Regolamento per l'attribuzione delle classi stipendiali ai professori e ricercatori dell'Università Politecnica delle Marche, ai sensi dell'art. 6, comma 14, della legge 30 dicembre 2010, n. 240

Emanato con D.R. n^ 504 del 28.05.2020, in sostituzione del Regolamento di cui al DR n. 468 del 3.5.2017

 

Art. 1

Oggetto

 

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato dell’Ateneo ai fini dell’attribuzione delle classi stipendiali, ai sensi di quanto previsto dall’art.6, comma 14, della legge 240/ 2010 e successive modificazioni e integrazioni.

 

 

Art. 2

Attivazione della procedura di valutazione

 

1. La procedura di valutazione viene avviata con cadenza semestrale. Annualmente entro il mese maggio e il mese di novembre sono chiamati a valutazione i professori e i ricercatori a tempo indeterminato che hanno completato nel semestre precedente (rispettivamente dal 1° novembre al 30 aprile e dal 1° maggio al 31 ottobre) il biennio utile ai fini dell’attribuzione della classe stipendiale.

 

2. I soggetti chiamati a valutazione presentano istanza di attribuzione della classe stipendiale con riferimento al complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel biennio precedente, come specificato al successivo art. 4, unitamente alla dichiarazione del Direttore del Dipartimento o del Preside di Facoltà, ove costituita, attestante il regolare assolvimento delle attività didattiche affidate nel predetto periodo.

 

3.L’istanza è inviata entro i termini e con le modalità indicati dall’Amministrazione unicamente attraverso apposita procedura telematica.

 

4. L’elenco degli aventi diritto è pubblicato sul sito di Ateneo nell’area riservata ai docenti.

 

                                                                               

 

Art.3

Commissione di valutazione

 

1. La procedura di valutazione è effettuata da un’unica Commissione nominata annualmente dal Rettore, acquisito il parere del  Senato Accademico.

 

2. La Commissione è composta da due professori ordinari, due professori associati e due ricercatori a tempo indeterminato, in servizio presso l’Ateneo e non compresi tra i docenti  sottoposti a valutazione  nel periodo di durata dell’incarico.

 

3. Ai Componenti non è corrisposto alcun compenso.

 

4. La Commissione conclude i lavori entro 60 giorni, escluso il mese di agosto, dalla scadenza del termine di presentazione delle istanze e trasmette all’Amministrazione i verbali delle riunioni effettuate, con i motivati giudizi sul complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale di ciascun professore e ricercatore, formulati secondo i criteri di cui al successivo art. 4 del presente regolamento.

 

5. La verifica del possesso dei requisiti viene effettuata con l’ausilio dei dati presenti nei sistemi informativi di Ateneo.

 

6. Le sedute della Commissione possono svolgersi anche in modalità telematica.

 

7. Gli atti della Commissione sono approvati con Decreto del Rettore.

 

8. Nel caso in cui sia stato conseguito un giudizio negativo, l’Amministrazione ne dà comunicazione all’interessato entro 10 giorni dall’approvazione degli atti.

 

9. Eventuali opposizioni potranno essere presentate alla Commissione, per il tramite del Rettore, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente. La Commissione si esprime nel successivo termine di 20 giorni.

 

 

Art. 4

Criteri di valutazione

 

1. La Commissione valuta l’attività didattica e di ricerca, nonché gli incarichi gestionali indicati dal docente con riferimento al biennio soggetto a valutazione, come sotto specificato.

 

2. Per la valutazione dell’impegno nell’attività didattica, sono considerate le attività svolte nei due anni accademici precedenti quello in cui si matura il diritto alla classe stipendiale. La valutazione dell’attività didattica è positiva qualora siano stati regolarmente assolti i compiti assegnati di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, secondo quanto attestato dal Direttore del Dipartimento o dal Preside di Facoltà, ove costituita.

 

3. Per la valutazione dell’impegno nell’ attività di ricerca sono considerati i prodotti che risultano nell’apposito archivio istituzionale – IRIS Repository - pubblicati nel biennio solare precedente l’anno in cui si matura il diritto alla classe stipendiale: la valutazione è positiva qualora siano stati pubblicati almeno due prodotti scientifici dotati di ISBN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus.

 

4. Per i docenti coinvolti nelle seguenti funzioni gestionali svolte nei due anni accademici precedenti quello in cui si matura il diritto alla classe stipendiale, i prodotti della ricerca sono ridotti ad uno:

  • Rettore
  • Prorettore
  • Componente del Consiglio di Amministrazione
  • Componente del Senato Accademico
  • Preside
  • Direttore di Dipartimento
  • Presidente o componente del Nucleo di Valutazione
  • Presidente o componente del Presidio di Qualità
  • Presidente corsi di laurea
  • Presidente Consigli Unificati dei Corsi di Studio
  • Coordinatore del Dottorato di Ricerca
  • Direttore di Scuola di Specializzazione
  • Componenti commissioni paritetiche
  • Componente della Giunta di Dipartimento ove costituita
  • Componenti del Comitato Unico di Garanzia
  • Presidenti dei Centri di Servizio (CAD, CSI, CSAL)
  • Componente del Collegio di Disciplina
  • Componente del Comitato Etico.

 

5. Il giudizio complessivo è positivo se sono soddisfatte le condizioni di cui al comma 2 (fatti salvi i casi di esenzione dall’attività didattica previsti dalle disposizioni vigenti) e quelle del comma 3 o 4.

 

6. In caso di congedi e assenze a qualunque titolo, esclusi i congedi per motivi di studio e ricerca e i congedi di maternità e paternità di cui al successivo comma 7, il periodo biennale soggetto a valutazione dell’attività didattica e gestionale è ridotto a quello di effettivo servizio purché pari o superiore a 12 mesi.

 

7.In caso di congedo di maternità o paternità di cui ai capi III e IV del D. Lgs. 26 marzo 2001, n^ 151 il periodo biennale soggetto a valutazione dell’attività didattica e gestionale è ridotto a quello di effettivo servizio.

 

8. Nei casi di assenze dal servizio di cui ai commi 6 e 7, purché non inferiore a complessivi giorni 30, le pubblicazioni valide ai fini della valutazione sono ridotte in termini proporzionali all’intero per difetto.

 

9. Coloro che hanno fruito di un periodo di assenza o aspettativa di cui al comma 6 superiore a 12 mesi, maturano il biennio utile all’attribuzione della classe al completamento del periodo di servizio di 12 mesi.

 

10. I periodi di congedo per motivi di studio e di ricerca sono considerati periodi di effettivo servizio; per tali periodi sarà oggetto di valutazione esclusivamente l’attività di ricerca.

 

 

Art.5

Attribuzione degli scatti stipendiali in attuazione dell’art. 6 comma 14, della legge 240/2010

 

1. Le classi stipendiali di cui agli articoli 36 e 38 del DPR 382/80 sono attribuiti secondo le modalità previste  dalla legge , ai professori e ai ricercatori a tempo indeterminato che conseguono un giudizio positivo nella valutazione  di cui al presente regolamento.

 

2. In caso di valutazione negativa o di mancata presentazione della domanda, la richiesta di attribuzione della classe può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico. Il biennio utile ai fini della valutazione sarà in tal caso costituito da quello che precede la data della nuova richiesta e la decorrenza della classe è differita di un anno.

 

 

Art.6

Disposizioni finali

 

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni vigenti in materia di ordinamento universitario e stato giuridico del personale docente.

 

2. Il presente regolamento è pubblicato sul sito web dell’Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.