Tipologie di pensione e requisiti di accesso

 

Domanda di pensione

La domanda di pensione deve essere presentata all'INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI esclusivamente in via telematica:

- tramite un Patronato

- tramite Servizio on line direttamente dall'iscritto che sia in possesso di SPID;

- tramite il servizio di Contact Center al numero verde 803.164

  

Al fine di ottenere la liquidazione puntuale della pensione è opportuno presentare la domanda con un anticipo di circa 6 mesi rispetto alla decorrenza. 

Copia della domanda di pensione presentata all’INPS va consegnata all’Amministrazione.

 

Per quanto riguarda la cessazione dal rapporto di lavoro, il dipendente deve presentare le dimissioni dal servizio in caso di pensionamento volontario prima del raggiungimento del limite di età ordinamentale, mentre viene collocato a riposo d’ufficio al raggiungimento del limite di età con diritto a pensione. 

 

 

Pensione di vecchiaia (art. 24 - comma 6 lett. c e comma 7 D.L. 201/2011 e ss.mm.ii.)

Per effetto di quanto disposto dalla legge 22/12/2011 n. 214 e in base agli adeguamenti alle speranze di vita stabiliti con decreti del MEF (D.M, 06/12/2011, D.M. 16/12/2014, D.M. 05.12.2017, D.M. 05.11.2019) la pensione di vecchiaia  è corrisposta al raggiungimento dei seguenti requisiti:

 

SISTEMA MISTO (coloro che sono in possesso di anzianità contributiva al 31.12.1995):

- 67 ANNI DI ETA’ con almeno 20 ANNI DI ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA

 

SISTEMA CONTRIBUTIVO (coloro che sono privi di anzianità contributiva al 31.12.1995):

- 67 ANNI DI ETA’ con almeno 20 ANNI DI ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA e a condizione che l’importo della pensione non sia inferiore a 1,5 volte l’assegno sociale

oppure

- 71 ANNI DI ETA’ con almeno 5 ANNI DI CONTRIBUTI EFFETTIVI

 

Collocamento a riposo obbligatorio

La riforma "Fornero" ha modificato i requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia, ma non ha modificato i limiti di età per la permanenza in servizio. Pertanto per i dipendenti che maturano il diritto alla pensione anticipata il rapporto di lavoro cessa per raggiungimento del limite di età al compimento del 65° anno di età, esclusi i professori universitari ai quali si applicano i limiti di età previsti dai rispettivi ordinamenti.

 

Tuttavia, qualora il dipendente al raggiungimento del limite di età ordinamentale non abbia maturato il diritto a percepire la pensione, l'Amministrazione lo trattiene in servizio fino al conseguimento della prima decorrenza utile per la pensione.

  

Decorrenza

Il diritto a percepire la pensione di vecchiaia decorre dal giorno successivo al compimento dei requisiti.

Pensione anticipata (art. 24, comma 10, D.L. 201/2011 e ss.mm.ii.)

Per effetto di quanto previsto dalla L. n. 214 del 22.12.2011 come modificato dal D.L. n. 4 del 28.01.2019, convertito in L. n. 26 del 28.03.2019, il diritto alla pensione anticipata si matura a prescindere dall'età anagrafica al raggiungimento dei seguenti requisiti di anzianità contributiva.

 

PENSIONE ANTICIPATA (Sistema Misto e Contributivo):

UOMINI: 42 ANNI + 10 MESI DI ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA a prescindere dall’età anagrafica

DONNE: 41 ANNI + 10 MESI DI ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA a prescindere dall’età anagrafica

 

PENSIONE ANTICIPATA CONTRIBUTIVA (solo per coloro che sono privi di anzianità contributiva al 31.12.1995):

64 ANNI DI ETA’ con almeno 20 ANNI DI CONTRIBUTI EFFETTIVI e a condizione che l’importo della pensione non sia inferiore a 2,8 volte l’assegno sociale

 

Decorrenza

Il diritto a percepire la pensione anticipata decorre trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti.

 

DEROGHE:

  

  • PENSIONE ANTICIPATA LAVORATORI PRECOCI:

Lavoratori in possesso di 41 ANNI di ANZINITA’ CONTRIBUTIVA a prescindere dall'età anagrafica, se risultano almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del 19° anno di età e che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) disoccupati con esaurimento integrale dell'indennità di disoccupazione;

b) invalidi almeno al 74%;

c) caregivers; 

d) addetti ad attività particolarmente "difficoltose e rischiose" inclusi nel decreto del Ministero del Lavoro del 05.02.2018;

e) addetti a mansioni usuranti e notturni di cui al D.Lgs n. 67/2011.

