Regolamento Generale Ateneo

emanato con Decreto Rettorale n. 251 del 10 marzo 2020
in vigore dal 25 marzo 2020
 
 

Titolo I

PARTE GENERALE

 

Art. 1

Regolamento generale: contenuto e articolazione

 

1. Il regolamento generale di ateneo, adottato ai sensi dell’art. 48 dello statuto, fissa le norme relative all’organizzazione dell’Università, in particolare per quanto riguarda l’attivazione, la modifica e la disattivazione delle strutture didattiche e scientifiche, fissa altresì le modalità di elezione degli organi centrali di governo nonché i criteri generali per l’elezione e il funzionamento degli altri organi.

2. Il regolamento generale si articola oltre che nel presente titolo, nel Tit. II - organi, nel Tit. III - strutture didattiche e di ricerca e nel Tit. IV - norme comuni e finali.

 

 

Art. 2

Definizioni

 

1. Ai fini delle disposizioni del presente Regolamento e salva espressa diversa previsione, si intendono:

a) per professori: i professori ordinari, straordinari e associati confermati e non confermati dell’Ateneo, professori di I fascia, professori di II fascia;

b) per ricercatori: i ricercatori di ruolo, confermati e non confermati, a tempo indeterminato e determinato di cui alla legge 30/12/2010 n. 240 e successive modifiche e integrazioni;

c) per docenti: il personale di cui alle precedenti lettere a) e b);

d) per personale tecnico e amministrativo: il personale di ruolo amministrativo, tecnico, bibliotecario, socio-sanitario e i collaboratori ed esperti linguistici di Ateneo;

e) per studenti: le iscritte e gli iscritti ai Corsi di studio, ai Corsi di Dottorato di Ricerca e alle Scuole di Specializzazione.

 

 

Art. 3

Organi

 

1.  Gli organi dell'Ateneo sono:

  • il Rettore;
  • il Senato Accademico;
  • il Consiglio di Amministrazione;
  • il Direttore Generale;
  • il Nucleo di Valutazione;
  • il Collegio dei Revisori dei Conti.

2. Sono inoltre istituiti:

  • il Consiglio Studentesco;
  • il Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità;
  • il Collegio di Disciplina;
  • abrogato
  • la Commissione Etica.

 

Art. 4

Strutture Didattiche e di Ricerca

 

1. L'Ateneo è articolato in Dipartimenti e Facoltà.

2. I Dipartimenti costituiscono le strutture fondamentali in cui si articola l’Ateneo. Essi sono strutture organizzative autonome preposte allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all’esterno ad esse correlate o accessorie.

3. Le Facoltà sono strutture di raccordo tra più Dipartimenti raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare e funzionalità organizzativa, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche, compresa la proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio e di gestione dei servizi comuni.

4. L’ Ateneo può altresì istituire altre strutture definite Centri di Ricerca e di Servizio.

Sono infine strutture di Ateneo:

- il Comitato per lo Sport Universitario;

- i Centri di Servizio di Ateneo;

- le Biblioteche;

- il Sistema Museale.

 

 

 

TITOLO II

ORGANI DELL'UNIVERSITA'

 

Art.5

Rettore

 

1. Il Rettore ha la rappresentanza legale dell’Università e a lui competono le funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche e la responsabilità del perseguimento delle finalità dell’Università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.

2. Le elezioni del Rettore sono indette dal decano, professore di I fascia più anziano nel ruolo, con proprio atto entro il mese di aprile dell'anno di scadenza del mandato rettorale con almeno quaranta giorni di anticipo rispetto alla data della prima votazione. L’indizione è pubblicata sul sito all’Albo Ufficiale dell’Ateneo.

Le votazioni si svolgono in modalità elettronica.

3. La candidatura redatta in carta semplice sottoscritta dal candidato e indirizzata al decano dell’Università Politecnica delle Marche, dovrà essere presentata o fatta pervenire all’Amministrazione, per il protocollo, entro e non oltre venti giorni dalla data di indizione delle elezioni. In caso di candidatura inviata per posta o consegnata da terza persona va allegata alla stessa fotocopia semplice di un documento di identità in corso di validità.

La candidatura dovrà essere corredata da un curriculum vitae e da un programma sulle politiche  che si  intendono perseguire.

Sarà cura del decano garantire pari opportunità ai fini della più ampia diffusione dei programmi anche attraverso riunioni affinché i candidati abbiano modo di esporre i propri programmi.

4. All'atto della convocazione del corpo elettorale il decano fissa anche il calendario delle prime quattro votazioni che devono essere, di norma, distanziate una settimana una dall'altra.

Le elezioni non devono svolgersi oltre il 20 luglio.

5. Il decano, con proprio atto, costituisce il seggio elettorale composto da un professore di I fascia in qualità di presidente, da un professore associato, da un ricercatore e da uno studente, in qualità di componenti e da una unità di personale tecnico amministrativo con funzioni di segretario.

6. L'elettorato attivo è costituito da:

a) professori e ricercatori di ruolo;

b) ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24, co° 3, lett. a) e lett. b) della L. 240/2010;

c) rappresentanti degli studenti in Senato Accademico e in Consiglio di Amministrazione e da n. 6 rappresentanti degli studenti designati dal Consiglio Studentesco fra i suoi componenti;

d) personale tecnico amministrativo, anche a tempo determinato in servizio alla data delle elezioni, compresi i collaboratori ed esperti linguistici, che si esprime con voto ponderato non superiore al 15% dei professori e ricercatori di cui alle precedenti lett. a) e b) del comma 6.

L'individuazione dell'elettorato attivo avviene al momento dell'indizione delle votazioni.

I requisiti dell’elettorato attivo devono essere posseduti al momento delle singole votazioni.

7. L’elettorato passivo spetta ai professori ordinari a tempo pieno o che optino per il tempo pieno al momento della elezione, in servizio presso l’Università Politecnica delle Marche o altre Università italiane, che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo e che risultino regolarmente candidati.

Il requisito del tempo pieno e dell'appartenenza al ruolo devono essere posseduti dal Rettore per tutta la durata del mandato, fatta salva l'anticipata cessazione.

8. Il valore complessivo dei voti espressi dal personale tecnico amministrativo è pari al 15% del numero dei professori e ricercatori aventi diritto al voto, con approssimazione, in caso di frazione inferiore a cinque all’unità inferiore e in caso di frazione di numero pari o superiore a cinque all’unità superiore, ed è determinato al momento della indizione delle elezioni.

Il peso di ciascun voto espresso dal personale tecnico amministrativo varia a seconda del numero dei votanti e non può in ogni caso essere superiore a uno.

Al fine dell'attribuzione dei voti espressi dal personale tecnico amministrativo ai singoli candidati, il voto ponderato, qualora risulti in forma decimale, deve essere approssimato, in caso di frazione inferiore a cinque all’unità inferiore e in caso di frazione di numero pari o superiore a cinque all’unità superiore.

9. Il Rettore è eletto a maggioranza dei votanti.

In caso di mancata elezione nelle prime tre votazioni valide, la quarta votazione è effettuata per ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti; qualora vi siano più candidati che hanno riportato lo stesso numero di voti per l'ammissione al ballottaggio questo viene effettuato tra tutti loro.

Le votazioni sono valide quando sono stati espressi il 50% più uno dei voti esprimibili, considerato per il personale tecnico – amministrativo il voto ponderato.

Le votazioni che non raggiungono il quorum necessario si considerano come "non valide" e devono essere ripetute. In tal caso lo spoglio dei voti non viene effettuato.

10. La durata della carica del Rettore è per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile.

11. Nel caso di vacanza della carica di Rettore prima della scadenza del mandato, l’indizione per le elezioni del nuovo Rettore deve essere effettuata dal decano entro 30 giorni dal giorno dell'avvenuta vacanza e le elezioni devono essere tenute tra il quarantesimo e l'ottantesimo giorno dalla indizione. Il neo eletto assume la carica all'atto della nomina e resta in carica fino al compimento del mandato.

12. In caso di anticipata conclusione del mandato rettorale, il Pro-Rettore Vicario assume le funzioni di Rettore fino all'insediamento del nuovo Rettore.

 

 

Art. 6

Senato Accademico

 

1. Il Senato Accademico è organo di governo dell’Ateneo. Esso è organo di coordinamento delle attività didattiche e di ricerca dell’Ateneo; ad esso compete inoltre formulare proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, anche con riferimento al documento di programmazione triennale di Ateneo.

Esso esprime parere al Consiglio di Amministrazione in ordine alle priorità nella destinazione e nella ripartizione delle risorse in relazione agli obiettivi della ricerca e della didattica, tenendo conto di quanto stabilito dall’art. 1 co° 5 dello Statuto.

2. Il Senato Accademico è composto da:

a) il Rettore;

b) cinque Direttori di Dipartimento, uno per ciascuna area culturale come specificate nell’Allegato “A” dello Statuto di autonomia;

c) tre rappresentanti dei professori associati;

d) tre rappresentanti dei ricercatori compresi i ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24, co° 3, lett. a) e lettera b) della L. 240/2010;

e) tre rappresentanti del personale tecnico amministrativo, compresi i collaboratori ed esperti linguistici;

f) tre rappresentanti degli studenti designati dal Consiglio

Studentesco al suo interno.

3. Partecipano poi, senza diritto di voto, il Pro-Rettore Vicario e il Direttore Generale con funzione di segretario verbalizzante.

4. Le aree culturali, relative alla componente costituita dai cinque Direttori di Dipartimento sono elencate nello Statuto di autonomia all’Allegato “A”.

Il Direttore del Dipartimento dell’area “D” e il Direttore del Dipartimento dell’area “E” sono componenti di diritto del Senato Accademico.

L’elettorato passivo per le aree culturali “A”, “B” e “C” coincide con i Direttori di Dipartimento regolarmente candidati ed è eleggibile un Direttore per ciascuna delle suddette aree culturali.

5. L’elettorato attivo per ciascuna delle aree “A”, “B” e “C” spetta a tutti i professori di I e II fascia e ai ricercatori a tempo indeterminato e determinato di cui all’art. 24, co° 3, lett. a) e lettera b) della L. 240/2010 appartenenti all’area medesima.

