conformandosi alla regola che la sostituzione è ammessa soltanto per concomitanti impegni scientifici o collegiali o per documentato impedimento personale, previa adeguata comunicazione.

Negli esami di profitto – che devono essere svolti pubblicamente – l’esaminatore avrà cura che lo studente sia posto nelle migliori condizioni psicologiche e che ne sia rispettata la personalità.

 

Art. 9 – Proprietà intellettuale e plagio


1. L’Università, in considerazione della rilevanza sociale della ricerca scientifica, ritiene che i risultati della medesima debbano contribuire allo sviluppo e al benessere della collettività.

 

2. L’Università ripudia la cattiva condotta scientifica intesa come la produzione, la falsificazione, il plagio e ogni altra pratica che devia da quelle comunemente accettate dalla comunità scientifica di riferimento per quanto concerne la conduzione, lo sviluppo e l’elaborazione della ricerca.

Sono da considerare particolarmente riprovevoli i seguenti comportamenti:

a)     attribuzione illegittima della paternità di un lavoro, di un progetto o di qualsivoglia ricerca che appartenga a terzi, anche per quanto riguarda l’utilizzo di informazioni confidenziali o l’omissione intenzionale di parti di lavoro compiuto da terzi;

b)     interferenza nel lavoro di terzi senza una specifica intenzione o autorizzazione per quanto concerne soprattutto la sottrazione di materiale ai fini della conduzione della ricerca stessa;

c)      diffusione in modo improprio di lavori di ricerca di terzi attraverso alterazione o utilizzo parziale di materiale.

 

 

3. I membri della comunità universitaria sono tenuti al rispetto delle norme generali in materia di proprietà intellettuale di cui l’Ateneo, nell’ambito della sua autonomia regolamentare, stabilisce le modalità attuative, ivi compresi i rapporti reciproci tra l’Università stessa ed i suoi dipendenti.

I soggetti suddetti sono tenuti a prestare la massima cura e il massimo riserbo nello svolgimento delle proprie mansioni onde tutelare al meglio i risultati dell’attività di ricerca nata in ambito universitario ed evitare usi impropri del marchio dell’Ateneo. In particolare:

a)     nel rispetto pieno ed integrale della normativa in materia, le invenzioni nate all’interno dell’Università, così come gli studi e le attività che potrebbero condurre ad un risultato brevettabile, potranno essere liberamente divulgati da chiunque vi abbia partecipato, solo dopo aver ottenuto la privativa industriale salvo diversi accordi fra i soggetti coinvolti in tale attività. I membri della comunità universitaria, in ogni caso, rifiutano lo sfruttamento della ricerca a fini privati o l’occultamento dei suoi risultati allo scopo di trarne vantaggio personale. Le invenzioni realizzate collettivamente devono indicare tutti i collaboratori che vi hanno partecipato in misura rilevante, a protezione del diritto morale al riconoscimento della paternità della stessa e degli eventuali diritti patrimoniali;

b)     l’uso del marchio dell’Ateneo può avvenire solo dietro autorizzazione scritta dell’Università stessa e non effettuarsi per fini privati in conflitto con l’attività istituzionale dell’Università.

 

4. I membri della comunità universitaria si impegnano al massimo rispetto delle norme a protezione del diritto morale e patrimoniale d’autore, evitando di commettere plagi e violazioni di opere altrui, di qualsiasi genere esse siano (letterario, figurativo, scientifico, fotografico, software, banche dati, etc.).

Le opere dell’ingegno realizzate collettivamente devono indicare a quale collaboratore siano riferibili le singole parti delle stesse. Nell’ambito di ciascun gruppo di lavoro è compito del coordinatore:

a)     promuovere le condizioni che consentono a ciascun partecipante di operare secondo integrità, onestà, professionalità, libertà;

b)     valorizzare i meriti individuali e determinare le responsabilità di ciascun partecipante;

c)      sollecitare il dialogo, la cooperazione, la critica, l’argomentazione, lo sviluppo delle idee e delle abilità personali, specie nello svolgimento di attività scientifiche di confine o che richiedono un approccio metodologico complesso e/o multidisciplinare.

 

5. L’Università promuove e incoraggia l’uso della telematica per la diffusione delle opere dell’ingegno realizzate dai propri ricercatori, tanto più se dedicate alla didattica, così da contenere i costi per la consultazione e lo studio dei contenuti da parte dei propri studenti.

 

Art. 10 – Uso delle risorse dell’Università

 

I componenti  dell’Università devono usare le risorse in maniera responsabile, diligente e ottimizzante, in modo da poter giustificare le spese e produrre idonea documentazione o rendiconto su richiesta dell’Università. A nessun componente è consentito utilizzare o concedere a persone o enti esterni attrezzature di ricerca, spazi o risorse umane, materiali o finanziarie dell’Università per fini di natura personale e/o per  scopi diversi da quelli dell’istituzione universitaria, o in ogni caso non espressamente approvati da quest’ultima.

 

Art. 11 – Doni e benefici

 

I componenti dell’Università sono tenuti a non sollecitare e a rifiutare ogni offerta non simbolica di doni o benefici suscettibili di influenzare, anche indirettamente, lo svolgimento delle attività universitarie. I componenti possono accettare le offerte spontanee di doni o benefici di valore economico irrilevante occorse in incontri culturali, visite o convegni scientifici pubblici, e sempre che l’accettazione non incida, nemmeno indirettamente, sullo svolgimento delle attività universitarie.

