Decadenza dagli studi

Gli studenti iscritti ai corsi di studio con ordinamento previgente il D.M. 509/99 incorrono nella decadenza dagli studi:

- decorsi otto anni consecutivi dall’ultimo esame sostenuto,  oppure

- decorsi otto anni dal 1° ANNO di iscrizione in qualità di  Fuori Corso.

 

Gli studenti iscritti ai corsi di studio con ordinamento di cui al D.M. 509/99 e successivi incorrono nella decadenza dagli studi decorsi otto anni consecutivi dall’acquisizione dell’ultimo credito (sono esclusi dal conteggio dei crediti, quelli acquisiti da Corsi Monografici e Forum in applicazione della delibera del C.d.F. del 25/02/2010).

La decadenza inoltre:

  • non colpisce coloro che abbiano superato tutti gli esami di profitto e che siano in debito unicamente dell'esame di laurea, cui potranno invece accedere qualunque sia il tempo intercorso dall'ultimo esame di profitto sostenuto.


Con delibera del Senato Accademico in data 11/11/2003, lo studente dichiarato "decaduto" che abbia preso nuova iscrizione ai corsi di studio disciplinati dal D.M. 509/1999, può chiedere la valutazione della precedente carriera scolastica, ancorché conclusa, al fine di ottenere il riconoscimento della stessa in termini di crediti formativi universitari. In tal caso il Consiglio di Facoltà o l'Organo da quest'ultimo delegato determinerà lo svolgimento della carriera dello studente alla luce della preventiva verifica di quali crediti relativi ad attività formative e pregresse non siano stati dichiarati obsoleti ai sensi dell'art. 6 comma 5 del Regolamento Didattico di Ateneo (Art. 6, comma 5. I regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere forme di verifica dei crediti acquisiti da un periodo di tempo tale da poterne rendere obsoleti i contenuti culturali e professionali).