Regolamento generale delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria

Emanato con Decreto Rettorale n. 1108/2020 del 5 novembre 2020 e modificato con Decreto Rettorale n. 1412 del 22 dicembre 2023
 
 

TITOLO I - AMBITO DI APPLICAZIONE

 

Articolo 1 – Ambito di applicazione

  1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della normativa vigente e della regolamentazione dell’Università Politecnica delle Marche, le modalità organizzative, amministrative e di funzionamento delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria attivate presso l'Ateneo.
  2. Quanto disposto nel presente regolamento si applica ai medici in formazione specialistica iscritti alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria attivate dall’Università Politecnica delle Marche. Nel caso in cui l’Ateneo abbia sottoscritto accordi di collaborazione interuniversitaria con altre Università e sia sede amministrativa, si applicano le disposizioni del presente regolamento, fermo restando eventuali disposizioni integrative definite in sede di accordi convenzionali.
 

TITOLO II - ISTITUZIONE ED ATTIVAZIONE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

 

Articolo 2 – Istituzione e attivazione delle Scuole di Specializzazione di Area Medica

  1. L’istituzione di una Scuola di Specializzazione è proposta dal Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente. La proposta di istituzione è approvata dal Consiglio di Amministrazione, a seguito di parere favorevole del Senato Accademico e del Nucleo di Valutazione.
  2. L’istituzione della Scuola è subordinata all’esito della procedura annuale di accreditamento, nella quale l’Osservatorio Nazionale per la formazione specialistica verifica il possesso degli standard, requisiti ed indicatori di cui alla normativa vigente. La Scuola è attivata a seguito dell’assegnazione con decreto di contratti ministeriali.
  3. È requisito per l’attivazione della scuola la presenza, all’interno del corpo docente, di almeno due Professori di ruolo nel settore scientifico-disciplinare di riferimento della tipologia della Scuola. Per le Scuole per le quali non sia identificabile un singolo settore scientifico-disciplinare di riferimento, il corpo docente comprende almeno due Professori di ruolo afferenti ad uno dei settori scientifico-disciplinari indicati nell’ambito specifico della tipologia della Scuola.

 

Articolo 3 – Ordinamenti didattici

  1. Gli ordinamenti didattici delle Scuole di Specializzazione sono deliberati dagli Organi di Ateneo contestualmente alla richiesta di istituzione di una Scuola di Specializzazione e predisposti secondo quanto indicato dalle norme vigenti in materia, sono approvati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e sono emanati con Decreto Rettorale.
  2. Con la stessa procedura sono approvate le successive, eventuali, modifiche all’ordinamento didattico.
 

TITOLO III - ORGANI DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

 

Articolo 4 - Organi della Scuola

  1. Sono organi della Scuola il Direttore e il Consiglio della Scuola.

 

Articolo 4.1 - Direttore della Scuola

  1. Il Direttore è responsabile del funzionamento della Scuola e svolge tutte le funzioni di programmazione, gestione e coordinamento demandategli dal presente Regolamento e dalle normative vigenti in materia.
  2. Il Direttore convoca e presiede il Consiglio della Scuola.
  3. Il Direttore può assumere per motivi di necessità ed urgenza con proprio provvedimento gli atti di competenza del Consiglio della Scuola, qualora non risulti possibile procedere tempestivamente alla sua convocazione. Il provvedimento del Direttore deve essere sottoposto a ratifica del Consiglio della Scuola, nella prima seduta successiva.
  4. La Direzione della Scuola è affidata ad un professore di ruolo del settore scientifico-disciplinare di riferimento della Scuola appartenente alla rete formativa della stessa Scuola. Nel caso di multipli settori scientifico-disciplinari di riferimento la Direzione della Scuola è affidata ad un Professore di ruolo di uno dei settori scientifico-disciplinari compresi nell’Ambito specifico della tipologia della Scuola appartenente alla rete formativa della stessa.
  5. Il Direttore è eletto dal Consiglio della Scuola.
  6. Le elezioni sono indette dal Rettore. Il Direttore è eletto a scrutinio segreto in un collegio costituito da tutti i componenti del Consiglio della Scuola a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione purché abbia partecipato al voto almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; a maggioranza assoluta dei votanti a partire dalla seconda votazione, purché abbia votato almeno un terzo degli aventi diritto al voto. In caso di parità di voti prevale il più anziano in ruolo; in subordine il più anziano d’età. I professori a contratto fanno parte, nel rispetto dell'Ordinamento didattico e dell'organizzazione delle strutture dell'Università, del Consiglio della Scuola e concorrono all'elettorato attivo (voto pesato) in misura pari al 30% dei votanti ai fini delle votazioni per l’elezione del Direttore.
  7. Il Direttore della Scuola è nominato con Decreto Rettorale, dura in carica tre anni accademici ed è rinnovabile. La carica di Direttore di una Scuola di Specializzazione è incompatibile con il ruolo di componente del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
  8. Nel caso di cessazione anticipata del mandato del Direttore, il Decano chiede tempestivamente l’indizione delle elezioni e svolge altresì le funzioni di ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Direttore. Il Decano è il docente del Consiglio della Scuola di Specializzazione con la maggiore anzianità nel ruolo.

 

Articolo 4.2 - Consiglio della Scuola

 