6. L’elezione delle rappresentanze di cui alla lettera c) avviene all’interno della categoria stessa, con elettorato attivo costituito da tutti i professori associati e con elettorato passivo costituito dai professori associati regolarmente candidati. L’elezione delle rappresentanze di cui alle lettere d) ed e) avviene all’interno delle rispettive categorie con elettorato attivo costituito rispettivamente dai ricercatori compresi i ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 comma 3, lettera a) e lettera b) della L. 240/2010 e dal personale tecnico-amministrativo, anche a tempo determinato in servizio alla data delle elezioni, compresi i collaboratori ed esperti linguistici. L’elettorato passivo spetta rispettivamente ai ricercatori a tempo indeterminato e determinato di cui all’art. 24 comma 3, lettere a) e b) della L. 240/2010 e al personale tecnico amministrativo, compresi i collaboratori ed esperti linguistici regolarmente candidati.

7. Il Rettore indice le elezioni almeno 60 giorni prima della scadenza del mandato ed almeno 30 giorni prima della data fissata per le votazioni. In tale provvedimento viene riportato il calendario elettorale e le eventuali successive date di votazione distanziate di una settimana. Il decreto di indizione delle elezioni è reso pubblico mediante affissione sul sito all’Albo Ufficiale dell'Università.

Le votazioni si svolgono in modalità elettronica.

8. Per le componenti elettive dei docenti nel Senato Accademico l’elettorato passivo spetta per ciascuna categoria ai componenti della categoria stessa che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo. I requisiti devono essere posseduti al momento della candidatura.

Le candidature, distinte per categoria, devono essere presentate, presso l’Amministrazione, per il protocollo, almeno 15 giorni prima della data fissata per le votazioni e sottoscritte per accettazione dai candidati.

Le candidature relative al personale tecnico  amministrativo devono essere altresì sottoscritte, per presentazione, da un numero di elettori pari al 3% degli aventi diritto al voto. Ogni elettore può sottoscrivere per presentazione un solo candidato.

Le candidature sono approvate con decreto rettorale e pubblicate sul sito dell’Università.

9. I componenti del Senato Accademico non possono ricoprire altre cariche accademiche nell’Università  fatta eccezione per il Rettore e per i Direttori di Dipartimento; essere componenti di altri organi dell’Università, salvo del Consiglio di Dipartimento; ricoprire il ruolo di Direttore delle Scuole di Specializzazione; rivestire incarichi di natura politica per la durata del mandato; ricoprire la carica di Rettore, di componente del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Nucleo di Valutazione o del Collegio dei Revisori dei Conti di altre Università  anche telematiche, o di istituti di istruzione superiore italiani, pubblici o privati; svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento ed alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e nell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca.

10. Il voto può essere espresso solo nei confronti di elettori regolarmente candidati. Ogni avente diritto al voto può votare non più di uno dei nominativi da eleggere all'interno della propria categoria o area culturale.

Qualora l'elettore esprima più di una preferenza il voto è da considerarsi nullo.

11. Risultano valide le votazioni se partecipano al voto per ciascuna categoria o area culturale almeno il 50% più uno degli aventi diritto al voto. In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto per ciascuna categoria o area culturale non si procede al relativo scrutinio e la votazione viene ripetuta nella settimana successiva; essa risulta valida se vi partecipa almeno 1/3 degli aventi diritto al voto.

12. Risultano eletti per ogni categoria o area culturale coloro che hanno raggiunto il maggior numero di voti espressi. In caso di parità di voti tra due o più eletti, prevale quello con maggior anzianità nel ruolo; nel caso di parità di anzianità nel ruolo prevale quello più giovane di età.

13. I risultati elettorali sono resi pubblici mediante affissione del decreto rettorale di approvazione dei risultati sul sito all'Albo Ufficiale dell'Università, entro cinque giorni dalle elezioni.

Entro i sette giorni successivi alla pubblicazione può essere proposto ricorso al Senato Accademico in carica, che decide al riguardo nei successivi quindici giorni.

14. I componenti del Senato Accademico sono nominati con decreto rettorale, durano in carica tre anni accademici, fatta eccezione per i rappresentanti degli studenti che hanno una durata biennale. Il mandato è rinnovabile per una sola volta.

15. La perdita dei requisiti da parte degli eletti comporta la decadenza dal mandato.

16. Per la validità delle sedute del Senato Accademico è necessario che intervenga la maggioranza dei componenti.

17. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e cioè dalla metà più uno di coloro che partecipano alla votazione compresi gli astenuti, salvo che, per determinati argomenti, non sia diversamente disposto. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

18. Per il computo del quorum strutturale e/o deliberativo in caso di frazione di numero inferiore a cinque, il risultato si arrotonda per difetto; in caso di frazione di numero pari o superiore a cinque il risultato si arrotonda per eccesso.

19. I componenti del Senato Accademico non partecipano alla seduta sulle questioni che riguardino direttamente la loro persona o che riguardino parenti e affini entro il quarto grado.

20. Le decisioni degli organi sono rese pubbliche sul sito web dell’Università nell’area riservata fatte salve le norme sul rispetto della privacy.

21. I componenti del Senato Accademico che non partecipano, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive alle sedute vengono dichiarati decaduti previa diffida, da parte del Rettore, dopo la seconda assenza.

 

 

Art. 7

Consiglio di Amministrazione

 

1. Il Consiglio di Amministrazione è organo di governo dell’Ateneo, svolge funzioni di indirizzo strategico, di programmazione finanziaria e del personale, nonché funzioni di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività

attuando gli orientamenti di politica accademica indicati dal Senato Accademico.

2. Il Consiglio di Amministrazione è composto:

a) dal Rettore, che lo presiede;

b) da due studenti designati dal Consiglio Studentesco al proprio interno;

c) da quattro docenti a tempo pieno o che optino per il tempo pieno, eletti tra professori e ricercatori a tempo indeterminato e determinato di cui all’art. 24 comma 3, lettere a) e b) della L. 240/2010 afferenti alle cinque aree culturali dell’Università Politecnica delle Marche, aree individuate dallo Statuto e specificate nell’allegato “A” allo Statuto;

d) da tre membri in possesso di comprovata competenza in campo gestionale o in possesso di un’esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale, scelti attraverso avviso pubblico, nominati dal Rettore su deliberazione del Senato Accademico a maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto;

e) da un rappresentante del personale tecnico amministrativo compresi i collaboratori ed esperti linguistici, regolarmente candidato ed eletto dal personale medesimo anche a tempo determinato in servizio alla data delle elezioni.

3. Partecipano senza diritto di voto al Consiglio di Amministrazione il Pro-Rettore Vicario e il Direttore Generale con funzioni di segretario verbalizzante.

4. Le aree culturali per l’elezione della componente di cui al comma 2 lett. c) sono quelle indicate nell’allegato “A” dello Statuto di autonomia.

L’elettorato attivo per ciascuna delle aree “A”, “B” e “C” spetta ai professori e ricercatori a tempo indeterminato e determinato di cui all’art. 24 comma 3, lettere a) e b) della L. 240/2010 appartenenti all’area medesima.

Per le aree “D” ed “E” l’elettorato attivo spetta congiuntamente, per un solo eligendo, a tutti i professori e ai ricercatori a tempo indeterminato e determinato di cui all’art. 24 comma 3, lettere a) e b) della L. 240/2010 appartenenti alle aree suddette.

5. Il Rettore con proprio decreto indice le elezioni almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato ed almeno 45 giorni prima della data fissata per le votazioni. In tale provvedimento viene riportato il calendario elettorale e le eventuali successive date di votazione distanziate di una settimana.

Il decreto di indizione delle elezioni è reso pubblico mediante affissione sul sito all’Albo Ufficiale dell'Università.

Le votazioni si svolgono in modalità elettronica.

6. Il Rettore con proprio decreto, contestualmente all’indizione delle elezioni, emana un avviso pubblico per la presentazione delle candidature riservate al personale esterno. Tale avviso della durata di venti giorni deve essere pubblicato sul sito all’Albo Ufficiale dell’Università e deve essere adeguatamente pubblicizzato.

Coloro che partecipano al bando non devono aver riportato condanne per reati contro la pubblica amministrazione e il patrimonio e devono possedere comprovata competenza in campo gestionale e esperienza  professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale. I bandi devono esplicitamente richiedere agli aspiranti candidati che il loro curriculum vitae attesti la sussistenza dei requisiti sopraindicati,  mediante autodichiarazione.

I componenti esterni non devono essere stati nei ruoli dell’Ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla loro designazione e non devono appartenervi per tutta la durata dell’incarico.

7. Il Rettore sottopone al Senato Accademico la lista dei candidati esterni affinché il Senato medesimo possa sulla base dei requisiti richiesti procedere, con deliberazione assunta con la maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto, alla individuazione dei tre componenti esterni del Consiglio di Amministrazione nominati con decreto del Rettore.

I tre membri esterni durano in carica tre anni accademici e il loro mandato è rinnovabile per una sola volta.

8. L’elettorato passivo per le componenti dei professori, ricercatori e personale tecnico amministrativo, di cui alle lettere c) ed e) spetta al personale appartenente alla componente medesima che risulti regolarmente candidato a

seguito della validazione compiuta dal Senato Accademico.

9. L’elettorato passivo per la componente di cui alla lettera c) è riservato ai docenti che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

10. Le candidature distinte per categoria in numero pari almeno al triplo degli eleggibili devono essere presentate presso l’Amministrazione, per il protocollo, almeno trenta giorni prima della data fissata per le votazioni.

Il personale all’atto della presentazione della candidatura fornirà il profilo nella forma di breve  curriculum vitae. Il Senato Accademico almeno venti giorni prima della data fissata per le votazioni procede alla validazione dei profili delle candidature, che vengono poi emanate con decreto rettorale. Il giudizio preventivo di ammissibilità delle candidature dei componenti interni deve informarsi al rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità di genere.

