Linee Guida per l’attività didattica fuori sede dei docenti (professori e ricercatori)

Legge n. 240/ 2010, art. 6. - (Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo); Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell'Università Politecnica delle Marche, art. 2 – Attività didattica dei Professori e Ricercatori.

Approvate dal Senato Accademico nella seduta del 18 aprile 2023

 

Il carico didattico oltre il quale può essere conferita attività didattica aggiuntiva a titolo retribuito corrisponde:

  • per i professori a 120 ore di attività didattica frontale, se in regime di impegno a tempo pieno e a 80 ore di didattica frontale se in regime di tempo definito;
  • per i ricercatori a 350 ore se in regime di tempo pieno e a 200 ore se a tempo definito, di attività didattica, comprensiva dello svolgimento di corsi e moduli curriculari, compiti di tutorato e didattica integrativa:

I Professori e ricercatori possono essere impegnati in attività didattica frontale, in sede e fuori sede , per un numero di ore annue non superiore a 216, di cui non più di 96 a titolo retribuito. Fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, gli stessi possono svolgere:

a) lezioni e seminari di carattere occasionale;

b) funzioni didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro;

c) attività didattica e di ricerca anche presso un altro ateneo, sulla base di una convenzione tra i due atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse.

Le richieste all’esercizio della didattica aggiuntiva, da presentare al dipartimento di afferenza, sono subordinate alle seguenti condizioni:

  1. che il docente non sia in regime di tempo definito;
  2. che il docente abbia raggiunto le 120 ore di didattica frontale.

Le autorizzazioni sono subordinate alla sussistenza delle seguenti condizioni:

  1. che non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l’Ateneo;
  2. che l’attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate;
  3. che l’attività non venga esercitata presso altri enti/istituti universitari in situazioni di concorrenzialità e che non produca ripercussioni negative per l’ateneo;
  4. che sussistano apposite convenzioni nel caso di richieste riguardanti istituti formativi con corsi prevalentemente in e-learning (o altre forme di didattica a distanza).

In ogni caso le attività didattiche saranno autorizzate dal Rettore, previo parere del Dipartimento e, successivamente, qualora costituito, dell’organo competente per la singola area dell’Ateneo (Facoltà di Economia “G.Fuà”, Facoltà di Ingegneria, Facoltà di Medicina e Chirurgia), ove ricorrano le su indicate condizioni.