  1. Il Consiglio della Scuola è composto da tutti i docenti della Scuola (compresi i “professori a contratto” nominati con Decreto Rettorale a seguito delle procedure riservate al personale delle strutture della rete formativa di cui all’articolo 15 del presente regolamento) e dalla rappresentanza di tre specializzandi.
  2. I rappresentanti degli specializzandi, nominati con Decreto Rettorale tra tutti gli studenti regolarmente iscritti alla Scuola, restano in carica un biennio e possono essere rieletti per una sola volta. Le elezioni sono indette dal Direttore della Scuola almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato dei rappresentanti in carica. L'elettorato attivo è costituito da tutti gli specializzandi iscritti alla data di svolgimento delle votazioni; l’elettorato passivo è costituito dagli specializzandi iscritti alla data in cui sono indette le elezioni.
  3. Il Consiglio della Scuola ha competenze deliberative, propositive e consultive nelle materie concernenti l’organizzazione e la gestione delle attività didattico-formative della Scuola.
    In particolare il Consiglio di ciascuna Scuola:
    ° elegge il Direttore;
    ° delibera gli obiettivi di apprendimento e ne dà comunicazione agli specializzandi;
    ° propone eventuali modifiche all’ordinamento didattico della Scuola;
    ° delibera la programmazione dell’attività di cui all’articolo 12;
    ° nomina i tutor a cui assegnare gli specializzandi;
    ° individua i supervisori che seguono gli specializzandi nelle strutture della rete formativa;
    ° delibera in materia di trasferimenti;
    ° su proposta del Direttore, individua la rete formativa, ne verifica l’efficacia e la completezza ai fini del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, proponendone al Consiglio di Facoltà l’eventuale riduzione o ampliamento;
    ° analizza i risultati dei questionari annuali per la valutazione delle attività formative e, annualmente, delibera azioni finalizzate al miglioramento continuo;
    ° delibera in merito alla possibilità di svolgere periodi di formazione extra-rete, non superiori a diciotto mesi, presso Istituzioni in Italia o all’estero per progetti coerenti con le finalità della Scuola di Specializzazione;
    ° approva il Regolamento della Scuola di Specializzazione;
    ° definisce gli obbiettivi di miglioramento e approva la politica e missione della scuola di specializzazione.
  4. Il Consiglio della Scuola è convocato dal Direttore, che lo presiede, almeno 5 giorni prima della seduta per posta elettronica. Per problematiche che richiedano delibere urgenti, il termine per l’invio della convocazione può essere ridotto a 48 ore. La partecipazione alle riunioni del Consiglio può avvenire, tranne che per l’elezione del Direttore, anche in modalità telematica a condizione che sia garantito lo scambio dei documenti relativo agli argomenti trattati e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Le modalità di redazione dei verbali e di archiviazione degli stessi sono definite nei singoli Regolamenti delle Scuole di cui all’art. 28.
  5. Le sedute del Consiglio sono valide se vi partecipi almeno la maggioranza assoluta dei componenti salvi i casi in cui altre disposizioni prevedono un quorum qualificato. Nel computo per determinare il numero legale per la validità delle sedute non sono considerati gli assenti giustificati.
  6. Il personale delle strutture convenzionate cui è conferito un incarico di docenza, concorre ai fini delle deliberazioni adottate dal Consiglio in misura pari al 30% dei votanti.

 

 

TITOLO IV - DISPOSIZIONI SULLA CARRIERA DEGLI SPECIALIZZANDI

 

Articolo 5 - Ammissione dei medici alla Scuola di Specializzazione

 

  1. La determinazione dei posti disponibili per ciascuna scuola, la procedura concorsuale e la formulazione delle graduatorie sono disciplinate dalla normativa legislativa e ministeriale vigente.
  2. Fino alla data di inizio delle attività didattiche, definita con decreto ministeriale, è consentito essere iscritti a corsi di studio il cui termine sia previsto entro la data di inizio delle attività formative medesime. In tal caso l’immatricolazione alla Scuola di Specializzazione avviene sotto condizione ed il perdurare dell’iscrizione ad altro corso universitario alla data dell’inizio delle attività formative comporta la decadenza dall’immatricolazione medesima con perdita di ogni diritto conseguente.

 

 

Articolo 6 – Immatricolazione ed iscrizione agli anni successivi al primo

 

  1. Coloro che hanno superato il concorso e sono in posizione utile per l’ammissione, sono tenuti ad immatricolarsi alla Scuola di Specializzazione secondo le indicazioni ministeriali e le norme di immatricolazione emanate con Decreto Rettorale e pubblicate sul sito internet di Ateneo.
  2. Il medico dovrà altresì provvedere alla sottoscrizione del contratto di formazione specialistica di cui all’articolo 7 entro l’inizio delle attività didattiche.
  3. Fermo restando quanto disposto dal successivo articolo 8 Tasse e Contributi e una volta superato l’esame di profitto annuale di cui all'articolo 18, l’iscrizione agli anni successivi si perfeziona mediante il pagamento della prima rata della quota annuale di contribuzione. Lo specializzando è tenuto a perfezionare l’iscrizione all’anno successivo entro la data di inizio dello stesso.

 

 

Articolo 7 - Contratto di formazione specialistica

 

  1. All’atto dell’iscrizione al primo anno alle Scuole di Specializzazione il medico stipula uno specifico contratto annuale di formazione specialistica ai sensi di quanto disposto dal d.lgs. 368/99. Il contratto ha la durata di un anno ed è automaticamente rinnovato di anno in anno per la durata del corso di specializzazione, previa verifica della sussistenza delle condizioni legittimanti e dell’assenza di fatti sospensivi o casi di risoluzione dello stesso. Il rinnovo è altresì subordinato al superamento dell’esame di fine anno ed al regolare versamento delle tasse e dei contributi per l’anno accademico successivo.
  2. Nei casi di sospensione previsti dalla legge, verrà stipulato tra le parti un accordo integrativo per la prosecuzione del rapporto per la durata corrispondente al periodo da recuperare al fine di garantire il completamento dell'attività di formazione specialistica.
  3. Il Direttore della Scuola è tenuto a dare tempestiva comunicazione al Rettore del verificarsi di eventi che comportino la risoluzione del contratto.
  4. Sono causa di risoluzione anticipata del contratto:
  5. a) la rinuncia al corso di studi da parte del medico in formazione specialistica;
  6. b) la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità;
  7. c) le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di formazione o, in caso di malattia, il superamento del periodo di un anno, nell’ambito della durata del corso di specializzazione;
  8. d) il mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi della scuola di specializzazione frequentata.
  9. In caso di anticipata risoluzione del contratto il medico ha comunque diritto a percepire la retribuzione maturata alla data della risoluzione stessa, non ha alcun diritto alla restituzione delle tasse e dei contributi versati

 

 

Articolo 8 - Tasse e contributi

 

  1. Gli iscritti alle Scuole di Specializzazione sono tenuti al pagamento di tasse e contributi secondo gli importi e le modalità previsti annualmente dal Regolamento relativo alla contribuzione studentesca. Lo stesso regolamento definisce l’importo e le scadenze relative al pagamento delle indennità di mora da corrispondere nel caso di pagamento di una rata oltre i termini previsti dall’Ateneo.
  2. Lo specializzando non in regola con i versamenti dovuti all’Ateneo non può essere ammesso a sostenere gli esami (di profitto e di diploma) né può ottenere il rilascio di alcuna certificazione.

 

 

Articolo 9 - Rinuncia agli studi

 

  1. Lo specializzando può rinunciare, in qualsiasi momento, a proseguire gli studi intrapresi. La rinuncia è causa di risoluzione anticipata del contratto.
  2. Coloro che rinunciano al proseguimento degli studi non hanno alcun diritto alla restituzione delle tasse e dei contributi versati. Rimane l’obbligo di restituzione di eventuali somme relative a concessioni di benefici.

