Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell'Università Politecnica delle Marche

 

Emanato con D.R. n. 601 dell’11 giugno 2018 e modificato con D.R. n. 1183 del 02.10.2019

 

 

Art. 1 – Oggetto


1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi di quanto disposto dall’art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010, le modalità per l’autocertificazione e la verifica dell’effettivo svolgimento delle attività didattiche e di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori dell’Università Politecnica delle Marche, nonché le modalità per la verifica dei risultati dell’attività di ricerca, secondo i criteri definiti dall’ANVUR, ai fini della partecipazione alle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico e ai fini della partecipazione agli organi di valutazione dei progetti di ricerca.

 


Art. 2 – Attività didattica dei Professori e Ricercatori


1. I professori di ruolo a tempo pieno riservano annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell’apprendimento non meno di 350 ore se in regime di impegno a tempo pieno e non meno di 250 se in regime di tempo definito.


2. I ricercatori a tempo indeterminato riservano annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell’apprendimento fino a un massimo di 350 ore se in regime di impegno a tempo pieno e fino a un massimo di 200 se in regime di tempo definito.


3. I ricercatori a tempo determinato riservano annualmente allo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, 350 ore se in regime di impegno a tempo pieno e 200 se in regime di tempo definito.


4. Il carico didattico oltre il quale può essere conferita attività didattica aggiuntiva a titolo retribuito corrisponde:

  • per i professori a 120 ore di attività didattica frontale, se in regime di impegno a tempo pieno e a 80 ore di didattica frontale se in regime di tempo definito
  • per i ricercatori a 350 ore se in regime di tempo pieno e a 200 ore se a tempo definito, di attività didattica, comprensiva dello svolgimento di corsi e moduli curriculari, compiti di tutorato e didattica integrativa.


5. Professori e ricercatori possono essere impegnati in attività didattica frontale, in sede e fuori sede, per un numero di ore annue non superiore a 216, di cui non più di 96 a titolo retribuito.


6. Ai fini della retribuzione dell’attività didattica aggiuntiva, possono ritenersi incluse nella didattica frontale di cui al comma 4, le lezioni svolte nei corsi di dottorato di ricerca, fino a un massimo di 24 ore, e nelle scuole di specializzazione fino a un massimo di 24 ore, purché per ciascuna lezione vengano annotati nel registro delle attività didattiche data e argomento con le medesime modalità previste per gli insegnamenti dei corsi di laurea.


7. Qualora vi siano docenti dell’Ateneo che non raggiungano le 80/120 ore di didattica frontale e nei settori scientifico disciplinari in cui gli stessi sono inquadrati vi siano insegnamenti vacanti, di quest’ ultimi non è consentita la copertura a titolo retribuito mediante affidamenti aggiuntivi o contratti di insegnamento.


8. I professori che non abbiano espresso la propria disponibilità a svolgere altro corso oltre quello attribuito come compito didattico e che siano inquadrati in settori in cui non risultino insegnamenti vacanti, possono svolgere il solo compito didattico anche se di durata inferiore a 80/120 ore, salvo in ogni caso l’espletamento delle 250/350 ore di didattica.

 

 

Articolo 3-  Modalità e verifica dello svolgimento dell’attività didattica dei professori e ricercatori


1. I professori e i ricercatori sono tenuti :

  • a svolgere personalmente il numero di ore minimo di lezioni ed esercitazioni loro affidate
  • a stabilire un orario settimanale di ricevimento degli studenti per l’intero anno accademico, a comunicarlo al Direttore del Dipartimento o al Preside di Facoltà, ove costituita, a renderlo pubblico ed aggiornato
  • a definire in accordo con quanto stabilito dalle strutture didattiche competenti il calendario degli esami e a rendere pubblica all’inizio di ogni appello la programmazione dello svolgimento dell’appello stesso
  • a rispettare l’orario di lezione fissato dalla Facoltà e ove non costituita dal Dipartimento
  • a tenere aggiornata la propria pagina web sul sito istituzionale
  • a pubblicare sulla piattaforma Moodle il materiale didattico relativo ai corsi di insegnamento da svolgere
  • a rispettare il codice etico.

 

2. Qualora il docente per eccezionali e contingenti situazioni di legittimo impedimento e cause di forza maggiore (motivi di salute, impegni scientifici o istituzionali) non possa assolvere i propri compiti, ha l’obbligo di darne tempestiva informazione agli studenti. Ogni variazione dell’orario delle lezioni e ogni impedimento devono essere comunicati al Direttore del Dipartimento o al Preside di Facoltà, ove costituita, i quali, nell’interesse del regolare svolgimento dell’attività didattica, adottano le misure di rispettiva competenza.


3. A fronte di richieste di tesi da parte degli studenti, ciascun docente ha l’obbligo di assegnare e seguire le tesi stesse sulla base della ripartizione del carico didattico effettuata in sede di programmazione didattica, dei vincoli e dei requisiti di accesso accettati e resi pubblici dalle strutture didattiche competenti.


4. Professori e ricercatori sono tenuti ad autocertificare entro il termine del 4 novembre lo svolgimento dei compiti didattici e di servizio agli studenti su appositi registri, annotando il numero di ore effettuate per ciascuna tipologia di attività didattica e il contenuto delle lezioni.


5. Entro il 10 novembre i registri sono trasmessi all’Amministrazione, controfirmati dal Direttore del Dipartimento o dal Preside Facoltà unitamente alla dichiarazione, resa dal medesimi attestante il regolare svolgimento del corso e l’assolvimento degli obblighi didattici di cui ai commi precedenti.