Le candidature così validate saranno rese pubbliche sul sito dell’Ateneo.

11. Ogni avente diritto al voto può votare non più di uno dei nominativi da eleggere all’interno della propria categoria o area culturale. Qualora l’elettore esprima più di una preferenza il voto è da considerarsi nullo.

12. Risultano valide le votazioni se partecipano al voto per ciascuna categoria almeno il 50% più uno degli aventi diritto al voto. In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto per ciascuna categoria o area culturale non si procede al relativo scrutinio e la votazione viene ripetuta nella settimana successiva; essa risulta valida se vi partecipa almeno 1/3 degli aventi diritto al voto.

13. Risultano eletti per ogni categoria o area culturale coloro che hanno raggiunto il maggior numero di voti espressi. In caso di parità di voti tra due o più eletti, prevale quello con maggior anzianità nel ruolo; nel caso di parità di anzianità nel ruolo prevale quello più giovane di età.

14. I risultati elettorali sono resi pubblici mediante affissione del decreto rettorale di approvazione dei risultati sul sito all'Albo Ufficiale dell'Università, entro cinque giorni dalle elezioni. Entro sette giorni successivi alla pubblicazione può essere proposto ricorso al Senato Accademico in carica, che decide al riguardo nei successivi quindici giorni.

15. I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono ricoprire altre cariche accademiche fatta eccezione per il Rettore che presiede il Consiglio stesso; essere componenti di altri organi dell’Università salvo del Consiglio di Dipartimento; rivestire il ruolo di Direttore/Coordinatore delle Scuole di Specializzazione; rivestire incarichi di natura politica per la durata del mandato; ricoprire la carica di Rettore, di componente del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Nucleo di Valutazione o del Collegio dei Revisori dei Conti di altre Università anche telematiche, o di istituti di istruzione superiore italiani, pubblici o privati; svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento ed alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e nell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca.

16. Le componenti elettive del Consiglio di Amministrazione sono nominate con decreto rettorale, durano in carica tre anni accademici, fatta eccezione per i rappresentanti degli studenti che hanno una durata biennale. Il mandato è rinnovabile per una sola volta.

17. Per la validità delle sedute del Consiglio di Amministrazione è necessario che intervenga la maggioranza dei componenti.

18. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e cioè dalla metà più uno di coloro che partecipano alla votazione compresi gli astenuti, salvo che, per determinati argomenti, non sia diversamente disposto. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

19. Per il computo del quorum strutturale e/o deliberativo in caso di frazione di numero inferiore a cinque, il risultato si arrotonda per difetto; in caso di frazione di numero pari o superiore a cinque il risultato si arrotonda per eccesso.

20.  componenti del Consiglio di Amministrazione non partecipano alla seduta sulle questioni che riguardino direttamente la loro persona o che riguardino parenti ed affini entro il quarto grado.

21. Le decisioni degli organi sono rese pubbliche sul sito web dell’Università nell’area riservata fatte salve le norme sul rispetto della privacy.

22. I componenti del Consiglio di Amministrazione che non partecipano, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive alle sedute dello stesso vengono dichiarati decaduti previa diffida, da parte del Rettore, dopo la seconda assenza.

 

 

 

 

Art. 8

Direttore Generale

 

1. Il Direttore Generale è responsabile, sulla base degli indirizzi forniti dal Rettore e dal Consiglio di Amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico amministrativo d’Ateneo, con i compiti e i poteri previsti dallo Statuto in conformità all’art. 16 del D.Lgs. 165/2001.

2. L’incarico di Direttore Generale è attribuito dal Consiglio di Amministrazione, con delibera assunta a maggioranza dei componenti, su proposta del Rettore , sentito il parere del Senato Accademico, a persona in possesso di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali.

3. L’incarico è a tempo determinato, ha durata non superiore ai quattro anni ed è rinnovabile.

4. Il Direttore Generale può essere revocato dall’incarico con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione assunta a maggioranza dei componenti, su proposta del Rettore, previo parere del Senato Accademico, ferme restando le vigenti disposizioni di legge.

 

 

Art. 9

Nucleo di Valutazione

 

1. Il Nucleo di Valutazione esercita le funzioni di valutazione interna dell’efficienza, dell’efficacia e della qualità delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, dell’efficacia dell’azione amministrativa.

2. Il Nucleo di Valutazione è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri in prevalenza esterni all’Ateneo, di elevata qualificazione professionale in materia di valutazione, anche non accademica, il cui curriculum è reso pubblico nel sito internet dell’Università.

3. I componenti sono designati dal Senato Accademico ad eccezione della componente studentesca, costituita dal presidente del Consiglio Studentesco che vi fa parte di diritto; tutti i componenti sono nominati con decreto del Rettore.

Qualora il numero dei componenti il Nucleo di Valutazione sia superiore a sette, il Nucleo medesimo sarà integrato da una ulteriore componente studentesca designata dal Consiglio Studentesco al suo interno.

4. Il coordinatore del Nucleo viene designato dal Senato Accademico tra i professori di ruolo dell’Ateneo.

5. Il mandato dei componenti del Nucleo di Valutazione dura tre anni accademici, ad eccezione del mandato del rappresentante degli studenti che ha durata biennale ed è rinnovabile per una sola volta.

6. Ai membri del Nucleo è attribuita, per le funzioni svolte, un'indennità di funzione rapportata alla presenza effettiva  il cui importo è determinato dal Consiglio di Amministrazione oltre, se dovuto, il rimborso delle spese di trasferta.

 

 

Art. 10

Collegio dei Revisori

 

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo sulla gestione amministrativo-contabile, finanziaria e patrimoniale dell’Ateneo.

2. Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti secondo quanto di seguito indicato:

a) un membro effettivo, con funzioni di presidente, designato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato;

b) un membro effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;

c) un membro effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca tra i dirigenti e funzionari del Ministero stesso.

Almeno due componenti effettivi del Collegio devono essere iscritti al registro dei revisori contabili.

3. I componenti del Collegio sono nominati con decreto del Rettore, durano in carica tre anni accademici e possono essere rinnovati per una sola volta.

 

 

Art. 11

Consiglio Studentesco

 

1. Il Consiglio Studentesco, organo di rappresentanza degli studenti a livello di Ateneo, svolge funzioni consultive ed in particolare di proposta e di controllo sulle questioni che riguardano la condizione degli studenti.

2. E’ composto da 30 componenti: 20 componenti eletti e due rappresentanti per ciascuna Facoltà o Dipartimenti non coinvolti in una Facoltà, designati tra gli studenti eletti nei Consigli di Facoltà o nei Dipartimenti non coinvolti in Facoltà.

3. Il Rettore, con proprio decreto, indice le elezioni per la nomina dei venti componenti del consiglio studentesco.

4. L'elettorato attivo è riservato a tutti gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea, ai corsi di laurea magistrale, ai corsi di dottorato di ricerca e alle scuole di specializzazione con sede amministrativa presso l’Università Politecnica delle Marche, in corso e fuori corso, al momento della votazione.

L'elettorato passivo spetta a tutti gli studenti, regolarmente iscritti per la prima volta all’Università Politecnica delle Marche e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, ai corsi di laurea magistrale, ai corsi di dottorato di ricerca e alle scuole di specializzazione, regolarmente candidati, secondo quanto previsto dai successivi commi.

5. Il voto può essere espresso solo nei confronti delle liste e dei candidati regolarmente presentati.

6. Le liste con l'indicazione dei candidati in numero non superiore a trenta devono essere presentate presso il competente ufficio amministrativo, almeno trentacinque giorni prima della data fissata per le votazioni e le stesse devono essere sottoscritte da un numero di elettori pari a trenta nonché dai candidati per accettazione.

7. Le liste dei candidati di cui è stata accertata la regolarità sono approvate con decreto rettorale e rese pubbliche almeno trenta giorni prima della data delle votazioni.

Avverso la composizione o esclusione dalle liste può essere proposto ricorso scritto da parte degli interessati al Rettore entro due giorni a decorrere dalla pubblicazione degli elenchi. Il Rettore si pronuncia nei successivi due giorni in maniera definitiva.

8. Ogni studente esprime il proprio voto con un massimo di due preferenze all'interno di una sola lista.

9. Almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'inizio delle votazioni il Rettore, con proprio decreto, costituisce i seggi elettorali composti ciascuno da un docente con funzioni di presidente, da due unità di personale tecnico amministrativo, di cui una con funzioni di segretario e da uno studente indicato dal consiglio studentesco in scadenza.

Almeno tre componenti, tra cui il presidente o suo delegato, fra i componenti della commissione, devono essere sempre presenti alle operazioni di voto.

10. Le votazioni si svolgono in minimo due giorni feriali non prefestivi nei termini previsti dall'art. 33 del presente regolamento in un periodo tale da assicurare da parte dell’elettorato il massimo dell'affluenza alle urne.

L'orario minimo delle votazioni nei due giorni è:

1° giorno dalle ore 10.00 alle ore 18.00.

2° giorno dalle ore 10.00 alle ore 15.00.

11. Le elezioni sono valide se vi hanno partecipato complessivamente almeno il 10% degli aventi diritto al voto.

Le votazioni si svolgono in modalità elettronica.

12. Terminate le operazioni di voto accertato il raggiungimento del quorum per la validità delle votazioni si procede alle operazioni di scrutinio.

13. Nell'ipotesi in cui le elezioni non siano valide per il mancato raggiungimento del quorum previsto, il Rettore, entro quindici giorni dalla data delle votazioni, indice un nuovo turno elettorale.

In tal caso le votazioni sono valide indipendentemente dal numero dei votanti.

14. I seggi sono ripartiti, in modo proporzionale, sulla base dei voti ottenuti tra le liste.

15. Sono eletti i candidati appartenenti alle varie liste sulla base delle preferenze ottenute da ciascun candidato.

In caso di parità, nella stessa lista, prevale lo studente più giovane per prima iscrizione all'Università Politecnica delle Marche e in caso di ulteriore parità il più giovane di età.

16. I risultati sono resi pubblici mediante affissione nel sito all’Albo Ufficiale dell’Università entro tre giorni successivi allo scrutinio.

17. Avverso le operazioni elettorali gli elettori partecipanti alle votazioni possono avanzare ricorsi al Senato Accademico in forma scritta da far pervenire all’Amministrazione, per il protocollo, nel termine perentorio di tre giorni successivi alla data di pubblicazione dei risultati.

Il Senato Accademico decide nei quindici giorni successivi.

18. Il Rettore con proprio decreto nomina nei cinque giorni successivi alla scadenza di cui al comma precedente i venti componenti del Consiglio Studentesco. Il decreto di nomina viene pubblicato all’Albo ufficiale nel sito web dell’Università; tale pubblicazione ha valore di notifica agli eletti.

19. Il mandato delle nuove rappresentanze dura due anni accademici e cessa con la nomina delle rappresentanze della tornata successiva.

20. In caso di rinuncia o decadenza di uno dei rappresentanti degli studenti subentra il primo dei non eletti della sua stessa lista fino ad esaurimento della medesima.

21. I rappresentanti degli studenti eletti nei singoli consigli di facoltà e i rappresentanti degli studenti eletti nei consigli di dipartimento non coinvolti in facoltà designano in tempo utile per l’insediamento del Consiglio Studentesco due rappresentanti degli studenti per ciascuna facoltà o dipartimento non coinvolto in facoltà, in seno al Consiglio Studentesco.

La designazione avverrà:

- per i Consigli dei Dipartimenti non coinvolti in Facoltà, fra i rappresentanti degli studenti nei predetti Consigli, eletti contestualmente ai venti componenti del Consiglio Studentesco, compresi gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e alle scuole di specializzazione

- per i consigli di Facoltà tra i rappresentanti degli studenti eletti in consiglio di Facoltà. Qualora il numero di quest’ultimi sia pari a due costoro entreranno di diritto nel Consiglio Studentesco.

In caso di parità tra candidati appartenenti a liste diverse prevale lo studente appartenente alla lista che ha conseguito il maggior numero di voti nel dipartimento non coinvolto in Facoltà, o nel totale dei dipartimenti coinvolti in Facoltà ove prevista e in caso di ulteriore parità il più giovane di età.

Nel caso di parità tra candidati appartenenti alla stessa lista prevale il più giovane per prima iscrizione all’Università Politecnica delle Marche e in caso di ulteriore parità prevale il più giovane di età.

22. Entro trenta giorni dalla nomina di tutti componenti del Consiglio Studentesco lo studente che ha riportato il maggior numero di voti procede alla convocazione del Consiglio Studentesco per l’elezione del presidente.

In caso di parità prevale lo studente appartenente alla lista che ha conseguito il maggior numero di voti.

23. Lo stesso consiglio procede nella medesima seduta, o in quella immediatamente successiva, alla nomina dei rappresentanti degli studenti negli organi accademici.

E' incompatibile la nomina a membro del Senato Accademico contestualmente a quella di membro del Consiglio di Amministrazione.

Tali incarichi sono altresì incompatibili con quello di presidente del consiglio studentesco.

24. Il Consiglio Studentesco adotta un regolamento interno, per il proprio funzionamento, entro novanta giorni dalla sua costituzione.

Il regolamento dovrà garantire il pluralismo democratico, la libertà di espressione e la trasparenza nelle decisioni.

Il regolamento di cui al presente comma, una volta approvato dal Consiglio Studentesco, è emanato dal Rettore, sentito il Senato Accademico.

 

 

Art. 12

Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità

 

1. Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ha compiti propositivi e consultivi; promuove iniziative per l’attuazione delle pari opportunità e la valorizzazione delle differenze di genere, vigila sul rispetto del principio di non discriminazione ai sensi della vigente legislazione italiana e comunitaria. Il Comitato vigila altresì che non siamo intraprese azioni di vessazione (mobbing) all’interno dell’Università.

2. Il Comitato è composto da:

a) quattro rappresentanti del personale tecnico amministrativo;

b) quattro rappresentanti del personale docente;

c) due rappresentanti della componente studentesca, designati dal Consiglio Studentesco al proprio interno.

3. L’elettorato attivo per le componenti di cui alle lettere a) e b) spetta rispettivamente al personale tecnico amministrativo, compresi i collaboratori e gli esperti linguistici, anche a tempo determinato in servizio alla data delle elezioni e ai professori e ricercatori a tempo indeterminato e determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. a) e lett. b) della legge 240/2010.

4. L’elettorato passivo per la componente di cui alla lettera a) spetta al personale tecnico amministrativo, compresi i collaboratori gli esperti linguistici; l’elettorato passivo per la componente di cui alla lettera b) spetta al personale docente in servizio presso l’Università Politecnica delle Marche.

5. Il Rettore indice le elezioni almeno 60 giorni prima della scadenza del mandato ed almeno 30 giorni prima della data fissata per le votazioni.

Il decreto di indizione delle elezioni è reso pubblico mediante affissione sul sito all’Albo Ufficiale dell'Università.

Le votazioni si svolgono in modalità elettronica.

6. L’elettorato passivo spetta per ciascuna categoria ai componenti della categoria stessa che risultano regolarmente candidati.

Le candidature, distinte per categoria, devono essere presentate, presso l’Amministrazione, per il protocollo, almeno 15 giorni prima della data fissata per le votazioni e sottoscritte per accettazione dai candidati.

Le candidature sono approvate con decreto rettorale e pubblicate sul sito dell’Università.

7. Il voto può essere espresso solo nei confronti di elettori regolarmente candidati. Ogni avente diritto al voto può votare non più di uno dei nominativi da eleggere all'interno della propria categoria.

Qualora l'elettore esprima più di una preferenza il voto è da considerarsi nullo.

8. Risultano eletti per ogni categoria coloro che hanno raggiunto il maggior numero di voti espressi.

In caso di parità di voti tra due o più eletti, prevale quello con maggior anzianità nel ruolo; nel caso di parità di anzianità nel ruolo prevale quello più giovane di età.

9. I risultati elettorali sono affissi sul sito all'Albo Ufficiale dell'Università, entro cinque giorni dalle elezioni.

Entro i sette giorni successivi alla pubblicazione può essere proposto ricorso al Senato Accademico in carica, che decide al riguardo nei successivi quindici giorni.

10. Il Comitato disciplina il proprio funzionamento mediante l’adozione di un regolamento approvato con decreto del Rettore, previo parere favorevole del Senato Accademico.

11. La durata in carica è di tre anni accademici ad eccezione della rappresentanza studentesca che ha durata biennale. Il mandato è rinnovabile una sola volta.

 

 

Art. 13

Collegio di Disciplina

 

1. Il Collegio di Disciplina ha il compito di svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari a carico dei professori e ricercatori universitari e di esprimere in merito parere vincolante al Consiglio di Amministrazione.

2. Il Collegio, che opera secondo il principio del giudizio tra pari, è composto da:

a) due professori ordinari;

b) due professori associati;

c) due ricercatori;

d) tre componenti esterni, di cui un professore ordinario, un professore associato ed un ricercatore in servizio presso le università italiane.

3. Per le elezioni delle rappresentanze di cui alle lettere a), b) l’elettorato attivo è costituito da tutti gli appartenenti alla categoria medesima, mentre l’elettorato passivo è costituito da tutti gli appartenenti alla medesima categoria in regime di tempo pieno o che optino per il tempo pieno al momento dell’elezione. Per le elezioni delle rappresentanze di cui alla lettera c), l’elettorato attivo è costituito da tutti i ricercatori a tempo indeterminato e determinato di cui all’art. 24 comma 3, lettera a) e lettera b) della L. 240/2010, mentre l’elettorato passivo è composto dai ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo pieno o che optino per il tempo pieno al momento dell’elezione e dai ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3 lett. b) della L. 240/2010. I componenti di cui alla lettera d) sono designati dal Senato Accademico su proposta del Rettore.

4. Il Collegio disciplina il proprio funzionamento mediante l’adozione di un regolamento, approvato con decreto del Rettore, previo parere favorevole del Senato Accademico che assicuri il contraddittorio.

4-bis. Il potere di iniziativa dei procedimenti disciplinari nei confronti di professori e ricercatori spetta al Rettore. La titolarità del potere di attivazione del procedimento disciplinare quando l’autore della presunta violazione è il Rettore spetta al Decano dell’Università Politecnica delle Marche. 

5. I componenti nominati con decreto rettorale restano in carica tre anni accademici e non sono immediatamente rieleggibili. Al suo interno il Collegio elegge tra i professori ordinari il Presidente a maggioranza dei suoi componenti effettivi.

6. La partecipazione al Collegio non dà luogo a compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

 

 

Art. 14

Conferenza Territoriale e dei Sostenitori - Abrogato

 

 

Art. 15

Commissione Etica

 

1. Sulle violazioni al Codice Etico, qualora non ricadano sotto la competenza del Collegio di Disciplina, decide su proposta del Rettore il Senato Accademico che si avvale del parere di un’apposita commissione, denominata Commissione Etica, composta dal Rettore, o suo delegato, che la presiede, da un professore ordinario, da un professore associato, da un ricercatore, da un tecnico amministrativo, designati dal Senato Accademico tra una rosa di nomi proposta dal Rettore e da un rappresentante degli studenti designato dal Consiglio Studentesco.

2. La Commissione Etica adotta un apposito Regolamento che disciplina i termini e le modalità dinnanzi alla Commissione stessa.

Il Regolamento è approvato dal Senato Accademico ed è emanato con decreto del Rettore.

3. La Commissione Etica dura in carica quattro anni accademici e i suoi componenti non possono essere nominati consecutivamente.

4. Le attività della Commissione Etica devono raccordarsi con i compiti e le attribuzioni del Collegio di Disciplina.

 

 

 

TITOLO III

STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA

 

 

Art. 16

Dipartimenti

 

1. I Dipartimenti costituiscono la struttura fondamentale in cui si articola l’Ateneo. Sono strutture organizzative autonome preposte allo svolgimento della ricerca scientifica e dell’attività didattica e formativa, nonché delle attività rivolte all’esterno ad esse correlate e accessorie.