 

 

Articolo 10 - Trasferimenti

 

  1. Il trasferimento è consentito solo dopo il primo anno di corso in presenza di documentati motivi di salute o personali dello specializzando. È ammesso unicamente il trasferimento tra Scuole di Specializzazione della medesima tipologia. Non sono ammessi trasferimenti in corso d’anno.
  2. Ai fini del trasferimento in uscita il medico in formazione specialistica deve essere in regola con il pagamento delle tasse e deve presentare alla Segreteria amministrativa domanda di trasferimento presso altra sede universitaria (corredata del nulla osta di accettazione da parte della Scuola dell’Università di destinazione e del nulla osta da parte del Consiglio della Scuola di Specializzazione cui il medico risulta iscritto).
  3. Il nulla osta relativo ai trasferimenti in uscita di medici in formazione con contratto di formazione a finanziamento non ministeriale può essere rilasciato acquisito il parere dell’ente finanziatore.
  4. In caso di contratto finanziato dalla Regione Marche, non è possibile il trasferimento ad altra sede.
  5. Ai fini del trasferimento in entrata, che sarà perfezionato una volta acquisiti dall’Università di provenienza il nulla osta e i documenti della carriera dello specializzando, il Consiglio della Scuola rilascia il nulla osta subordinatamente:
    1. alla verifica della capacità ricettiva della Scuola nell’anno accademico di immatricolazione dello specializzando;
    2. al riconoscimento delle attività formative svolte presso la Scuola di provenienza;
    3. al fatto che non vi siano provvedimenti disciplinari in corso a carico allo specializzando.

 

 

Articolo 11 - Diploma di Specializzazione e Diploma Supplement

 

  1. Al termine del corso di specializzazione lo studente consegue il Diploma di Specializzazione, corredato dal Supplemento al Diploma, rilasciato dalle Università ai sensi dell'art. 11, comma 8, del D.M. n. 270/2004 e dell’art. 3 del D.I. n. 402/2017, che documenta l'intero percorso formativo svolto dallo specializzando nonché le competenze professionali acquisite.
  2. Nei casi di Scuole di Specializzazione che portano al rilascio di titoli doppi, multipli o congiunti con altre Università, i diplomi sono sottoscritti secondo le modalità definite negli accordi fra le Università partner.
 

TITOLO V - FORMAZIONE

 

Articolo 12 – Programmazione dell’attività didattica

 

  1. Il Consiglio della Scuola delibera entro l'inizio dell’anno di formazione:

    ° il piano degli studi, in conformità agli ordinamenti didattici, nel rispetto degli obiettivi che lo specializzando deve raggiungere. I percorsi didattici sono articolati nelle attività formative previste dall’articolo 2 del D.I. 68/2015 ed i CFU assegnati a ciascuna attività sono ripartiti tra attività di didattica frontale e attività professionalizzante di cui ai successivi articoli 12.1 e 12.2;
    ° la proposta di attribuzione degli incarichi di insegnamento;
    ° su proposta del Direttore, il programma individuale di formazione per ogni specializzando, in osservanza di quanto disposto nel regolamento didattico della Scuola di cui all’articolo 28 del presente regolamento, nel quale sono contenuti:
       - gli obiettivi formativi;
       - la tipologia ed il numero minimo delle prestazioni che lo specializzando è tenuto a svolgere per essere ammessi a sostenere l’esame di profitto annuale, indicando al contempo il relativo grado di autonomia consentito;
       - la frequenza e la relativa durata presso le sedi e strutture della rete formativa, rispettando il criterio di rotazione tra le strutture;
       - l'eventuale frequenza presso strutture extra-rete formativa.

  2. Le attività previste nel programma individuale di formazione sono comunicate dalla Scuola alla Direzione Sanitaria ed ai Responsabili della struttura sanitaria presso cui si svolge la formazione.
  3. La programmazione dell’attività didattica della Scuola e quella individuale di ciascuno specializzando sono portate a conoscenza del medico in formazione specialistica all’inizio del periodo di formazione.

 

 

Articolo 12.1 – Didattica frontale

 

  1. Le attività di didattica frontale possono comprendere lezioni frontali, seminari, conferenze, esercitazioni a piccoli gruppi, discussioni di casi clinici.
  2. Il Consiglio della Scuola, prima dell’inizio delle attività didattiche, propone al Consiglio di Facoltà l’attribuzione degli incarichi di insegnamento per i CFU di didattica frontale previsti dal piano di studi. I predetti incarichi di didattica frontale possono essere attribuiti ai docenti universitari in servizio e al personale dipendente del Servizio Sanitario a tempo indeterminato operante nelle strutture della rete formativa. Quest’ultimo è nominato professore a contratto a seguito della partecipazione ad un bando emanato annualmente con Decreto Rettorale.
  3. La segreteria didattica della Scuola definisce, all’inizio di ogni anno di corso, il calendario didattico relativo alle attività di didattica frontale.

 

 

Articolo 12.2 - Attività professionalizzante

 

  1. Le attività professionalizzanti comprendono le attività pratiche e di tirocinio svolte dallo specializzando nella rete formativa per il raggiungimento degli obiettivi previsti dall’ordinamento didattico.
  2. La formazione dello specializzando implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche della struttura presso la quale è assegnato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l’esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutor.
  3. Fermo restando che il medico in formazione specialistica non può essere impiegato in totale autonomia nella assunzione di competenze di natura specialistica, le attività sono svolte dallo specializzando con un grado di autonomia crescente. La graduale assunzione di compiti assistenziali e la connessa progressiva attribuzione di responsabilità per ciascun medico in formazione, sono oggetto di accordo tra il Responsabile della struttura nella quale si svolge la formazione, il tutor e il medico in formazione.
  4. I livelli di autonomia sono così definiti:
    ° Attività con grado di autonomia 1: il medico in formazione specialistica assiste il personale medico strutturato nello svolgimento delle sue attività.
    ° Attività con grado di autonomia 2: lo specializzando affianca il tutor/supervisore che esegue la prestazione e ne affida parte al Medico in Formazione Specialistica.
    ° Attività con grado di autonomia 3: il Medico in Formazione Specialistica svolge la prestazione sotto la supervisione del supervisore/tutor che firma il referto di visita o prestazione strumentale specialistica sottoscritto dallo specializzando che ha eseguito la prestazione.
    ° Attività con grado di autonomia 4: il Medico in Formazione Specialistica svolge l’attività in modo autonomo. Il supervisore/tutor è comunque presente in servizio per la consultazione e l’eventuale tempestivo intervento richiesti dal medico in formazione specialistica e, al termine dell’attività, firma il referto o i risultati della prestazione.
    ° Attività con grado di autonomia 5: Il medico in formazione può eseguire attività assistenziali, atti medici e prendere decisioni cliniche in autonomia secondo le direttive e l’organizzazione del lavoro indicate dal tutor/supervisore, potendo, a proprio giudizio, ricorrere al medico strutturato disponibile.

  5. L’attività dello specializzando si configura, per tutta la durata del corso, come attività formativa e non sostitutiva di quella del personale di ruolo, ospedaliero o universitario.
  6. Le attività e gli interventi effettuati sono inseriti dallo specializzando e descritti nel libretto personale di formazione di cui all’articolo 17, e certificati dal tutor.
  7. Il medico in formazione specialistica viene dotato di apposito tesserino di identificazione da appuntare al camice al fine di essere riconoscibile dagli utenti delle strutture sanitarie e dai pazienti che ricevono le prestazioni.