6. Qualora il docente non provveda alla compilazione del registro entro il termine previsto, sarà cura del Direttore del Dipartimento o del Preside di Facoltà, ove costituita, sollecitarne la compilazione affinché sia trasmesso entro e non oltre il successivo 10 dicembre.


7. Il Direttore di Dipartimento o il Preside di Facoltà sono altresì tenuti a comunicare formalmente al Rettore i casi di mancato assolvimento dei compiti didattici istituzionali da parte dei professori e dei ricercatori e dei doveri di cui al presente articolo entro il mese di dicembre, con riferimento all’anno accademico precedente.

 

8. La mancata compilazione del registro delle lezioni e/o il mancato assolvimento degli obblighi didattici sopra indicati rilevano, per quanto attiene alla valutazione della didattica e dell’attività di servizio agli studenti , come valutazione negativa agli effetti dei commi 7 e 8 della legge n.240/2010.

 

9. Per le attività didattiche dei Presidi di Facoltà e dei Direttori dei Dipartimenti non afferenti a Facoltà, la verifica dei risultati è proposta al Rettore rispettivamente dai Vice Presidi e dai Vice Direttori di Dipartimento.

 


Articolo 4 - Attività di ricerca e verifica dei risultati

 

1. Per la valutazione dei risultati della ricerca si rinvia a quanto previsto dal regolamento per l’attribuzione degli scatti stipendiali ai professori e ricercatori dell’Ateneo.

 

2. Ai fini della partecipazione alle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché per la partecipazione agli organi di valutazione dei progetti di ricerca, trovano applicazione i requisiti di cui alla delibera ANVUR n. 132 del 13.9.2016. A tal fine i professori e i ricercatori a tempo indeterminato presentano al Direttore del Dipartimento di afferenza, una relazione analitica dalla quale risulti il possesso dei requisiti richiesti dall’ ANVUR.

 

3. Il Direttore di Dipartimento, su richiesta del docente interessato, propone al Rettore la valutazione dell’attività di ricerca svolta secondo i criteri di cui ai seguenti commi.

 

4. La valutazione delle attività di ricerca dei professori è positiva qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

 

A) aver pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/ISSN o indicizzati su Web of Science (WoS) o Scopus negli ultimi cinque anni, e

 

A.1)

- essere in possesso dei requisiti relativi agli indicatori per far parte delle commissioni dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, per i professori Ordinari;

- essere in possesso degli indicatori previsti per l'Abilitazione Scientifica Nazionale ai ruoli di professore di prima fascia, per i professori Associati;

 

oppure, in alternativa al punto A.1) e sempre con riferimento agli ultimi cinque anni:

 

A.2) soddisfare almeno due dei seguenti criteri:

I. possesso dei requisiti relativi agli indicatori per essere ammessi all’abilitazione al ruolo di professore Ordinario, per i professori di prima fascia e al ruolo di professore associato per i professori di seconda fascia;


II. direzione di enti o istituti di ricerca di alta qualificazione internazionale;

 

III. responsabilità scientifica generale o di unità (work package, unità nazionale nei progetti europei o locale in quelli nazionali ecc.) per progetti di ricerca internazionali e nazionali ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;

 

IV. direzione o partecipazione a comitati di direzione di riviste Scopus/WoS o classificate da ANVUR, nonché di collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio nel settore;

 

V. partecipazione al collegio dei docenti nell’ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero;

 

VI. incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali;

 

VII. significativi riconoscimenti per l’attività scientifica, incluse l’affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore e la presidenza di società scientifiche di riconosciuto prestigio.

 

5. La valutazione delle attività di ricerca dei ricercatori è positiva qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

 

A) aver pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/ISSN o indicizzati su Web of Science (WoS) o Scopus negli ultimi cinque anni, e:

 

A.1) essere in possesso degli indicatori previsti per l’abilitazione ai ruoli di professore di seconda fascia;

 

oppure, in alternativa al punto A.1) e sempre con riferimento agli ultimi cinque anni

 

A.2) soddisfare almeno due dei seguenti criteri:

 

I. direzione di enti o istituti di ricerca di alta qualificazione internazionale;

 

II. responsabilità scientifica generale o di unità (work package, unità nazionale nei progetti europei o locale in quelli nazionali ecc.) per progetti di ricerca internazionali e nazionali ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;

 

III. direzione o partecipazione a comitati di direzione di riviste Scopus/WoS o classificate da ANVUR, nonché di collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio nel settore;

 

IV. partecipazione al collegio dei docenti nell’ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero;

 

V. incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali;

 

VI. significativi riconoscimenti per l’attività scientifica, incluse l’affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore e la presidenza di società scientifiche di riconosciuto prestigio;

 

VII. partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico nazionali o internazionali;

 

VIII. direzione o partecipazione a gruppi di ricerca, nazionali o internazionali, legati a università ovvero a qualificate istituzioni pubbliche o private;

 

IX. partecipazione a comitati di redazione di riviste Scopus/WoS o classificate da ANVUR, nonché di collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio nel settore.

 

 

Articolo 5 –Valutazione negativa

 

1. In caso di valutazione negativa, ferma restando l’eventuale responsabilità disciplinare per il mancato assolvimento degli obblighi didattici, i professori e i ricercatori a tempo indeterminato sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca, secondo quanto disposto dall’art. 6, comma 8, della legge 240/2010.