Regolamento per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT) ai sensi dell'art. 24 della Legge 240 del 30 dicembre 2010

(così come modificato dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79 di conversione del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36)

Emanato con D.R. n^ 765 del 24 luglio 2023
 

 

Art. 1. Finalità e ambito di applicazione

  1. Il presente Regolamento disciplina le procedure di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai fini dello svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, nonché di attività istituzionale, presso l’Università Politecnica delle Marche.
  2. Le procedure di selezione sono indette nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta Europea dei ricercatori e del Codice Etico dell’Ateneo e delle disposizioni nazionali, le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettanti ai Ricercatori a tempo determinato.
  3. Ai fini del presente Regolamento:
    - per SSD s’intende il Settore scientifico-disciplinare;
    - per SC s’intende il Settore concorsuale; - per MSC s’intende il macrosettore concorsuale, di cui al D.M. 30 ottobre 2015, n. 855;
    - per GSD s’intende il Gruppo scientifico-disciplinare di cui all’art. 14, comma 6-bis, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;
    - per RTT le/i Ricercatrici/ori a tempo determinato di cui all’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, così come novellato dall’art. 14, comma 6-decies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

 

Art. 2. Natura del rapporto di lavoro

  1. Il rapporto di lavoro, che si instaura tra l’Università e le/i Ricercatrici/ori a tempo determinato in base al presente regolamento, è disciplinato da un contratto di lavoro subordinato di diritto privato a termine ed è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale, previsto per i redditi da lavoro dipendente.
  2. L’Università provvede alla copertura assicurativa per rischi da infortunio e responsabilità civile.

 

Art. 3. Durata del rapporto di lavoro

  1. Le/i ricercatrici/tori a tempo determinato possono essere assunte/i sulla base di un contratto di durata complessiva di sei anni non rinnovabile;
  2. Ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente non sono, su richiesta del titolare del contratto, computati;
  3. I contratti stipulati ai sensi del presente regolamento non danno diritto in ordine all’accesso ai ruoli;
  4. A partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, l’università valuta (su istanza dello stesso e per la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia) il titolare del contratto che abbia conseguito l’abilitazione scientifica nazionale.

 

Art. 4. Copertura finanziaria

  1. Gli oneri derivanti dall'attribuzione dei contratti di cui al presente regolamento devono essere garantiti da almeno una delle seguenti modalità:
    a) fondi stanziati a bilancio dal Consiglio di Amministrazione;
    b) fondi esterni all’Ateneo acquisiti mediante apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati che devono garantire la copertura finanziaria per almeno 15 anni e prevedere la sottoscrizione della fideiussione a garanzia del credito per l’Ateneo e l’onere in capo al sottoscrittore di sostenere gli eventuali miglioramenti economici disposti per legge;
    c) fondi derivanti da programmi comunitari o di altri organismi internazionali destinati alla ricerca o alla formazione attraverso la ricerca e contratti su fondi di programmi nazionali che prevedano esplicitamente l’attivazione di contratti per Ricercatori universitari con contratto a tempo determinato.

 

Art. 5. Attivazione della procedura

  1. L'attivazione dei contratti è proposta dal Consiglio di Dipartimento, in seduta plenaria, nell'ambito della propria disponibilità di bilancio di Ateneo e sulla base della programmazione di Dipartimento e di Ateneo, tenuto conto dei vincoli di legge.
  2. La proposta è adottata con apposita delibera dell’organo della struttura richiedente e deve contenere:
    a) l’indicazione del titolo di dottore di ricerca o, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica richiesto quale requisito di ammissione alla procedura selettiva;
    b) l’eventuale indicazione del progetto di ricerca cui è collegato il contratto;
    c) la specificazione del SC/GSD e di un eventuale profilo che contenga anche l’indicazione di uno o più SSD per i quali è indetta la procedura selettiva di chiamata;
    d) il Dipartimento di afferenza;
    e) la sede di svolgimento delle attività;
    f) la lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza;
    g) il regime di impegno (tempo pieno o definito);
    h) la modalità di copertura finanziaria della posizione;
    i) il trattamento economico, secondo quanto previsto all’Art. 15 del presente Regolamento;
    j) i requisiti di ammissione alla procedura selettiva, secondo quanto previsto dal successivo art. 7;
    k) il numero massimo di pubblicazioni che le/i candidate/i possono presentare ai fini della selezione, in ogni caso non inferiore a 12;
    l) l’indicazione se la procedura da attivare è aperta o è soggetta ad una delle riserve di partecipazione di cui all’art 9 ed al comma 1 lett. A e B dell’articolo 18 del presente Regolamento;
  3. La proposta può, inoltre, prevedere, ove necessario o comunque ritenuto opportuno per i SSD di pertinenza, l’accertamento della conoscenza della lingua italiana per i/le candidati/e straniere/i, che dovrà essere oggetto di valutazione da parte della Commissione.
  4. Il Consiglio di Amministrazione, sulla base della programmazione del Dipartimento richiedente e delle indicazioni del Senato Accademico di cui all’art. 18 – comma 2 della Legge 30.12.2010, n. 240, accerta la copertura finanziaria ai fini del reclutamento dei ricercatori a tempo determinato che, in caso di autofinanziamento sarà comprensiva delle trattenute lorde a carico del Dipendente e degli oneri a carico dell’Ente.