 

 

Articolo 12.3 – Partecipazione a congressi, convegni, seminari e corsi di formazione

 

  1. I medici in formazione specialistica possono partecipare a congressi, convegni, seminari e corsi di formazione organizzati da Università o altre istituzioni, sia all’interno del territorio italiano che all’estero, che siano considerati utili ai fini del completamento della loro formazione e coerenti con gli obiettivi formativi. Le giornate per tali attività non devono essere computate nei trenta giorni di assenza giustificata di cui all’articolo 22.1.
    Tali attività vengono registrate sul libretto diario.
  2. La partecipazione a congressi, convegni, seminari e corsi di formazione deve essere preventivamente autorizzata dal Direttore della Scuola di Specializzazione ed essere accompagnata da una breve relazione che espliciti obiettivi e finalità.
  3. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica quanto disposto dal regolamento missioni di Ateneo.

 

 

Articolo 13 – Formazione all’interno della rete formativa

 

  1. La formazione specialistica si svolge nelle strutture accreditate inserite nella rete formativa della Scuola. Lo specializzando è assegnato ai reparti delle strutture della rete formativa secondo il programma individuale di formazione e per il tempo necessario ad acquisire le abilità professionali da esso previste.
  2. Le singole strutture che compongono la rete formativa, distinte in strutture di sede, strutture collegate e strutture complementari, devono possedere gli standard e requisiti previsti dalla normativa vigente. Con le singole strutture facenti parte della rete formativa è necessario sottoscrivere una convenzione.
  3. Le strutture entrano a far parte della rete formativa della scuola dopo la procedura di accreditamento di cui al D.I. 402/2017. Nelle more dell’apertura della banca dati per motivi di urgenza la facoltà può autorizzare l’ampliamento della rete formativa, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalla norma, dandone comunicazione all’Osservatorio Nazionale.
  4. Nell’ambito della programmazione del percorso formativo, il Consiglio della Scuola stabilisce la rotazione dello specializzando tra le strutture inserite nella rete formativa.

 

 

Articolo 14 – Formazione extra-rete formativa

 

  1. È possibile svolgere un periodo di formazione in Italia o all’estero presso strutture non inserite nella rete formativa previa motivata delibera del Consiglio della Scuola, che dovrà indicare:
    1. le attività oggetto della formazione (progetto formativo);
    2. le strutture coinvolte;
    3. il tutor di riferimento per il medico in formazione specialistica;
    4. l’accettazione formale dell’Amministrazione o struttura ospitante.
  2. L’attività formativa professionalizzante svolta dovrà essere coerente con gli obiettivi formativi della Scuola e con il programma di formazione individuale. La delibera del Consiglio ed il progetto formativo dovranno essere trasmessi all’Ufficio amministrativo per l’avvio della stipula della convenzione/accordo/lettera d’intenti con la struttura extra-rete che disciplina l’attuazione del progetto formativo e i reciproci impegni degli enti.
  3. Il periodo di formazione fuori rete formativa non può superare i diciotto mesi nell’intero corso degli studi.
  4. La copertura assicurativa è a carico della struttura italiana o straniera ospitante o, in caso di non accettazione della stessa, dello specializzando.
  5. Lo specializzando, a fine periodo, dovrà presentare al Consiglio della Scuola idonea certificazione del Tutor di rifermento attestante l’attività formativa svolta, il grado di autonomia raggiunto ed il giudizio complessivo ottenuto.
  6. Nel periodo di formazione extra-rete lo specializzando deve conseguire i crediti di didattica frontale previsti dal piano, nelle modalità che concorderà con il Direttore e i docenti.

 

 

Articolo 15 – Corpo docente

 

  1. Il corpo docente è costituito da Professori di ruolo di I e II fascia, da Ricercatori universitari e da professori a contratto provenienti dalle strutture del SSN appartenenti alla rete formativa della scuola.
  2. I Professori di ruolo di I e II fascia, da Ricercatori universitari sono nominati docenti dal Consiglio di Facoltà, su proposta del Consiglio della Scuola.
  3. Annualmente con Decreto Rettorale viene emanato il bando per la selezione dei Professori a contratto.
    La selezione dei docenti a contratto avviene mediante la valutazione dei curriculum scientifico-professionali dei candidati da parte del Consiglio della Scuola, tenuto conto dell’esperienza didattico-formativa e dei parametri di valutazione scientifica di cui all’allegato art.3 co. 4 D.I. n.68/2015.
    Possono partecipare alla selezione i dirigenti medici/sanitari in servizio da almeno 10 anni presso strutture specialistiche accreditate e contrattualizzate col SSN, convenzionate con la Scuola ed inserite nella rete formativa.
    I Professori a contratto previo nulla osta degli organi competenti della rispettiva direzione aziendale, sono nominati con Decreto Rettorale.
    L’attività di docenza dei Professori a contratto è a titolo gratuito per l’Università e, limitatamente alla didattica frontale, potrà essere svolta sia in orario che fuori orario di servizio ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti. Tali attività potranno essere incentivate con una retribuzione accessoria a carico della Struttura sanitaria dal quale il predetto personale dipende.
  4. I docenti si attengono in modo vincolante alle deliberazioni del Consiglio della Scuola. Svolgono attività didattica programmata sotto forma di lezioni frontali, seminari, discussione di casi clinici, ecc.
  5. L’attività didattica può essere svolta contestualmente a quella assistenziale salvaguardando le esigenze relative alla stessa.
  6. Il corpo docente ha il compito di:
    ° Realizzare il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo professionale degli specializzandi, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dall’ordinamento didattico;
    ° Attuare la verifica dell’apprendimento rispetto al programma previsto;
    ° Adeguare l’attività didattica sulla base del feedback derivante dai risultati delle verifiche di apprendimento.
  7. I docenti possono coprire la posizione di Tutor

 

 

Articolo 16 – Tutor e altre figure di riferimento

 