 

 

Art. 12 – Nepotismo e favoritismo

 

1. L’Università disapprova il nepotismo e il favoritismo, in quanto contrastanti con la dignità umana, con la valorizzazione dei meriti individuali, con l’onestà, l’integrità, la professionalità e la libertà accademiche, con l’equità, l’imparzialità e la trasparenza, e richiede ai professori, ai ricercatori, al personale e ad ogni altro componente dell’Università di astenersi da tale costume e di riferire con coraggio i casi di condotte sospette.

 

2. Ricorre nepotismo quando un professore, un ricercatore, o un componente del personale tecnico amministrativo, direttamente e indirettamente – anche nei casi di ricorso a fondi esterni – utilizzano la propria autorevolezza o capacità di persuasione per concedere benefici, favorire incarichi o chiamate, influire sugli esiti concorsuali o sulle procedure di selezione riguardanti contratti, borse per dottorato di ricerca, assegni di ricerca o il primo ingresso del coniuge, dei figli, familiari o conviventi, compresi gli affini.

 

3. Al nepotismo sono assimilate le pratiche di favoritismo di un professore nei confronti dei propri allievi, intese come condotte arbitrarie in contrasto con il buon nome dell’Università, con i valori di onestà e imparzialità e con l’interesse di altri candidati obiettivamente meritevoli ed eccellenti nell’avvio iniziale o nei passaggi successivi della carriera accademica.

 

4. L’accertamento dei casi di nepotismo e favoritismo da parte della Commissione Etica richiede un approccio che tenga conto del contesto e delle circostanze, al fine di bilanciare i diversi valori in gioco ed evitare arbitrarie discriminazioni di candidati obiettivamente meritevoli ed eccellenti. Valgono in ogni caso le disposizioni di cui all’art. 18 della L. 240/2010.

 

 

 

Titolo III – Disposizioni attuative

 

 

 

Art. 13 – Accertamento delle violazioni: Commissione Etica

 

1. Sulle violazioni al Codice Etico, qualora non ricadano sotto la competenza del Collegio di Disciplina, di cui all’art. 10 della Legge 240/2010, decide il Senato Accademico che si avvale di una apposita commissione, denominata Commissione Etica, composta dal Rettore, o suo delegato, che la presiede, da un professore ordinario, da un professore associato, da un ricercatore, da un tecnico amministrativo, scelti tra una rosa di nomi proposta dal Rettore, e da un rappresentante degli studenti designato dal Consiglio Studentesco.

 

2. La Commissione Etica dura in carica quattro anni e i suoi componenti non possono essere nominati consecutivamente.

 

Art. 14 – Compiti

 

1. La Commissione Etica opera in piena indipendenza di giudizio e di valutazione. Essa è tenuta al dovere di riservatezza sulle segnalazioni pervenute e i sui procedimenti in corso.

 

2. Sono compiti della Commissione Etica:

a)     acquisire notizie e ricevere le segnalazioni degli organi accademici, dei componenti della comunità universitaria o dai rappresentanti eletti dagli studenti, sul rispetto delle norme del Codice e sulle prassi attuative;

b)     istituire e tenere un registro riservato delle notizie di violazione del codice;

c)      istruire le segnalazioni e provvedere su di esse;

d)     denunciare agli organi competenti i fatti configurabili come reati perseguibili d’ufficio o come illeciti disciplinari, dei quali venga a conoscenza nell’esercizio o a causa delle sue funzioni;

e)     formulare, se richiesto, pareri e proporre raccomandazioni e direttive ovvero modificazioni o integrazioni del presente Codice.

 

3. Sono altresì compiti della Commissione Etica:

a)     esprimere parere preventivo, a richiesta di ciascun componente della comunità accademica o degli organi universitari, su quesiti inerenti  le norme del presente codice;

b)     indirizzare alla generalità dei componenti della comunità universitaria raccomandazioni ritenute appropriate a riguardo della qualità etica dei comportamenti;

c)      presentare alla comunità universitaria un rapporto, alla fine di ciascun anno accademico, nel quale sono riportati anche i casi trattati, sia su segnalazione, sia d’ufficio, sia ai sensi della lett. a), e la soluzione di ciascuno di essi, omettendo qualsiasi riferimento nominativo. Nel rapporto sono altresì esposte le considerazioni generali della Commissione Etica sulla misura di soddisfazione delle attese etiche della comunità  ed i suggerimenti per assicurarne la massima effettività;

d)     assumere le opportune iniziative per diffondere e promuovere la conoscenza del presente Codice.

4. E’ vietato prendere in considerazione denunce anonime che verranno immediatamente distrutte.

 

 

Art. 15 – Procedimento

 

1. L’accertamento di una violazione può avvenire solo dopo che tutte le parti in causa abbiano avuto la possibilità di essere ascoltate.

 

2. Il procedimento dinnanzi alla Commissione Etica è regolato da apposito Regolamento adottato dalla Commissione medesima dopo l’insediamento.

 

3. Nel rispetto della disciplina civile, penale ed amministrativa, l’accertata violazione del presente Codice può costituire motivo di determinazione di sanzioni disciplinari da parte del Collegio di Disciplina.

 

4. Le attività della Commissione Etica devono in ogni caso raccordarsi con i compiti e le attribuzioni del Collegio di Disciplina di cui all’art. 10 della Legge 240/2010.