Al personale che ne faccia richiesta possono essere concessi, previa autorizzazione del responsabile, permessi di durata non inferiore a 30 minuti e non superiore alla metà dell’orario di lavoro giornaliero (3 ore e 36 minuti per chi effettua l’orario settimanale su 5 giorni, 3 ore per chi effettua l’orario su 6 giorni).
Tali permessi non possono superare le 36 ore annue; possono essere concessi anche per giustificare eventuali ingressi in ritardo o uscite anticipate, ovviamente limitati.
Le ore non lavorate devono essere recuperate entro e non oltre il mese successivo. Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, deve essere decurtata proporzionalmente la retribuzione.
Tale istituto è l’unica disposizione che consente di avere un debito orario da recuperare entro il mese successivo.
La richiesta deve essere effettuata tempestivamente utilizzando l’applicativo StartWeb.
Riferimenti normativi
C.C.N.L. 2016/2018, art. 75
Sono concessi permessi retribuiti nei seguenti casi da documentare debitamente:
La richiesta deve essere effettuata utilizzando l’applicativo StartWeb, allegando l’attestazione di presenza nel caso di concorsi o esami, invece negli altri casi inserire la dichiarazione sostitutiva di certificazione in allegato.
Dichiarazione sostitutiva di certificazione(36 KB)
Riferimenti normativi
C.C.N.L. 2016/2018, art. 47
Possono essere concessi, a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio, permessi per particolari motivi personali o familiari che non sarà necessario documentare. I predetti permessi sono fruibili sia su base oraria che su base giornaliera, nella misura massima di 18 ore annuali.
I permessi orari:
I permessi fruiti per l’intera giornata lavorativa comportano un’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente convenzionalmente pari a 6 ore e l’eccedenza rispetto alle 7,12 ore sarà considerata debito orario.
La richiesta deve essere effettuata preventivamente utilizzando l’applicativo StartWeb.
Riferimenti normativi
C.C.N.L. 2016/2018, art. 48
L’art. 49 del C.C.N.L. 2016/2018 richiama i permessi previsti da particolari disposizioni normative, con particolare riferimento a:
La richiesta deve essere effettuata utilizzando l’applicativo StartWeb con le seguenti modalità:
Riferimenti normativi
C.C.N.L. 2016/2018, art. 49
Tali permessi:
I permessi orari:
In caso di permessi orari fruiti per la durata dell’intera giornata lavorativa, l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata convenzionalmente per 7 ore e 12 minuti, in caso di orario settimanale su 5 gg. lavorativi, per 6 ore in caso di orario settimanale su 6 gg. lavorativi.
I permessi fruiti su base giornaliera comportano la decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per i primi 10 giorni di assenza per malattia.
L’assenza è giustificata mediante attestazione, anche in ordine all’orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.
L’attestazione è inoltrata all’amministrazione dal dipendente, in allegato al giustificativo.
L’assenza è imputata a malattia, con la conseguente applicazione della normativa vigente al riguardo, nelle seguenti ipotesi:
1) concomitanza tra espletamento di visite specialistiche, terapie o esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa temporanea del dipendente conseguente ad una patologia in atto; in tal caso l’assenza è giustificata da:
2) incapacità lavorativa determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, degli esami diagnostici e/o delle terapie; in tale ipotesi l’assenza è giustificata da
3) necessità di sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a causa delle patologie sofferte, a terapie che comportano incapacità al lavoro. In questo caso l’assenza è giustificata da:
E’ confermata la possibilità di utilizzare, in alternativa ai permessi per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici:
La richiesta di permesso deve essere effettuata utilizzando l’applicativo StartWeb, allegando l’attestazione di presenza in ordine all’orario.
Riferimenti normativi
C.C.N.L. 2016/2018, art. 51
Al personale assunto a tempo determinato possono essere concessi:
In caso di rapporto di lavoro di durata non inferiore a sei mesi, compresivi di eventuali proroghe, oltre ai permessi sopraindicati, possono essere concessi, in numero riproporzionato alla durata temporale nell’anno del contratto a termine, permessi retribuiti per:
Riferimenti normativi
C.C.N.L. 2016/2018, artt. 47 – 48 – 49 - 51
Evento | Durata permesso |
---|---|
Concorsi ed esami limitatamente al giorno di svolgimento delle prove | 8 gg. l'anno |
-Lutti Decesso del coniuge/partner dell'unione civile, anche legalmente separato - di un parente entro il secondo grado: genitori, figli, nonni, fratelli/sorelle, nipoti (figli di figli) - di affine di primo grado (suoceri, generi e nuore) - del convivente, purché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica - di un componente della propria famiglia anagrafica (che risulti nello stato di famiglia del richiedente). | 3 giorni di permesso per lutto - che consentono di interrompere anche le ferie in corso di godimento - vanno utilizzati entro 7 giorni lavorativi dal decesso del familiare e spettano per intero anche al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale. |
Grave infermità del coniuge o del convivente, di parente entro il secondo grado I permessi per grave infermità del coniuge, del convivente o di parente entro il 2° grado devono essere utilizzati entro 7 giorni dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di conseguenti specifici interventi terapeutici. La richiesta di permesso è corredata da certificazione rilasciata da medico specialista del SSN o con esso convenzionato o dal medico di medicina generale di libera scelta o dalla struttura sanitaria, in caso di ricovero o intervento chirurgico; Nel certificato va indicata la diagnosi clinica e la qualificazione in termini di grave infermità (nelle linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione di rapporto di lavoro in ambito pubblico, il Garante per la protezione dei dati personali ha previsto che " per fruire di permessi e congedi per gravi infermità o altri gravi motivi familiari, il lavoratore è tenuto per legge a produrre alla propria amministrazione idonea documentazione medica attestante le gravi infermità o le gravi patologie da cui risultano affetti i propri familiari"). | 3 gg. l'anno |
Permessi orari per particolari motivi personali e familiari | 18 ore l'anno (possono essere fruiti sia su base oraria, sia su base giornaliera) - non sono fruibili per frazioni inferiori ad un'ora - non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente con altre tipologie di permessi fruibili ad ore, né con riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative effettuate. I permessi fruiti per l'intera giornata lavorativa comportano un'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente convenzionalmente pari a 6 ore e l'eccedenza rispetto alle 7,12 ore sarà considerata debito orario. |
Permesso per matrimonio o unione civile (art.47 e art.19 - CCNL 2016-2018) | 15 gg. consecutivi con inizio entro i 10 gg. successivi all'evento |
Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici (art.51 CCNL 2016/2018) | 18 ore l'anno - sono fruibili sia su base giornaliera che su base oraria, nella misura massima di 18 ore annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro. - sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto. I permessi orari: - sono incompatibili con l'utilizzo nella medesima giornata di altre tipologie di permessi fruibili a ore e con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative - non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattie nei primi 10 giorni In caso di permessi orari fruiti per la durata dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata convenzionalmente per 7 ore e 12 minuti, in caso di orario settimanale su 5 gg. lavorativi, per 6 ore in caso di orario settimanale su 6 gg. lavorativi. I permessi fruiti su base giornaliera comportano la decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per i primi 10 giorni di assenza per malattia. L'assenza è giustificata mediante attestazione, anche in ordine all'orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione. |
Permesso retribuito per nomina presso seggio elettorale | In occasione di elezioni politiche, europee, amministrative o di referendum, i dipendenti che sono chiamati a svolgere le funzioni di Presidente, Segretario, Scrutatore o Rappresentante di lista di seggio elettorale, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutta la durata delle operazioni elettorali o referendarie. Nel caso in cui le operazioni elettorali si protraggano oltre la mezzanotte, i dipendenti hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva. I riposi per il servizio svolto nel giorno non lavorativo di sabato e festivo di domenica dovranno essere fruiti dal giorno successivo alla chiusura delle operazioni di scrutinio. |
Tali permessi possono essere fruiti cumulativamente nell'anno solare, non riducono le ferie né la retribuzione e sono computati nell'anzianità di servizio.
I permessi per nascita figli, gravi motivi personali o familiari, se utilizzati per una durata inferiore alla giornata lavorativa, possono essere richiesti:
Per chi effettua l'orario su 6 giorni, valgono le medesime regole rapportate all'orario giornaliero che, in tal caso, è di 6 ore.
Tutti i sopra citati permessi possono essere fruiti cumulativamente nell’anno solare, non riducono le ferie né la retribuzione e sono computati nell’anzianità di servizio.
Per chi effettua l’orario su 6 giorni, valgono le medesime regole rapportate all’orario giornaliero che, in tal caso, è di 6 ore, per il personale in part-time i permessi spettano in proporzione al servizio prestato.
I Permessi fruiti per una durata inferiore alla giornata lavorativa possono essere richiesti:
Possono essere concessi, previa autorizzazione del Responsabile della Struttura di appartenenza, al personale a tempo indeterminato che sia stato espressamente autorizzato dall’Amministrazione ad usufruirne, essendo risultato collocato in posizione utile nella relativa graduatoria.
I permessi sono concessi, nella misura massima annua di 150 ore, per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico, per sostenere i relativi esami e per la preparazione dell’esame finale.
Riferimenti normativi
C.C.N.L. 2000/2001 art. 11
Area Risorse Umane e Servizi Informativi
Servizio Programmazione Gestione e Sviluppo Professionale PTA
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