  1. Per tutta la durata della Scuola di Specializzazione i medici in formazione specialistica sono guidati nel loro percorso formativo da tutor designati annualmente dal Consiglio della Scuola. Il tutor è l’elemento di raccordo tra il Direttore della Scuola, i Direttori delle strutture e i supervisori della rete formativa presso la quale il medico in formazione specialistica effettua l’attività professionalizzante. I tutor, nominati di norma tra i Professori e ricercatori universitari o tra i dirigenti del Servizio Sanitario della disciplina caratterizzante appartenenti alle strutture della rete formativa, vengono designati sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, adeguato curriculum professionale e di documentata capacità didattico-formativa. Il numero dei medici in formazione specialistica che un tutor può contemporaneamente seguire non può essere superiore a 3. Il tutor, su invito del Direttore della Scuola, può partecipare alle sedute del Consiglio della Scuola di Specializzazione senza diritto di voto.
    Sono compiti principali del tutor:
    a) cooperare con il Direttore della struttura presso la quale il medico è in formazione nella realizzazione dei compiti formativi e didattici;
    b) essere di riferimento allo specializzando per tutte le attività cliniche e gli atti medici, svolgendo attività di supervisione in relazione ai livelli di autonomia attribuiti;
    c) concorrere al processo di valutazione e di certificazione delle competenze acquisite dallo Specializzando;
    d) coordinare i supervisori, ove presenti;
    e) certifica l’attività svolta dallo specializzando nel libretto diario sentito il supervisore, ove presente.
  2. Lo specializzando opera sotto la guida costante del tutore o, ove previsto dal Consiglio della Scuola, di un supervisore individuato all’interno delle strutture della rete formativa. Il supervisore verifica che lo specializzando operi nei limiti delle competenze acquisite e certificate dal tutor nel libretto diario, fermo restando che in nessun caso il medico in formazione specialistica può essere impegnato in totale autonomia nell’assunzione di competenze di natura specialistica. Con apposita delibera adottata annualmente dal Consiglio, la Scuola individua i supervisori tra i responsabili di struttura complessa e semplice o tra i dirigenti / professori e ricercatori universitari ad essa afferenti.

 

 

Articolo 17 – Registrazione delle attività formative

 

  1. Le attività dei medici in formazione sono registrate nel libretto diario informatizzato, certificate dai tutori.
  2. I medici in formazione sono tenuti a inserire le attività svolte nel libretto diario contestualmente allo svolgimento delle stesse e comunque prima di sostenere l’esame di passaggio all’anno successivo.
  3. Il Direttore della Scuola, al termine di ogni anno di corso e prima dell’ammissione all’esame finale di profitto, verifica la compilazione del libretto e la congruità alle attività svolte con quelle previste dal piano individuale di formazione definito all’inizio dell’anno accademico.
  4. Il Tutor effettua la valutazione sul libretto Diario inserendo i giudizi sullo specializzando, i gradi di autonomia raggiunti rispetto alle attività stabilite dal piano e le competenze acquisite.
 

TITOLO VI - VALUTAZIONE

 

Articolo 18 – Valutazione in itinere e esame di profitto annuale

 

  1. Al termine di ciascun anno di corso lo specializzando deve superare l'esame di profitto annuale per essere ammesso all’anno successivo. Ai fini dell’amissione all’esame di profitto annuale lo specializzando deve aver raggiunto gli obiettivi formativi previsti dal piano formativo individuale.
  2. La Commissione dell'esame di profitto annuale è nominata dal Consiglio della Scuola ed è formata dal Direttore della Scuola e da almeno due docenti titolari di incarichi di didattica frontale della coorte a cui lo specializzando è iscritto. In sostituzione possono far parte della Commissione anche gli altri docenti della Scuola incaricati per l'anno accademico. La Commissione è presieduta dal Direttore della Scuola; in caso di impedimento del Direttore lo stesso nomina un sostituto tra i docenti incaricati per l’anno accademico in corso.
  3. La Commissione, prima dello svolgimento dell’esame di profitto annuale, verifica che lo specializzando:
    a) risulti in regola con la frequenza alle attività didattiche frontali e professionalizzanti;
    b) abbia personalmente eseguito il numero e la tipologia degli interventi pratici previsti nel Programma individuale di Formazione;
    c)abbia superato le verifiche di profitto in itinere eventualmente previste (finalizzate alla verifica delle conoscenze e competenze e grado di autonomie acquisite) e disciplinate all’interno del Regolamento della Scuola.
    Ai fini dell’ammissione all’esame di profitto annuale, lo specializzando deve essere in regola con il pagamento delle tasse.
  4. La Commissione esprime un giudizio globale sul livello di preparazione raggiunto dallo specializzando nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte.
    La valutazione finale tiene conto delle eventuali verifiche di profitto in itinere e del giudizio espresso dai docenti in merito alle competenze acquisite e dai tutori in merito ai livelli di autonomia raggiunti dallo specializzando.
    L’esame di profitto annuale si intende superato con una votazione minima di 18/30. In caso di votazione massima (30/30) può essere attribuita la lode soltanto con parere unanime dei Commissari. L’esame di profitto annuale che si svolga in forma orale è pubblico; per le altre modalità di svolgimento, le Scuole assicurano adeguate forme di pubblicità.
  5. L’esame di profitto annuale dovrà tenersi non prima dei trenta giorni antecedenti la conclusione delle attività formative. Il calendario è fissato all’inizio dell’anno di corso dal Consiglio della Scuola e dovrà essere inviato agli Uffici Amministrativi non oltre 90 giorni prima dell’appello al fine della verifica della regolarità contributiva degli specializzandi.
  6. L’esame di profitto annuale dell’ultimo anno di corso dovrà precedere l’esame di diploma di almeno 20 giorni.
  7. La Commissione dovrà trasmettere il verbale d’esame all'Ufficio amministrativo entro cinque giorni dallo svolgimento dello stesso, al fine della registrazione dell’esame per il proseguimento della carriera.
  8. E’ causa di risoluzione anticipata del contratto di formazione specialistica e comporta la decadenza dallo status di medico specializzando:
    - la non ammissione all’esame di profitto annuale;
    - il mancato superamento dell’esame di profitto annuale;
    - l'ingiustificata assenza all’esame di profitto annuale;
    L’assenza è giustificata nelle ipotesi di malattia o altro impedimento, adeguatamente comprovato. Nel caso di assenza giustificata, il candidato è ammesso ad un appello straordinario, previa presentazione di idonea documentazione che verrà valutata dal Consiglio della Scuola.