2. I Dipartimenti dell’Università Politecnica delle Marche sono quelli elencati nell’allegato “C” allo Statuto di autonomia.

3. La richiesta di costituzione di un Dipartimento deve essere avanzata da almeno 35 tra professori di ruolo e ricercatori e deve essere corredata da un progetto didattico scientifico e dagli elementi per valutare la sostenibilità della nuova struttura.

La proposta deve contenere:

a) la denominazione;

b) l’elenco dei professori e dei ricercatori appartenenti ai settori scientifico disciplinari o ad aree scientifiche omogenei, integrati e/o convergenti dal punto di vista delle linee di ricerca o dell’affinità formativa;

c) l’elenco dei corsi di studio alle cui attività didattiche e formative sono finalizzate le funzioni del Dipartimento, in funzione dei settori scientifici prevalenti;

d) l’elenco dei settori scientifico disciplinari e dei settori concorsuali per i quali il Dipartimento è autorizzato a proporre la chiamata dei professori e dei ricercatori a tempo determinato;

e) la proposta motivata di personale tecnico amministrativo e le apparecchiature più significative ritenute necessarie per l'avvio del dipartimento, con l'indicazione dell'eventuale trasferimento da altre strutture dell'ateneo.

4. La proposta di costituzione del Dipartimento include anche l’elenco degli assegnisti di ricerca e dei titolari di contratto di insegnamento di cui all’art. 23 della L. 240/2010, le cui ricerche e i cui insegnamenti siano riferibili a settori scientifico disciplinari pertinenti o affini al Dipartimento stesso.

5. Il Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato Accademico e del Nucleo di Valutazione approva la costituzione del Dipartimento. Il Dipartimento è istituito con decreto del Rettore, con decorrenza dal 1° gennaio successivo all’adozione del provvedimento

6. I Dipartimenti disciplinano il proprio funzionamento mediante l’adozione di un regolamento di funzionamento che è approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

7. Il regolamento di funzionamento deve in particolare contenere le modalità di costituzione delle eventuali sezioni i cui componenti non possono essere inferiori a dieci docenti; esso può prevedere l’articolazione in laboratori di ricerca.

Per le sezioni e i laboratori è comunque esclusa l’autonomia amministrativa, finanziaria e contabile.

8. I Dipartimenti possono costituire, d’intesa tra loro, Centri interdipartimentali di ricerca e servizio.

9. A ciascun Dipartimento è assegnato un responsabile amministrativo che, sulla base delle direttive degli organi di governo del Dipartimento, collabora con il Direttore per le attività volte al migliore funzionamento della struttura, mediante anche l’emissione di atti a rilevanza esterna. In particolare: organizza le risorse umane e strumentali assegnate alla segreteria amministrativo-contabile e ne coordina le attività assumendo la responsabilità, in solido con il Direttore, dei conseguenti atti.

 

 

Art. 17

Organi del Dipartimento

 

1. Sono organi del Dipartimento:

a) il Consiglio;

b) il Direttore;

c) la Giunta, ove costituita;

d) la Commissione Paritetica , ove prevista.

 

Art. 18

Consiglio di Dipartimento

 

1. Il Consiglio di Dipartimento è organo di programmazione e di gestione del Dipartimento.

Compete al Consiglio di Dipartimento proporre la selezione dei docenti da sottoporre al parere delle Facoltà, laddove costituite, e del Senato Accademico e alla delibera del Consiglio di Amministrazione

2. Fanno parte del Consiglio di Dipartimento:

a) il Direttore;

b) i professori e i ricercatori afferenti al Dipartimento;

c) una rappresentanza del personale tecnico amministrativo pari ad un terzo del personale stesso, fino ad un massimo di un sesto del personale di cui alle precedenti lettere a) e b);

d) i rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale, afferenti al Dipartimento;

e) i rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di Dottorato di ricerca e alle Scuole di Specializzazione afferenti al Dipartimento;

f) il responsabile amministrativo che svolge funzioni anche di segretario verbalizzante;

g) un rappresentante dei docenti a contratto e un rappresentante degli assegnisti di ricerca, senza diritto di voto.

3. Il numero complessivo della rappresentanza di cui alla lettera d) è pari al 15% dei professori e ricercatori componenti il Consiglio di Dipartimento, con arrotondamento per difetto in caso di frazione di numero inferiore a cinque, e per eccesso in caso di frazione uguale o superiore a cinque. Il numero complessivo delle rappresentanze di cui alla lettera e) è pari a un massimo di 2 unità per gli iscritti ai Corsi di dottorato di ricerca e a un massimo di 2 unità per gli iscritti alle Scuole di Specializzazione per i Dipartimenti della Facoltà di Medicina.

4. Per la rappresentanza del personale tecnico amministrativo di cui alla lettera c) ha diritto al voto il personale di ruolo assegnato al dipartimento. L’elettorato passivo coincide con l’elettorato attivo, ad eccezione del personale comandato e del personale che si trova in regime di aspettativa senza assegni. Sono comunque esclusi dall’elettorato sia attivo che passivo coloro che si trovano sospesi dal servizio per sentenza di condanna passata in giudicato o per provvedimento disciplinare, o che si trovano sospesi cautelativamente perché assoggettati a procedimento penale o disciplinare.

5. L’elettorato attivo per le rappresentanze di cui alle lettere d) ed e) spetta a tutti gli studenti in corso e fuori corso regolarmente iscritti ai Corsi di Laurea e Corsi di Laurea Magistrale afferenti al Dipartimento nonché agli iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca delle Scuole di Dottorato insistenti nel Dipartimento stesso e infine per i Dipartimenti della Facoltà medica agli iscritti alle Scuole di Specializzazione che afferiscono a ciascun Dipartimento.

6. Le elezioni delle rappresentanze studentesche nel Consiglio di Dipartimento avvengono nei tempi e nei modi stabiliti dall’art. 11 per il Consiglio Studentesco a cui si fa espresso rinvio; il numero dei candidati non deve essere superiore al doppio degli eleggibili.

7. Le rappresentanze dei Professori a contratto e degli Assegnisti di ricerca sono designate all’interno di ciascuna categoria sulla base di un elenco predisposto per ogni categoria fra tutti coloro che abbiano stipulato un contratto di insegnamento almeno per il 1° anno accademico a cui si riferisce il mandato nel settore scientifico disciplinare afferente al dipartimento o di un assegno di ricerca attivato presso il dipartimento stesso avente durata almeno per il 1° anno accademico a cui si riferisce il mandato.

La designazione avverrà con voto palese per ogni categoria su una rosa di almeno cinque nominativi per ciascuna, proposta dal direttore di dipartimento. Risulteranno designati il docente e l’assegnista che abbiano ricevuto il numero maggiore di voti.

In caso di parità di voti prevalgono il  docente e l’assegnista titolare del contratto da minor tempo; in caso di ulteriore parità il più giovane di età.

8. La durata dei mandati delle rappresentanze in seno al Consiglio di Dipartimento è pari ad un triennio accademico, eccezion fatta per le rappresentanze degli studenti la cui durata di ogni mandato è biennale.

Tutti i mandati delle rappresentanze sono rinnovabili per una sola volta.

9. Fatto salvo il principio di partecipazione e di informazione all’interno del Consiglio di Dipartimento, in tutte le questioni riguardanti le funzioni e l’attività del personale docente il Consiglio stesso delibera nella composizione limitata ai soli docenti, appartenenti alla fascia corrispondente e a quella superiore.

Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore non meno di tre volte l’anno o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. Per la validità delle adunanze è necessario che intervenga la maggioranza dei componenti; nel computo per determinare tale maggioranza si detrae il numero degli assenti giustificati.

I verbali del Consiglio di Dipartimento portano la firma congiunta del Direttore e del responsabile amministrativo del Dipartimento.

10. Le altre modalità di funzionamento del Consiglio sono disciplinate dal Regolamento di funzionamento di ciascun Dipartimento.

 

 

Art. 19

Direttore del Dipartimento

 

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento, ne promuove le attività ed è responsabile del suo funzionamento.

2. Le elezioni del direttore di dipartimento sono indette dal decano del dipartimento, con proprio provvedimento, nei quattro mesi precedenti la data di scadenza del mandato e comunque entro e non oltre il 15 settembre antecedente l’inizio del triennio accademico. In tale provvedimento è riportato il calendario elettorale con indicazione di tutti i termini inerenti le fasi della procedura elettorale in modo che il completamento della procedura sia assicurato prima della scadenza del mandato stesso.

3. L’elettorato attivo per l’elezione del direttore di dipartimento spetta a tutti i componenti il Consiglio di Dipartimento, ad esclusione della rappresentanza dei docenti a contratto e degli assegnisti che partecipano al Consiglio senza diritto di voto.

4. Il direttore di dipartimento è eletto fra i professori ordinari a tempo pieno afferenti al dipartimento. In caso di indisponibilità di professori di I fascia, la carica di direttore può essere affidata ad un professore di II fascia, a tempo pieno afferente al dipartimento. L’elettorato passivo spetta ai professori che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato. Non hanno l’elettorato passivo i professori che si trovano in regime di

aspettativa senza assegni.

5. Sono esclusi dall’elettorato sia attivo che passivo coloro che si trovano sospesi dal servizio per sentenza di condanna passata in giudicato o per provvedimento disciplinare, o che si trovano sospesi cautelativamente perché assoggettati a procedimento penale o disciplinare.

6. Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione. In caso di mancato raggiungimento del risultato elettorale prescritto si procede ad una seconda votazione e il

direttore risulta eletto a maggioranza dei votanti. La votazione in quest’ultimo caso è valida se hanno partecipato al voto almeno un terzo degli aventi diritto al voto. Qualora anche nella seconda votazione non si raggiunga la maggioranza richiesta, si procede al ballottaggio fra coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. Rimane fermo il quorum per la validità della votazione.

7. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza.

8. Il regolamento di funzionamento stabilisce le modalità per la nomina della Commissione di seggio per le modalità di voto e di scrutinio.

