Regolamento Dottorato di Ricerca (in vigore dal 38° ciclo)

Emanato con D.R. n. 253 del 11.03.2022 e s.m.i.

 

ART. 1 – PRINCIPI

 

1. L’Università Politecnica delle Marche attiva i corsi di dottorato di ricerca in grado di fornire le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso soggetti pubblici e privati, nonché ai fini dell’accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell’integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività, conseguendo gli obiettivi approvati in sede europea, sulla base dei «Principi per una formazione dottorale innovativa», assicurando la qualità della progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli Standard per l’assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell’istruzione superiore (EHEA), secondo le indicazioni dell’ANVUR.
2. Più corsi di dottorato possono essere organizzati in scuole di dottorato, con compiti di coordinamento e di gestione delle attività comuni.
3. I corsi di dottorato durano tre anni. Le attività iniziano ordinariamente il 1° novembre e terminano il 31 ottobre dell’ultimo anno accademico.

 

ART. 2 – ACCREDITAMENTO DEI CORSI

 

1. I corsi di dottorato sono attivati annualmente con decreto del Rettore previo accreditamento concesso dal MUR su conforme parere dell’ANVUR, che può avvalersi di esperti esterni e può disporre visite in loco.
2. L’accreditamento è richiesto dall’Ateneo al MUR, su proposta di una o più strutture didattico scientifiche o delle Scuole di dottorato ove istituite, previo parere del Nucleo di valutazione, del Senato Accademico e approvazione del Consiglio di Amministrazione, anche in forma associata, mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi che possono essere sede amministrativa dei corsi, con:
• università, italiane o straniere, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
• enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, in possesso di elevata qualificazione culturale e scientifica e dotati di strutture e attrezzature idonee;
• imprese, anche straniere, che svolgono qualificata attività di ricerca e sviluppo;
• pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali e infrastrutture di ricerca di rilievo europeo o internazionale.
3. L’accreditamento ha durata quinquennale e viene verificato annualmente dall’ANVUR sulla base della permanenza dei requisiti di cui al successivo art. 3, anche sulla base dei risultati dell’attività di controllo del Nucleo di Valutazione. La perdita di uno o più requisiti comporta la revoca dell’accreditamento da parte del MUR e in tal caso l’Università sospende con effetto immediato l’attivazione di un nuovo ciclo dei corsi di dottorato.
4. L’accreditamento è valutato, ai fini della conferma o revoca dello stesso, nei casi di modifica della denominazione del corso, della composizione del collegio dei docenti, in misura superiore al venticinque per cento rispetto a quella iniziale del ciclo di riferimento, o del coordinatore del corso, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 per ciascun componente del collegio.
5. Nel periodo di validità dell’accreditamento, il numero dei posti di un ciclo può essere variato con richiesta motivata all’ANVUR anche per i cicli successivi di uno stesso corso.
6. La domanda di accreditamento può concernere anche corsi riferiti a singoli curricula.

 

ART. 3 – PROPOSTE PER L’ACCREDITAMENTO DEI CORSI

 

1. La proposta per la richiesta di accreditamento deve contenere:
• la precisa denominazione del corso e ove previsti l’indicazione dei curricula;
• le tematiche scientifiche con l’indicazione dei macrosettori concorsuali di riferimento;

• l’indicazione delle eventuali sedi universitarie e/o degli eventuali enti pubblici e privati in convenzione ed il loro apporto nel contesto didattico-organizzativo;
• gli obiettivi formativi;
• l’indicazione di un collegio dei docenti, tenendo conto ove possibile dell’equilibrio di genere, costituito da un minimo di 12 componenti di cui almeno la metà professori universitari di ruolo di prima e seconda fascia, appartenenti ai macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del corso, e per la restante parte ricercatori di università o enti pubblici di ricerca.
• I professori devono essere in possesso di una elevata qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari per l’accesso alle funzioni del ruolo di appartenenza, mentre i ricercatori sulla base dei requisiti necessari per l’accesso alle funzioni di professore di seconda fascia.
• Oltre ai professori di prima e seconda fascia e ai ricercatori universitari possono far parte del collegio dei docenti primi ricercatori e dirigenti di ricerca, o ruoli analoghi, di enti pubblici di ricerca nonché esperti di comprovata qualificazione anche non appartenenti all’Ateneo o a enti pubblici di ricerca, in misura comunque non superiore a un terzo dei componenti, due rappresentanti dei dottorandi eletti tra coloro che risultano iscritti al corso stesso che partecipano alle riunioni per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi;
• l’indicazione di un coordinatore, professore a tempo pieno dell’Ateneo di prima fascia o, in caso di motivata indisponibilità, di seconda fascia a tempo pieno di elevata qualificazione scientifica, attestata sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l’accesso alle funzioni di professore di prima fascia;     
• il numero dei posti di cui si chiede l’accreditamento, comprensivo anche di posti senza borsa, nel limite di uno ogni tre con borsa;
• il numero delle borse di studio, con una disponibilità media di almeno 4 borse per corso di dottorato attivato, ferma restando che tale disponibilità non può essere inferiore a 3, comprendendo in questo computo altre forme di finanziamento di importo almeno equivalente;
• congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilità del corso di dottorato, con specifico riferimento alla disponibilità di borse di studio e al sostegno dell’attività dei dottorandi;
• strutture operative e scientifiche, specifiche e qualificate, per lo svolgimento dell’attività di studio e di ricerca dei dottorandi, adeguate al numero di borse di studio previste, ivi inclusi, in relazione alle specificità proprie del corso, strutture di carattere assistenziale, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio biblioteconomico, banche dati e risorse per il calcolo elettronico;
• attività di ricerca avanzata e attività di alta formazione, anche di tipo seminariale, ovvero svolte all’interno di laboratori o di infrastrutture di ricerca di livello e interesse europeo attività, anche in comune tra più corsi di dottorato, di formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare, di perfezionamento linguistico e informatico, nonché attività nel campo della didattica, della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali, della valorizzazione e disseminazione dei risultati, della proprietà intellettuale e dell’accesso aperto ai dati e ai prodotti della ricerca e dei principi fondamentali di etica e integrità;
• un sistema di assicurazione della qualità della progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli Standard per l’assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell’istruzione superiore (EHEA), secondo le indicazioni dell’ANVUR.