 

 

Articolo 19 – Esame di diploma

 

  1. Lo specializzando, dopo il completamento dell’ultimo anno di corso e il superamento dell’esame di profitto, deve sostenere l’esame di diploma nella data programmata dal Consiglio della Scuola. L’esame consiste nella discussione della tesi di specializzazione e tiene conto dei risultati delle valutazioni annuali, nonché dei giudizi dei docenti e tutori. L'esame di diploma dovrà tenersi entro 20 giorni lavorativi dal termine della formazione.
  2. Lo specializzando svolge il proprio lavoro di preparazione della tesi sotto la guida di un Relatore, su un argomento coerente con gli obiettivi formativi della Scuola. Relatore delle tesi di Diploma di Specializzazione possono essere tutti i docenti titolari di insegnamento.
  3. Il correlatore è una figura facoltativa, che ha la funzione di affiancare il Relatore nell’assistenza e guida dello specializzando durante lo svolgimento della tesi. Il correlatore è individuato sulla base di quanto previsto dal Regolamento Studenti di Ateneo ad esclusione della figura dello Specializzando iscritto all’ultimo anno di corso.
  4. Il calendario d’esame è fissato all’inizio dell’anno di corso dal Consiglio della Scuola e dovrà essere inviato agli Uffici amministrativi, assieme alla proposta di nomina della Commissione, almeno 90 giorni prima dell’appello per permettere la predisposizione del decreto di nomina della Commissione.
  5. La domanda di ammissione all’esame di diploma deve essere presentata presso gli Uffici Amministrativi delle Scuole di Specializzazione almeno 40 giorni prima della data di fine formazione.
  6. La Commissione giudicatrice per l’esame di diploma, designata dal Consiglio della Scuola e nominata dal Rettore, è formata da sette membri, di cui almeno due supplenti, nominati tra i docenti facenti parte del Consiglio della Scuola. La Commissione è presieduta dal Direttore della Scuola o da un suo delegato. Possono altresì far parte della Commissione, in soprannumero e limitatamente alla discussione degli elaborati di cui sono correlatori, anche docenti ed esperti esterni.
  7. Ai fini del superamento dell’esame per il Diploma di Specializzazione è necessario conseguire il punteggio minimo di 30 punti. Il punteggio massimo è di 50 punti, ai quali può essere aggiunta la lode, subordinatamente a risultati di particolare eccellenza raggiunti, in rapporto con il livello del titolo e in seguito a valutazione unanime della Commissione.
  8. Lo svolgimento dell'esame finale di specializzazione è pubblico, e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.
  9. E’ causa di risoluzione anticipata del contratto di formazione specialistica e comporta la decadenza dallo status di medico specializzando:
    a) la non ammissione all’esame di diploma;
    b) il mancato superamento dell’esame di diploma;
    c) l'ingiustificata assenza all’esame di diploma.
    L’assenza è giustificata nelle ipotesi di malattia o altro impedimento, adeguatamente comprovato. Nel caso di assenza giustificata, il candidato è ammesso ad un appello straordinario, previa presentazione di idonea documentazione che verrà valutata dal Consiglio della Scuola.

 

 

Articolo 20 - Valutazione della qualità della didattica e del percorso professionalizzante

 

  1. L’Università dispone di un sistema di gestione della qualità dedicato. Il sistema di gestione per la qualità consente di governare tutte le attività della Scuola in modo tale da offrire una formazione professionale al massimo livello qualitativo possibile, esaustiva, moderna e aggiornata, assicurando nel contempo il pieno rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 368/1999 e ss.mm.ii. dal D.I. n. 68/2015 e dal Decreto Interministeriale n. 402 del 13 giugno 2017. Il sistema dimostra, attraverso una registrazione documentale, il controllo delle attività caratterizzanti la Scuola ovvero la progettazione del percorso formativo, la programmazione delle attività didattiche, l’erogazione delle attività didattiche, le attività di valutazione e le risorse dedicate alla Scuola, per il governo di tutti i processi che concorrono alla gestione della stessa.
  2. Gli specializzandi sono tenuti alla compilazione di un questionario annuale per la valutazione delle attività formative (didattica frontale, attività professionalizzante).
  3. Il questionario è deliberato dai competenti Organi di Ateneo.
 

TITOLO VII - DIRITTI E DOVERI DEGLI SPECIALIZZANDI

 

Articolo 21 – Trattamento economico

 

  1. Al medico in formazione specialistica, per tutta la durata legale del corso, è corrisposto un trattamento economico annuo onnicomprensivo, parte fissa e parte variabile, secondo le disposizioni di cui alla normativa vigente.

 

 

Articolo 22 - Impegno orario e accertamento della frequenza

 

  1. L’impegno orario richiesto per i medici in formazione è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno, corrispondente a 38 ore settimanali.
  2. La presenza dello specializzando è rilevata mediante timbratura elettronica o con apposita scheda personale di rilevazione mensile; qualora la frequenza si svolga presso diverse strutture, lo specializzando utilizza una scheda per ciascuna sede. Il badge assegnato allo specializzando è strettamente personale. La registrazione della presenza deve avvenire esclusivamente a opera dell’interessato.
  3. L’eventuale impegno orario eccedente non dà luogo a compensazione oraria e ad alcuna indennità, compenso o emolumento aggiuntivo rispetto all’ammontare del contratto. Qualora lo specializzando voglia trattenersi oltre il predetto orario, per motivi di studio o di ricerca, dovrà rilevare la propria presenza utilizzando l'apposito codice di timbratura o apposita rilevazione sul cartellino di presenza.
  4. Il medico in formazione specialistica è tenuto in ogni caso ad allontanarsi dalla struttura sanitaria dopo dodici ore di servizio consecutive (riposo compensativo), o a seguito di attività assistenziali che comportino esposizione a radiazioni ionizzanti (rischio radiologico), al pari di quanto previsto per il personale di ruolo.
  5. Il controllo in merito alla frequenza oraria giornaliera conforme alla programmazione didattica e professionalizzante definita dal Consiglio di Scuola, è svolto dal Direttore della Scuola di Specializzazione.
  6. Il Direttore della Scuola trasmette agli Uffici Amministrativi, entro il 5 del mese successivo cui si riferiscono le assenze/presenze, l’attestato mensile riepilogativo contenente:
    a) le giornate di presenza suddivise tra le strutture di rete/extra-rete;
    b) le giornate di partecipazione a corso, convegno, congresso o seminario di cui all’art. 12.3;
    c) le giornate di assenza (suddivise tra assenze per motivi personali, malattia e assenze legate alla tutela della maternità e della paternità di cui ai successivi art. 22.1, 22.2 e 22.3).

 

 

Articolo 22.1 – Assenze per motivi personali

 

  1. Le assenze per motivi personali, preventivamente autorizzate dal Direttore della Scuola, che non superino i trenta giorni lavorativi complessivi nell’anno di pertinenza del contratto di formazione e che non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi, non determinano interruzione della formazione, né sospensione del trattamento economico. I giorni di assenza per motivi personali eventualmente non utilizzati nell’anno di corso non si cumulano ai trenta giorni disponibili per l’anno di corso successivo.
  2. Le assenze per motivi personali interrompono i periodi lavorativi continuativi. I periodi lavorativi continuativi vanno calcolati senza considerare il sabato, la domenica e i giorni festivi, a meno che il Direttore della scuola attesti diversamente.
  3. Dei trenta giorni di assenza per motivi personali, quelli non utilizzati prima della sospensione, potranno essere fruiti durante il periodo di recupero della formazione, al rientro dal congedo, entro la fine recupero dell’anno di corso in cui è avvenuta la sospensione.