9. Il Direttore viene nominato con decreto rettorale, il mandato dura tre anni accademici ed è rinnovabile una sola volta.

10. Il Direttore designa tra i professori ordinari o associati a tempo pieno un Vice Direttore, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il Vice Direttore è nominato con decreto del Rettore.

11. In caso di dimissioni anticipate dalla carica o di cessazione dal servizio o di altre cause di decadenza dalla carica il Decano del Dipartimento provvede ad indire nuove elezioni e le funzioni sono temporaneamente assunte dal Vice Direttore. Il neo eletto assume la carica in corso d’anno. Qualora il neo eletto assuma la carica entro il 30 giugno, il triennio decorrerà dal 1° novembre dell’anno precedente; qualora il neo eletto assuma la carica oltre questo termine, il triennio decorrerà dal 1° novembre successivo alla elezione.

 

 

Art. 20

Giunta di Dipartimento

 

1. La Giunta, ove costituita, coadiuva il Direttore nell’esercizio delle sue funzioni ed esercita attività istruttoria su tutte le materie attribuite al Consiglio di Dipartimento. Nel caso in cui il Dipartimento sia articolato in sezioni, la costituzione della Giunta è obbligatoria.

La Giunta delibera sulle materie ad essa espressamente delegate dal Consiglio di Dipartimento. La delibera con cui viene approvata la delega, assunta a maggioranza dei componenti del Consiglio di Dipartimento, definisce i criteri, la durata e i limiti delle delega, il cui contenuto non può comunque eccedere l’ordinaria amministrazione.

2. La Giunta di Dipartimento è composta dal Direttore, dal responsabile amministrativo anche con funzioni di segretario verbalizzante, da un rappresentante del personale tecnico amministrativo eletto all’interno della stessa componente in Consiglio di Dipartimento, da due rappresentanti degli studenti eletti all’interno della medesima componente in Consiglio di Dipartimento e da una componente docente suddivisa in modo paritetico tra i professori ordinari, professori associati e ricercatori il cui numero sarà definito dal Regolamento di funzionamento, nonché dai responsabili delle sezioni, se costituite.

3. La Giunta viene eletta secondo modalità definite nel Regolamento del Dipartimento e nominata con decreto del Direttore del Dipartimento.

4. Le modalità di funzionamento della Giunta sono definite nel Regolamento di Dipartimento.

 

 

Art. 21

Commissione paritetica di Dipartimento per la didattica e il diritto allo studio

 

1. Presso ogni Dipartimento che non è coinvolto in una Facoltà è istituita la Commissione Paritetica per la didattica e il diritto allo studio.

2. La Commissione Paritetica è composta dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento e da un pari numero di docenti designati dal Consiglio stesso su una rosa di nomi pari al doppio dei designabili proposta dal Direttore di Dipartimento medesimo. La Commissione Paritetica elegge al suo interno, tra i docenti che ne fanno parte, il Presidente.

2-bis.La Commissione paritetica è presieduta e convocata almeno due volte l’anno dal Presidente.

3. I componenti della Commissione Paritetica sono nominati con decreto del Direttore dei Dipartimento.

La componente docente resta in carica tre anni accademici mentre quella studentesca due anni.

I suoi componenti possono essere confermati per una sola volta.

4. La Commissione paritetica elegge al suo interno il Vice Presidente nella persona di uno studente.

 

 

Art. 22

Facoltà

 

1. Per il coordinamento dell’attività didattica è possibile istituire strutture di coordinamento denominate Facoltà, che hanno il compito di gestire i servizi comuni, il coordinamento e la razionalizzazione delle attività didattiche, di proporre l’attivazione o soppressione di Corsi di Studio, comprese le scuole di dottorato e le scuole di specializzazione, la loro afferenza ai Dipartimenti ed i manifesti degli studi, di esprimere pareri in merito alle proposte di selezione dei professori e ricercatori formulate da ciascun Dipartimento e di esprimere pareri sull’offerta formativa di ciascun Dipartimento e sulle linee programmatiche annuali in materia didattica da essi elaborate.

2. La Facoltà è articolata in:

a) il Preside;

b) il Consiglio;

c) l’Assemblea;

d) la Commissione Paritetica.

 

 

Art. 23
Preside della Facoltà

1. Il Preside è nominato dal Rettore a seguito di elezione dall’Assemblea di Facoltà.

2. L’elezione del Preside di Facoltà è indetta dal Rettore, con proprio provvedimento, nei quattro mesi precedenti la data di scadenza del mandato e comunque entro e non oltre il 15 settembre antecedente l’inizio del triennio accademico. In tale provvedimento è riportato il calendario elettorale con indicazione di tutti i termini inerenti le fasi della procedura elettorale in modo che il completamento della procedura sia assicurato prima della scadenza del mandato.

3. L’elettorato attivo per l’elezione del Preside spetta a tutti i componenti dell’Assemblea. L’Assemblea di Facoltà è composta da tutti i componenti dei Consigli di Dipartimento coinvolti nella Facoltà medesima.

4. Il Preside è eletto fra i Professori di I fascia a tempo pieno o che optino per il tempo pieno. E’ incompatibile con la carica di Preside quella di Direttore di Dipartimento e di Direttore dei Corsi di Studio nel rispetto delle incompatibilità previste dalla legge. L’elettorato passivo spetta ai professori che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato. Non hanno l’elettorato passivo i professori che si trovano in regime di aspettativa senza assegni. Entro il decimo giorno antecedente quello indicato per le votazioni, la Facoltà predispone in via definitiva gli elenchi dell’elettorato attivo e dell’elettorato passivo.

5. Il Preside è eletto a scrutinio segreto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione. In caso di mancato raggiungimento del risultato elettorale prescritto si procede ad una seconda votazione e il Preside risulta eletto a maggioranza dei votanti. Qualora anche nella seconda votazione non si raggiunga la maggioranza richiesta, si procede al ballottaggio fra coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. Dopo la prima, le votazioni sono valide se hanno partecipato al voto almeno un terzo degli aventi diritto al voto. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza. Il Rettore nomina la commissione di seggio che sovraintende a tutte le operazioni elettorali. La commissione è composta da un professore ordinario, con funzioni di presidente, un professore associato, un ricercatore e dal responsabile amministrativo della Facoltà o suo delegato con funzioni di segretario.

6. Il mandato dura tre anni accademici ed è rinnovabile per una sola volta. In caso di dimissioni anticipate dalla carica o di cessazione dal servizio o di altre cause di decadenza dalla carica, il Rettore provvede ad indire nuove elezioni e le funzioni sono temporaneamente assunte dal vice preside. Il neo eletto assume la carica in corso d’anno. Qualora il neo eletto assuma la carica entro il 30 giugno, il triennio decorrerà dal 1° novembre dell’anno precedente; qualora il neo eletto assuma la carica oltre questo termine, il triennio decorrerà dal 1° novembre successivo alla elezione.

7. Il Preside designa, tra i professori di ruolo a tempo pieno del Consiglio di Facoltà che non siano Direttori di Dipartimento, un vice Preside che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il vice Preside resta in carica per la durata del mandato del Preside.

 

 

Art. 24
Consiglio di Facoltà

 

1. Il Consiglio di Facoltà dura in carica tre anni accademici ed è così composto:

a) dal Preside;

b) dai Direttori dei Dipartimenti coinvolti;

c) da una rappresentanza dei Coordinatori dei Corsi di Studio, di Dottorato e di Scuola di Specializzazione afferenti ai Dipartimenti coinvolti nella Facoltà fino alla misura del 6% del totale dei docenti appartenenti ai Consigli di Dipartimento coinvolti in Facoltà;

c - bis) da una rappresentanza del corpo docente, esclusi i Coordinatori dei Corsi di Studio, di Dottorato e di Scuola di Specializzazione, fino alla misura del 4% del totale del personale docente appartenente ai Consigli di Dipartimento coinvolti nella Facoltà;

d) da rappresentanti degli studenti eletti dalle componenti studentesche dei Consigli di Dipartimento coinvolti comprese le rappresentanze degli iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca e alle Scuole di Specializzazione, nella misura minima del 15% dei componenti del Consiglio di Facoltà;

Partecipano di diritto al Consiglio di Facoltà senza diritto di voto il Presidente e il vice presidente della Commissione paritetica di Facoltà.

2. L’elettorato attivo per le elezioni delle rappresentanze di cui alle lett. c) e c – bis) del comma 1 spetta a tutto il personale docente appartenente ai Consigli di Dipartimento coinvolti nella Facoltà.

L’elettorato passivo per la rappresentanza di cui alla lett. c) del comma 1 spetta ai Coordinatori dei Corsi di Studio, di Dottorato e di Scuola di Specializzazione afferenti ai Dipartimenti coinvolti nella Facoltà.

L’elettorato passivo per la rappresentanza di cui alla lett. c – bis) del comma 1 spetta a tutto il personale docente appartenente ai Consigli dei Dipartimenti coinvolti nella Facoltà esclusi i Coordinatori dei Corsi di Studio, di Dottorato e di Scuola di Specializzazione.

3. Per la rappresentanza di cui alla lettera d) l’elettorato attivo spetta a tutte le componenti studentesche compresi gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e alle scuole di specializzazione presenti nei Consigli di Dipartimento coinvolti nella Facoltà.

L’elettorato passivo coincide con l’elettorato attivo.

4. Le elezioni delle componenti elettive del Consiglio di Facoltà sono indette dal Rettore con proprio provvedimento nei quattro mesi precedenti la data di scadenza del mandato e comunque entro e non oltre il 15 settembre antecedente l’inizio del triennio accademico. In tale provvedimento è riportato il calendario elettorale con indicazione di tutti i termini inerenti le fasi della procedura elettorale in modo che il completamento della procedura sia assicurato prima della scadenza del mandato.

Al momento di indizione delle elezioni viene determinato il numero degli eleggibili:

- per le rappresentanze di cui alle lett. c) e c – bis) del comma 1 con arrotondamento all’unità inferiore;

- per le rappresentanze degli studenti con arrotondamento per difetto in caso di frazione inferiore a cinque e per eccesso in caso di frazione uguale o maggiore di cinque.