 

ART. 4 – ACCREDITAMENTO IN FORMA ASSOCIATA

 

1. Nel caso l’Ateneo chieda l’accreditamento ai sensi dell’art. 3, lett. c., le convenzioni devono prevedere, tra l’altro:
• l’indicazione della sede amministrativa del corso;
• la possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto, nel caso di convenzione con università italiane o straniere;
• l’indicazione del collegio dei docenti con la possibilità di partecipazione anche dei ricercatori appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, ricercatori o primi ricercatori degli enti pubblici di ricerca associati, fermo restando la quota minima dei professori di cui al precedente art. 3;
• il possesso, da parte dei componenti del collegio appartenenti a università o enti di ricerca esteri, dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente per l’accesso alle funzioni di professore di seconda fascia;
• il numero delle borse di studio, tenendo conto che nel caso i soggetti siano due, ciascuno finanzia almeno due borse di studio, mentre, nel caso i soggetti siano superiori a due, il soggetto sede amministrativa finanzia almeno due borse e ciascun altro soggetto ne finanzia almeno una;
• l’effettiva condivisione delle strutture e delle attività di alta formazione e di ricerca, le attività formative comuni anche a rotazione tra le sedi;
• le modalità di scambio e mobilità di docenti e dottorandi;
• le modalità di formazione della Commissione giudicatrice per l’esame di ammissione e per l’esame finale.

2. Le strutture didattico-scientifiche dell’Ateneo possono anche sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, l’attivazione di un corso di dottorato di ricerca in convenzione con sede amministrativa presso altro Ateneo.
3. Le proposte di cui al precedente punto 2. devono contenere:
• la precisa denominazione del corso;
• le tematiche scientifiche con l’indicazione dei macrosettori concorsuali di riferimento;
• l’indicazione delle eventuali sedi universitarie e delle strutture dell’Ateneo;
• l’apporto dell’Ateneo nel contesto didattico-organizzativo e finanziario del dottorato, compreso il numero delle borse di studio;
• la composizione del collegio dei docenti, con il parere favorevole per il rilascio da parte del Rettore del nulla osta ai docenti dell’Ateneo a partecipare a un dottorato attivato da altro ateneo.

 

ART. 5 – DOTTORATO INDUSTRIALE

 

1. Nel caso in cui l’Ateneo chieda l’accreditamento per l’attivazione di un corso di dottorato in convenzione o in consorzio con imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo, anche successivamente all’accreditamento iniziale può chiedere il riconoscimento della qualificazione di “dottorato industriale”.
La sede amministrativa del corso è l’Ateneo stesso cui spetta il rilascio del titolo accademico.
2. Le convenzioni tra i soggetti di cui al precedente punto 1. stabiliscono, tra l’altro:
• le modalità di coordinamento delle attività di ricerca tra le parti;
• le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l’impresa;
• relativamente ai posti coperti da dipendenti delle imprese, ammessi al dottorato a seguito di superamento della relativa selezione, la ripartizione dell’impegno complessivo del dipendente e la durata del corso di dottorato.
3. L’Ateneo può attivare corsi di dottorato in apprendistato con enti esterni e imprese, ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs.vo 15.06.2015, n. 81, garantendo comunque la prevalenza dell’attività di ricerca.
4. I contratti di apprendistato e i posti di dottorato attivati sulla base delle convenzioni di cui al punto 2. sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l’attivazione del corso.

 

ART. 6 - DOTTORATI DI INTERESSE NAZIONALE

 

1. La proposta per la richiesta di accreditamento può riguardare anche Dottorati di interesse nazionale, al fine di contribuire al progresso della ricerca, anche attraverso il raggiungimento di obiettivi specifici delle aree prioritarie di intervento del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
La proposta deve contenere:
• la precisa denominazione del corso e ove previsti l’indicazione dei curricula;
• le tematiche scientifiche con l’indicazione dei macrosettori concorsuali di riferimento;
• l’indicazione delle eventuali sedi universitarie e/o delle eventuali istituzioni di ricerca di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, anche estere, in convenzione o in consorzio ed il loro apporto nel contesto didattico-organizzativo;
• la effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca;
• le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, ivi compreso un numero di almeno 30 borse di studio per ciascun ciclo e il sostegno per le attività di ricerca e formazione del dottorando pari al venti per cento dell’importo della borsa;
• le modalità di scambio e di mobilità dei docenti e dei dottorandi ed eventuali forme di co-tutela;
• il coordinamento e la progettazione congiunta delle attività di ricerca;
• il numero dei soggetti partecipanti al dottorato, di cui almeno una Università e almeno quattro soggetti, di cui al precedente art. 2, punto 2.