 

Art. 6. Indizione della procedura di valutazione comparativa

  1. Il bando di indizione della selezione è emanato con decreto Rettorale e pubblicato sul sito web dell’Ateneo, del Ministero e dell’Unione Europea.
  2. Dalla data della sua pubblicazione decorre il termine, di durata non inferiore a 20 giorni, per la presentazione delle domande.
  3. In esso sono specificate le funzioni del ricercatore a tempo determinato, i diritti, i doveri, nonché il relativo trattamento economico e previdenziale.
  4. Le domande di partecipazione alla selezione devono essere presentate esclusivamente per via telematica con le modalità e nei termini previsti dal Bando di indizione della procedura entro il termine perentorio delle ore 24 della data di scadenza prevista dal bando.
  5. Nella domanda di partecipazione le/i candidate/i debbono:
    - indicare un indirizzo di posta elettronica al quale inviare ogni comunicazione;
    - presentare per via telematica il curriculum vitae, con allegato sia l’elenco delle pubblicazioni che sono oggetto di valutazione, nel rispetto del numero massimo indicato nel bando, sia l’elenco complessivo delle pubblicazioni;
    - le pubblicazioni scelte debbono essere inviate in formato digitale unitamente alla domanda di partecipazione, entro i termini stabiliti nel Bando.

 

Art. 7. Requisiti di partecipazione alla procedura di selezione

  1. Sono ammessi a partecipare alla procedura di selezione le/i candidate/i che siano in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente ovvero, per i settori interessati, del diploma di scuola di specializzazione medica.
  2. Le/i candidate/i in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito all’estero dovranno allegare all’istanza di partecipazione copia del provvedimento rilasciato dalle autorità 4 competenti con il quale è stata riconosciuta l’equipollenza ai sensi dell’art. 74 del D.P.R. n. 382/1980 o copia della ricevuta di avvenuta consegna dell’istanza di richiesta di riconoscimento inviata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione pubblica ex art. 38 del D.lgs. n. 165/2001.
  3. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla valutazione comparativa. 4. L’esclusione dalla procedura di selezione è disposta con motivato decreto del Rettore e notificata all’interessato.

 

Art. 8. Incompatibilità ed esclusioni

  1. Il contratto di ricercatrice/ore a tempo determinato è incompatibile con:
    - qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati;
    - con la titolarità di contratti di ricerca anche presso altre università o enti pubblici di ricerca;
    - con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.
  2. Sono inoltre esclusi dalle procedure pubbliche di selezione:
    - i soggetti che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, dei nuovi contratti per la funzione di ricercatore universitario a tempo determinato in tenure track (RTT) ad esclusione dei titolari dei contratti stipulati ai sensi del precedente testo dell’articolo 24 della L. n. 240/2010;
    - soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio;
    - coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore o un ricercatore appartenente alla struttura che effettua la proposta di attivazione del contratto ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. (art. 18, comma 1 lett. b , della Legge n. 240/2010).

Art. 9. Riserve

  1. L’Ateneo, nell'ambito della programmazione triennale, vincola risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti di ricercatore a tempo determinato, in favore di candidate/i che per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso altre università o istituti di ricerca, italiani o stranieri.

 

Art. 10. Commissione giudicatrice

  1. La Commissione giudicatrice è composta garantendo, di norma, una adeguata rappresentanza di genere, da tre professori, di cui almeno uno di I fascia, o equivalenti se stranieri, appartenenti allo specifico GSD/MSC/SC oggetto della posizione cui si riferisce il bando, designati dal Consiglio della struttura didattico scientifica che ha richiesto l’attivazione della procedura di reclutamento.
  2. Non possono far parte della Commissione:
    a. coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
    b. coloro che abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso, o un rapporto di unioni civili tra persone dello stesso sesso oppure che siano in stato di convivenza di fatto con i candidate/i così come regolato dalla normativa vigente; c. coloro che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell’art. 6 - comma 7 della Legge 240/2010.
  3. La Commissione giudicatrice è nominata con Decreto Rettorale, pubblicato, secondo le modalità di legge, sul sito web di Ateneo.
  4. Eventuali istanze di ricusazione dei Commissari da parte delle/i candidate/i vanno rivolte al Rettore nel termine di otto giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di nomina della Commissione sul sito web dell’Ateneo.
  5. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere adeguatamente riportate a verbale. La discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica e la prova di accertamento della lingua potranno essere svolte in forma telematica, con le modalità previste dal bando.
  6. La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d’ufficio per i componenti della Commissione giudicatrice, fatti salvi i casi di forza maggiore. La mancata partecipazione ai lavori da parte dei componenti la Commissione, accertata con decreto rettorale, comporta la decadenza dalla Commissione stessa. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente di Commissione per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il decreto di accettazione da parte del Rettore.
  7. La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro 90 giorni dal decreto di nomina. Su richiesta del Presidente può essere concessa dal Rettore una proroga per un massimo di 30 giorni. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti o la presentazione della richiesta di proroga debitamente motivata, il Rettore provvede a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.
  8. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi nel termine suddetto, il Rettore, su proposta del Direttore di Dipartimento, avvia le procedure per la nomina di una nuova commissione sulla base della nuova designazione formulata dal Dipartimento interessato. Nel contempo stabilisce un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
  9. I Commissari potranno essere nominati presso UNIVPM in un massimo di due Commissioni per concorsi per ricercatore RTT nell’anno solare.

 

Art. 11. Selezione e criteri di valutazione

  1. La selezione tra le/i candidate/i candidati ammesse/i è effettuata sulla base dei titoli e delle pubblicazioni, ivi compresa la tesi di dottorato, discussi pubblicamente con la Commissione.
  2. Nella prima seduta la Commissione giudicatrice predetermina i criteri da utilizzare per l’attribuzione di un punteggio ai titoli e alle pubblicazioni presentate dalle/dai candidate/i ammesse/i alla discussione pubblica con la commissione, nonché i criteri di massima utili alla valutazione comparativa dalle/dai candidate/i, tenendo conto in ogni caso di quanto indicato al successivo comma 4 del presente articolo.
  3. La Commissione effettua la valutazione preliminare delle/dei candidati, a seguito della quale esprime un giudizio analitico sui titoli, sul curriculum, sull’attività didattica, e sulla produzione scientifica, compresa la tesi di dottorato.
  4. La valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche delle/dei candidate/i avviene nel rispetto dei criteri e dei parametri definiti con D.M. n. 243 del 25.5.2011.
  5. A seguito della valutazione preliminare, le/i candidate/i comparativamente più meritevoli, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, sono ammessi in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque in misura non inferiore a sei unità, alla discussione pubblica con la Commissione dei titoli e della produzione scientifica.
  6. Le/i candidate/i sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.
  7. Le/i candidate/i sono convocati per la discussione dei titoli con almeno 20 giorni di preavviso.
  8. La procedura selettiva viene effettuata mediante: - valutazione dei titoli, del curriculum, dell’attività didattica, della produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato) e dell’eventuale attività clinico-assistenziale secondo i criteri e parametri individuati con Decreto Ministeriale 25 maggio 2011, n. 243; - accertamento delle competenze linguistiche
  9. Contestualmente al colloquio si svolgerà l’accertamento delle competenze linguistiche dalle/dai candidate/i.
  10. Al termine della discussione sostenuta dalle/dai candidate/i e a seguito della stessa, la Commissione attribuisce un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione, ed esprime un giudizio sulla conoscenza della lingua straniera.
  11. Sulla base dei punteggi attribuiti nella valutazione dei titoli e della produzione scientifica, la Commissione redige una graduatoria di merito che può essere utilizzata unicamente in caso di rinuncia del vincitore, qualora ciò sia stato previsto nel bando.
  12. Gli atti della Commissione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, con allegati i giudizi analitici individuali e collegiali espressi sui titoli, il curriculum, la produzione scientifica di ciascuna/o candidata/o, nonché dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti.
  13. In caso di irregolarità o di vizi di forma il Rettore rinvia gli atti alla Commissione assegnandole contestualmente un termine perentorio per la regolarizzazione.

