Assunzioni di Personale a Tempo Determinato

REGOLAMENTO PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

(Emanato com D.R. n. 1154 del 1.8.2006 - in vigore dal 16.8.2006 e fino al 30 aprile 2024)

Le assunzioni a tempo determinato presso l'Università Politecnica delle Marche avvengono ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 19 del C.C.N.L. del comparto Università 1998 - 2001, così come sostituito dall'art. 6 del C.C.N.L. 2003 - 2005, e dei contratti collettivi nel tempo vigenti.

Le assunzioni disciplinate dal presente Regolamento possono essere effettuate per le Categorie B, C, D, EP, in regime di tempo pieno o di tempo parziale a fronte di ragioni di carattere sostitutivo, organizzativo, tecnico, produttivo, secondo quanto previsto dai successivi Titoli I e II.

TITOLO I
ASSUNZIONE DI PERSONALE DELLE CATEGORIE B, C, D
PER RAGIONI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO E SOSTITUTIVO

Articolo 1
Ambito di applicazione e durata del contratto

L'Università assume, ai sensi del D.Lgs 368/2001 e del CCNL vigente (art. 19 CCNL 1998-2001 e art 6 CCNL 2003-2005) personale a tempo determinato delle cat. B, C, D per le seguenti esigenze:

a) sostituzione di personale assente, quando l'assenza superi i 60 giorni consecutivi. Il lavoratore assunto è mantenuto in servizio per tutta la durata dell'assenza e nei limiti del restante periodo di conservazione del posto del dipendente sostituito;

b) per la sostituzione del personale assente per gravidanza o puerperio, nelle ipotesi di astensione obbligatoria e facoltativa previste dal D.Lgs. 151/2001. Il contratto a tempo determinato si risolve automaticamente al compimento del primo anno di vita del bambino e comunque al venir meno del diritto ad usufruire dell'orario ridotto per allattamento, previsto dal predetto D.Lgs. 151/2001.

c) per assunzioni stagionali, particolari punte di attività, esigenze organizzative ordinarie o straordinarie nel limite massimo di 6 mesi, quando alle stesse non sia possibile far fronte con il personale in servizio. Per gli operai agricoli e florovivaisti è consentita l'assunzione a tempo parziale per un numero di giornate effettive nell'anno, fino a 179 e non inferiore a 51.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1, nel contratto individuale è specificato per iscritto il nominativo del dipendente sostituito.

Le richieste di assunzione per le finalità indicate dal presente articolo sono valutate ed autorizzate dal Direttore Amministrativo.

Articolo 2

Disciplina della proroga

Compatibilmente con le normative vigenti e la disponibilità di bilancio, il termine del contratto stipulato ai sensi del precedente art. 1 può essere prorogato, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 368/01 e del CCNL vigente, qualora permangano le esigenze di servizio che lo hanno determinato e semprechè sempreché la proroga si riferisca alla stessa attività lavorativa del contratto iniziale.

La proroga è ammessa una sola volta; la durata complessiva del contratto, comprensivo della proroga, non potrà in ogni caso eccedere i tre anni.

Per tutto il periodo di proroga il contratto prosegue alle stesse condizioni del contratto iniziale.

TITOLO II

ASSUNZIONE DI PERSONALE DELLE CATEGORIE C, D ,EP

PER RAGIONI DI CARATTERE TECNICO E PRODUTTIVO

Articolo 3

Ambito di applicazione e durata del contratto
L'Università assume personale a tempo determinato di categoria C, D ed EP, a fronte delle ragioni di carattere tecnico o produttivo di seguito specificate:

1) svolgimento di attività nell'ambito di programmi di ricerca;

2) attivazione e supporto di infrastrutture complesse amministrativo-contabili e tecniche;

3) realizzazione di specifici progetti di miglioramento dei servizi offerti dall'Ateneo.

Possono inoltre essere attivati contratti a tempo determinato per lo svolgimento di specifici progetti finanziati da aziende, enti o istituzioni nazionali o non nazionali, nonché nell'ambito di contratti finanziati dalla UE.

Le assunzioni di cui al presente articolo non potranno avere durata inferiore ad un anno né superiore a cinque anni, fermo restando che l'ultimazione dei suddetti programmi o progetti comporterà a tutti gli effetti la risoluzione del rapporto di lavoro.

Il contratto stipulato ai sensi del presente articolo non potrà essere rinnovato o prorogato alla scadenza con la stessa persona per un periodo superiore a cinque anni complessivi.