 

ART. 7 – SCUOLE DI DOTTORATO

 

1. I Collegi dei docenti di più corsi di dottorato o le Facoltà, ove costituite, possono proporre al
Senato Accademico l’istituzione della Scuola di Dottorato di cui al precedente art. 1.
La partecipazione di un corso di dottorato alla Scuola, adottata dal Collegio dei docenti, è libera. I Collegi dei docenti dei corsi di dottorato partecipanti alla Scuola seguono le linee guida stabilite dalla Scuola stessa.
La Scuola di Dottorato ha funzioni di coordinamento e di gestione delle attività comuni a più corsi di dottorato.
In particolare, la Scuola:
• promuove e organizza attività atte a valorizzare il titolo di dottore di ricerca, a favorire la collaborazione tra Atenei e l’internazionalizzazione, didattica e studi interdisciplinari, il trasferimento tecnologico, attività seminariale atta a favorire lo sviluppo culturale dei dottorandi anche in discipline non immediatamente riconducibili al tema di ricerca di interesse;
• definisce le modalità di svolgimento delle prove di ammissione e, su proposta dei Collegi dei docenti, gli insegnamenti di didattica riconosciuta tra i compiti didattici dei docenti titolari da recepire all’atto della programmazione didattica;
• si esprime in merito alle attività extra-dottorato dei dottorandi su proposta del Collegio dei docenti.
2. Sono organi delle Scuole di Dottorato, ove istituite, il Consiglio della Scuola e il Direttore.
3. Il Consiglio della Scuola è costituito:
• dai Coordinatori dei corsi di dottorato partecipanti alla Scuola;
• da un numero di consiglieri, designati dal Collegio dei docenti nella prima seduta, nella misura di uno ogni 10 docenti con arrotondamento del numero effettivo al multiplo di 10 più vicino; nel caso di decimale pari a 0,5 si approssima all’intero superiore. Se il corso di dottorato è strutturato in curricula, ogni curriculum deve essere rappresentato da almeno un docente;
• dai rappresentanti dei dottorandi, uno per ogni corso di dottorato, designati dai dottorandi iscritti ai corsi facenti parte della Scuola di dottorato, che partecipano alle riunioni per la trattazione di problemi didattici, scientifici e organizzativi.
4. Il Direttore è nominato dal Consiglio della Scuola nella prima seduta, al suo interno, tra i professori a tempo pieno di prima o, in mancanza, di seconda fascia.
É facoltà del Direttore nominare tra i professori del Consiglio della Scuola un Vice Direttore che lo sostituisca nelle sue funzioni solo in caso di assenza o di impedimento.
Il Direttore della Scuola non può ricoprire contemporaneamente la carica di Coordinatore di corso di dottorato.
5. Il Consiglio della Scuola e il Direttore durano in carica per il periodo di accreditamento del corso di dottorato e sono rinnovabili.
6. Un Collegio dei docenti può far richiesta al Consiglio della Scuola di entrare a far parte di Scuole già formate prima dell’attivazione del ciclo a decorrere dal quale si intende partecipare alla Scuola.
7. Il Consiglio della Scuola può adottare un regolamento interno che disciplini le procedure relative all’organizzazione, al coordinamento e alla gestione delle attività comuni ai corsi di dottorato.

 

ART. 8 – ORGANI DEL CORSO DI DOTTORATO

 

1. Sono organi del corso di dottorato di ricerca il Collegio dei docenti e il Coordinatore, come indicato all’art. 3.
2. Il Collegio dei docenti e il Coordinatore sono individuati con delibera della struttura didattico- scientifica o della Scuola di dottorato in sede di proposta del corso di dottorato. Successivamente, la domanda di partecipazione al Collegio dei docenti è deliberata dal Collegio stesso o dalla Scuola di dottorato.
3. I componenti del Collegio non possono essere impegnati contemporaneamente in altro corso di dottorato a livello nazionale, a meno che non si tratti di un corso di dottorato organizzato in forma associata di cui all’art. 4, ivi compresi i corsi di dottorato industriale di cui all’art. 5 e i dottorati di interesse nazionale di cui all’art. 6.
4. Per i professori e ricercatori di altri Atenei, nonché per i dipendenti di enti pubblici di ricerca che partecipano al collegio di docenti di un dottorato con sede amministrativa presso questo Ateneo è richiesto il nulla osta da parte della struttura di appartenenza.
5. Il Collegio dei docenti:
• progetta e realizza il corso di dottorato;
• individua, per ciascun dottorando, un supervisore e uno o più co-supervisori, di cui almeno uno di provenienza accademica, scelti anche tra soggetti esterni ad esso, purché almeno uno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del collegio medesimo;
• propone i nominativi di almeno sei componenti della Commissione giudicatrice ai fini dell’ammissione al corso di dottorato, di cui tre effettivi e tre supplenti, indicati in ordine di priorità, ai sensi del successivo art. 10;
• per tutti i corsi che iniziano il 1° novembre:
• valuta, entro il 15 ottobre di ogni anno, l’attività di ricerca dei dottorandi al fine di proporre al Rettore l’ammissione all’anno successivo, anche al fine del rinnovo annuale della borsa di studio ai beneficiari, o l’esclusione dal proseguimento del corso;
• propone entro il 31 ottobre di ogni anno:
• i nominativi di almeno due valutatori della tesi di dottorato, ai sensi del successivo art. 15;
• i nominativi dei componenti della Commissione giudicatrice per il conseguimento del titolo, di cui tre effettivi e tre supplenti, indicati in ordine di priorità, ai sensi del successivo art. 17;
• i nominativi di almeno due referee appartenenti a istituzioni universitarie straniere di due diversi paesi dell’Ue, nel caso intenda proporre il rilascio della certificazione aggiuntiva di “Doctor Europaeus” di cui al successivo art. 19.
6. L’attività didattica di tutorato scientifico o aziendale e di supervisione di tesi, certificata e svolta dai professori e ricercatori universitari nell’ambito dei corsi di dottorato concorre all’adempimento degli obblighi istituzionali di cui all’art. 6 della L. 30.12.10, n. 240.
Nel caso l’attività sia svolta nell’ambito di un corso di dottorato di altro ateneo concorre
all’obbligo suddetto se riguarda corsi di dottorato in convenzione, previo nulla osta dell’Ateneo.