 

Art. 12. Approvazione degli atti

  1. Gli atti della procedura selettiva sono approvati con decreto del Rettore che accerta, entro 30 giorni dalla consegna dei verbali al competente ufficio dell’Amministrazione, la regolarità formale degli atti e procede alla pubblicazione sul sito di Ateneo.
  2. Nella prima seduta utile del Consiglio di Dipartimento, dopo la pubblicazione degli atti, il Dipartimento procede alla chiamata della/dei vincitori/vincitrici.
  3. Il contratto dovrà essere sottoscritto entro i 15 giorni successivi al ricevimento della comunicazione.
  4. In caso di rinuncia dell’interessato, si procede, con le modalità previste ai precedenti commi, ad una nuova proposta di chiamata sulla base della graduatoria di merito, ove prevista nel bando.
  5. Il contratto per la funzione di ricercatore universitario a tempo determinato è stipulato entro il termine perentorio di 90 giorni dalla conclusione della procedura di selezione;
  6. In caso di mancata stipula del contratto, per i tre anni successivi l'Ateneo non può bandire nuove procedure di selezione per il medesimo GSD/SC in relazione al Dipartimento interessato.

 

Art. 13. Stipula del contratto di lavoro e relativa durata

  1. A seguito dell’approvazione della chiamata da parte del Consiglio di Amministrazione il/la vincitore/vincitrice della procedura selettiva per RTT è invitato a stipulare il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, per la cui validità è richiesta la forma scritta.
  2. Nel contratto dovranno essere indicati:
    - la data di inizio e di fine del rapporto di lavoro;
    - le prestazioni richieste;
    - il trattamento economico.
  3. Il contratto di lavoro è sottoscritto dal contrattista e dal Rettore.
  4. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all’ultimo giorno di effettivo servizio.

 

Art. 14. Trattamento giuridico

  1. Il Consiglio della struttura interessata determina all’inizio dell’attività e di ogni anno accademico, sentito il ricercatore interessato, gli impegni e le modalità di esercizio delle funzioni scientifiche e di quelle didattiche.
  2. I contratti di cui al presente regolamento possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito.
  3. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.
  4. L’attività didattica del ricercatore deve essere annotata in un apposito registro validato dal Responsabile della struttura di afferenza e dal Responsabile della struttura di coordinamento didattico, in caso di attribuzione di un corso ufficiale.
  5. Al termine di ogni anno di attività, il ricercatore a tempo determinato è tenuto a depositare presso la struttura di afferenza una relazione dettagliata sull’attività svolta, sulla quale il Consiglio della struttura stessa esprime il proprio giudizio. 
  6. Qualora l’assunzione del ricercatore a tempo determinato si verifichi presso una struttura della Facoltà di Medicina Chirurgia convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale, lo svolgimento dell’attività assistenziale avviene nel rispetto degli accordi esistenti tra l’Ente convenzionato e l’Ateneo.
  7. Eventuali compensi o oneri per lo svolgimento di tale attività sono a carico delle strutture sanitarie ospitanti.
  8. Per quanto non previsto dal presente Regolamento e per quanto compatibili, si applicano le disposizioni che regolano il trattamento giuridico dei ricercatori di ruolo.

 

Art. 15. Trattamento economico

  1. Il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento, da definire con delibera del Consiglio di Amministrazione.

 

Art. 16. Risoluzione anticipata del contratto

  1. Per la risoluzione anticipata del contratto il ricercatore è tenuto a dare un preavviso di almeno 30 giorni.
  2. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha diritto di trattenere all’interessato un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.