Articolo 4

Disciplina della proroga

Compatibilmente con la normativa vigente e la disponibilità di bilancio, il termine del contratto stipulato ai sensi dell'art. 3 può essere prorogato, su richiesta della struttura, qualora il progetto o programma al quale si riferisce non sia ancora stato completato.

La proroga è ammessa una sola volta; la durata complessiva del contratto, comprensivo della proroga, non potrà in ogni caso eccedere i cinque anni.

Per tutto il periodo di proroga il contratto prosegue alle stesse condizioni del contratto iniziale.

Articolo 5

Attivazione della procedura di richiesta

Le strutture che necessitano dell'assunzione di personale a tempo determinato per le finalità indicate al precedente art. 3, devono presentare apposita richiesta al Direttore Amministrativo.

Le richieste devono essere presentate da parte del responsabile della Struttura didattico-scientifica interessata, previa delibera dell'Organo Collegiale della struttura medesima, ovvero da parte del capo servizio e/o area e devono contenere necessariamente gli elementi sotto elencati:

1) la descrizione e la durata del programma di ricerca o del programma di attivazione e supporto dell'infrastruttura complessa o del progetto di miglioramento servizi offerti o del progetto finanziato da aziende, enti o istituzioni nazionali o non nazionali;

2) il responsabile del progetto o programma;

3) il tipo di finanziamento e il relativo ammontare a carico del quale sarà imputata la spesa con l'indicazione dei termini di durata del progetto, del finanziamento e con esplicita dichiarazione della copertura finanziaria anche delle maggiori spese eventualmente derivanti da applicazioni contrattuali;

4) il numero, la categoria e l'area del personale richiesto, il regime orario (tempo pieno o parziale) ed il periodo di durata del contratto;

5) le motivazioni che rendono necessaria l'assunzione con particolare riguardo al maggior impegno, in termini di impiego di personale, che viene richiesto dall'espletamento del programma o progetto e tenuto conto del personale tecnico amministrativo in servizio presso la struttura;

6) i compiti specifici ai quali adibire il personale da assumere;

7) il titolo di studio e la professionalità che i candidati devono possedere, in relazione alla categoria di assunzione;

8) la tipologia dei titoli valutabili, tra quelli indicati al successivo art. 18, ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuna categoria di titoli, la tipologia di selezione, tra quelle indicate al successivo art. 14, e le materie oggetto delle prove selettive.

Articolo 6

Valutazione delle richieste
Le richieste dirette alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato per le finalità previste al precedente art. 3, con esclusione dei programmi o progetti di ricerca, sono autorizzate, dal Consiglio di Amministrazione che, sentito il parere del Direttore Amministrativo, delibera tenendo conto degli elementi contenuti nella richiesta.

La delibera dovrà indicare:

- il numero, la categoria e l'area del personale da assumere;

- l'attività, il programma o il progetto cui il personale dovrà essere assegnato e i compiti previsti;

- la durata del contratto;

- il rispetto del vincolo del 20% di cui al successivo art. 8;

- la copertura finanziaria ed il capitolo di bilancio su cui imputare la relativa spesa.

Le richieste dirette alla costituzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento di attività nell'ambito di programmi o progetti di ricerca sono autorizzate dal Direttore Amministrativo con le modalità di cui al precedente comma.

TITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 7

Assunzioni
7a) - Le assunzioni di cui al precedente Titolo I per la Categoria B avvengono tramite avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento.

7b) - Le assunzioni di cui ai precedenti Titoli I e II per le categorie C, D ed EP hanno luogo ove possibile mediante utilizzo delle graduatorie dei concorsi pubblici per i rapporti a tempo indeterminato.

In tale caso il dipendente conserva l'utile collocazione in graduatoria.

Nel caso di assunzioni per le ragioni indicate al Titolo II il ricorso alle graduatorie a tempo indeterminato sarà possibile purché la professionalità degli idonei sia equivalente a quella richiesta dai relativi programmi e progetti.

Nei casi in cui non siano disponibili le graduatorie indicate al primo comma o non ricorrendo le condizioni di cui al terzo comma, sono attivate apposite procedure selettive, con le modalità indicate al Titolo IV, le cui graduatorie saranno utilizzate, ove possibile, per tutte le tipologie di assunzioni previste dal presente Regolamento.