 

ART. 9 – ACCESSO AI CORSI

1. Ai corsi di dottorato possono accedere, senza limitazioni di cittadinanza, coloro che entro la scadenza del bando di concorso, da emanare almeno una volta all’anno, siano in possesso del diploma di laurea specialistica/magistrale o di diploma di laurea del vecchio ordinamento conseguito in Italia, ovvero di analogo titolo conseguito presso Università straniere, anche nell’ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilità, o che lo conseguano entro la data di inizio del corso.
2. L’accesso ai corsi avviene mediante superamento di una selezione pubblica.
3. La selezione è per titoli ed eventuali esami, consistenti in una prova scritta, inclusi test riconosciuti a livello internazionale, e/o una prova orale, che può prevedere anche la presentazione e la discussione di un progetto di ricerca, tendenti a verificare la preparazione del candidato, la sua attitudine alla ricerca scientifica e la conoscenza di una o più lingue straniere.
4. Il bando di concorso può prevedere una quota di posti riservati a studenti laureati in università estere, o a borsisti di Stati esteri. In tal caso, l’accesso ai corsi avviene mediante superamento di una selezione per titoli ed esami e viene formata al riguardo una graduatoria di merito separata. Il bando di concorso può prevedere altresì una quota di posti riservati a “borsisti” di specifici programmi di mobilità internazionale, già selezionati in altra sede.
5. I posti riservati di cui al precedente punto 4., qualora non attribuiti, possono essere resi disponibili per le procedure ordinarie di accesso al corso.
6. Per i posti in collaborazione con le imprese di cui al punto 1. del precedente art. 5 il bando di concorso può indicare specifici requisiti per lo svolgimento delle attività di ricerca, con particolare riferimento al settore delle imprese.
7. Il bando di concorso è redatto in italiano e in inglese ed è pubblicizzato sul sito dell’Ateneo, sul sito europeo Euraxess e su quello del MUR.
8. Il bando di concorso indica inoltre per ciascun corso di dottorato di ricerca:
• il numero dei posti previsti nell’accreditamento;
• il numero di eventuali posti da destinare a progetti di collaborazione comunitari e internazionali; in tal caso possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative che tengano conto delle caratteristiche dei singoli progetti, purché attivati nell’ambito di corsi di dottorato accreditati;
• il numero delle borse di studio, nonché altre forme di sostegno finanziario gravanti su fondi di ricerca o altre risorse dell’Ateneo;
• l’eventuale numero di borse di studio da destinare ai posti riservati a studenti laureati in università estere;
• l’ammontare del contributo per l’accesso e la frequenza ai corsi;
• il diario delle eventuali prove concorsuali.
9. Le borse di studio indicate nel bando di concorso possono essere aumentate a seguito di disponibilità di ulteriori finanziamenti, che si rendessero disponibili dopo l’emanazione del bando e comunque non oltre l’inizio del relativo concorso, provenienti da soggetti pubblici o privati tramite stipula di apposita convenzione, ovvero dalle strutture proponenti tramite apposita delibera. Tale aumento sarà pubblicato sul sito dell’Ateneo. Alla convenzione dovrà essere allegata idonea garanzia fideiussoria. Nel caso di enti pubblici la stipula della convenzione senza garanzia fideiussoria avverrà previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.
10. Le graduatorie di ciascun corso saranno rese pubbliche ai sensi della vigente normativa.
11. I candidati sono ammessi al corso secondo l’ordine della graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti disponibili. In caso di mancata o tardiva accettazione, di rinuncia o di decadenza da parte degli aventi diritto, subentra entro e non oltre il 20 dicembre altro candidato secondo l’ordine della graduatoria, salvo la disponibilità di ulteriori risorse successivamente a tale data.
12. In caso di utile collocamento in più graduatorie, il candidato deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
13. Le borse di studio vengono assegnate in base all’ordine della graduatoria. A parità di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi della vigente normativa.
14. In caso di attivazione di borse di studio cofinanziate da soggetti esterni, si procederà all’assegnazione delle borse stesse a seguito di opzione manifestata dai candidati, che dovrà essere opportunamente vistata dal Coordinatore del corso, tenendo conto della posizione dei candidati medesimi nella graduatoria e delle tematiche di ricerca di interesse degli stessi.
15. I dottorandi che abbiano frequentato per almeno un anno un dottorato di ricerca presso altra università italiana o straniera, possono essere ammessi a dottorati di ricerca con sede amministrativa presso l’Ateneo. L’ammissione è consentita nel rispetto dei limiti del numero massimo dei posti, previo riconoscimento da parte del Collegio dei docenti dell’idoneità dell’attività svolta dal candidato. L’Ateneo comunicherà all’Università di provenienza del candidato l’avvenuta ammissione al corso di dottorato.
16. L’Ateneo assegna la qualifica di Visiting PhD su richiesta di un docente dell’Ateneo stesso a dottorandi (italiani o stranieri) provenienti da altra Università che trascorrano un periodo di ricerca superiore al mese presso l’Università Politecnica delle Marche, non ricompresi in specifici accordi. I Visiting PhD non sono iscritti ai corsi di dottorato dell’Ateneo e non conseguono il titolo di dottore di ricerca dell’Ateneo. Ad essi sarà garantito l’accesso ai servizi generali di supporto alla ricerca forniti dall’Ateneo, tra cui l’accesso ai servizi bibliotecari, alla rete internet, alle aule informatiche e sarà inoltre garantita la copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile per il periodo e per le attività di ricerca presso l’Università.