 

  • OPZIONE DONNA:

Lavoratrici in possesso di

  • 58 ANNI DI ETA’ con almeno 35 ANNI DI ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA maturati entro il 31.12.2021

oppure

  • 60 ANNI DI ETA’ con almeno 35 ANNI DI ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA maturati entro il 31.12.2022 e in presenza di ulteriori condizioni (caregivers, invalidità civile 74%, lavoratrici licenziate); il requisito anagrafico è ridotto di un anno per ogni figlio, nel limite massimo di due anni.

Per la maturazione del requisito contributivo non può essere utilizzato il cumulo dei periodi assicurativi ai sensi della legge 228/2012.

La pensione decorre trascorsi 12 mesi dalla maturazione dei requisiti

 

  • QUOTA 100/102/103:
  • QUOTA 100: 62 ANNI DI ETA’ ANAGRAFICA con almeno 38 ANNI DI ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA maturati entro il 31.12.2021
  • QUOTA 102: 64 ANNI DI ETA’ ANAGRAFICA con almeno 38 ANNI DI ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA maturati entro il 31.12.2022
  • QUOTA 103: 62 ANNI DI ETA’ ANAGRAFICA con almeno 41 ANNI DI ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA maturati entro il 31.12.2023

La pensione decorre trascorsi 6 mesi dalla maturazione dei requisiti

I dipendenti pubblici devono presentare la domanda di collocamento a riposo per quota 100/102 con un preavviso di almeno 6 mesi.

I requisiti contributivi possono essere maturati utilizzando l’istituto del cumulo dei periodi assicurativi, ai sensi della legge n. 228 del 24.12.2012, con esclusione delle casse professionali.

 

  • APE SOCIALE

L’APE Sociale consiste in un intervento assistenziale per accompagnare il lavoratore che si trova in particolari condizioni di difficoltà alla pensione di vecchiaia mediante la corresponsione di un’indennità; si tratta di una misura sperimentale, la cui scadenza è stata prorogata fino al 31.12.2023.

L’accesso all’APE sociale è riconosciuto a domanda, nel limite di specifici vincoli di bilancio annuali, ai soggetti in possesso del requisito anagrafico di 63 anni e di anzianità contributiva di almeno 30 anni che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- sono in stato di disoccupazione;

- assistono dal almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi della legge n. 104/1992;

- hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per l’invalidità civile, pari o superiore al 74%;

- sono lavoratori dipendenti impiegati in attività gravose (allegato 3 L. 234/2021); in questo caso con anzianità contributiva di almeno 36 anni;

L’indennità è corrisposta per 12 mensilità in misura pari all’importo della pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione nel limite di 1.500 euro mensili.

 

 

Pensione per inabilita'

  •  INABILITA'

E' la pensione che viene corrisposta al dipendente quando cessa dal servizio per inidoneità a svolgere la mansione o proficuo lavoro conseguente ad infermità non dipendente da causa di servizio.

 

Requisiti

- anzianità contributiva non inferiore a 15 anni;

- stato di inidoneità a svolgere la mansione o proficuo lavoro conseguente ad infermità non dipendente da causa di servizio, riconosciuta dalla competente commissione medica;

- risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendente da causa di servizio.

 

Decorrenza

La decorrenza è dal primo giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.

 

Calcolo

La pensione viene calcolata sulla base dell'anzianità contributiva maturata alla data di cessazione dal servizio, senza il riconoscimento di alcun beneficio.

 
  • INABILITA' ASSOLUTA E PERMANENTE A PROFICUO LAVORO (art. 2 comma 12 Legge n. 335/1995)

 E' la pensione che viene corrisposta al dipendente quando cessa dal servizio per assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa conseguente ad infermità non dipendente da causa di servizio.

 

Requisiti

- anzianità contributiva minima di 5 anni di cui 3 esistenti nel quinquennio antecedente la decorrenza della pensione;

- risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendente da causa di servizio;

- stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa conseguente ad infermità non dipendente da causa di servizio, riconosciuta dall'apposita Commissione Medica di verifica del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

 

Decorrenza

La decorrenza è dal primo giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.

 

Calcolo

La pensione di inabilità di cui all'art. 2 - comma 12 - Legge 335/1995 viene determinata aggiungendo un beneficio consistente in una maggiorazione contributiva pari agli anni mancanti al raggiungimento dei 60 anni di età, fino ad un massimo di 40 anni di anzianità contributiva.