Entro il decimo giorno antecedente a quello indicato per le votazioni, la Facoltà predispone gli elenchi dell’elettorato attivo e passivo secondo quanto disposto nei precedenti commi 2 e 3.

5. L’elezione delle rappresentanze elettive del Consiglio di Facoltà si svolgono a scrutinio segreto.

Ogni elettore può esprimere una sola preferenza.

6. La votazione è valida se ha partecipato alla stessa almeno 1/3 degli aventi diritto al voto per ciascuna rappresentanza. In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto, non si procede allo scrutinio e la votazione è ripetuta nella settimana successiva; essa risulta valida indipendentemente dal numero di votanti.

7. Risultano eletti:

- per i rappresentanti del corpo docente coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto colui che ha maggiore anzianità nel ruolo; nel caso di parità di anzianità nel ruolo prevale il più giovane di età;

- per i rappresentanti degli studenti coloro che abbiano ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità tra candidati appartenenti a liste diverse prevale lo studente appartenente alla lista che ha conseguito il maggior numero di voti nel totale dei dipartimenti coinvolti in Facoltà e in caso di ulteriore parità il più giovane di età.

Nel caso di parità tra candidati appartenenti alla stessa lista prevale il più giovane per prima iscrizione all’Università Politecnica delle Marche e in caso di ulteriore parità prevale il più giovane di età.

8. Il mandato dei rappresentanti nel Consiglio di Facoltà dura tre anni accademici ad eccezione della componente studentesca che dura due anni accademici.

In caso di dimissioni anticipate dalla carica o di cessazione dal servizio o di altre cause di decadenza, il rappresentante è sostituito con il primo dei non eletti in graduatoria ed il nuovo eletto dura in carica per lo scorcio del relativo mandato.

Se non vi sono altri candidati disponibili per la sostituzione, il Rettore indice elezioni suppletive qualora la vacatio si verifichi prima di sei mesi dalla scadenza naturale del mandato, ad eccezione delle rappresentanze studentesche per le quali si attende la nuova tornata elettorale.

Nel caso di un nuovo eletto il mandato ha durata per lo scorcio dello stesso.

La mancata designazione di una o più rappresentanze nel Consiglio non pregiudica la validità della composizione dell’organo, purché il numero dei componenti sia pari alla metà più uno.

9. Ciascuna Facoltà si dota di un proprio regolamento che viene proposto dal Consiglio di Facoltà a maggioranza dei suoi componenti ed approvato dal Senato Accademico previo parere del Consiglio di Amministrazione.

In particolare il Regolamento dovrà stabilire la composizione, le regole di funzionamento e le modalità di elezione della Commissione Paritetica di Facoltà in modo tale da garantire comunque un rappresentante per ogni Consiglio di Corso di Studio.

 

 

Art. 25
Assemblea di Facoltà

 

1. L’Assemblea di Facoltà è composta da tutti i componenti dei Consigli di Dipartimento coinvolti nella Facoltà medesima. Viene convocata almeno due volte l’anno, onde verificare l’andamento complessivo dell’offerta formativa e l’internazionalizzazione della Facoltà.
2. Il Preside relaziona all’Assemblea entro il mese di febbraio sull’andamento dell’attività didattica del precedente anno accademico, inoltre relaziona all’Assemblea per acquisirne il parere sulla proposta dei Dipartimenti nell’impiego delle risorse per il reclutamento del personale docente.

 

 

Art. 26
Commissione Paritetica di Facoltà per la didattica

 

1. In ogni Facoltà è istituita una Commissione paritetica per la didattica e il Diritto allo studio, denominata nel seguito Commissione paritetica.
2. La Commissione paritetica è composta da un ugual numero di docenti e di studenti. La composizione, le regole di funzionamento e le modalità di elezione sono stabilite dal regolamento di Facoltà, in modo da garantire comunque un rappresentante per ogni Consiglio di Corso di Studio.
3. La Commissione paritetica elegge al suo interno il Presidente nella persona di un docente e il Vice Presidente nella persona di uno studente.
4. I componenti della Commissione paritetica di Facoltà sono nominati con provvedimento del Preside e durano in carica tre anni accademici ad eccezione della componente studentesca che dura in carica due anni accademici.

 

 

Art. 27
Corsi di Studio

 

1. L’afferenza del Corso di Studio è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico e del Dipartimento, su proposta del Consiglio della Facoltà, se costituita.

2. I Consigli dei Corsi di Studio sono composti da tutti i docenti titolari degli insegnamenti afferenti ai Corsi interessati – ivi compresi i ricercatori titolari di insegnamento per affidamento o supplenza e i professori a contratto – nonché da una rappresentanza degli studenti nella misura del 15% dei docenti, ivi compresi ricercatori titolari di insegnamento per affidamento o supplenza e i professori a contratto.

3. I Presidenti dei Consigli di Corso di Studio sono eletti dai rispettivi Consigli fra i docenti di ruolo.

Le elezioni dei Presidenti dei Consigli di Corso di Studio devono svolgersi in tempo utile per la determinazione dell’elettorato passivo ai fini delle elezioni delle rappresentanze elettive del Consiglio di Facoltà previste dall’art. 24, comma 1, lett c).

4. L’elezione della rappresentanza studentesca nei Consigli di Corso di Studio avviene nei tempi, nei modi e nei termini previsti per l’elezione dei venti componenti il Consiglio Studentesco a cui si fa espresso rinvio.

5. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, può disporre, a seguito della proposta del Dipartimento interessato o della Facoltà laddove costituita, e in base a valutazioni di carattere organizzativo, che più Corsi di Studio appartenenti a una comune area scientifico-culturale siano retti da un unico Consiglio per la cui composizione si rinvia a quanto stabilito nel precedente comma.

 

 

Art. 28
Centri di Ricerca e Servizio

 

1. I Centri di Ricerca e Servizio sono strutture finalizzate allo svolgimento di ricerche di rilevante impegno scientifico e finanziario e/o ad attività di servizio di interesse comune di più strutture.

2. La costituzione dei Centri di Ricerca e Servizio avviene su proposta delle strutture e degli organi interessati con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.

3. Sono organi di ciascun Centro:

- il Consiglio;

- il Direttore.

Gli organi del Centro durano in carica un triennio accademico e sono rinnovabili .

4. I componenti del Consiglio sono designati dai Consigli delle strutture che partecipano al Centro, tra i professori e ricercatori interessati allo stesso. Partecipa al Consiglio il responsabile amministrativo della struttura cui è affidata la gestione del Centro con funzioni di segretario verbalizzante.

5. Il Centro è retto dal Direttore eletto tra i docenti di ruolo dell’Università dal Consiglio al proprio interno. Il Direttore è nominato con decreto rettorale.

6. Il regolamento del Centro proposto dal Consiglio è approvato dal Senato Accademico previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

7. La durata delle attività del Centro è precisata nella proposta di costituzione. La proposta e il decreto rettorale di istituzione del Centro precisano altresì a quale struttura è affidata la gestione del Centro stesso.

8. Abrogato

 

 

Art. 28 –bis Azienda agraria didattico-sperimentale .

 

L’Azienda agraria didattico-sperimentale è struttura dell’Università Politecnica delle Marche per la sperimentazione, la valorizzazione e il trasferimento delle conoscenze in ambito agrario e delle infrastrutture verdi in connessione con le attività didattiche, dimostrative e di ricerca del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali e con le attività del Centro Orto botanico di ricerca e servizio. 2. L’azienda agraria didattico-sperimentale gestisce, secondo gli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, tutti i terreni agricoli, gli immobili e le strutture ad essa assegnati dall’Università, nonché gli impianti che vi insistono e i macchinari e le attrezzature di proprietà o comunque a disposizione, compresi i terreni, gli immobili e le strutture dell’Orto botanico. 3. L’Azienda dispone di autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile che esercita in ottemperanza alle norme del Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità. 4. Sono organi dell’Azienda: a) il Consiglio; b) il Direttore. 5. All’Azienda viene assegnato il personale tecnico e amministrativo necessario al suo funzionamento. All’Azienda è altresì assegnato un responsabile amministrativo che, sulla base delle direttive del Consiglio, collabora con il Direttore per le attività volte al migliore funzionamento della struttura, e un coordinatore appartenente al ruolo tecnico di elevata professionalità che coadiuva il Direttore per la gestione delle attività colturali, sperimentali e didattiche. 6. L’organizzazione e il funzionamento dell’Azienda sono disciplinati da apposito Regolamento proposto dal Consiglio dell’Azienda, approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

 

 

Art. 29

Comitato per lo Sport Universitario

 

1. Il Comitato per lo Sport Universitario si prefigge lo scopo di promuovere l’attività sportiva degli studenti e del personale universitario, sovraintendendo agli indirizzi di gestione degli impianti a disposizione ed ai programmi di sviluppo delle varie attività.

2. Compongono il Comitato:

a) il Rettore o suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) due componenti designati dagli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti che organizzano l’attività sportiva degli studenti su base nazionale e internazionale;

c) un docente designato dal Senato Accademico ed un rappresentante del personale tecnico amministrativo designato dal Senato Accademico;

d) due studenti designati dal Consiglio Studentesco al suo interno;

e) il Direttore Generale o suo delegato, anche con funzioni di segretario.

3. Ai fini della gestione il Comitato per lo Sport Universitario è equiparato ad un centro di ricerca e servizio.

4. La relazione del Centro Universitario Sportivo, associazione periferica del CUSI, in merito ai programmi e alla gestione delle attività sportive è presentata al Consiglio di Amministrazione ogni anno entro il 31 gennaio per l’anno precedente.

 

 

Art. 30

Centri di Servizio di Ateneo

 

1. Per la predisposizione e la fornitura di servizi di interesse generale, il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza dei componenti e con parere del Senato Accademico, può istituire Centri di Servizio di Ateneo.

2. Sono organi dei Centri di Servizio di Ateneo:

a) il Comitato Tecnico Scientifico;

b) il Direttore.

