Regolamento per l'utilizzo del Logo dell'Università Politecnica delle Marche

Emanato con decreto rettorale n. 757 del 21 luglio 2022

 

I. Norme Generali

Art. 1
Il presente Regolamento disciplina l’utilizzo del logo dell’Università Politecnica delle Marche all’interno di documenti, materiali e prodotti fisici e/o digitali, in conformità alla disciplina del Brand Identity di cui al link https://www.univpm.it/Entra/Ateneo/Brand_Identity/Identita_di_Ateneo e al Graphic Identity Manual che si allega.
Nel presente regolamento, il termine “logo” è da intendersi come sinonimo di “marchio”.


Art. 2
L’utilizzo del logo dell’Università Politecnica delle Marche dovrà, in ogni caso, avvenire nel pieno rispetto del decoro e della mission dell’istituzione universitaria e del Graphic Identity Manual di Ateneo allegato.

 

II. Utilizzo del Logo da parte di strutture organizzative dell'Università

Art. 3
Le strutture universitarie sono implicitamente autorizzate ad utilizzare il logo per attività rientranti nelle finalità istituzionali o di promozione delle stesse, purché in coerenza con quanto indicato nel Graphic Identity Manual allegato.
Per “strutture universitarie” si intendono gli organi e tutte le articolazioni organizzative dell’Università Politecnica delle Marche.

 

III. Utilizzo del Logo da parte degli studenti

Art. 4
Gli studenti regolarmente iscritti presso corsi di studio dell’Università possono fare uso del logo, come disciplinato dal presente regolamento, per la stampa delle tesi e/o degli ulteriori elaborati previsti dai propri corsi di studio.
Il logo non può comunque essere utilizzato su inviti, locandine, manifesti, opuscoli, comunicati e analoga documentazione, nonché in siti web, riferiti ad eventi autonomamente organizzati da studenti o alle attività di associazioni o di movimenti studenteschi.
Il logo non può essere usato, neanche in parte, nei simboli presentati dalle liste elettorali che concorrono in occasione delle elezioni delle rappresentanze studentesche, né all’interno della documentazione utilizzata dalle liste per la propria campagna elettorale.

 

IV. Utilizzo del Logo a titolo gratuito da parte di soggetti esterni all'Università

Art. 5
Ai sensi dell’art. 78 del “Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità”, è riservata alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione l’adozione dei provvedimenti autorizzativi relativi alla concessione di marchi, simboli e spazi pubblicitari, ad eccezione delle concessioni regolate nell’ambito dei contratti per conto terzi e limitatamente alla durata degli stessi (v. art. 11 del “Regolamento Attività Conto Terzi”).


Art. 6
Ai sensi dell’art. 83 del medesimo “Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità”, il Consiglio di Amministrazione può deliberare la concessione a terzi della licenza d’uso dei marchi e simboli dell’Ateneo. Fatto salvo il decoro dell’Ateneo, il Consiglio di Amministrazione può altresì concedere a terzi spazi pubblicitari.

La concessione dell’utilizzo del logo potrà avvenire a seguito della presentazione di una richiesta formale, indirizzata al Magnifico Rettore, che contenga descrizione puntuale dell'identità soggettiva del richiedente, nonché delle ragioni, dell'ambito di destinazione e delle modalità d’uso del logo dell’Università Politecnica delle Marche.


Art. 7
Le richieste di utilizzo del logo saranno vagliate dagli uffici universitari competenti, che valuteranno i requisiti del richiedente, l’idoneità delle proposte e dei progetti avanzati e determineranno la durata della concessione dell’utilizzo.

 

V. Patrocinio

Art. 8
Per patrocinio si intende l’adesione simbolica dell’Università, sotto forma di espressione di apprezzamento, di sostegno e di pubblico riconoscimento, formulata nei confronti di iniziative realizzate da soggetti terzi, ritenute meritevoli per le loro finalità culturali, scientifiche e formative, in coerenza con i fini istituzionali dell’Ateneo.
La concessione del patrocinio è di competenza del Rettore, cui il soggetto interessato invierà richiesta motivata eventualmente corredata da richiesta di erogazione di contributo a sostegno della medesima iniziativa. La richiesta viene vagliata dagli uffici competenti. La concessione del contributo viene riconosciuta con Decreto Rettorale.

 

VI. Utilizzo del Logo a titolo oneroso da parte di soggetti esterni all'Università

Art. 9
L’Ateneo può concedere a soggetti terzi, previa loro richiesta, il diritto di utilizzare il logo per attività proprie inclusa la commercializzazione di prodotti contraddistinti da tale segno identificativo, qualora queste attività derivino da collaborazioni avute con l’Ateneo. In tali casi è prevista la corresponsione all’Ateneo di un corrispettivo economico costituito da un importo una tantum e/o da una percentuale (fissa o variabile) sulle vendite dei prodotti, che vengono stabilite dal Consiglio di Amministrazione.


Art. 10
La richiesta di utilizzo del logo viene trasmessa al Rettore e contiene la presentazione del soggetto richiedente e delle sue attività, l’illustrazione delle modalità e dei fini prestabiliti per l’uso del logo e ogni altra indicazione utile a definirne l’utilizzo. Il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine alla concessione del logo, alle relative modalità d’uso e alla durata della concessione. Il contratto relativo è sottoscritto dal Direttore Generale.
Il contratto deve espressamente prevedere che l’Ateneo sia tenuto indenne da qualsiasi danno o obbligo che allo stesso possa derivare dall’uso del proprio logo, nonché da qualsiasi utilizzo del nome dell’Università denigratorio o fuorviante per il pubblico.


Art.11
L’Università si riserva il diritto insindacabile di revocare unilateralmente la concessione della licenza d’uso del logo a titolo oneroso, in presenza di cause che possano pregiudicare il nome, l’immagine, il decoro o la reputazione dell’Ateneo.