In ogni caso la misura della pensione così calcolata non potrà superare l'80% della base pensionabile.

 

 

Modulistica:

 

Documento in formato Rich Text Format Istanza di inabilità da presentare all'Amministrazione personale docente (17 KB) 

Documento in formato Rich Text FormatIstanza di inabilità da presentare all'Amministrazione personale tecnico amministrativo(21 KB)

Documento in formato Adobe Acrobat  Modello di certificato medico da allegare all'istanza (17 KB)

 

 

Pensione ai superstiti

 La pensione ai superstiti viene definita:

 

- PENSIONE INDIRETTA, che spetta agli aventi diritto del dipendente deceduto in costanza di attività di servizio,

- PENSIONE DI REVERSIBILITA', che spetta agli aventi diritto del soggetto già pensionato.

 

Requisiti

 - anzianità contributiva non inferiore a 15 anni oppure 5 anni di contribuzione di cui almeno 3  nei 5 anni precedenti la data del decesso.

 

Beneficiari

- coniuge (anche coniuge separato o divorziato in presenza di determinate condizioni)

- figli (legittimi ed equiparati) che, al momento del decesso risultavano a carico dell'iscritto o pensionato e che rientrano in una delle seguenti condizioni:

- minorenni;

- studenti di scuola media superiore o professionale fino a 21 anni di età;

- studenti maggiorenni universitari per tutta la durata legale degli studi, e comunque non oltre 26 anni di età;

- maggiorenni inabili;

 

 

In mancanza di coniuge o di figli che abbiano diritto alla pensione, questa spetta ai genitori del pensionato o iscritto se alla data del decesso:

- hanno almeno 65 anni d'età;

- non sono titolari di altra pensione;

- sono a carico del pensionato o iscritto deceduto.

 

In mancanza di coniuge, figli o genitori che abbiano diritto alla pensione, questa spetta ai fratelli celibi ed alle sorelle nubili dell'iscritto o del pensionato se alla data del decesso:

- sono inabili al lavoro (anche in età inferiore ai 18 anni);

- non sono titolari di altra pensione;

- sono a carico dell'iscritto o del pensionato deceduto.

 

Misura

 La pensione spettante ai beneficiari si determina moltiplicando l'importo della pensione diretta o quella che sarebbe spettata all'iscritto per le aliquote di reversibilità:

            - solo coniuge 60%

            - un solo figlio in assenza del coniuge 70%

            - coniuge con un figlio 80% (60% coniuge + 20% figlio)

            - coniuge con due o più figli 100% (60% coniuge + 20% per ogni figlio)

            - due figli in assenza del coniuge 80% ( 40% per ciascun figlio)

            - tre o più figli 100%

            - genitori, fratelli o sorelle 15%

           

            La misura non può mai eccedere il 100% che sarebbe spettato al pensionato o iscritto deceduto.

 

La pensione determinata secondo le regole di cui sopra, subisce delle riduzioni in presenza di altri redditi posseduti dai beneficiari.

 

 

Totalizzazione e cumulo di periodi assicurativi

 

TOTALIZZAZIONE 

(D.Lgs. n. 42/2006 e ss.mm.ii.)

 

Con la totalizzazione è possibile cumulare i contributi versati presso due o più casse previdenziali per ottenere un'unica pensione (D.Lgs n. 42/2006 come modificato dalla Legge n. 247/2007). 

La richiesta va presentata all’ultima Gestione Previdenziale presso la quale il lavoratore risulta iscritto.

 

Possono essere liquidate con totalizzazione le seguenti prestazioni:

- pensione di vecchiaia in totalizzazione: con 66 anni di età e anzianità contributiva non inferiore a 20 anni

- pensione di anzianità in totalizzazione: con 41 anni di anzianità contributiva indipendentemente dall'età anagrafica

- pensione di inabilità

- pensione indiretta ai superstiti

 

I requisiti di età e di anzianità contributiva sono oggetto di adeguamento alla speranza di vita.

 

Per ottenere la pensione con totalizzazione, l'interessato non deve essere titolare di una pensione erogata da uno degli enti presso cui è possibile presentare domanda di totalizzazione.

 

Ai fini del diritto alla pensione la contribuzione eventualmente sovrapposta va valutata una sola volta, ferma restando l'utilità ai fini del calcolo della pensione stessa.

 

La totalizzazione deve essere totale, cioè deve riguardare tutti i periodi assicurativi esistenti nelle varie gestioni previdenziali, nel loro intero.