Articolo 8
Percentuale massima di assunzioni
Le assunzioni a tempo determinato devono avvenire in percentuale non superiore al 20% del personale in servizio a tempo indeterminato; in tale percentuale massima debbono essere comprese le assunzioni con contratto di lavoro interinale, nonché i contratti a tempo determinato attivati per lo svolgimento di progetti di ricerca di interesse nazionale finanziati dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e dagli enti pubblici di ricerca vigilati dal predetto Ministero. Non sono compresi i contratti a tempo determinato attivati per lo svolgimento di progetti di ricerca finanziati dalla UE, aziende, enti o istituzioni nazionali o non nazionali.

Articolo 9

Periodo di prova
Il periodo di prova avrà la durata di:

Ø 15 giorni di effettivo servizio per contratti fino a 6 mesi;

Ø 30 giorni di effettivo servizio per i contratti di durata superiore a 6 mesi.

Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento dal rapporto senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso.

Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.

Non sono soggetti al periodo di prova coloro che abbiano prestato servizio a tempo determinato presso questa Università, per almeno 6 mesi continuativi, nella stessa categoria ed area e con attività lavorativa simile a quella prevista dal nuovo contratto.

Articolo 10

Riassunzione
L'aspirante non potrà essere riassunto a termine a nessun titolo se al momento della sottoscrizione del nuovo contratto non siano trascorsi almeno:

Ø 10 giorni dalla data di cessazione da un precedente contratto di durata fino a 6 mesi;

Ø 20 giorni dalla data di cessazione da un precedente contratto di durata superiore a 6 mesi.

Articolo 11

Rinuncia all'assunzione
L'aspirante che per giustificati e comprovati motivi di impedimento non accetti l'assunzione verrà collocato, per una sola volta, in coda alla graduatoria, secondo l'ordine di rinuncia dei candidati precedentemente convocati, e fermo restando il periodo di validità della graduatoria stessa.

Il candidato che non si presenti alla data convenuta per la stipula del contratto o che non assuma servizio nei termini prescritti verrà cancellato dalla graduatoria cui l'assunzione si riferisce.

Non saranno in nessun caso concesse proroghe alla data di assunzione.

Articolo 12

Dimissioni
In caso di dimissioni, il dipendente è tenuto a dare un preavviso pari a:

Ø 15 giorni i per contratti fino a 6 mesi;

Ø 20 giorni per contratti di durata superiore a 6 mesi ed inferiore a 12;

Ø 30 giorni per i contratti di durata pari o superore a 12 mesi.

Il termine di preavviso decorre dal 1° giorno o dal giorno 16 di ciascun mese.

In caso di mancato preavviso, l'Amministrazione ha il diritto di trattenere al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.

Si prescinde dal preavviso in caso di dimissioni per comprovata assunzione presso Amministrazioni o Enti pubblici.

Articolo 13
Trattamento economico e normativo
Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dal C.C.N.L. nel tempo vigente per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la durata del contratto a termine.


TITOLO IV

MODALITÀ DI RECLUTAMENTO


Articolo 14
Tipologie di selezione

Il reclutamento di personale a tempo determinato di cui al presente regolamento avviene secondo le seguenti modalità:

per la Categoria B:

selezione idoneativa mediante svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero sperimentazioni lavorative, i cui contenuti sono determinati con riferimento all'attività propria della categoria.

La selezione deve tendere ad accertare esclusivamente l'idoneità all'attività da svolgere e non comporta valutazione comparativa.

In via eccezionale, l'accesso può avvenire nella posizione B3, anziché nell'iniziale B1, per particolari professionalità che richiedono requisiti professionali specifici in relazione alla tipologia dell'attività lavorativa.

per le Categorie C, D, EP:

a) selezione per titoli e prova scritta o teorico pratica e colloquio;

b) selezione per titoli e colloquio

Il punteggio globale attribuibile ai titoli ed alle prove è pari a 100 punti.

Ai titoli è attribuito fino a un massimo di 40 punti.

Le prove si intenderanno superate se il candidato otterrà un punteggio non inferiore a 7/10 o punteggio equivalente.

La tipologia di selezione, le categorie dei titoli valutabili tra quelle indicate nel successivo art. 18 ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuna di esse saranno individuati di volta in volta per ciascuna procedura, a discrezione del Responsabile del progetto o programma, che richiede l'attivazione della procedura di assunzione.

Articolo 15
Preselezione
In relazione al numero dei candidati o per l'assunzione in particolari categorie, l'Amministrazione si riserva la facoltà di dar luogo ad una prova preselettiva e/o attitudinale, che potrà consistere anche nella risoluzione di test o quesiti a risposta multipla e/o sintetica. Tale preselezione potrà essere affidata anche a società o enti esterni specializzati.

