Agevolazioni fiscali per attività di ricerca e sviluppo, innovazione e design

 

Dal 2015 ad oggi lo Stato Italiano ha introdotto il credito d’imposta per la ricerca e sviluppo svolta dalle aziende. La normativa, negli anni, è stata soggetta a diverse modifiche che di fatto hanno suddiviso i criteri di assegnazione del credito e le relative aliquote in base al periodo osservato: 2015/2016, 2017/2018/2019, 2020 e, da ultimo, 2021, con le novità introdotte dal Piano Transizione 4.0.

Ad oggi, il credito d'imposta - senza limite di fatturato per le imprese beneficiarie - riguarda gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica.

 

Riferimenti normativi

 

A chi è rivolto

Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese, residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2021.

Sono escluse le imprese in fallimento, liquidazione, concordato, quelle destinatarie di sanzioni interdittive e quelle non in regola con le norme contributive e di sicurezza sul lavoro.

 

Attività svolte nell'anno 2021

 

Relativamente all'esercizio finanziario in corso al 31/12/2021, il Piano Transizione 4.0 ha sostanzialmente confermato il meccanismo di calcolo e di accesso al credito d'imposta previsto per il 2020, aumentando le aliquote, definendo con precisione le attività di "ricerca e sviluppo" e "innovazione tecnologica", e introducendo incentivi maggiori per le aziende del Mezzogiorno. 

Come dettagliato di seguito, il credito va calcolato in base al totale delle spese nel periodo d’imposta di riferimento, con aliquote variabili a seconda dell'attivita di R&S posta in essere.

Sono inoltre previste maggiorazioni di credito nel caso di assunzione a tempo indeterminato di laureati e dottori di ricerca, o per contratti di ricerca stipulati con le Università. 

 

Riepilogo

Beneficiari
Tutte le imprese
Periodo di applicazione
Esercizio in essere al 31 dicembre 2021
Attività ammissibili
- Ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico
- Realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati
- Design e ideazione estetica di nuovi prodotti e campionari
Spese ammissibili
- Personale tecnico e ricercatori
- Beni materiali mobili e software
- Contratti di ricerca extra-muros
- Acquisizione di privative industriali
- Servizi di consulenza ed equivalenti
- Materiali, forniture e prodotti analoghi
Portata dell'agevolazione
Totale delle spese, relativamente alla loro quota di utilizzo nelle attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design
Funzione del credito
In compensazione nella dichiarazione dei redditi, in tre quote di pari importo
 
 

Attività ammissibili

Sono considerate attività ammissibili al credito d'imposta:


1- Attività di ricerca e sviluppo, vale a dire ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico (comma 200 Art.1 L. 160/2019), come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione Europea 2014/C 198/01 del 27 giugno 2014. Per queste attività viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 20% delle spese agevolabili nel limite massimo di 4 milioni di euro.

Come da prassi OCSE (Manuale di Frascati - 2015), l'attività di ricerca di cui sopra si definisce tale qualora siano soddisfatti i requisiti di seguito indicati:

     - progresso ed avanzamento delle conoscenze in un determinato campo scientifico o tecnologico (e non già il semplice progresso o avanzamento delle conoscenze o delle capacità attuali della singola impresa);

     - creatività del progetto;

     - incertezza sul raggiungimento dell'obiettivo, così come sul metodo da attuare, sui tempi e sul budget previsto;

     - sistematicità dell'approccio;

     - trasferibilità dei risultati.

Per le attività di ricerca e sviluppo svolte da imprese operanti nel Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) nonché nelle regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici, la misura del credito d’imposta è aumentata fino al:

     - 25% per le grandi imprese;

     - 35% per le medie imprese;

     - 45% per le piccole imprese.


2- Attività di innovazione tecnologica, cioè finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati (c. 201 Art.1 L. 160/2019). Sono escluse le attività di routine per il miglioramento della qualita' dei prodotti e in generale le attivita' volte a differenziare i prodotti dell'impresa da quelli simili, presenti sullo stesso mercato concorrenziale, per elementi estetici o secondari, le attivita' per l'adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente("customizzazione") nonche' le attivita' per il controllo di qualita' e la standardizzazione dei prodotti. Per queste attività viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 10% delle spese agevolabili nel limite massimo di 2 milioni di euro; qualora tali attività siano finalizzate al raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d’imposta sale al 15% (con limite massimo di 2 milioni di euro).

