Regolamento per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile

Emanato con D.R. n. 332 dell'1 aprile 2022

 

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA’
1.Il presente regolamento disciplina le modalità di attuazione all’interno dell’Università Politecnica delle Marche delle disposizioni in materia di lavoro agile di cui al Capo II della Legge 22 maggio 2017, n. 81.
2. Con l’attuazione del lavoro agile l’Ateneo intende perseguire le seguenti finalità:
- introdurre soluzioni organizzative che favoriscano lo sviluppo di una cultura gestionale orientata al risultato e, al tempo stesso, mirata ad un incremento della produttività;
- ottimizzare l’introduzione di nuove tecnologie e reti di comunicazione realizzando economie di gestione;
- rafforzare le misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
- promuovere la mobilità sostenibile;
- promuovere l’organizzazione per obiettivi.

 

ART. 2 – DEFINIZIONI
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) “prestazione di lavoro agile”, la prestazione di lavoro eseguita dal dipendente presso il proprio domicilio o in un altro luogo ritenuto idoneo, collocato al di fuori della sede di lavoro, dove la prestazione sia tecnicamente possibile, con il prevalente supporto di tecnologie dell’informazione e della comunicazione, che consentano il collegamento con le strutture dell’Università, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza e trattamento dei dati personali, dando attuazione al concetto di autonomia e responsabilizzazione, fermo restando il vincolo di subordinazione della prestazione lavorativa;
b) “accordo di lavoro agile”, l’accordo concluso tra il dipendente interessato e l’Amministrazione, con cui si stabilisce la durata, il contenuto, le condizioni di recesso e le modalità di svolgimento della prestazione di lavoro agile;
c) “progetto di lavoro agile”, il progetto individuale definito per iscritto d’intesa con il responsabile della struttura cui è assegnato il dipendente;
d) “sede di lavoro”, la sede dell’ufficio a cui il dipendente è ordinariamente assegnato;
e) “strumenti di lavoro agile”, strumenti tecnologici impiegati dal dipendente per l’esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile;
f) “attività espletabili in modalità agile”: attività che non necessitano di una costante permanenza nella sede di lavoro e che, pertanto, possono essere svolte anche al di fuori di essa;
g) “responsabile di struttura”: Direttore Generale, Direttore di Dipartimento, Preside di Facoltà, Responsabili di Unità Organizzative di 1° livello (Dirigente, Direttore di Centro, Responsabile di Divisione, Servizio, Unità di Coordinamento a Staff, Ufficio a Staff).

 

ART. 3– DESTINATARI
1. La prestazione lavorativa in modalità agile può essere richiesta da tutti i dipendenti, a tempo determinato e indeterminato, in servizio presso l’Università Politecnica delle Marche, purché sussistano le condizioni di seguito specificate.
2. L’Ateneo garantisce la parità e le pari opportunità tra uomini e donne e l’assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta relativa a qualsiasi caratteristica individuale.


ART. 4 – AMBITO DI APPLICAZIONE
1.Il lavoro agile rappresenta una particolare modalità spazio-temporale di svolgimento della prestazione lavorativa, stabilita mediante accordo tra le parti, con riferimento alle attività assegnate al dipendente e ad un approccio al lavoro più flessibile, autonomo e collaborativo.
2.La prestazione lavorativa può essere eseguita in modalità agile quando sussistano le seguenti condizioni:
- possibilità di delocalizzare almeno in parte le attività assegnate al dipendente, senza che sia necessaria la sua costante presenza fisica nella sede di lavoro; 

- possibilità di utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro;
- possibilità di godere di autonomia operativa e di organizzare l’esecuzione della prestazione lavorativa nel rispetto degli obiettivi prefissati;
- possibilità di monitorare e valutare i risultati delle attività assegnate rispetto agli obiettivi programmati.

 

ART. 5 – ASSEGNAZIONE AL LAVORO AGILE
1. Il ricorso al lavoro agile avviene su richiesta del lavoratore al Direttore Generale sulla base di un accordo individuale, definito per iscritto utilizzando lo schema tipo, in coerenza con le esigenze organizzative della struttura concordate con il Responsabile.
2. Il lavoro agile è definito dal Responsabile di struttura in condivisione con il dipendente su obiettivi specifici e misurabili e sulla base di quanto stabilito dal presente Regolamento, coerentemente con il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance dell’Ateneo.
3. Sono comunque escluse dal "lavoro agile" le attività che richiedono un contatto costante con l'utenza ed una presenza continuativa del dipendente nella sede di lavoro.
4. L’attività svolta in regime di lavoro agile sarà oggetto di rendicontazione nelle modalità previste dal Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance.
5. Per accedere al lavoro agile i dipendenti devono adempiere agli obblighi formativi in materia di:
- formazione di base e avanzata sull’utilizzo delle tecnologie utili alla modalità agile, per chi non ne ha usufruito nel periodo di emergenza; 

- aspetti di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e dei rischi connessi all'utilizzo dei dispositivi tecnologici;
- misure di sicurezza anche comportamentale sul corretto utilizzo e sulla tutela delle informazioni, dei beni o dei materiali dell’Università;
- previsioni normative in materia di privacy e tutela dei dati personali.