 

Art. 17. Chiamata dei Ricercatori a tempo determinato nel ruolo di Professore di seconda fascia

  1. L’Ateneo, nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno degli anni successivi di titolarità, valuta, su istanza dell'interessata/o, la/il titolare del contratto di ricerca che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale ai fini della chiamata (ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 5 bis, della legge 240/2010) nel ruolo di Professoressa/re di seconda fascia.
  2. Non possono essere chiamati come Professori di seconda fascia con la procedura di cui al presente articolo coloro i quali, al momento della chiamata, abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso, con un Professore appartenente al Dipartimento che ha proposto la procedura di chiamata, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
  3. In sede di adozione della delibera di avvio della procedura, il Consiglio di Dipartimento: a) predispone una relazione dettagliata sull’attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, nonché di attività istituzionale ed eventualmente attività clinico‐assistenziale svolta dalla/dal Ricercatrice/ore per la durata del contratto; b) propone la Commissione valutatrice, nominata con decreto del Rettore.
  4. La Commissione:
    a. è composta da tre professori di prima fascia o appartenenti ad un ruolo equivalente, di cui almeno uno può essere individuato tra studiosi di elevato profilo scientifico attivo in università o centri di ricerca di un paese OCSE.
    b. I componenti sono scelti tra i professori appartenenti al medesimo GSD/SC o, in mancanza, tra i professori appartenenti al macrosettore relativo, nel rispetto ove possibile della parità di genere, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 6, commi 7 e 8, della L. 240/2010.
  5. In caso di docente di università straniera il commissario deve essere attivo in un ambito scientifico corrispondente al settore concorsuale bandito.
  6. La verifica dei requisiti dei Commissari è effettuata dal Dipartimento che ne propone la nomina.
  7. Della Commissione non possono fare parte i Professori che:
    a. sono stati membri della Commissione giudicatrice della procedura in esito alla quale il Ricercatore è stato chiamato ed ha preso servizio presso l’Ateneo;
    b. abbiano una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell’art. 6 della Legge 240/2010. I Commissari dovranno dichiarare altresì l’insussistenza delle cause di astensione di cui all’art. 51 c.p.c.
  8. La valutazione, effettuata nel rispetto dei criteri e degli standard qualitativi di cui al D.M. 4 agosto 2011 n. 344, verte sull’attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, nonché di attività istituzionale ed eventualmente attività clinico assistenziale svolta dal Ricercatore per tutta la durata del contratto.
  9. La procedura di valutazione prevede lo svolgimento di una prova didattica su un tema attinente al GSD/SC oggetto di selezione, individuato dalla/o stessa/o.
  10. I lavori della Commissione debbono concludersi entro 90 giorni dal decreto di nomina. Gli atti della Commissione sono approvati dal Rettore con decreto che viene trasmesso al Dipartimento.
  11. In caso di esito positivo della valutazione, il Consiglio di Dipartimento formula la proposta di chiamata.
  12. Il Consiglio di Amministrazione approva la chiamata e stabilisce la data della presa di servizio nel ruolo di Professoressa/re di seconda fascia compatibilmente con le risorse previste a bilancio.

 

Art. 18. Disposizioni transitorie

  1. Le seguenti disposizioni transitorie sono rivolte al passaggio nel nuovo regime di RTT, per i ricercatori che avevano già intrapreso il proprio percorso di ricerca sulla base del vecchio disposto della legge n. 240 del 2010. Fino al 31 dicembre 2026 l’Ateneo:
    a. riserva una quota non inferiore al 25% delle risorse destinate alla stipula dei contratti per ricercatori a tempo determinato RTT ai soggetti che sono, o sono stati:
    - ricercatori a tempo determinato di tipo A;
    - titolari, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, di uno o più assegni di ricerca di cui all'ex articolo 22, della legge 240/2010;
    b. riconosce, a richiesta ed ai fini dell'inquadramento, ai soggetti che stipulano un contratto di ricercatore a tempo determinato RTT:
    - un periodo di servizio pari a tre anni a coloro che sono stati titolari di contratti da ricercatore universitario di tipo A) per almeno tre anni; in questi casi, la valutazione ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia (ai sensi dell'articolo 24, comma 5, legge 240/2010), avviene dopo che siano trascorsi almeno dodici mesi dalla presa di servizio;
    - un periodo di servizio pari a due anni a coloro che sono stati per almeno tre anni titolari di assegni di ricerca, ai sensi dell’art. 22, della legge 240/2010 nel testo previgente alla data di entrata in vigore della legge n .79 del 29.6.2022.

 

Art. 19. Entrata in vigore

Il presente regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla data di emanazione con decreto rettorale. Nella fase transitoria, relativamente alle procedure di chiamata per i ricercatori a TD lett. a) e lett. b) art. 24 della Legge 240 del 30 dicembre 2010 (come antecedente alla riforma di cui alla Legge 29 giugno 2022, n. 79) si fa riferimento al Regolamento per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato emanato con D.R. n^ 555 del 4.06.2021