Regolamento per l'applicazione del divieto di fumo nell'Università Politecnica delle Marche

Approvato con Delibera del C.d.A. n.166 del 19/04/2023, in vigore dal 5 giugno 2023

 

Art. 1 - Ambito di applicazione e destinatari
1. Il presente Regolamento si inserisce tra gli interventi messi in opera dall’Università Politecnica delle Marche al fine di elevare il livello di protezione della salute del personale, degli studenti e di tutte le persone che frequentano gli spazi dell’Ateneo dai gravi danni derivanti dall’esposizione al fumo di tabacco e ai vapori prodotti dall’utilizzo delle sigarette elettroniche.
2. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano agli edifici universitari a qualunque titolo utilizzati e sono estese agli spazi ad uso esclusivo delle strutture universitarie ospitate presso altri enti.
3. Destinatari del presente decreto sono il personale universitario, gli studenti, il pubblico in genere, nonché tutti i soggetti che frequentano a qualsiasi titolo gli edifici e gli spazi di cui al precedente comma.


Art. 2 - Divieto di fumo
1. Per evitare ai soggetti di cui al precedente art. 1, comma 3 l’esposizione passiva al fumo di tabacco (c.d. fumo passivo o di seconda mano), nonché ai vapori prodotti dall’utilizzo di sigarette elettroniche, è prescritto il divieto di fumo in:
- tutti i locali dell’Università Politecnica delle Marche, utilizzati a qualunque titolo;
- spazi pertinenziali scoperti, interni agli edifici o ai complessi immobiliari universitari, in prossimità di finestre, porte, lucernari o qualsiasi altra apertura o presa d’aria;
- automezzi dell’Università o comunque utilizzati per conto dell’Università.


Art. 3 - Informazione divieto di fumo
1. L’informazione inerente al divieto di fumo è affidata all’affissione, in posizione ben visibile, di idonei cartelli.


Art. 4 - Responsabili dell’applicazione del divieto di fumo
1. I soggetti tenuti a vigilare sull’osservanza del divieto e ad accertare e contestare le infrazioni, nell’ambito delle attività e degli spazi di competenza, sono i Direttori di Dipartimento, il Direttore dell’Azienda Agraria, i Dirigenti, i Responsabili dei Servizi, i Responsabili degli Uffici e i Direttori dei Centri.
2. Nelle strutture dove non sono presenti le figure professionali indicate nel comma precedente sarà cura dei Direttori/Dirigenti individuare i soggetti cui competono i compiti sopraindicati.

 

Art. 5 - Contestazione e verbalizzazione delle infrazioni
1. I Responsabili dell’applicazione del divieto di fumo, nei casi di violazione del divieto, procedono all’accertamento delle infrazioni, contestano immediatamente al trasgressore la violazione e, previa identificazione dello stesso tramite documento di identità, redigono in triplice copia il relativo verbale utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dall’Amministrazione e resa disponibile sul portale dell’Ateneo. Ove il trasgressore si rifiuti di fornire le proprie generalità, il Responsabile chiede l’intervento di ufficiali o agenti delle Forze dell’Ordine. Le istruzioni generali e la modulistica per la gestione della violazione al divieto di fumo sono allegate al presente Regolamento e ne formano parte integrante.
2. Qualora il trasgressore non inoltri in tempo utile la ricevuta di pagamento della sanzione il verbale di contestazione verrà inviato alla Prefettura territorialmente competente.
3. Al personale verbalizzante è vietata la riscossione diretta della sanzione pecuniaria.

 

Art. 6 - Sanzioni
1. Coloro che trasgrediscono al divieto di fumo sono obbligati, con le modalità e nei termini previsti dalla vigente normativa, al pagamento della sanzione amministrativa di legge.
2. La sanzione è raddoppiata in caso di violazione commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o di bambine o bambini fino a dodici anni.
3. Il soggetto che ha trasgredito, dopo aver effettuato il pagamento della sanzione, deve trasmettere copia della ricevuta attestante l’avvenuto versamento al soggetto che ha accertato l’infrazione.
4. Trascorso inutilmente il termine per il pagamento in misura ridotta entro il termine di 60 giorni, il soggetto che ha accertato l’infrazione presenterà rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni (art. 17 della L.689/1981 e s.m.i.), al Prefetto territorialmente competente.
5. L’autorità competente a ricevere scritti difensivi in materia di sanzione amministrativa, entro trenta giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica, è il Prefetto.


Art. 7 - Norme di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni legislative in materia, allo Statuto ed ai Regolamenti di Ateneo.


Art. 8 - Pubblicità
1. Il presente Regolamento è reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo Ufficiale e sul sito web dell’Ateneo.


Art. 9 - Entrata in vigore
Il presente Regolamento viene approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, ed entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nel portale d’Ateneo.