 

ART. 6 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE
1.Il Responsabile coordina le giornate in lavoro agile dei propri collaboratori allo scopo di garantire il presidio delle attività in presenza e il necessario coordinamento con le attività in modalità agile.
2.A tal fine organizza la propria struttura assicurando su base settimanale lo svolgimento delle attività prevalentemente in presenza, tenendo conto, ai fini dell’assegnazione al lavoro agile, dei seguenti criteri di priorità:
- lavoratrici/lavoratori che si trovino nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità previsto dall'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
- condizioni di salute del dipendente caratterizzate da situazioni di disabilità psicofisiche opportunamente certificate;
- esigenze di assistenza nei confronti di familiari conviventi affetti da handicap o patologie invalidanti;
- esigenze di assistenza nei confronti di parenti e affini entro il secondo grado affetti da handicap o patologie invalidanti;
- esigenza di cura nei confronti dei figli minori fino al compimento dei 14 anni;
- distanza tra l’abitazione del dipendente e la sede di lavoro.

 

ART. 7 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA E DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE
1.La prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro viene eseguita fino a un massimo di due giorni settimanali, concordati con il Responsabile in relazione alle esigenze, alle
attività e alle priorità della struttura e alla necessità di pianificazione dell’organizzazione prevista nell’art. 6. Il mancato utilizzo non ne comporta la differibilità in periodi successivi.
2. Il Responsabile, per esigenze organizzative e con preavviso di almeno un giorno lavorativo, può richiamare in presenza il lavoratore in lavoro agile per sostituire un altro lavoratore assente o per esigenze di lavoro indifferibili o di urgenza.
3. In caso di problematiche di natura tecnica e/o informatica, e comunque in ogni caso di cattivo funzionamento dei sistemi informatici, qualora lo svolgimento dell’attività lavorativa a distanza sia impedito o sensibilmente rallentato, il dipendente è tenuto a darne tempestiva informazione al proprio Responsabile. Questi, qualora le suddette problematiche dovessero rendere temporaneamente impossibile o non sicura la prestazione lavorativa, può richiamare il dipendente a lavorare in presenza. In caso di ripresa del lavoro in presenza, il lavoratore è tenuto a completare la propria prestazione lavorativa fino al termine del proprio orario ordinario di lavoro.

4. Nei giorni di lavoro agile:
- il numero di ore di servizio è quello previsto dall’orario ordinario individuale del dipendente
- non sono configurabili prestazioni di lavoro aggiuntive, straordinarie, notturne o festive
- sono compatibili istituti che comportano riduzione dell’orario di lavoro;
- il lavoratore deve garantire la disponibilità ad essere contattato telematicamente, telefonicamente e/o in videochiamata, compatibilmente con il regime di impegno orario prescelto (tempo pieno - tempo parziale) dalle 9:30 alle 13:00. Nelle rimanenti ore il dipendente può essere contattato, ma non ha l’obbligo di rendersi disponibile.
5. Fatta salva la fascia oraria di compresenza di cui al comma 2, al dipendente in modalità agile è garantito il rispetto dei tempi di riposo previsti dalla norma nonché il “diritto alla disconnessione” dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche nelle seguenti fasce orarie:
- per il personale di categoria B, C e D senza incarico di responsabilità: fino alle 9:00 e dopo le 17:00,
- per il personale di categoria D con incarico di responsabilità: fino alle 9:00 e dopo le 18:00,
- per il personale di categoria EP: fino alle 9:00 e dopo le 19:00,
- per i Dirigenti: fino alle 9:00 e dopo le 20:00.

 

ART. 8– ACCORDO INDIVIDUALE
1.La prestazione di lavoro agile si svolge previo accordo scritto tra le parti.
2.Nell’accordo sono indicati:
- la durata, avendo presente che l’accordo può essere a termine o a tempo indeterminato;
- le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa fuori dalla sede abituale di lavoro, con specifica indicazione del numero delle giornate di lavoro da svolgere in sede e di quelle da svolgere a distanza nei limiti di cui all’art. 7;
- le modalità di recesso, che deve avvenire con un termine non inferiore a 30 giorni salve le ipotesi previste dall’art. 19 della legge n. 81/2017;
- le ipotesi di giustificato motivo di recesso;
- le modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all’esterno dei locali dell’amministrazione nel rispetto di quanto disposto dall’art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e s.m.i..
- la fascia oraria di reperibilità telefonica e/o telematica;
- gli obiettivi della performance specifici, oggetto della prestazione resa in modalità agile, anche ai fini del proseguimento della modalità della prestazione lavorativa in lavoro agile.