 

ART. 10 – COMMISSIONI GIUDICATRICI PER L’ESAME DI AMMISSIONE AI CORSI

 

1. Le Commissioni giudicatrici per l’esame di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca sono composte ognuna da almeno tre membri scelti tra professori e ricercatori universitari anche facenti parte del Collegio dei docenti e di altri Atenei appartenenti ai macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del corso. Ad essi possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, di comprovata qualificazione, scelti nell’ambito delle Università e delle strutture pubbliche e private di ricerca.
2. Le Commissioni, nominate con decreto rettorale, devono concludere i lavori almeno un mese prima dell’inizio dei corsi.
3. Spetta alle Commissioni giudicatrici deliberare, unicamente ai fini dell’ammissione al dottorato, sulle idoneità dei titoli accademici conseguiti all’estero.
4. La Commissione al termine dei lavori formula una graduatoria di merito per ciascun corso di dottorato, anche se diviso per curricula, approvata con decreto rettorale.
5. Nel caso di dottorato di interesse nazionale di cui all’art. 6 la commissione giudicatrice è formata in modo da assicurare la partecipazione di componenti stranieri o esterni ai soggetti convenzionati.

 

ART. 11 – BORSE DI STUDIO

 

1. La borsa di studio, il cui pagamento è effettuato in rate mensili, ha durata annuale ed è rinnovata a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l’anno precedente, secondo la valutazione effettuata dal Collegio dei docenti.
2. Le borse di dottorato non possono essere cumulate con la fruizione di assegni di ricerca o di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all’estero l’attività di ricerca del dottorando.
3. Se la borsa di studio non è rinnovata, ovvero se il dottorando vi rinuncia, l’importo della borsa
non utilizzato è reinvestito dall’Ateneo per il finanziamento di dottorati di ricerca.
4. L’importo delle borse di studio è stabilito con decreto del Ministro, salvo diversa disposizione del Consiglio di Amministrazione.
5. La borsa di studio è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell’art. 2, comma 26, della legge 8.08.1995, n. 335, e successive modificazioni, nella misura di due terzi a carico dell’amministrazione e di un terzo a carico del borsista.
6. L’importo della borsa di studio è aumentato nella misura del 50% per eventuali periodi di soggiorno all’estero debitamente autorizzati dal Collegio dei docenti, subordinatamente alla sussistenza della relativa copertura finanziaria. Tali periodi, di durata minima di 30 giorni, non possono superare i 12 mesi, tranne nel caso di dottorati in co-tutela o attivati in forma associata per i quali possono essere estesi fino a un massimo di 18 mesi.
7. La richiesta ai fini dell’incremento di cui sopra deve essere diretta dal Coordinatore del corso al Rettore e deve essere corredata da attestazione che l’attività per la quale si chiede la mobilità del dottorando rientra nell’ambito dell’attuazione del programma di studi e di ricerca a suo tempo formulati.
8. Relativamente al primo anno di corso, in caso di inizio ritardato e comunque di non oltre due mesi, la quota di borsa relativa al periodo antecedente l’inizio effettivo viene erogata unitamente alle successive rate di competenza, previa dichiarazione da parte del Coordinatore dell’avvenuto recupero dell’attività di ricerca relativa al periodo antecedente l’inizio effettivo del corso stesso.
9. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato non può chiedere di fruirne una seconda volta. Uguale divieto sussiste anche in caso di fruizione parziale, salvo diversa e motivata valutazione da parte degli organi accademici in base alla fattispecie concreta e in ogni caso con decurtazione della quota goduta.
10. La borsa di studio viene erogata agli aventi diritto esclusivamente se in possesso di un reddito annuo derivante da attività lavorativa non superiore a € 15.000,00 lordi.
Al fine della verifica del limite di reddito fissato, i dottorandi sono tenuti ad autocertificare annualmente la loro situazione reddituale.
In caso di superamento del limite di reddito, la borsa di studio viene sospesa e dovranno essere restituite le mensilità percepite durante l’anno.

 

ART. 12 – TASSE E CONTRIBUTI

 

1. Per l’accesso e la frequenza ai corsi di dottorato è prevista l’esenzione dal pagamento delle tasse universitarie.
2. La contribuzione annuale a carico degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca è costituita esclusivamente dall’imposta di bollo e dalla tassa regionale per il diritto allo studio universitario.
3. I suddetti contributi relativi al primo anno vengono restituiti nel caso in cui il dottorando rinunci al corso di dottorato anteriormente all’inizio effettivo del corso stesso.

 

ART. 13 – DIRITTI E DOVERI DEI DOTTORANDI

 

1. I dottorandi possiedono lo status di studente universitario.
L’ammissione al dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno.
Per i titolari di contratti di apprendistato o per i dipendenti di imprese di cui al precedente art. 5, gli impegni sono stabiliti nelle specifiche convenzioni.
I dottorandi hanno l’obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di compiere continuativamente attività di studio e di ricerca nell’ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le modalità che saranno fissate dal Collegio dei Docenti. Essi sono tenuti a presentare al Collegio dei docenti, al termine di ogni anno, una relazione sull’attività svolta, anche ai fini del rinnovo della borsa di studio qualora borsisti.
È ordinariamente previsto che ciascun dottorando svolga per almeno un periodo di 3 mesi anche non consecutivi attività di ricerca e formazione, coerenti con il progetto di dottorato, presso istituzioni di elevata qualificazione all’estero.
2. A tutti i dottorandi è assegnato annualmente, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili, un budget per l’attività di ricerca in Italia e all’estero dei dottorandi stessi, adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo non inferiore al 10% dell’importo della borsa di studio.
3. Ad essi viene assegnato altresì un numero di matricola, vengono attivate una casella di posta elettronica istituzionale e l’area riservata, viene fornito un badge necessario per l’accesso ai servizi dell’Ateneo (parcheggi, accesso agli edifici, accesso ai laboratori, tessera di riconoscimento, ecc.) previa autorizzazione dei responsabili delle rispettive strutture e viene infine garantito l’accesso ai servizi generali dell’Ateneo, tra cui l’accesso ai servizi bibliotecari, alla rete internet, alle aule informatiche.
4. I dottorandi possono svolgere, previo nulla osta del Collegio dei docenti e senza che ciò comporti un incremento della borsa di studio:
• attività di tutorato, anche retribuita, degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale;
• attività di didattica integrativa, per un massimo di 40 ore in ciascun anno accademico.
Per le attività di cui alle lettere a. e b. ai dottorandi sono corrisposti gli assegni di cui all’art. 1, co. 1, lett. b), del D.L. 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.
5. I dottorandi possono altresì svolgere, subordinatamente al parere del Collegio dei docenti:
• tirocinio pratico e professionale purché svolto con modalità e tempi idonei a consentire l’effettivo e puntale svolgimento delle attività previste per il dottorato;
• contratti di lavoro di tipo occasionale;
• assegni di ricerca;
• attività retribuite che consentono di acquisire competenze concernenti l’ambito formativo del dottorato, previa valutazione da parte del Collegio dei docenti della compatibilità delle medesime attività con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del corso di dottorato.
Nel caso di dottorandi borsisti le predette attività possono essere svolte nel rispetto del limite di reddito di cui all’art. 11.
I dottorandi con o senza borsa sottopongono al collegio dei docenti la richiesta di autorizzazione eventualmente correlata da una dichiarazione del tutor attestante la compatibilità delle attività lavorative con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del corso di dottorato. Il Collegio dei docenti adotta le conseguenti motivate decisioni, compresa l’esclusione dal corso di dottorato. Le decisioni del Collegio dei docenti sono comunicate al Rettore per i successivi adempimenti.
6. I dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorato di ricerca possono richiedere per il periodo di durata normale del corso l’aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, per i dipendenti in regime di diritto pubblico, il congedo straordinario per motivi di studio. L’aspettativa e il congedo straordinario saranno concessi agli interessati compatibilmente con le esigenze dell’amministrazione di appartenenza, ai sensi dell’art. 2 della Legge 13.08.84, n. 476, e s.m.i., con o senza assegni, solo nel caso essi risultino iscritti per la prima volta a un corso di dottorato di ricerca.
7. I dottorandi di area medica possono partecipare all’attività clinico-assistenziale, sotto la diretta responsabilità del Direttore della struttura e previa copertura assicurativa dell’azienda ospedaliera ospitante.
8. L’iscrizione al corso può essere sospesa su richiesta del dottorando per un periodo massimo di sei mesi per:
• comprovati motivi previsti da leggi specifiche;
• malattia grave e prolungata;
• servizio civile;
• iscrizione al Tirocinio Formativo Attivo (TFA) attivato ai sensi dell’art. 15 del suddetto D.M. 10.09.10, n. 249.
È altresì concessa la sospensione ai sensi del D.Lgs. 26.3.2001, n. 151 e s.m.i., e dal Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 12.07.2007.
I dottorandi che usufruiscono di un periodo di sospensione superiore a 2 mesi hanno l’obbligo di recuperare l’intero periodo successivamente al termine del triennio, con conseguente erogazione ai borsisti della borsa di studio sospesa, purchè non sussistano, qualora la borsa sia erogata da ente esterno, limitazioni all’estensione della borsa stessa oltre il triennio.
9. Il dottorando può altresì richiedere, per comprovati motivi che non gli consentono la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dalla durata del corso, una proroga della durata massima di 12 mesi, senza ulteriori oneri finanziari. Il Collegio dei docenti, verificate le motivazioni addotte dal dottorando, può concedere la proroga richiesta.
10. Spetta invece al Collegio dei docenti decidere, per eccezionali e motivate esigenze scientifiche, di concedere una proroga della durata del corso di dottorato per un periodo massimo di 12 mesi, con corresponsione della borsa di studio con fondi a carico del bilancio dell’Ateneo per il periodo di estensione della durata della borsa stessa.
11. I periodi di sospensione e di proroga di cui ai commi 7. (lett. a, b, c, d), 8. e 9. non possono superare i 18 mesi.
12. Il dottorando può rinunciare durante il triennio al proseguimento del corso. In tal caso il periodo di attività svolta verrà riconosciuto, previa attestazione del Collegio dei docenti dell’effettiva frequenza relativa a tale periodo.
13. Il dottorando può rinunciare anche solo alla borsa di studio. In tal caso, pur mantenendo il proprio status di studente, il dottorando perde ogni diritto alla fruizione della stessa e l’intera borsa o la quota non maturata può essere attribuita al primo dei dottorandi non borsisti.
14. Nel caso di assenza ingiustificata o di inadempimento degli obblighi, compreso il non completamento delle attività previste alla fine di ciascun anno, il Collegio dei docenti propone al Rettore con decisione motivata l’esclusione del dottorando dal corso, con la conseguente perdita del diritto alla fruizione della borsa di studio, ove percepita.
15. L’Università garantisce la copertura assicurativa dei dottorandi per infortuni e responsabilità civile per l’intera durata del corso e per le sole attività che si riferiscono al corso di dottorato.
16. In caso di invenzione effettuata dal dottorando nell’ambito dell’attività di ricerca universitaria si
applicherà il Regolamento di Ateneo in materia di brevetti.
17. L’Università garantisce alle dottorande e ai dottorandi in transizione di genere di poter vivere in un ambiente di studio sereno, attento alla tutela della riservatezza e della dignità dell’individuo, in cui i rapporti interpersonali siano improntati alla correttezza, al reciproco rispetto delle libertà e dell’inviolabilità della persona. Per l’attivazione della carriera Alias si rimanda alla normativa di Ateneo.

