Aspettative e Congedi

Aspettativa per periodo di prova ed altra attività

 

 

Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può presentare domanda di aspettativa per un anno senza assegni per realizzare l'esperienza di una diversa attività lavorativa o per il tempo necessario a superare un periodo di prova e comunque per i periodi che precedono la definitiva immissione in ruolo, a seguito di vincita di altro pubblico concorso a tempo indeterminato.

 

L'aspettativa è concessa dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dal dipendente.

 

Non possono essere concessi due periodi non retribuiti di aspettativa o di congedo, anche se richiesti per motivi diversi, esclusi quelli di salute, se tra essi non intercorrano almeno quattro mesi di servizio attivo. 

 

Durante il periodo di congedo il dipendente non ha diritto alla retribuzione ed alle ferie.

 

Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali.

 

Normativa di riferimento

CCNL del 16/10/2008, art. 37, comma 2   

Legge 4/11/2010, n.183, art.18  

 

Modulo istanza per periodo di prova(20 KB)

Modulo istanza per altra esperienza lavorativa(145 KB)

 

 

Congedo per documentati motivi di studio e di formazione

 

 

Ai dipendenti con anzianità di servizio di almeno cinque anni, possono essere concessi a richiesta, ai sensi degli artt. 5 e 6 della L. 53/2000, congedi per la formazione nella misura percentuale annua complessiva del 10% del personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presente al 31 dicembre di ciascun anno. 

 

Per "congedo per la formazione" si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma di laurea, di laurea o specialistica/magistrale, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.

 

I congedi sono concessi per un periodo non superiore a 11 mesi, continuativi o frazionati, nell'arco dell'intera vita lavorativa L'Amministrazione può differire la fruizione del congedo fino a un massimo di 6 mesi per esigenze organizzative.

 

Il diritto alla formazione previsto compete anche al dipendente che abbia chiesto ed ottenuto un periodo di congedo ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 53/2000.

Durante il periodo di congedo il dipendente non ha diritto alla retribuzione ed alle ferie.

Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali.

 

Normativa di riferimento

Legge 08.03.2000 n. 53, art. 4, commi 2 e 4, e artt. 5 e 6

C.C.N.L. 16.10.2008, artt. 32 e 38

 

 

Aspettativa per dottorato di ricerca

 

 

Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda, compatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione, in aspettativa per la durata del corso, senza assegni se usufruisce di borsa di studio.

 

In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti.

 

Non hanno diritto alla predetta aspettativa, con o senza borsa di studio, i dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca o che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detta aspettativa.

 

Il lavoratore non può usufruire continuativamente di due periodi non retribuiti di aspettativa o di congedo, anche se richiesti per motivi diversi, esclusi quelli di salute, se tra essi non intercorrano almeno quattro mesi di servizio attivo.

 

Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

 

Normativa di riferimento

CCNL 2006/09, art. 37

CCNL 2016/2018 art. 52

Legge n. 476/1984, art. 2 modificato da D.Lgs 119/2011

Legge n. 240/2010, art. 19, comma 3

 

 

Aspettativa senza assegni per assunzione in qualità di ricercatore a tempo determinato

 

 

Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, vincitore di selezione pubblica come Ricercatore a tempo determinato, può essere collocato, a domanda, in aspettativa per tutto il periodo di durata del contratto.

 

Per tutto il periodo di durata del contratto il personale è collocato in aspettativa senza assegni e senza contribuzione previdenziale.

 

 

Il periodo di aspettativa è senza assegni, non è computato nell’anzianità di servizio  né ai fini previdenziali.

La richiesta di aspettativa è soggetta al parere del responsabile.

 

Normativa di riferimento

art. 24, comma 9 bis, Legge n. 240 del 30.12.2010

Modulo istanza(54 KB)

 

Aspettativa ricongiungimento coniuge all'estero

 

Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può chiedere un’aspettativa non retribuita per il ricongiungimento al coniuge o convivente stabile che presti servizio all’estero.

 

Tale aspettativa può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l’ha originata.

Tale congedo può essere revocato in qualsiasi momento per imprevedibili ed eccezionali ragioni di servizio con preavviso di 15 giorni oppure in assenza di effettiva permanenza all’estero del/della dipendente in aspettativa.

 

Durante il periodo di aspettativa il dipendente non ha diritto alla retribuzione ed alle ferie.

Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali.

La richiesta di aspettativa è soggetta al parere del responsabile.

 

Normativa di riferimento

CCNL 2006/09, art. 33

 

 

Congedo per cure per gli invalidi

 

I lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni.

 

Il congedo è accordato dall'Amministrazione a seguito di domanda del dipendente interessato accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all'infermità invalidante riconosciuta.

 

Durante il periodo di congedo, non rientrante nel periodo di comporto, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento economico calcolato secondo il regime delle assenze per malattia.

 

Il lavoratore è tenuto a documentare in maniera idonea l'avvenuta sottoposizione alle cure. In caso di lavoratore sottoposto a trattamenti terapeutici continuativi, a giustificazione dell'assenza può essere prodotta anche attestazione cumulativa.

 

Normativa di riferimento

D.Lgs. 119/2011, art. 7

 

 

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