"Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni nuove che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale". (Articolo 45 D.Lgs. n.30/2005).
Possono costituire un'invenzione un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale; anche l'applicazione tecnica di un principio scientifico, purchè essa dia immediati risultati industriali.
Un brevetto serve a tutelare il proprio sapere ovvero la propria tecnologia, serve a battere la concorrenza e ad evitare che altri si affrettino a copiare quanto si è creato, sfruttando illecitamente il risultato di lunghe e costose ricerche.
Brevettare significa:
Il diritto al brevetto spetta all'autore dell'invenzione o del modello o ai suoi aventi causa. Possono brevettare i cittadini italiani e stranieri, le società, gli enti, le associazioni o più individui collettivamente. Qualora l'invenzione scaturisca da un contratto di lavoro, ricerca, o collaborazione tra enti e società, specifiche norme di legge o contrattuali stabiliscono l'attribuzione dei diritti di sfruttamento, fermo restando il diritto degli inventori ad essere riconosciuti tali.
Le utilizzazioni in forma attiva sono le utilizzazioni collegate allo sfruttamento del diritto di esclusiva brevettale:
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