 

ART. 14 – CORSI DI DOTTORATO E SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE

 

1. È prevista la frequenza congiunta del corso di dottorato e di un corso di specializzazione medica purché essa sia compatibile, anche in considerazione della distanza tra le sedi, con l’attività e l’impegno previsti dalla Scuola di specializzazione e dal corso di dottorato a seguito di nulla osta rilasciato dal Consiglio della Scuola medesima e dal Collegio dei docenti.
Durante la frequenza congiunta è incompatibile la fruizione della borsa di studio di dottorato.
2. L’eventuale richiesta dello specializzando di poter ridurre a un minimo di due anni il corso di dottorato deve essere accolta dal Collegio dei docenti previa valutazione positiva della coerenza delle attività di ricerca già svolte nel corso della Scuola di specializzazione con il percorso di dottorato.
Al fine di permettere al Collegio dei docenti di accogliere la richiesta dello specializzando, è altresì richiesto il giudizio di compatibilità del progetto di dottorato con le finalità didattiche della scuola di specializzazione, espresso dal Consiglio della Scuola stessa.

 

ART. 15 – CONFERIMENTO TITOLO ED ESAME FINALE

 

1. Il titolo di dottore di ricerca – “Dott. Ric.” o “Ph.D.” – è conferito dal Rettore e si consegue a seguito della positiva valutazione della tesi che contribuisca all’avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di ricerca prescelta.
La tesi di dottorato è redatta in lingua italiana o inglese o in altra lingua, previa autorizzazione del Collegio dei docenti ed è corredata da una sintesi, in lingua inglese.
2. La tesi, unitamente alla relazione sulle attività svolte durante il corso di dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è esaminata da almeno due valutatori, non appartenenti all’Ateneo e in possesso di elevata qualificazione, di cui almeno uno è un docente universitario, scelti tra i professori e i ricercatori universitari di università, anche straniere, non partecipanti al dottorato.
I valutatori possono appartenere a istituzioni estere o internazionali e sono individuati dal Collegio dei docenti.
3. Per i corsi di dottorato che iniziano il 1° novembre:
• Entro il 31 ottobre dell’ultimo anno di corso il Collegio dei Docenti valuta l’attività di ricerca svolta dai dottorandi nello stesso anno e, con riferimento all’intero corso di dottorato, propone di ammettere o non ammettere all’esame finale i candidati, dandone comunicazione all’Amministrazione e ai dottorandi.
• Entro il 30 novembre i dottorandi proposti per l’ammissione all’esame finale:
• inviano al Rettore apposita domanda comprensiva del versamento per imposta di bollo virtuale, una relazione sulle attività svolte nel triennio e sulle eventuali pubblicazioni, nonché la dichiarazione di condivisione tesi con il tutor;
• depositano nell’apposita piattaforma la tesi di dottorato per il successivo invio ai valutatori da parte dell’Amministrazione.
4. I valutatori entro 30 giorni dal ricevimento della tesi esprimono un giudizio analitico scritto da inviare al Collegio dei docenti e al dottorando e ne propongono l’ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione corredata di un nuovo parere scritto dei valutatori.
5. I dottorandi non oltre 30 giorni dal termine previsto per i valutatori presentano o inviano al Rettore, in caso di ammissione alla discussione pubblica, la tesi di dottorato unitamente a una sintesi in lingua italiana e inglese.
6. In caso di rinvio da parte dei valutatori la tesi sarà presentata o inviata al Rettore entro i successivi sei mesi.