 

La totalizzazione è totalmente alternativa alla ricongiunzione, per cui non si può ottenere la pensione con totalizzazione in presenza di una domanda di ricongiunzione presentata e perfezionata dopo il 3 marzo 2006 (data di entrata in vigore del D.Lgs n. 42/2006).

 

Il calcolo della pensione viene effettuato secondo le regole del sistema contributivo.

Nel caso in cui una quota di pensione sia liquidabile con diritto autonomo in una sola cassa, si applicano le regole di calcolo retributive o miste della singola gestione.

 

Ogni gestione determina la parte di propria competenza in rapporto ai periodi di iscrizione e il pagamento della pensione viene effettuato dall'INPS.

 

Decorrenza

La decorrenza della pensione in regime di totalizzazione dipende dalla tipologia di requisito con cui si accede alla pensione:

-pensione di vecchiaia in totalizzazione: si applica la finestra mobile di 18 mesi prevista dall’art. 12 – comma 3 della L. n. 122/2010;

-pensione di anzianità in totalizzazione: si applica la finestra di 21 mesi di cui alla L. n. 111/2011;

-pensione di inabilità in totalizzazione: decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di pensione a condizione che siano perfezionati tutti i requisiti

-pensione ai superstiti in totalizzazione: decorre dal primo giorno del mese successivo al decesso dell’iscritto.

 

 CUMULO DI PERIODI ASSICURATIVI

(art. 1 comma 239 L. n. 228/2012 e ss.mm.ii.)

 

E’ un istituto che consente agli iscritti a due o più gestioni previdenziali di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine di conseguire un'unica pensione.

Tale facoltà può essere esercitata per la liquidazione della pensione di vecchiaia e della pensione anticipata, comprese le forme flessibili di quota 100/102/103 con esclusione delle casse professionali, da coloro che non siano già titolari di pensione presso una delle predette gestioni.

Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue comunque in presenza dei requisiti anagrafici e contributivi più elevati tra quelli previsti dagli ordinamenti delle varie gestioni previdenziali e degli ulteriori requisiti eventualmente previsti dalla gestione alla quale il lavoratore risulta da ultimo iscritto.

Il calcolo della pensione viene effettuato secondo le regole di calcolo del sistema, contributivo o misto, applicabile all’interessato considerando l’anzianità complessivamente maturata in tutte le gestioni interessate.

Ogni gestione determina la parte di propria competenza in rapporto ai periodi di iscrizione e il pagamento della pensione viene effettuato dall'INPS.

La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti.

Totalizzazione internazionale

Con Regolamento CE 1606/1998 è stata estesa anche ai dipendenti pubblici l’applicazione dei regolamenti comunitari che regolano la totalizzazione dei periodi contributivi esistenti presso le gestioni previdenziali degli stati membri dell’Unione Europea.

L’interessato può chiedere all’ente previdenziale dello stato membro presso il quale risulta da ultimo iscritto la valutazione dei contributi versati presso gli altri stati membri dell’Unione Europea.
I periodi esteri vengono valutati al fine di determinare l’anzianità contributiva complessivamente maturata per il diritto a pensione mentre la misura della pensione viene determinata secondo le regole del pro-rata.
In particolare viene determinato l’importo della pensione considerando l’anzianità complessiva, ma viene messo in pagamento l’importo corrispondente al rapporto tra il totale dei periodi, nazionali ed esteri, e i periodi contributivi nazionali.
Tuttavia, se l’interessato ha maturato autonomo diritto a pensione a prescindere dall’applicazione del Regolamento CE 1606/1998, viene messa in pagamento la pensione più favorevole tra quella calcolata secondo il pro-rata di cui sopra e quella calcolata in base alla sola contribuzione nazionale.
Gli stati esteri procederanno autonomamente, ognuno secondo le proprie regole, alla liquidazione della pensione per i periodi contributivi accreditati presso le proprie gestioni previdenziali.

Per quanto riguarda periodi contributivi accreditati presso stati extra comunitari per i quali non trova applicazione il Regolamento CE 1606/1998, le procedure di coordinamento tra le varie gestioni previdenziali sono regolate da apposite convenzioni bilaterali tra gli stati.

 
 

Contatti:

Area Risorse Umane e Servizi Informativi

Servizio Programmazione Gestione e Sviluppo Professionale PTA 

Ufficio Programmazione e Servizi Previdenziali

pensioni@univpm.it

 

Dott.ssa Noemi Bufarini - Responsabile

Tel: 071 220 2430

n.bufarini@univpm.it

 

Rosella Cantoresi

Tel: 071 220 2309