 

ART. 9 – LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL LAVORO AGILE
1.Il dipendente può scegliere liberamente il luogo dal quale prestare la propria attività lavorativa in modalità agile, purché risponda ai requisiti di idoneità, sicurezza e riservatezza ed in particolare:
- sia idoneo all'uso abituale di supporti informatici,
- non metta a rischio la sua incolumità psichica o fisica,
- non metta a rischio la riservatezza delle informazioni e dei dati trattati nell’espletamento delle proprie mansioni,
- risponda ai parametri di sicurezza sul lavoro indicati dall’Ateneo.


ART. 10 – RECESSO
1.L’Università o il dipendente possono recedere dall’accordo individuale prima della sua naturale scadenza con un preavviso di almeno 30 giorni, fornendo, per iscritto, le specifiche motivazioni.
2.In caso di lavoratori disabili e di accordo a tempo indeterminato il termine di preavviso da parte dell’Università non può essere inferiore a 90 giorni.
3. L’Università può recedere dall’accordo individuale in qualunque momento, senza preavviso, qualora l’efficienza e l’efficacia delle attività non soddisfino i parametri stabiliti.

 

ART. 11 – TRATTAMENTO GIURIDICO ECONOMICO
1. L’Università garantisce che il personale che si avvale del lavoro agile non subisca penalizzazioni ai fini del riconoscimento della professionalità e della progressione di carriera. L’assegnazione al lavoro agile non incide sulla natura giuridica del rapporto di lavoro subordinato in atto, né sul trattamento economico in godimento.
2. La prestazione lavorativa è equiparata al servizio ordinariamente reso presso le sedi abituali ed è considerata utile ai fini degli istituti di carriera, del computo dell’anzianità di servizio, nonché dell’applicazione degli istituti contrattuali di comparto relativi al trattamento economico accessorio.
3. Al lavoratore agile si applicano le disposizioni in materia di responsabilità, infrazioni e sanzioni disciplinari previste dalle diposizioni normative, dal contratto collettivo di lavoro e dal codice di comportamento.

 

ART. 12 – STRUMENTI DI LAVORO AGILE
1.L’Amministrazione mette in atto ogni adempimento al fine di fornire al personale apparati digitali e tecnologici adeguati alla prestazione di lavoro richiesta e assicura il costante aggiornamento dei meccanismi di sicurezza nonché il monitoraggio dei livelli minimi di sicurezza.
2.L’autorizzazione al lavoro agile è concessa anche in relazione agli eventuali tempi di acquisizione della suddetta strumentazione da parte dell’Amministrazione.
3. In alternativa e in via transitoria, previo accordo con l’Amministrazione e sotto la responsabilità dell’Amministrazione stessa, possono essere utilizzate anche dotazioni tecnologiche del lavoratore che rispettino i requisiti di sicurezza di cui al comma 1.
4.Il lavoratore agile garantisce una buona connettività nel luogo ove svolge la prestazione lavorativa.
5. Le spese relative ai consumi energetici ed il costo della connessione sono a carico del dipendente.


ART. 13 – VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
1.L’adozione delle misure in materia di lavoro agile costituisce oggetto di valutazione nell’ambito dei percorsi di misurazione della performance organizzativa e individuale.
2 L’Università adegua progressivamente i propri sistemi di monitoraggio individuando indicatori idonei a verificare l’impatto delle attività svolte in modalità agile sull’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa, nonché sulla qualità dei servizi erogati.

 

ART. 14 – OBBLIGHI DI CUSTODIA E RISERVATEZZA
1. Il dipendente è tenuto a custodire con diligenza gli strumenti tecnologici messi a disposizione dalla struttura di afferenza e a trattare i dati e le informazioni necessari allo svolgimento dell’attività nel rispetto della normativa vigente e delle istruzioni impartite dall’Università quale Titolare/Responsabile dei dati personali trattati.

 

ART. 15 – SICUREZZA SUL LAVORO
1. Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 l’Università garantisce, la tutela della salute e della sicurezza del dipendente in coerenza con l’esercizio dell’attività di lavoro in modalità agile.
2. Al momento della sottoscrizione dell’accordo individuale viene consegnata al singolo dipendente un’informativa scritta con indicazione dei rischi generali e dei rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, delle relative misure di prevenzione da adottare.


ART. 16. – TUTELA SINDACALE
Al personale in lavoro agile, che deve poter essere informato tramite i canali di comunicazione istituzionali e deve poter partecipare all’attività sindacale che si svolge nell’Ateneo, sono garantiti i diritti sindacali di informazione e partecipazione e il loro esercizio, come previsto da norme di legge e dal CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca vigente.


ART. 17 – DISPOSIZIONI FINALI
1.Il presente regolamento è assunto in via sperimentale nelle more della sottoscrizione del nuovo CCNL per il Comparto Istruzione e Ricerca.