 

ART. 16 – DEPOSITO TESI

 

1. Prima della prova d’esame la tesi di dottorato deve essere depositata in formato digitale secondo le indicazioni operative fornite dall’amministrazione unitamente a un breve abstract in lingua italiana e inglese. Tale operazione è un requisito necessario per l’ammissione all’esame finale, sostituisce la consegna della tesi in formato cartaceo e assolve all'obbligo di deposito legale presso le Biblioteche Nazionali di Firenze e Roma.
2. Il dottorando può chiedere per un periodo non superiore a 18 mesi che la tesi non sia consultabile da parte di terzi, ai fini della tutela e sfruttamento economico delle opere dell’ingegno e/o delle proprietà industriali, previa autorizzazione del Collegio dei docenti.

 

ART. 17 – COMMISSIONI GIUDICATRICI PER L’ESAME FINALE

 

1. Le Commissioni giudicatrici per l’esame finale per ciascun corso di dottorato sono composte, nel rispetto, ove possibile, dell’equilibrio di genere, da almeno tre membri, scelti tra i professori e i ricercatori universitari di ruolo appartenenti ai macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del corso, di cui almeno due terzi non appartenenti all’Ateneo e non più di un terzo appartenenti all’Ateneo o ai soggetti partecipanti al dottorato nel caso di forma associata. La commissione può essere integrata, limitatamente ai casi necessari, da esperti delle specifiche tematiche del corso, scelti nell’ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca, anche straniere. In ogni caso la commissione è composta per almeno due terzi da componenti di provenienza accademica.
2. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali, la Commissione è costituita secondo le modalità previste negli accordi stessi.
3. Le Commissioni, nominate con decreto rettorale, devono concludere i lavori entro il 31 marzo e nel caso di rinvio della tesi per un periodo non superiore a sei mesi da parte dei valutatori, entro la fine dell’anno accademico in corso.
4. Le Commissioni che non concludano i lavori entro i termini di cui sopra decadono e, con la medesima procedura, il Rettore ne nomina un’altra.
5. Le Commissione fissano le modalità di svolgimento dell’esame finale tra quelle indicate al successivo art. 18.
6. Per i corsi di dottorato che iniziano in data diversa dal 1° novembre, le scadenze di cui al punto 3. rispettivamente dell’art. 15 e del presente articolo sono rapportate in base alla data di inizio di ciascun corso.

 

ART. 18 – PROVA D’ESAME

 

1. L’esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca consiste nella discussione pubblica della tesi, nella data che verrà comunicata agli interessati con un preavviso di almeno 15 giorni.
2. L’esame può svolgersi:
• dinanzi all’intera commissione giudicatrice presente nella sede dell’esame.
• in modalità on-line, garantendo comunque la presenza nella sede dell’esame di almeno un componente che assicuri gli adempimenti amministrativi connessi alla collegialità della decisione.
3. La Commissione giudicatrice, al termine della discussione, approva o respinge la tesi, con motivato giudizio scritto, secondo le seguenti valutazioni: eccellente, ottimo, buono, sufficiente, insufficiente. In presenza di risultati di particolare rilievo scientifico la commissione, con voto unanime, può attribuire la lode.
4. Qualora il candidato non possa, per malattia o forza maggiore, sostenere l’esame finale nella data fissata, potrà chiedere al Presidente della Commissione di poter sostenere l’esame in altra data, tenuto conto delle particolari e documentate circostanze che gli hanno precluso lo svolgimento della prova. In tal caso, accertate le circostanze anzidette, il Rettore, su proposta del Presidente della Commissione, fissa una nuova data al termine dell’impedimento.

 

ART. 19 – DOTTORATO EUROPEO E CO-TUTELA

 

1. Al fine di favorire e potenziare la dimensione internazionale dei dottorati di ricerca potrà essere rilasciata dall’Ateneo, su proposta del Collegio dei docenti, la certificazione aggiuntiva di “Doctor Europaeus”, purché sussistano le seguenti quattro condizioni:
• la tesi di dottorato deve essere il risultato di un periodo di lavoro e di ricerca svolto all’estero della durata di almeno 3 mesi anche non continuativi in uno stato dell’Unione Europea;
• alla tesi di dottorato deve essere accordato un giudizio positivo da almeno due referee di due diversi paesi dell’Ue, nominati dal Collegio dei Docenti, di cui almeno uno deve essere un docente appartenente a istituzioni universitarie straniere; le relazioni dei referee saranno allegate al verbale dell’esame finale per il candidato;
• nella commissione deve essere presente almeno un componente proveniente da una istituzione universitaria straniera;
• la tesi di dottorato deve essere discussa in una lingua diversa dall’italiano.
2. Nel contesto dell’internazionalizzazione dei corsi di studio i dottorandi che hanno frequentato a decorrere preferibilmente dal primo anno un corso di dottorato in co-tutela di tesi conseguono il titolo riconosciuto da entrambi i Paesi previa stipula di apposita convenzione che fissa le condizioni concordate tra gli atenei dei due Paesi interessati.

 

ART. 20 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

1. In attuazione del D.M. n. 226 del 14.12.2021 il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo al decreto rettorale di emanazione.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia.