Diritto allo Studio

Emanato con Decreto Rettorale n. 1185 del 3.06.2004 ed entrato in vigore il giorno 4.06.2004



Regolamento per il Diritto allo studio




DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Obiettivo e ambito di applicazione

Il presente Regolamento mira a disciplinare l'istituto del "Diritto allo studio", previsto dall'art. 11 del C.C.N.L. del personale del Comparto Università sottoscritto in data 13.5.2003, il quale prevede la concessione, in aggiunta alle attività formative programmate dall'Amministrazione, di permessi straordinari retribuiti per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico, nonché per sostenere i relativi esami e per la preparazione dell'esame finale.

Il presente Regolamento si applica a tutto il personale tecnico-amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ad orario pieno e parziale, ad esclusione dei Dirigenti, in servizio presso l'Università Politecnica delle Marche.


Articolo 2
Limiti, tempi
I permessi sono concessi:

· nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno; il personale a tempo parziale usufruisce di un numero di ore di permessi proporzionale alla percentuale di prestazione lavorativa;

· ad un numero massimo di dipendenti pari al 3% del personale tecnico-amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (ad esclusione dei Dirigenti), in servizio all'inizio di ogni anno, con arrotondamento all'unità superiore.

Al fine di poter usufruire dei permessi sin dal 1° Gennaio, l'ufficio competente provvede a determinare entro il 31 Ottobre il numero di permessi concedibili sulla base del personale in servizio al 1° Gennaio dell'anno in corso, con arrotondamento all'unità inferiore; entro il 31 Gennaio dell'anno successivo accerta l'eventuale possibilità di concedere ulteriori permessi sulla base del personale in servizio al 1° Gennaio dell'anno in corso, con arrotondamento all'unità superiore.



CIRCOLARE

Articolo 3
Tempi e procedura

Entro il 30 Settembre l'ufficio competente provvede ad emanare una circolare con indicato il termine entro cui presentare la domanda per la concessione dei permessi e con allegato lo schema di domanda.

Della circolare è assicurata diffusione mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Università Politecnica delle Marche all'indirizzo http://www.univpm.it, sotto la voce "Ateneo - Strutture Amministrazione - Notizie - Personale Tecnico Amministrativo - Circolari"; copia della circolare e dello schema di domanda saranno altresì disponibili presso la Ripartizione Personale Tecnico Amministrativo a Tempo Indeterminato.

Il lasso di tempo che intercorre dalla pubblicazione della circolare al termine ultimo di presentazione delle domande non può essere inferiore a 20 giorni.



DOMANDA DI ATTRIBUZIONE DEL BENEFICIO

Articolo 4
Compilazione

La domanda, indirizzata al Direttore Amministrativo, deve essere redatta in carta semplice secondo lo schema allegato alla circolare e compilata in ogni sua parte.

Non potranno essere prese in considerazione domande in cui:

· risulti omessa anche una sola indicazione utile ai fini della compilazione della graduatoria se non sanata entro il termine stabilito per la presentazione delle domande;

· risultino indicati più corsi anche se alternativi uno all'altro;

· risultino indicate tipologie di corsi di studio non rientranti tra quelle espressamente previste dalla normativa.

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 la domanda deve essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto a riceverla, oppure sottoscritta ed inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità.

Possono presentare domanda sia i dipendenti già iscritti a corsi di studio che coloro i quali hanno intenzione di iscriversi.

Coloro i quali intendano chiedere la fruizione dei permessi per un corso di studi che preveda un esame di ammissione, possono presentare domanda, salvo decadere dal beneficio in caso di esito negativo della prova.

E' facoltà del dipendente allegare alla domanda il certificato di iscrizione al corso di studi dichiarato.



Articolo 5
Procedura di presentazione

La domanda può essere presentata direttamente alla Ripartizione Personale Tecnico Amministrativo a Tempo Indeterminato - Via Oberdan 8, Ancona - oppure spedita, o trasmessa per fax o via telematica.

La trasmissione per via telematica potrà essere utilizzata solo quando sarà possibile sottoscrivere le domande mediante la firma digitale o quando il sistema informatico sarà in grado di identificare il sottoscrittore con l'uso della carta di identità elettronica.

La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento delle domande spedite o trasmesse via fax, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Non potranno essere prese in considerazione domande presentate oltre il termine stabilito.



DETERMINAZIONE DEI DIPENDENTI AUTORIZZATI



A) INDIVIDUAZIONE DIRETTA



Articolo 6

Procedura e deroghe
Nel caso in cui il numero delle domande presentate in tempo utile non superi il limite massimo di permessi attribuibili, l'ufficio competente, entro e non oltre i 30 gg. successivi alla data di scadenza di presentazione delle domande, provvede ad inviare agli interessati la comunicazione di autorizzazione ad usufruire del beneficio; entro lo stesso termine saranno inviate anche le eventuali comunicazioni relative alle domande risultate non valutabili.

Qualora risultino ancora posti disponibili, in deroga a quanto previsto all'articolo 5, comma 5, e nei limiti del numero complessivo di permessi concedibili, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in via del tutto eccezionale, all'accoglimento delle domande presentate in data successiva alla scadenza del termine; tale facoltà potrà comunque essere esercitata dall'Amministrazione solo qualora il numero complessivo delle domande presentate in tempo utile ed oltre il termine di scadenza non superi il limite di permessi concedibili.



B) GRADUATORIA



Articolo 7

Tempi e notifica
Nel caso in cui il numero delle domande presentate in tempo utile ed in conformità alle disposizioni di cui agli articoli precedenti superi il limite massimo di permessi concedibili, entro e non oltre i 30 giorni successivi alla data di scadenza di presentazione delle domande, l'ufficio competente provvede a predisporre una graduatoria sulla base delle dichiarazioni autocertificate dagli interessati.

Sono dichiarati autorizzati ad usufruire del beneficio i dipendenti utilmente collocati nella graduatoria, nei limiti del numero complessivo di permessi concedibili.

Entro i 30 giorni successivi alla data di approvazione della graduatoria, l'ufficio competente provvede ad inviare a tutti i dipendenti che abbiano presentato domanda la comunicazione di autorizzazione o di esclusione dal beneficio, nonché le comunicazioni relative alle domande risultate non valutabili.



Della graduatoria, approvata con provvedimento del Dirigente, è assicurata diffusione mediante:

· pubblicazione sul sito Internet dell'Università Politecnica delle Marche all'indirizzo http://www.univpm.it, sotto la voce "Ateneo - Strutture Amministrazione - Notizie - Personale Tecnico Amministrativo - Circolari";

· affissione all'Albo Ufficiale dell'Università Politecnica delle Marche, con sede in Ancona Piazza Roma 22.



Dalla data di pubblicazione decorre il termine per le eventuali impugnative.



Copia del provvedimento è inviata alle R.S.U. ed alle OO.SS. rappresentative.



Articolo 8

Criteri di priorità
L'ufficio competente provvede a predisporre la graduatoria sulla base dei seguenti criteri di priorità:

a) dipendenti che frequentino l'ultimo anno di un corso di studi. Nel caso di studenti universitari fuori corso si intende coloro che debbono sostenere la sola tesi di laurea. I corsi di qualificazione professionale e post laurea di durata pari o inferiore all'anno si considerano come ultimo anno di corso.

b) dipendenti che frequentino l'anno di corso che precede l'ultimo e, successivamente, quelli che, nell'ordine, frequentino gli anni ancora anteriori. Nel caso di studenti universitari non debbono essere fuori corso o ripetenti.

c) dipendenti iscritti a corsi di studio universitari come fuori corso o ripetenti.

Nell'ambito delle fattispecie di cui sopra la precedenza è accordata nell'ordine ai dipendenti che frequentino:

a) Scuola Media Inferiore;

b) Scuola Media Superiore;

c) Corso di qualificazione professionale per l'accesso al quale è richiesto il possesso del Diploma di Scuola Media Superiore;

d) Diploma Universitario, Laurea triennale, Laurea specialistica e Laurea secondo i vecchi ordinamenti;

e) Corsi post laurea: Master di primo o secondo livello, Scuola di Specializzazione, Corso di Perfezionamento;

f) Corso di studi successivo al primo della stessa tipologia o di tipologia inferiore;

g) Altri corsi organizzati da strutture pubbliche o private.

In caso di parità di condizioni, i permessi sono accordati secondo i seguenti criteri di priorità:

a) non aver già usufruito del beneficio per lo stesso corso di studi;

b) maggiore età.

In deroga a quanto previsto nel comma 3, per il personale iscritto a corsi universitari e post laurea verrà data precedenza a chi debba sostenere il minor numero di esami per il conseguimento del titolo di studio. Solo successivamente, in caso di ulteriore parità, si applicheranno i criteri previsti dal comma 3.



Articolo 9

Scorrimento
Qualora uno o più soggetti autorizzati ad usufruire dei permessi rinuncino al beneficio, ovvero dagli accertamenti d'ufficio effettuati in applicazione del successivo articolo 13 emergano situazioni difformi tra ciò che è stato dichiarato dagli interessati e ciò che è emerso in sede di verifica, l'ufficio competente provvede entro 15 giorni allo scorrimento della graduatoria.

La dichiarazione di rinuncia può essere presentata solo da dipendenti che non abbiano già usufruito dei permessi o da coloro i quali, avendo già utilizzato i permessi, abbiano espressamente richiesto la trasformazione degli stessi in ferie e la richiesta sia stata accolta.

Il nuovo dipendente autorizzato può iniziare ad usufruire dei permessi dopo aver ricevuto la relativa comunicazione da parte dell'ufficio competente.





FRUIZIONE DEI PERMESSI

Articolo 10
Durata temporale dei permessi

Il dipendente può usufruire dei permessi di cui al presente Regolamento nell'anno solare di riferimento (dal 1° Gennaio al 31 Dicembre).

I dipendenti iscritti ad un corso di studi che abbia inizio successivamente al 1° Gennaio, possono usufruire dei permessi solo dopo l'inizio del corso.

I dipendenti iscritti ad un corso di studi il cui esame finale sia da sostenere in una data anteriore a quella del 31 Dicembre, possono usufruire dei permessi non oltre la data prevista per tale esame (per esame finale si intende quello che deve essere sostenuto al termine dell'intero corso di studi, superato il quale si consegue il relativo titolo di studio).

I dipendenti iscritti ad un corso di studi che nel medesimo anno solare prevede il termine di un anno di corso e l'inizio di quello successivo (es. Scuola Media Inferiore, Superiore e Università), possono usufruire dei permessi fino al 31 Dicembre anche se relativi a due diversi anni di corso.

Nell'ambito della durata temporale dei permessi indicata al comma 1, il dipendente deve sostenere almeno un esame per ciascun anno di corso per il quale utilizza le ore; le uniche deroghe applicabili riguardano:

· i corsi di durata superiore ad un anno che prevedono solo l'espletamento dell'esame finale al termine del corso (es. Scuola Media Inferiore e Superiore); in tal caso negli anni di corso che precedono l'ultimo, i dipendenti possono usufruire delle ore senza sostenere alcun esame;

· i corsi che hanno inizio in un anno solare e termine in quello successivo e che prevedono solo l'espletamento dell'esame finale al termine del corso; in tal caso nell'anno solare in cui il corso ha inizio, i dipendenti possono usufruire delle ore senza sostenere alcun esame;

· i Corsi di studio Universitari i cui esami possono essere sostenuti entro il termine della prima sessione straordinaria di esami, stabilito dalla Facoltà di appartenenza; in tal caso i dipendenti possono sostenere l'esame entro tale data.



Articolo 11
Modalità di fruizione delle ore
I permessi possono essere utilizzati dal dipendente per la partecipazione ai corsi di studio nonché per sostenere i relativi esami e per la preparazione dell'esame finale; in caso di iscrizione a corsi serali, i permessi in parola possono essere utilizzati esclusivamente per la preparazione dell'esame finale.

Per il solo giorno in cui deve essere sostenuto l'esame il dipendente può utilizzare anche i permessi per esami previsti dall'articolo 30 del C.C.N.L. comparto Università sottoscritto in data 9.8.2000.

Almeno tre giorni prima della data di fruizione del beneficio il dipendente deve presentare richiesta scritta al proprio Responsabile di Struttura, o a chi ne fa le veci.

Il Responsabile della Struttura qualora non ravvisi impedimenti di carattere eccezionale che ne possano giustificare il rinvio, da motivare per iscritto, deve concedere l'autorizzazione; è tenuto a rilasciare sempre l'autorizzazione qualora la richiesta sia motivata dalla necessità di sostenere un esame.