Come da prassi OCSE (Manuale di Oslo - 2018), l'attività di innovazione tecnologica di cui sopra si definisce tale qualora siano soddisfatti i requisiti di seguito indicati:

     - progresso o avanzamento delle conoscenze o delle capacità della singola impresa, rispetto alle conoscenze e capacità già presenti;

     - rilevanza dell'attività;

     - implementabilità (in altre parole, che via sia certezza del raggiungimento dell'obiettivo previsto, in quanto la tecnologia è già nota e non incerta).


3- Attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafo, del mobile e dell'arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari (c. 202 Art.1 L. 160/2019). Per queste attività viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 10% delle spese agevolabili nel limite massimo di 2 milioni di euro.

 

Modalità di fruizione

Per fare uso dell’agevolazione si utilizza la dichiarazione dei redditi.
Per il calcolo del proprio credito d’imposta bisogna considerare che il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.

 

Quali voci di costo sono imputabili?

Sono ammissibili i costi di competenza del periodo d'imposta di riferimento, relativamente alla loro quota di utilizzo nelle attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design di cui sopra, quali:

 

a) spese per personale tecnico e ricercatori. Nel caso si tratti di laureati o dottori di ricerca di età inferiore a 35 anni, al primo impiego, assunti a tempo indeterminato ed e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo (in strutture situate all’interno dello Stato), i rispettivi costi concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare;

 

b) spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo, innovazione e design, anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota (inclusi canoni di locazione e quote di ammortamento), con limite massimo del 30% delle spese di personale di cui al punto precedente;

 

c) spese per contratti di ricerca extra-muros , aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo, innovazione e design ammissibili al credito d'imposta. Nel caso i commissionari di attività di ricerca e sviluppo siano Università o Enti di Ricerca italiani, le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare (sono escluse da questa maggiorazione le attività di innovazione tecnologica e design);

 

d) quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso, di privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di 1.000.000€ e a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di ricerca e sviluppo (sono quindi escluse le attività di innovazione tecnologica e design). Ulteriore condizione è che l’acquisizione (anche in licenza) non avvenga da società appartenenti allo stesso gruppo dell’acquirente;

 

e) spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale ammissibili indicate alla lettera a) ovvero delle spese ammissibili indicate alla lettera c) (senza tener conto della maggiorazione ivi prevista);

 

f) spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design ammissibili al credito d'imposta, anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30% delle spese di personale ammissibili indicate alla lettera a) ovvero delle spese ammissibili indicate alla lettera c), a seconda che tali realizzazioni vengano realizzate internamente o extra muros.

 

Documentazione

I controlli sulla legittimità dell’agevolazione richiesta sono effettuati sui documenti contabili certificati da un soggetto revisore legale dei conti. Se l’impresa che richiede l’agevolazione non ha l’obbligo della revisione legale dei conti oppure è priva di un collegio sindacale, deve avvalersi di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti.

Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.

 
 

Attività svolte nell'anno 2020

+ -

Relativamente all'esercizio finanziario in corso al 31/12/2020, la Finanziaria 2020 ha modificato radicalmente il meccanismo di calcolo e di accesso al credito d'imposta 2017/2019 (che rimane comunque valido per le spese sostenute fino all'esercizio finanziario 2019 compreso). 

Come dettagliato di seguito, il credito va calcolato in base al totale delle spese nel periodo d’imposta di riferimento, con aliquote variabili a seconda dell'attivita di R&S posta in essere.

Sono inoltre previste maggiorazioni di credito nel caso di assunzione a tempo indeterminato di laureati e dottori di ricerca, o per contratti di ricerca stipulati con le Università. 

 

Attività ammissibili

Sono considerate attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta:


1- Attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico (comma 200 Art.1 L. 160/2019), come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione Europea 2014/C 198/01 del 27 giugno 2014. Per queste attività viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 12% delle spese agevolabili nel limite massimo di 3 milioni di euro.


2- Attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati (c. 201 Art.1 L. 160/2019). Sono escluse le attività di routine per il miglioramento della qualita' dei prodotti e in generale le attivita' volte a differenziare i prodotti dell'impresa da quelli simili, presenti sullo stesso mercato concorrenziale, per elementi estetici o secondari, le attivita' per l'adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente nonche' le attivita' per il controllo di qualita' e la standardizzazione dei prodotti. Per queste attività viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 6% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro; qualora tali attività siano finalizzate al raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d’imposta sale al 10% (con limite massimo di 1,5 milioni di euro).


3- Attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafo, del mobile e dell'arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari (c. 202 Art.1 L. 160/2019). Per queste attività viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 6% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.

 

Modalità di fruizione

Per fare uso dell’agevolazione si utilizza la dichiarazione dei redditi.
Per il calcolo del proprio credito d’imposta bisogna considerare che il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.

 

Quali voci di costo sono imputabili?

Sono ammissibili i costi di competenza del periodo d'imposta di riferimento, relativamente alla loro quota di utilizzo nelle attività di ricerca e sviluppo, quali:

 

a) spese per personale tecnico e ricercatori. Nel caso si tratti di laureati o dottori di ricerca di età inferiore a 35 anni, al primo impiego, assunti a tempo indeterminato ed e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo (in strutture situate all’interno dello Stato), i rispettivi costi concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare;

 

b) spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo (inclusi canoni di locazione e quote di ammortamento), con limite massimo del 30% delle spese di personale di cui al punto precedente;

 

c) spese per contratti di ricerca extra-muros , aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta. Nel caso i commissionari siano Università o Enti di Ricerca italiani, le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare;

 

d) quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso, di privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di 1.000.000€ e a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di ricerca e sviluppo. Ulteriore condizione è che l’acquisizione (anche in licenza) non avvenga da terzi residenti o localizzati nello Stato, oppure da società appartenenti allo stesso gruppo dell’acquirente;

 

e) spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale ammissibili indicate alla lettera a) ovvero delle spese ammissibili indicate alla lettera c);

 

f) spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo, anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30% delle spese di personale ammissibili indicate alla lettera a) ovvero delle spese ammissibili indicate alla lettera c).

 

Documentazione

I controlli sulla legittimità dell’agevolazione richiesta sono effettuati sui documenti contabili certificati da un soggetto revisore legale dei conti. Se l’impresa che richiede l’agevolazione non ha l’obbligo della revisione legale dei conti oppure è priva di un collegio sindacale, deve avvalersi di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti.

Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.

 

Riepilogo

Beneficiari
Tutte le imprese
Periodo di applicazione
Esercizio in essere al 31 dicembre 2020
Attività ammissibili
- Ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico
- Realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati
- Design e ideazione estetica di nuovi prodotti e campionari
Spese ammissibili
- Personale tecnico e ricercatori
- Beni materiali mobili e software
- Contratti di ricerca extra-muros
- Acquisizione di privative industriali
- Servizi di consulenza ed equivalenti
- Materiali, forniture e prodotti analoghi
Portata dell'agevolazione
Totale delle spese, relativamente alla loro quota di utilizzo nelle attività di ricerca e sviluppo
Funzione del credito
In compensazione nella dichiarazione dei redditi, in tre quote di pari importo
 
 
 

Attività svolte negli anni 2017 / 2018 / 2019

+ -

Relativamente agli esercizi finanziari in corso, rispettivamente, al 31/12/2017, 31/12/2018, 31/12/2019, il credito d'imposta viene calcolato mediante un meccanismo incrementale, ovvero non sono agevolabili tutte le spese per R&S, ma solo quelle sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in relazione al quale s’intende fruire dell’agevolazione.

Il credito d’imposta viene stabilito nella misura del 50% della spesa incrementale relativa ai costi per il personale impiegato nelle attività di R&S, degli ammortamenti, dei contratti di ricerca e dei costi relativi a competenze tecniche e privative (costi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 4 decreto 27 maggio 2015).

Il credito d’imposta è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di 20 milioni per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di R&S per almeno 30mila euro nel periodo d'imposta in relazione al quale si intende fruire dell'agevolazione.

 

Attività ammissibili

Le attività di R&S ammesse ricadono in 4 tipologie principali:
1- Lavori sperimentali o teorici, anche senza applicazioni o usi commerciali diretti.
2- Ricerca effettuata con l’obiettivo di creare nuovi prodotti, processi o servizi, o per il miglioramento di quelli esistenti.
3- Attività di progettazione per la creazione di nuovi prodotti, processi o servizi o per il miglioramento di quelli esistenti.
4- Produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

 

Modalità di fruizione

Per fare uso dell’agevolazione si utilizza la dichiarazione dei redditi.
Pertanto, nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta nel quale sono stati sostenuti i costi di R&S, si indica il credito d’imposta di cui si gode grazie a questa misura.
Per il calcolo del proprio credito d’imposta bisogna considerare che il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello dei costi che l’hanno generato.

 

Incrementi e spese totali

Il riferimento per il calcolo del credito d’imposta è l'eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in relazione al quale s’intende fruire dell’agevolazione. Nel caso di imprese in attività da meno di tre periodi d'imposta, il riferimento diventa il minore periodo a decorrere dalla costituzione.

 

Quali voci di costo sono imputabili?

Sono ammissibili i costi di competenza del periodo d'imposta di riferimento direttamente connessi allo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili, quali:

a) costi relativi al personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, sia dipendente dell'impresa che in rapporto di collaborazione;

b) quote di ammortamento di strumenti e attrezzature da laboratorio , purché abbiano un costo unitario non inferiore a 2.000;

c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con Università, Enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start-up innovative;

d) competenze tecniche e privative industriali (in questo ambito per "privative industriali" si intendono brevetti per invenzione o per modello di utilità, registrazione di topografia di prodotto a semiconduttori, nuove varietà vegetali).

 

La Finanziaria 2017 include nelle fattispecie agevolate anche la ricerca svolta da imprese che operano sul territorio nazionale in base a contratti di committenza con imprese estere, equiparando, di fatto, le spese di aziende che fanno R&S per conto di terzi non residenti in Italia. 

N.B.: le spese di aziende che fanno R&S per conto di terzi residenti in Italia non rientrano nella misura, perché tali spese saranno poi agevolate alle aziende committenti (tali spese rientreranno nelle spese di cui alla lettera d) del committente).

 

Documentazione

I controlli sulla legittimità dell’agevolazione richiesta sono effettuati sui documenti contabili certificati da un soggetto revisore legale dei conti. Se l’impresa che richiede l’agevolazione non ha l’obbligo della revisione legale dei conti oppure è priva di un collegio sindacale, deve avvalersi di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti.

 

Approfondimenti

 

Riepilogo

Beneficiari
Tutte le imprese
Periodo di applicazione
Esercizi in essere al:
- 31 dicembre 2017
- 31 dicembre 2018
- 31 dicembre 2019
Attività ammissibili
- Lavori sperimentali o tecnici svolti
- Ricerca pianificata o indagini critiche
- Acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo conoscenze
- Produzione collaudo
Spese ammissibili
Costi di competenza del periodo d'imposta di riferimento (misura del credito 50%):
- spese per il personale
- quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzo di strumenti e attrezzature di laboratorio
- spese relative ai contratti di ricerca
- competenze tecniche e privative industriali
Portata dell'agevolazione
Spesa incrementale rispetto alla media dei medesimi investimenti rispetto ai 3 periodi d'imposta precedenti
Funzione del credito
In compensazione nella dichiarazione dei redditi
 
 
 

Per un riferimento completo e per il dettaglio della normativa si rimanda alla pagina ufficiale del sito del Ministero dello Sviluppo Economico, di cui al seguente link:

 

Si raccomanda in ogni caso di avvalersi di un consulente specializzato per avvalersi degli strumenti qui descritti.

 
 
Contatti

Ufficio Trasferimento Tecnologico

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