 

 

Articolo 22.2 – Assenze per malattia

 

  1. In caso di malattia, indipendentemente dalla sua durata, lo specializzando è tenuto ad avvisare la Direzione della scuola e a recapitarle, entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l’assenza, copia del relativo certificato medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica o da medico convenzionato con il SSN, che dovrà essere esibito in originale al rientro dalla malattia.
  2. Gli impedimenti temporanei per malattia, superiori ai 40 giorni lavorativi continuativi, sospendono la formazione specialistica, i certificati medici che ne attestino la durata vanno trasmessi in copia agli uffici amministrativi. I periodi lavorativi continuativi vanno calcolati senza considerare il sabato, la domenica e i giorni festivi, a meno che il Direttore della scuola attesti diversamente.

 

 

Articolo 22.3 - Assenze legate alla tutela della maternità e della paternità

 

  1. Ai medici in formazione specialistica si applicano le disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità previste dalla normativa vigente.
  2. Al fine dell’adozione delle misure di sicurezza e protezione a tutela della salute, la specializzanda è tenuta a comunicare il suo stato di gravidanza non appena accertato alla Direzione della Scuola, al Direttore Generale della struttura sanitaria nella quale svolge la formazione, alla Segreteria Amministrativa e ad attestarlo con un certificato del ginecologo del SSN o con esso convenzionato, in cui si dichiari la data presunta del parto.
  3. In relazione a gravidanza e maternità sono giustificate le seguenti assenze:
    Astensione obbligatoria per 5 mesi
       La specializzanda ha l’obbligo di astenersi da tutte le attività di formazione specialistica, alternativamente, nei seguenti termini temporali:
       a) nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi al parto;
       b) nel mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, dietro richiesta di rimanere in formazione fino all’ottavo mese di gravidanza;
       c) nei cinque mesi successivi alla data presunta del parto, dietro richiesta di rimanere in formazione fino alla data del parto.
    Gravidanza a rischio
       Nel caso di una gravidanza a rischio viene anticipato il congedo per maternità.
    Interruzione di gravidanza
       In caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza, la specializzanda può riprendere in qualunque momento la formazione.
    Congedo parentale
      
    Trascorso il periodo di congedo per maternità il medico in formazione può usufruire (in modo continuativo e frazionato non inferiore a 40 giorni) del congedo parentale fino al 12esimo anno di vita del bambino, in misura non superiore ai sei mesi. La facoltà di usufruire della sospensione per il congedo parentale è concessa anche al padre, medico in formazione specialistica, in alternativa alla madre.
    Allattamento
      
    La riduzione facoltativa dell’orario di formazione per allattamento, al termine del periodo di astensione obbligatoria e fino al compimento di un anno del bambino, comporta una riduzione dell’orario di formazione di 2 ore giornaliere.
       Per poter essere ammessi all’esame finale l’attività formativa non svolta deve essere recuperata in ragione di 1/3. Durante il periodo di allattamento saranno corrisposti al medico in formazione specialistica la quota fissa ed i 2/3 della quota variabile; nel periodo di recupero saranno corrisposti al medico in formazione specialistica la quota fissa e la variabile. Per periodi di recupero inferiori a 15 giorni non è prevista la corresponsione del trattamento economico. Non è previsto recupero per periodi di allattamento fino a 3 mesi (che comportano un recupero fino a un mese) nei seguenti casi:
    - qualora il Direttore della Scuola dichiari che il medico in formazione ha comunque raggiunto gli obiettivi formativi necessari per il conseguimento del titolo;
    - qualora il Direttore della Scuola dichiari che il medico in formazione specialistica alla data di fine periodo di allattamento non abbia usufruito delle giornate di cui all’articolo 40 del Decreto Legislativo n. 368/1999 (assenze per motivi personali), in numero pari alle giornate di recupero.
  4. Dei 30 giorni di assenza per motivi personali, quelli non utilizzati prima della sospensione, potranno essere fruiti durante il periodo di recupero della formazione, al rientro dal congedo, entro la fine recupero dell’anno di corso in cui è avvenuta la sospensione.
  5. Entro 30 giorni dal parto la specializzanda deve trasmette alla Segreteria Amministrativa, l’autocertificazione relativa alla data del parto.
  6. Allo scadere del congedo di maternità la specializzanda deve manifestare la volontà di voler rientrare in formazione oppure presentare domanda per un periodo di congedo parentale.

 

 

Articolo 22.4 - Assenze ingiustificate

 

  1. Si considerano ingiustificate le assenze diverse da quelle descritte negli articoli 22.1, 22.2, 22.3 del presente regolamento.
  2. Fermo restando ogni valutazione della Scuola di Specializzazione sotto il profilo disciplinare e sotto il profilo del raggiungimento degli obiettivi formativi:
  • le assenze ingiustificate devono essere recuperate entro l’anno di corso in cui si sono verificate (e comunque prima dell’esame di profitto per il passaggio all’anno successivo o per l’ammissione all’esame finale);
  • le prolungate assenze ingiustificate comportano la risoluzione del contratto. Si considera prolungata assenza ingiustificata l’assenza non preventivamente autorizzata che superi i 15 giorni complessivi nell’anno accademico, anche non consecutivi.

 

 

Articolo 23 – Sospensione e recupero della formazione

 

  1. Il periodo di sospensione relativo alle assenze di cui agli articoli 22.2 e 22.3 comporta una mancata formazione e tale periodo deve essere recuperato dal medico in formazione specialistica al rientro dalla sospensione. L'ammissione all'anno di corso successivo, o all'esame di diploma (se lo specializzando è iscritto all'ultimo anno) non è possibile fino a quando non sia interamente recuperato il periodo di sospensione.
  2. Durante i periodi di sospensione della formazione specialistica al medico in formazione specialistica viene erogata solo la parte fissa del trattamento economico e limitatamente ad un periodo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso di specializzazione a cui è iscritto.
  3. Durante il periodo di recupero della sospensione compete allo specializzando medico in formazione specialistica il trattamento economico previsto, sia nella sua componente variabile che in quella fissa.

 

 

Articolo 24 - Compatibilità e incompatibilità

 

  1. L’iscrizione a una Scuola di Specializzazione dell’Ateneo è incompatibile con la contemporanea iscrizione in Italia o all’estero a corsi laurea, laurea magistrale, corsi di specializzazione, master e corsi di formazione specifica in medicina generale ai sensi di quanto disposto dall'art. 19 comma 11 della L. 28 dicembre 2001, n. 448.
  2. E’ consentita l'iscrizione contemporanea, compatibilmente con l’impegno formativo di cui all’articolo 22, ad un corso di perfezionamento per cui è richiesto il conseguimento di crediti non superiore a 60 e un impegno non superiore a 1500 ore.
  3. E’ consentita la frequenza congiunta del corso di dottorato e dell’ultimo anno di un corso di specializzazione medica nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento Dottorato di Ricerca di Ateneo.
  4. Per la durata della formazione a tempo pieno al medico è consentito l’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria in osservanza delle disposizioni normative vigenti.
  5. Per la durata della formazione a tempo pieno al medico:
    1. è consentito l’esercizio dell’attività libero professionale esclusivamente all’interno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione
    2. è inibito ogni rapporto convenzionale o precario con il Servizio Sanitario Nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private
  6. L'attività di sostituzione dei medici di medicina generale e i pediatri di libera  scelta  convenzionati  con  il SSR, di guardia medica notturna e festiva e di guardia medica turistica, prevista dall'art. 19 comma 11 della L. 28 dicembre 2001, n. 448, può essere svolta esclusivamente al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica, fermo restando che in nessun caso tale attività esterna può rivelarsi pregiudizievole rispetto agli obblighi che discendono in capo allo specializzando. Il medico in formazione specialistica deve preventivamente comunicare al Direttore della Scuola lo svolgimento di tali eventuali attività.
  7. Resta fermo quanto disposto dall’art. 40 comma 2 del d.lgs. n. 368/99 in base al quale il medico in formazione specialistica, ove sussista un rapporto di pubblico impiego, è collocato, compatibilmente con le esigenze di servizio, in posizione di aspettativa senza assegni, secondo le disposizioni legislative contrattuali vigenti.
  8. La violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità è causa di risoluzione anticipata del contratto di formazione specialistica.

 

 

Articolo 25 – Idoneità fisica e sorveglianza sanitaria

 

  1. Il Direttore Generale delle aziende inserite nella rete formativa, o inserite nei percorsi extra-rete, viene individuato quale “Datore di Lavoro” ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii. nei confronti degli specializzandi e assume l’obbligo di porre in essere tutti gli adempimenti dovuti all’applicazione delle norme legislative dirette a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro, limitatamente all’attività formativa che viene espletata all’interno della struttura.
  2. Nel caso di formazione in struttura extra-rete fuori dal territorio nazionale, resta a carico della struttura ospitante l’obbligo di porre in essere tutti gli adempimenti diretti a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori in ambiente di lavoro, in osservanza della normativa vigente nel Paese estero.
  3. L’Università eroga agli specializzandi le 4 ore di formazione generale utilizzando la modalità e-learning. E' obbligo delle aziende sanitarie ospitanti (intra o extrarete formativa) provvedere ad erogare le 12 ore di formazione specifica.

 

 

Articolo 26 – Copertura assicurativa e infortuni

 

  1. L´Azienda sanitaria (sia essa struttura di sede, collegata o complementare) presso la quale il medico in formazione svolge la propria attività formativa provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura per rischi professionali, per la responsabilità civile verso terzi e gli infortuni connessi all’attività assistenziali svolta dal medico, con le medesime modalità previste per il personale dipendente.
  2. Nel caso di formazione in struttura extra-rete se, per prassi o per normativa vigente nel Paese estero o della Regione italiana ospitante, tale struttura non sia disponibile a farsi garante della copertura assicurativa, la stessa deve essere integrata o vicariata attraverso la stipula di una polizza assicurativa, avente pari finalità, ad opera del medico in formazione specialistica.
  3. L’Ateneo, al fine di tutelare lo specializzando in formazione presso enti che non erogano prestazioni assistenziali, si fa carico della copertura assicurativa di cui all’articolo 41 comma 3 del d.lgs. 368/99 qualora i predetti enti non assicurino il medico in formazione specialistica per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività svolta.

 

 

Articolo 27 – Norme disciplinari

 

  1. Gli specializzandi sono tenuti a uniformarsi alle norme di legge, statutarie, regolamentari e alle norme previste dal Codice Etico in vigore presso l'Università nonché ai principi sanciti dalla Carta dei Diritti e dei Doveri degli studenti e delle studentesse.
  2. La violazione di tali norme comporta a carico dei trasgressori l'applicazione di sanzioni disciplinari, fatta salva l'applicazione delle norme civili e penali vigenti in materia.
 

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTE LE SCUOLE

 

Articolo 28 – Regolamento didattico delle Scuole di Specializzazione

 

  1. Ciascuna Scuola di Specializzazione predispone, sulla base di uno schema quadro deliberato dalla Facoltà, un Regolamento nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia e dall’Ordinamento didattico della Scuola e dal presente Regolamento. Il Regolamento di ciascuna Scuola di Specializzazione deve, in particolare, prevedere:
    a) norme sulla propria organizzazione e sul proprio funzionamento;
    b) la programmazione del percorso formativo per ciascun anno di Corso in funzione degli obiettivi da raggiungere e definendo la progressiva acquisizione delle competenze volte all'assunzione dei gradi di autonomia di cui all’articolo 12.2;
    c) le modalità di valutazione dello specializzando durante le prove in itinere, l’esame di fine anno e l’esame di diploma.
  2. Al predetto regolamento andrà allegato l’Ordinamento didattico ed il Piano di studio della Scuola e la Rete formativa.
  3. I Regolamenti delle Scuole di Specializzazione sono deliberati dal Consiglio di Facoltà.

 

 

Articolo 29 – Fondi di funzionamento delle Scuole

 

  1. Annualmente viene assegnato alle Scuole di Specializzazione un fondo di funzionamento.
  2. Su tale fondo sono ammesse le spese necessarie alla gestione della Scuola e alla mobilità degli specializzandi. Per la mobilità è prevista la possibilità di richiedere il rimborso spese (viaggio, pernottamento, pasti, quote di iscrizione) per motivi di formazione come disciplinato dall’articolo 12.3.
 

TITOLO IX - NORME TRANSITORIE E FINALI

 

Articolo 30 – Norme transitorie

 

  1. A decorrere dall'a.a. 2016/2017, le Scuole sono attivate esclusivamente presso una Sede. Le Scuole aggregate con sede amministrativa presso l’Università Politecnica delle Marche o con sede presso altro Ateneo, sono attivate ad esaurimento. Ad esse si applicano le disposizioni regolamentari della sede amministrativa, salvo diverse disposizioni previste in sede di accordo.
  2. Rimane in vigore il libretto di tirocinio cartaceo per gli specializzandi immatricolati a coorti precedenti l’a.a. 2016/2017.

 

 

Articolo 31 – Disposizioni finali

 

  1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione con Decreto Rettorale.
  2. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si applica la normativa vigente in materia, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo nonché quanto eventualmente disposto da accordi e convenzioni sottoscritti dall’Ateneo con altri Atenei, Enti e strutture.
  3. Sono fatte salve eventuali specifiche disposizioni e direttive ministeriali, anche in deroga al presente regolamento, che devono essere recepite con provvedimento degli organi di Ateneo competenti.

 

 

Documentazione