Come previsto dal Decreto 22 ottobre 2004, n.270 art 4 comma 1 , i corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili, sono raggruppati in classi di appartenenza.
Gli obiettivi e le attività formative qualificanti delle classi sono individuati preliminarmente da decreti ministeriali e raggruppate nelle seguenti tipologie (art. 10, comma 1)
a) attività formative in uno o più ambiti disciplinari relativi alla formazione di base;
b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari caratterizzanti la classe
I decreti ministeriali determinano altresì, per ciascuna classe di corsi di laurea, il numero minimo di crediti che gli ordinamenti didattici riservano ad ogni attività formativa e ad ogni ambito disciplinare .