Articolo 16
Bando di selezione
Il bando di selezione è emanato con provvedimento del Direttore Amministrativo, da pubblicarsi all'Albo Ufficiale dell'Università, sito in Piazza Roma 22 ed agli albi delle Facoltà, nonché sul sito Internet dell'Ateneo, all'indirizzo http://www.univpm.it/, sotto la voce "Concorsi - Personale tecnico -amministrativo".

lI Il termine di presentazione delle domande di partecipazione è fissato in 20 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso.

La pubblicazione del bando all'Albo Ufficiale dell'Università costituisce nei confronti degli interessati notifica ad ogni effetto di legge.

Articolo 17
Titoli di studio per l'accesso
Per l'accesso alle selezioni disciplinate dal presente regolamento sono richiesti i seguenti titoli di studio specifici per ciascuna categoria:

Categoria B1

Scuola dell'obbligo.

Categoria B3

Scuola dell'obbligo più eventuale qualificazione professionale, da valutare di volta in volta in relazione alla specifica professionalità richiesta.

Categoria C
Diploma di scuola media superiore di durata quinquennale, con eventuali requisiti professionali specifici in relazione alla tipologia dell'attività lavorativa, ove richiesti.

Categoria D
Diploma di laurea vecchio ordinamento, diploma di laurea (L) diploma di laurea specialistica/magistrale (LS), attinente alla professionalità da reclutare, con eventuali requisiti tecnici e/o professionali specifici in relazione alla tipologia dell'attività lavorativa, ove richiesti.


Categoria EP
Diploma di laurea vecchio ordinamento, diploma di laurea specialistica/magistrale (LS), attinente alla professionalità da reclutare. E' richiesta inoltre l'abilitazione o la qualificazione professionale comprovata da un titolo accademico o da attività prestata per almeno 3 anni con funzioni attinenti a quelle da svolgere.

Articolo 18
Titoli valutabili

Per la copertura dei posti di categoria C, sono valutabili i seguenti titoli, purché attinenti alla professionalità richiesta:

a) titolo di studio per l'accesso alla selezione, con riguardo alla votazione conseguita;

b) attestati di qualificazione e/o specializzazione rilasciati a seguito di frequenza di corsi di formazione professionale organizzati da Pubbliche Amministrazioni o enti privati;

c) servizio prestato con rapporto di lavoro subordinato presso Pubbliche Amministrazioni o aziende private;

d) incarichi professionali o servizi speciali svolti;

e) servizio prestato con contratto di lavoro a tempo determinato presso le Università;

f) titoli culturali (esami universitari, altri titoli di studio).


Per la copertura dei posti di categoria D ed EP sono valutabili i seguenti titoli, purché attinenti alla professionalità richiesta:

a) titolo di studio per l'accesso alla selezione, con riguardo alla votazione conseguita;

b) diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, borse di studio presso enti pubblici, masters universitari;

c) attestati di qualificazione e/o specializzazione rilasciati a seguito di frequenza di corsi di formazione professionale organizzati da Pubbliche Amministrazioni o enti privati;

d) titoli scientifici quali pubblicazioni e lavori originali;

e) servizio prestato con rapporto di lavoro subordinato presso Pubbliche Amministrazioni o aziende private;

f) incarichi professionali o servizi speciali svolti;

g) altri titoli quali attività didattiche, partecipazioni a convegni o seminari di studio;

h) servizio prestato con contratto di lavoro a tempo determinato presso le Università.

Articolo 19
Commissioni giudicatrici
Le Commissioni giudicatrici sono composte in analogia a quanto previsto dal vigente Regolamento per i concorsi e la progressione verticale del personale tecnico amministrativo.

Nel caso di selezioni riferite a programmi o progetti di ricerca o miglioramento servizi, le funzioni di Presidente sono svolte dal Responsabile del programma o del progetto.

Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente inquadrato in categoria non inferiore alla "C" - area amministrativa.
Articolo 20
Graduatorie

Le graduatorie, affisse all'albo ufficiale dell'Università, sito in Piazza Roma 22 e pubblicate sul sito Internet http://www.univpm.it/, sotto la voce "Concorsi - Personale tecnico amministrativo", avranno durata non superiore a due anni dalla data della pubblicazione del provvedimento di approvazione.

Articolo 21
DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda al vigente Regolamento d'Ateneo per il reclutamento del personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato, ai contratti collettivi nel tempo vigenti, nonché alle disposizioni di legge, in particolare quelle concernenti i rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fra cui il Codice Civile, alla normativa comunitaria, in quanto compatibili.