Regolamento dei Corsi di perfezionamento

(modificato con D.R. n. 1163 del 17 ottobre 2018)
 

ART. 1
Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento si intende:

1)       Per Corsi i "Corsi  di perfezionamento"

2)       Per credito formativo universitario (CFU), la misura di impegno complessivo di apprendimento, compreso lo studio individuale richiesto a uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative

3)        per obiettivi formativi l'insieme di conoscenze e di abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato.

 

 

ART. 2  Fonti normative

1. A partire dall'entrata in vigore del presente Regolamento vengono istituiti ed attivati con decreto rettorale presso le Facoltà dell'Università Politecnica delle Marche  Corsi di perfezionamento  ai sensi del combinato disposto D.P.R. 162/82, L. 341/90 e L. n° 4 del 14/1/1999 e del Regolamento Didattico d'Ateneo su proposta delle Facoltà interessate e previo parere favorevole del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

 

 

ART. 3
Tempi

1. I Corsi di perfezionamento  vengono attivati all'inizio di ciascun anno accademico secondo il calendario di seguito riportato:

  • Le Facoltà interessate devono esprimere parere almeno entro il 31 luglio dell'anno accademico precedente a quello di attivazione;
  • Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione  devono fornire parere favorevole almeno entro il mese di settembre;
  • Il decreto rettorale di istituzione e/o attivazione deve essere emesso almeno entro il mese di ottobre 

 

ART. 4
Modalità

1. I Corsi di perfezionamento  possono essere proposti alle Facoltà da un Consiglio di Dipartimento o da un Consiglio di Istituto.

2. La richiesta di istituzione dovrà essere trasmessa ai Consigli di Facoltà coinvolti unitamente all'Ordinamento del corso, all'elenco dei docenti universitari cui verrà affidata l'attività didattica anche nel caso di apporto alla realizzazione del corso da parte di enti pubblici o privati, all'elenco degli eventuali esperti coinvolti nelle attività seminariali, ad un piano finanziario dettagliato e per ultimo alla proposta dell'importo di contributo di funzionamento dovuto dagli iscritti al corso o alla previsione di assenza del contributo.

 

 

ART. 5  Istituzione

1. Il decreto rettorale istitutivo del corso di cui all'articolo 1 che precede deve stabilire:

·         la data di decorrenza dell'istituzione;

·         la sede della direzione del corso e del centro di gestione amministrativo-contabile qualora diverga dalla sede della direzione del corso;

·         lo scopo ed i fini che il corso intende perseguire;

·         la durata del corso che non può in ogni caso essere superiore ad un anno;

·         il numero degli studenti ammessi al corso con particolare riguardo alla definizione del numero minimo per l'attivazione del medesimo ed alla definizione degli eventuali posti riservati ad enti convenzionati che non possono superare complessivamente il 50% del totale dei posti;

·         i requisiti di ammissione;

·         i titoli di studio  e/o l'adeguata esperienza professionale documentata  che gli aspiranti ai corsi devono possedere;

·         le modalità di accesso al corso;

·         le modalità dell'eventuale concorso di ammissione;

·         le modalità di svolgimento delle attività didattiche del corso con particolare riguardo alla previsione di eventuali stage o altre forme di didattica innovativa;

·         l'elenco delle materie impartite e degli eventuali crediti formativi assegnati (al massimo 30 cfu);

·         la definizione degli obblighi degli iscritti con particolare riguardo a quelli previsti per il rilascio dell'attestato finale.

 

ART.  6
Finalità

1. I Corsi di perfezionamento  istituiti presso l'Università Politecnica delle Marche possono caratterizzarsi:

- ai fini di un arricchimento ed approfondimento culturale;

- ai fini di un adeguamento delle conoscenze dei laureati in relazione alla evoluzione delle metodologie e delle acquisizioni scientifiche;

- ai fini dell'addestramento a metodiche strumentali finalizzate all'apprendimento di tecniche operative innovative utilizzabili nelle attività professionali;

- ai fini del perfezionamento scientifico e dell'alta formazione permanente e ricorrente.

2. Tali corsi possono prevedere:

-          una selezione in ingresso, laddove le domande siano superiori ai posti messi a concorso.

-          l'attribuzione di crediti universitari (cfu) per un massimo di 30 cfu. Il conseguimento dei  crediti è subordinato a verifica/che di accertamento delle competenze acquisite in relazione ad un congruo numero di ore di attività didattiche;

-          possono prevedere didattica frontale, in e-learning, in tutto o in parte, e/o laboratoriale,  di durata temporale coerente con il numero di crediti che si intende attribuire.

3. I Corsi di perfezionamento possono essere istituiti anche senza alcuna attribuzione di crediti universitari (cfu).

4. I corsi richiedono di norma la frequenza a non meno di 25 ore di lezioni comprensive di esercitazioni pratiche e di laboratorio, anche eventualmente in modalità di e-learning.

 

 

ART. 7
Finanziamento Corsi di perfezionamento
I corsi di perfezionamento devono realizzarsi con fondi provenienti dagli studenti iscritti e da eventuali contributi di Enti esterni. Su tali contributi è prevista una ritenuta pari al 5% (cinque per cento) a favore del bilancio universitario a copertura dei costi per la gestione della carriera dello studente.
Detratte le spese relative al funzionamento del Corso:

  • una quota non superiore all’80% dell’utile può essere utilizzata per retribuire le prestazioni didattiche aggiuntive dei docenti dell’Università e di altre sedi universitarie
  • una quota non inferiore al 10% degli utili sarà attribuita al fondo per il trattamento accessorio del personale tecnico – amministrativo
  • la restante quota, comunque non inferiore al 10% sarà attribuita alla struttura proponente.

 

 

ART. 8
Convenzioni

1. I Corsi di perfezionamento  possono essere attivati anche a seguito di convenzioni, ivi comprese quelle previste dall'art. 92, secondo e terzo comma, del D.P.R. 382/80 oltre che con lo Stato, la Regione e gli altri Enti territoriali, con enti pubblici o privati, utilizzando eventualmente strutture ausiliarie decentrate e mezzi radiotelevisivi, telematici per didattica a distanza.

 

 

ART. 9
Supporto finanziario

1. I Corsi di perfezionamento  di cui al presente regolamento, tutti rientranti nell'attività istituzionale dell'Università, possono prevedere il supporto finanziario di Enti pubblici e/o privati che può comportare un'eventuale riserva di posti sulla base di accordi preventivamente acquisiti nei limiti di cui al precedente articolo 5.

 

 

ART. 10
Modalità di rinnovo

1. I Corsi di perfezionamento  istituiti ed attivati possono essere rinnovati con decreto rettorale su proposta del Consiglio di Facoltà, del Senato Accademico  e del Consiglio di Amministrazione. In tal caso, in sede di approvazione del rinnovo del corso, la Facoltà interessata fornirà una valutazione motivata sull'attività svolta negli anni precedenti, in particolare per quanto riguarda la qualità dell'offerta didattica, il numero delle iscrizioni, la capienza della struttura e le risorse di personale docente, fermo restando che al termine dei corsi i Direttori dovranno inviare alle rispettive Facoltà ed al Rettore una relazione ed un rendiconto finanziario sui corsi svolti.

 

 

ART. 11
Organi

1. Le attività didattiche, teoriche, pratiche e in modalità e-learning sono coordinate dal Comitato Ordinatore costituito dai docenti interessati al corso medesimo.

2. Almeno il 30% delle attività di cui al primo comma devono essere di norma svolte dal personale docente dell'Università. Politecnica delle Marche

3. Le attribuzioni del Comitato sono le seguenti:

·         coordinamento delle attività didattiche e pratiche;

·         individuazione del Coordinatore del corso.

4. I Consigli di Facoltà interessati provvedono alla individuazione dei docenti, nonché in presenza di rapporti convenzionali, all'individuazione di esperti qualificati appartenenti all'Ente convenzionato per l'attuazione delle attività didattiche e di quelle pratiche ai sensi della vigente normativa e selezionati con apposita procedura valutativa.

5. Possono essere coinvolti per attività di docenza anche docenti di altre Università previo nulla osta dei Rettori delle Università di appartenenza ovvero in base a rapporti convenzionali.

6. Ai docenti universitari dell'Università Politecnica delle Marche  e di altra sede universitaria, che svolgono attività didattica nei Corsi di perfezionamento, competono compensi per l'attività svolta secondo gli importi massimi determinati dagli Organi Accademici a carico del corso stesso.

7. Agli esperti chiamati a svolgere attività didattica sotto forma seminariale si applica quanto previsto dal Regolamento "Per le spese che l'Amministrazione può sostenere in occasione di convegni, congressi, simposi, tavole rotonde, seminari, conferenze ed altre consimili manifestazioni" e quanto oggetto di deliberazione degli Organi.

8. E' fatta salva l'eventuale applicazione di quanto previsto all'art. 52 dello Statuto dell'Università Politecnica delle Marche in materia di ricorso ai contratti per attività di insegnamento.

9. L'attività didattica effettuata attraverso seminari non può quantitativamente superare il 10% delle attività didattiche formalizzate di cui all'art. 10, 1° comma, del presente Regolamento.

 

ART. 12
Gestione didattica

1. La gestione didattica è affidata ad un Comitato ordinatore composto da tre membri, nominati dalla/e Facoltà proponente/i, tra i quali è individuato dalla medesima Facoltà  un Coordinatore nella persona di un professore ordinario o di un professore  associato  dell'Università Politecnica delle Marche.

2. Il Coordinatore deve essere docente del Corso e  resta in carica per l'intera  durata del Corso. Anche i  membri del Comitato Ordinatore sono di norma  docenti del Corso

3. Al Coordinatore ed al Comitato ordinatore spettano in generale la programmazione e la organizzazione dell'attività didattica relativa al corso.

4. In presenza di soggetti pubblici e/o privati esterni che finanzino direttamente o indirettamente, il Comitato ordinatore può essere integrato con al massimo due componenti in rappresentanza di tali soggetti.

5. Tali soggetti pubblici o privati possono essere individuati anche nelle strutture nazionali o internazionali che assicurino piattaforme informatiche in caso di Corsi in e-learning.

 

Documentazione: