Riconoscimento dottorato estero

 

Linee guida per il riconoscimento accademico dei titoli di dottorato di ricerca conseguiti all'estero

 

Art. 1 – Definizioni

 

1. Ai fini delle presenti Linee Guida si intendono:
a) per QF-EHEA il Quadro dei titoli per lo Spazio europeo dell’istruzione superiore (Qualifications Framework for the European Higher Education Area - QF for the EHEA) articolato in tre cicli come definiti dal Processo di Bologna;
b) per EQF il Quadro europeo delle qualificazioni (European Qualifications Framework) sviluppato dall'UE in 8 livelli;
c) per ISCED il sistema standard internazionale dell'UNESCO di classificazione dei corsi di studio e dei relativi titoli.
d) per Titolo di dottorato estero ufficiale: un titolo accademico di terzo ciclo, secondo il QF- EHEA, e di livello 8 secondo il EQF, conseguito in un sistema di istruzione superiore diverso da quello italiano alla conclusione di un Corso di dottorato (“Ph.D.” o “Dott. Ric”), all'atto del superamento dell'esame finale, subordinato alla presentazione di una dissertazione scritta (Tesi di dottorato);
e) per lingua originale: la lingua ufficiale del titolo rilasciato dall’università o da un istituto di istruzione superiore competente;
f) per Titolo di studio di secondo ciclo il titolo accademico di secondo ciclo, secondo QF-EHEA, e di livello 7 secondo EQF che consente l’accesso al dottorato di ricerca;
g) per Diploma Supplement il documento, conforme al modello sviluppato per iniziativa della Commissione Europea, del Consiglio d'Europa e dell'Unesco/Cepes, sviluppato su 8 punti e allegato al titolo conseguito al termine di un corso di studi che fornisce la descrizione della natura, del livello, del contesto, del contenuto e dello status degli studi completati da ciascuno studente;
h) per Dichiarazione di Valore in Loco il documento che attesta il valore di un titolo di studio conseguito in un sistema di istruzione diverso da quello italiano. È redatta in lingua italiana e rilasciata dalle Rappresentanze Diplomatiche italiane all’estero (Ambasciate/Consolati) competenti per zona;
i) per Attestato di Verifica il documento rilasciato da CIMEA - Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche, relativo all’effettivo rilascio del titolo di studio da parte di un ente ufficiale nel sistema di riferimento;
l) per Attestato di Comparabilità il documento rilasciato da CIMEA - Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche dove è indicato il ciclo e il livello del titolo estero in riferimento ai cicli del Quadro dei titoli per lo Spazio europeo dell’istruzione superiore e ai livelli dello European Qualifications Framework.

 

Art. 2 – Ambito di applicazione


1. Ai sensi dell’art. 2 della Legge 11 luglio 2022, n. 148, ai sensi delle “Linee Guida per il riconoscimento accademico dei titoli esteri di dottorato di ricerca” emanate da CIMEA - Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche (https://www.cimea.it/) con il documento n. 137 di luglio 2022 ed eventuali successivi aggiornamenti e ai sensi dell’art. 38 co. 3-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano ai cittadini italiani, ai cittadini comunitari e ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

 

Art. 3 – Condizioni per il riconoscimento


1. Ai fini del riconoscimento accademico di un titolo di dottorato estero ufficiale devono sussistere le seguenti condizioni:
a) l’interessato deve rientrare in una delle categorie di cui al precedente articolo 2;
b) il titolo di Dottorato estero presentato ai fini del riconoscimento deve essere un titolo ufficiale di terzo ciclo di Dottorato del sistema estero di riferimento, rilasciato da una Istituzione con capacità di rilasciare titoli validi nel proprio territorio nazionale (riferirsi a qualifiche rispettivamente poste al 3° ciclo del Processo di Bologna QF-EHEA, al livello 8 EQF, o al livello del quadro ISCED 2011 o livello ISCED 6A pre 2011).
c) il titolo di Dottorato estero presentato ai fini del riconoscimento deve trovare una corrispondenza nei Settori Scientifici Disciplinari coerenti con gli obiettivi formativi del corso attivo presso l’Università Politecnica delle Marche. Il titolo deve, inoltre, presentare i medesimi elementi di natura e disciplinari del titolo italiano corrispondente in termini di durata (durata minima triennale), natura di ricerca e modalità di ottenimento e che conferisca nel sistema estero di riferimento i medesimi diritti accademici del titolo italiano di Dottorato di ricerca;

 