3. Il Comitato Tecnico Scientifico è composto dai Direttori dei Dipartimenti non coinvolti in Facoltà o loro delegati, dai Presidi o loro delegati e da uno studente designato in occasione del rinnovo del Consiglio Studentesco ogni due anni dal Consiglio Studentesco medesimo.

4. Il Comitato Tecnico Scientifico elegge al proprio interno fra il personale docente il Presidente.

5. Il Direttore che partecipa alle sedute del Comitato Tecnico Scientifico è nominato, su proposta del Rettore, dal Direttore Generale tra il personale appartenente al ruolo tecnico, tecnico scientifico e delle biblioteche, di elevata professionalità e può essere coadiuvato da responsabili operativi.

 

 

Art. 31

Biblioteche

 

1. Le biblioteche sono Centri di Documentazione dedicati alle esigenze della ricerca e della didattica ed inserite funzionalmente in sistemi informativi locali, nazionali, internazionali.

2. Le Biblioteche organizzate nel Centro di Documentazione di Ateneo sono Centro di Servizio di Ateneo, organizzate secondo quanto stabilito nel precedente art. 30.

3. Le Biblioteche devono essere aperte agli utenti almeno sette ore giornaliere con esclusione del periodo di chiusura per ferie o di altre chiusure decise dall’Ateneo.

 

 

TITOLO IV – NORME COMUNI E FINALI

 

 

Art. 32

Sigillo e Labaro

 

1. Il sigillo ufficiale dell'Università Politecnica delle Marche si compone di due pavoni contrapposti, con la testa ruotata, separati da un albero di alloro ove sono posati.

Tale simbolo è racchiuso in due circonferenze che riportano, al loro interno, la scritta Università Politecnica delle Marche.

2. Il labaro dell'Università Politecnica delle Marche ha forma rettangolare, riproduce, al centro, in oro, il sigillo dell'Università posizionato su fondo rosso e nella parte alta del fondo sono riprodotti i colori delle facoltà storiche dell'ateneo dorico.

 

 

Art. 33

Disposizioni comuni relative alle elezioni

 

1. Le elezioni sono indette, se non diversamente stabilito da specifiche disposizioni, almeno trenta giorni prima della data fissata per le votazioni ed almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato. Nel provvedimento di indizione è riportato il calendario con l’indicazione di tutti i termini inerenti le fasi della procedura elettorale in modo che il completamento della procedura sia assicurato prima della scadenza del mandato.

2. Le operazioni di voto si svolgono presso il locale adibito a seggio e nell’orario stabilito nel provvedimento d’indizione di norma coincidente in un giorno feriale non prefestivo preferibilmente dalla ore 9.00 alle ore 18.00.

3. Se non diversamente stabilito da specifiche disposizioni la commissione di seggio è composta da un professore con funzioni di presidente, un docente e una unità di personale tecnico amministrativo con funzioni di segretario.

Almeno due componenti tra cui il presidente o suo delegato all’interno della commissione devono essere sempre presenti alle operazioni del seggio e il seggio al completo deve assistere allo spoglio delle schede votate.

4. Qualora non sia diversamente disposto, l’elettorato passivo coincide con l’elettorato attivo; sono esclusi dall’elettorato passivo il personale comandato, il personale che si trova in regime di aspettativa senza assegni.

5. L’elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

6. Sono comunque esclusi dall’elettorato sia attivo che passivo coloro che si trovano sospesi dal servizio per sentenza di condanna passata in giudicato o per provvedimento disciplinare, o che si trovano sospesi cautelativamente perché assoggettati a procedimento penale o disciplinare.

In tutte le votazioni i candidati non possono essere anche componenti dei seggi elettorali.

7 – bis. Il candidato che viene eletto in rappresentanza di diverse categorie all’interno dello stesso organo deve al momento della nomina esercitare l’opzione per una sola delle stesse.

8. Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto. La votazione è valida, se non diversamente stabilito da specifiche disposizioni, se ha partecipato alla stessa almeno un terzo degli aventi diritto al voto. In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto, non si procede allo scrutinio e la votazione è ripetuta nella settimana successiva; essa risulta valida indipendentemente dal numero di votanti, eccetto quando sia disposto diversamente.

9. La perdita dei requisiti di eleggibilità comporta la decadenza del mandato.

 

 

Art. 34

Incompatibilità e decadenza

 

1. I componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione non possono:

a) ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore limitatamente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione e, per i Direttori di Dipartimento, limitatamente al Senato Accademico, qualora risultino eletti a farne parte;

b) essere componenti di altri organi dell’Università, salvo che del Consiglio di Dipartimento;

c) ricoprire il ruolo di Direttore delle Scuole di Specializzazione;

d) rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato e ricoprire la carica di Rettore, far parte del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Nucleo di Valutazione o del Collegio dei Revisori dei Conti di altre Università, anche telematiche, o di istituti di istruzione superiore italiani, pubblici o privati;

e) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero e nell’Anvur;

f) ricoprire ogni altra carica incompatibile ai sensi della normativa vigente.

2. Il Pro Rettore vicario non può ricoprire altra carica accademica.

3. Le cariche di Rettore, Pro Rettore vicario, delegati del Rettore, membro del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione, nonché la carica di Direttore di Dipartimento e il ruolo di dirigente amministrativo sono incompatibili con quella di membro del Nucleo di Valutazione di Ateneo.

4. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti non può essere conferita al personale dipendente dell’Università.

5. La carica di componente del Collegio di Disciplina è incompatibile con altre cariche accademiche.

6. Tutte le cariche accademiche sono riservate ai professori e ricercatori in regime di tempo pieno, o a coloro che dichiarano di optare per tale impegno al momento della presentazione della candidatura o al momento dell’elezione.

7. I componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione che non partecipano, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive alle sedute dell’organo di appartenenza, vengono dichiarati decaduti previa diffida del Rettore intimata dopo la seconda assenza.

 

 

Art. 35

Durata delle cariche

 

1. Tutte le cariche e rappresentanze elettive durano tre anni accademici a meno che non sia diversamente disposto e ad eccezione delle rappresentanze elettive degli studenti che durano due anni accademici.

2. Per le rappresentanze degli studenti si applica quanto disposto dall’art. 2, comma 2 lett. h) della L. 240/2010 con riguardo all’attribuzione dell’elettorato passivo agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale, Dottorato di ricerca dell’Università.

3. Le cariche accademiche sono rinnovabili una sola volta a meno che non sia diversamente disposto.

In caso di decadenza o cessazione della carica in corso d’anno dei componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione la durata della stessa è per lo scorcio del triennio accademico. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni sul limite del mandato sono considerati anche i periodi già espletati nell’Ateneo alla data di entrata in vigore dello Statuto di autonomia ai sensi della Legge 240/2010 e i mandati parziali in attuazione dello Statuto.

 

 

Art. 36

Principi generali sul funzionamento degli organi collegiali

 

1. Per la validità delle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione è necessario che intervenga la maggioranza dei componenti: non si detrae il numero degli assenti giustificati. Per la validità delle sedute degli altri organi collegiali è necessario che intervenga la maggioranza dei componenti: nel computo per determinare tale maggioranza si detrae il numero degli assenti giustificati.

2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che, per determinati argomenti, non sia diversamente disposto. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

3. Per il computo del quorum strutturale e/o deliberativo in caso di frazione di numero inferiore a cinque, il risultato si arrotonda per difetto; in caso di frazione di numero pari o superiore a cinque il risultato si arrotonda per eccesso. Tale computo vale anche per la determinazione del numero delle rappresentanze degli organi collegiali stabilite dal presente regolamento in termini percentuali.

4. I componenti del collegio non partecipano alla seduta sulle questioni che riguardano direttamente la loro persona o che riguardino parenti ed affini entro il quarto grado.

5. I verbali delle sedute degli organi sono pubblici e si applicano le vigenti norme sull’accessibilità degli atti. Il grado di pubblicità è commisurato alla rilevanza esterna dell’organo secondo le disposizioni di funzionamento degli organi collegiali e garantendo in ogni caso il rispetto della privacy dei soggetti e lo svolgimento della discussione negli organi.

 

 

Art. 37

Copertura assicurativa e patrocinio legale

 

1. L’Università può accendere un’assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dall’esercizio dell’attività amministrativo-contabile relativa ai componenti degli organi di governo ad esclusione della responsabilità amministrativo-contabile derivante da dolo o colpa grave. I limiti della copertura sono commisurati al grado di rischio assicurativo secondo le norme di carattere generale che disciplinano l’organizzazione, il funzionamento e la responsabilità degli organi dell’Università.

2. L’Università può assumere a proprio carico le spese di difesa legale per l’assistenza dei dipendenti nei confronti dei quali sia stato aperto un procedimento di responsabilità penale e/o civile per fatti o atti compiuti nell’espletamento dei compiti di ufficio. Tale spesa può essere assunta a condizione che l’Università non si sia costituita parte civile.

Il dipendente interessato è tenuto alla restituzione degli oneri di difesa sostenuti dall’Università nel caso questi sia stato condannato con sentenza passato in giudicato per fatti commessi con dolo o colpa grave.

 

 

Art. 38

Calendario Accademico

 

L’anno accademico ha inizio il primo novembre. Su deliberazione del Senato Accademico può essere decisa ogni anno la modifica dell’inizio dell’attività didattica.

 

 

Art. 39

Regolamenti dell’Ateneo

 

1. Tutti regolamenti adottati dall’Università vengono emanati con decreto rettorale.

2. I Regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro emanazione, salvo che non sia diversamente stabilito.

3. Le eventuali modifiche sono approvate con le medesime procedure previste per la loro adozione.

 

 

Art. 40

Regolamento generale di Ateneo

 

1. Il presente Regolamento generale di Ateneo entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua emanazione.

2. Il Regolamento generale di Ateneo, una volta emanato, viene pubblicato nei modi e nella forme previsti dalla normativa vigente.

3. Il Regolamento generale di Ateneo è modificato con decreto rettorale, previa deliberazione adottata a maggioranza dei componenti del Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio Studentesco.”