Il dipendente può chiedere di assentarsi dal servizio per l'intera giornata lavorativa o per frazione di essa; nel computo orario del permesso deve essere compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi.



Articolo 12
Documentazione da produrre


In caso di utilizzo del permesso per sostenere gli esami previsti dal corso di studi, il dipendente deve allegare alla richiesta apposita documentazione, in analogia con quanto previsto dall'articolo 30 del C.C.N.L. comparto Università sottoscritto in data 9.8.2000 in materia di permessi per esami.



ACCERTAMENTI D'UFFICIO

Articolo 13
Procedura



A. In applicazione dell'art. 43 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e con le modalità ivi previste, l'ufficio competente provvede ad acquisire d'ufficio le informazioni atte ad accertare la regolare iscrizione degli interessati ai corsi dichiarati.

L'atto di concessione del beneficio perde efficacia qualora dagli atti acquisiti emergano situazioni difformi da quelle dichiarate.

Gli eventuali permessi già utilizzati verranno considerati d'ufficio congedo per motivi di famiglia senza assegni; è fatta salva la possibilità di accogliere la richiesta del dipendente di considerare tali giorni come ferie.

B. Al termine di ciascun anno di corso o, per i dipendenti iscritti a Corsi di studio Universitari, della prima sessione straordinaria di esami, l'ufficio competente procede alla verifica che i dipendenti:

a) abbiano sostenuto almeno un esame;

b) nell'anno solare di riferimento (1° Gennaio - 31 Dicembre) non abbiano utilizzato ore in eccesso rispetto quelle previste dalla norma.

Qualora dall'attività di controllo emerga una situazione di mancato rispetto dei vincoli di cui sopra, i permessi impropriamente utilizzati verranno considerati d'ufficio congedo per motivi di famiglia senza assegni; è fatta salva la possibilità di accogliere la richiesta del dipendente di considerare tali giorni come ferie.

Si considerano impropriamente utilizzati:

· nella fattispecie indicata al punto a), tutti i permessi fruiti;

· nella fattispecie indicata al punto b), i permessi eccedenti le 150 ore o, nel caso di personale in part time, i permessi eccedenti il numero di ore proporzionale alla percentuale di prestazione lavorativa.





DISPOSIZIONI FINALI



Articolo 14
Agevolazioni


I dipendenti autorizzati ad usufruire dei permessi hanno diritto all'assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi cui sono iscritti e la preparazione agli esami e non possono essere obbligati a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale; tali disposizioni si applicano anche nel caso in cui il conseguimento del titolo preveda un tirocinio.



Articolo 15
Accesso agli atti



I dipendenti hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento ai sensi del D.P.R. 27.6.1992 n. 352, con le modalità ivi previste.

Entro i 5 gg. successivi a quello nel quale è stata presa visione dei documenti, il dipendente può presentare osservazioni al Dirigente, evidenziando per iscritto le eventuali irregolarità riscontrate.

Il Dirigente entro i successivi 20 giorni può:

· rigettare l'istanza;

· accogliere la medesima in senso favorevole al ricorrente e redigere una nuova graduatoria; di essa verrà data tempestiva comunicazione a tutti gli interessati.





Articolo 16
Entrata in vigore ed interpretazione autentica
In applicazione dell'articolo 53 dello Statuto, il presente Regolamento è emanato con Decreto Rettorale ed entra in vigore il giorno successivo.

Esso può essere rivisto in sede di contrattazione integrativa qualora una delle parti ne faccia richiesta.

Qualora insorgano dubbi e/o controversie in merito all'interpretazione delle disposizioni stabilite con il presente Regolamento, le parti che lo hanno sottoscritto entro 30 giorni dalla richiesta di una di esse, si incontrano per definire consensualmente l'interpretazione della clausola controversa.



Articolo 17
Norma transitoria
Stante il fatto che la sottoscrizione del presente Regolamento avviene nel momento in cui le domande per usufruire dei permessi nell'anno 2004 sono già state presentate, le disposizioni relative al Capitolo "Domanda di attribuzione del beneficio" diverranno efficaci nel momento in cui dovranno essere presentate le domande per usufruire dei permessi nell'anno 2005.

Per l'anno 2004 l'ufficio competente provvederà all'individuazione dei dipendenti aventi titolo al beneficio entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.