Art. 4 – Documentazione necessaria


1. Ai fini del riconoscimento accademico di un titolo di dottorato estero ufficiale l’interessato deve produrre:
a) Copia autenticata del titolo di dottorato estero ufficiale che si intende far riconoscere.
b) Academic Transcripts/certificato accademico degli esami sostenuti o Diploma Supplement del titolo che si intende far riconoscere.
c) Attestato di Comparabilità del titolo universitario straniero di Dottore di Ricerca rilasciato da CIMEA (Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche). In alternativa è possibile presentare una "Dichiarazione di valore" in loco rilasciata dalle competenti rappresentanze diplomatiche.
d) Attestato di Verifica del titolo universitario straniero di Dottore di Ricerca rilasciato da CIMEA.
e) Tesi di dottorato in file PDF, che riporti indicazione dell’autore e l’indicazione dell’indirizzo web del repository dell’Istituzione o della biblioteca nella quale la tesi è conservata e consultabile oppure indicazione dei riferimenti del competente ufficio presso il quale può essere chiesto l’accesso per la verifica della corrispondenza.
f) Programmi ufficiali in dettaglio dei corsi relativi agli esami sostenuti, con indicazione delle ore e dei CFU previsti per ogni corso. (se presenti).
g) Copia autenticata del titolo universitario straniero che ha dato accesso al Dottorato di ricerca o copia del titolo universitario italiano.
h) Academic Transcripts/certificato accademico degli esami sostenuti o Diploma Supplement del titolo universitario straniero che ha dato accesso al Dottorato di ricerca.
i) Curriculum vitae/studiorum nel quale siano riportati eventuali ulteriori titoli, pubblicazioni e attività di ricerca e di insegnamento svolti, con particolare dettaglio per le attività svolte durante il percorso di dottorato.
j) Copia di un documento d'identità in corso di validità.
k) eventuali lettere di presentazione di personalità accademiche e della ricerca (direttore di tesi/tutor) inerenti al percorso e alle ricerche svolte e quanto si reputi utile ai fini di una più compiuta valutazione (facoltative).

 

Art. 5 – Procedura di riconoscimento


1. L’interessato presenta istanza di riconoscimento al Magnifico Rettore secondo i tempi e le modalità disponibili nel sito istituzionale dell’Università Politecnica delle Marche, dichiarando la finalità per cui è richiesto il riconoscimento e previo pagamento del contributo non rimborsabile in base a quanto previsto dal “Regolamento per la Contribuzione Studentesca” vigente al momento della presentazione dell’istanza.
2. L’Ufficio amministrativo preposto valuta gli elementi sostanziali per il riconoscimento di cui di all’art. 3 formulando un parere istruttorio e verifica la completezza della documentazione necessaria di cui all’art. 4, richiedendone l’integrazione ove carente; in caso di esito positivo della valutazione, trasmette l’istanza al Coordinatore del corso di dottorato prescelto che la sottopone al Collegio docenti.
3. Il Collegio docenti, entro 45 giorni dalla trasmissione della documentazione da parte dell’Ufficio amministrativo preposto, valuta gli elementi scientifico-disciplinari presentati ai fini del riconoscimento e trasmette il relativo verbale all’Ufficio amministrativo, motivando dettagliatamente l’accoglimento o il diniego.
L’Ufficio amministrativo preposto provvede a richiedere all’istante eventuali integrazioni della documentazione utile alla valutazione degli elementi sostanziali e/o scientifico-disciplinari di cui ai precedenti commi 2 e 3.
4. La procedura di riconoscimento deve concludersi entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza da parte dell’interessato comprensiva del pagamento del contributo richiesto. La decorrenza del suddetto termine è sospesa ogni qualvolta intervengano richieste di integrazione documentale di natura sostanziale.
5. L’attestazione di riconoscimento con indicazione del titolo di Dottorato di Ricerca dell’Università Politecnica delle Marche o l’eventuale diniego sono disposte con Decreto Rettorale. Le relative comunicazioni all’interessato sono trasmesse dall’Ufficio amministrativo preposto.
6. Non è previsto il rimborso dell’importo di cui al comma 1 in nessun caso.

 

Art. 6 – Entrata in vigore


1. Le presenti linee guida entrano in vigore il giorno successivo alla data di approvazione da parte del Senato Accademico.

 

Modulistica

 
Contatti:

Ufficio Dottorato di Ricerca

Via Oberdan, 8 - 60122  Ancona

Responsabile

Dott. Luca Micelli tel: +39 071 2202217

Carriere dottorandi 

tel: +39 0712202356 +39 0712202388 

Borse di studio e rapporti enti finanziatori 

tel: +39 0712202443 +39 0712202324

 

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