Regolamento per la tutela del segnalante di condotte illecite

Emanato con d.r. n. 1532 del 20 dicembre 2018 e in vigore dal 4 gennaio 2019

in vigore fino al 14 luglio 2023

 

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

  1. L’Università Politecnica delle Marche, al fine di favorire l’emersione dei fenomeni corruttivi o di altri casi di malfunzionamento dell’Amministrazione, in conformità a quanto previsto dall’art. 54 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. e ii., adotta una specifica procedura (c.d. whistleblowing) per la gestione delle segnalazioni relative a fatti corruttivi o condotte illecite commessi durante lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
  2. Destinatario della presente procedura è il personale dipendente dell’Università che, in ragione del proprio rapporto di lavoro, sia venuto a conoscenza di condotte illecite. Per personale dipendente si intende: il personale tecnico-amministrativo, i collaboratori ed esperti linguistici, il personale dirigente, il personale docente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.
  3. Al fine di incentivare l’emersione di fenomeni corruttivi, l’Università Politecnica delle Marche assicura la tutela di riservatezza anche a coloro che, pur non essendo dipendenti dell’Università, intrattengono con essa rapporti di collaborazione o di studio nonché ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere in favore dell’Università Politecnica delle Marche.

 

Art. 2 – Oggetto della segnalazione

  1. Ai sensi del presente regolamento, le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela riguardano non solo i delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale (ossia le ipotesi di corruzione per l’esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio e corruzione in atti giudiziari di cui agli artt. 318, 319 e 319 ter del codice penale), ma anche le situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere, per sé o per altri, vantaggi privati, ivi compreso l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo. Sono, altresì, oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela gli atti o i comportamenti, anche omissivi, contrari alle norme regolamentari dell’Ateneo, le violazioni del Codice di Comportamento e del Codice Etico e di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare.
  2. Le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o a causa o in occasione dello svolgimento di mansioni lavorative, anche in modo casuale.
  3. Non costituiscono oggetto del presente regolamento le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci, rimostranze di carattere personale del segnalante o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro.

Art. 3 – Contenuto e modalità della segnalazione

  1. La segnalazione deve essere effettuata accedendo all’apposita piattaforma informatica presente nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito dell’Università. Il servizio informatizzato garantisce la tutela di riservatezza e l’anonimato del segnalante. In particolare il sistema separa i dati anagrafici del segnalante dai dati del contenuto della segnalazione in modo da rendere visibile il contenuto della segnalazione solo in modalità anonima. Alla segnalazione presentata nella piattaforma informatica ha accesso il solo Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza attraverso delle credenziali riservate.
  2. La segnalazione deve essere circostanziata e tempestiva. A tal fine deve contenere tutti gli elementi utili per consentire al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito RPCT) di procedere alle dovute e opportune verifiche e accertamenti. In particolare deve contenere i seguenti elementi:
    a) generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con l’indicazione del ruolo o funzione svolta nell’ambito dell’Ateneo;
    b) una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della segnalazione;
    c) le circostanze di tempo e di luogo in cui sono state commesse le presunte illiceità;
    d) se conosciute, le generalità o altri elementi utili ad identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere la/e condotta/e oggetto di segnalazione;
    e) l’indicazione, se noti, di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
    f) ogni altra informazione utile che possa fornire riscontro della fondatezza della segnalazione.
  3. L’amministrazione prenderà in considerazione anche segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentono di individuare il loro autore, solo ove queste siano adeguatamente circostanziate, tali da far emergere fatti e situazioni riconducibili a contesti e soggetti determinati, e purché riferite a condotte di particolari gravità. Tali segnalazioni non rientrano comunque nel campo di applicazione dell’art. 54 bis del D.lgs. 165/2001.
  4. Nel caso in cui la segnalazione riguardi direttamente il RPCT, la stessa può essere inviata direttamente all’ANAC.

 

Art. 4 – Tutela del segnalante

  1. I soggetti destinatari di tutela di cui all’Art. 1 del presente Regolamento i quali, nell’interesse dell’integrità della Pubblica Amministrazione, segnalano al RPCT ovvero all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), o denunciano all’Autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui sono venuti a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non possono essere sanzionati, demansionati, licenziati, trasferiti o sottoposti ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle loro condizioni di lavoro, per motivi collegati alla segnalazione.
  2. Spetta all’Università Politecnica delle Marche o alle imprese di cui all’Art. 1 del presente Regolamento, dimostrare che le eventuali misure adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa.
  3. Ai sensi dell’art. 54 bis) c. 7 del D. Lgs. 165/2001, gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall’Università Politecnica delle Marche sono nulli.
  4. L’adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all’ANAC dall’interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.
  5. In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 54 bis, c. 9, del D.Lgs. 165/2001, la predetta tutela non è accordata nei casi di accertata responsabilità penale del segnalante, anche con sentenza di primo grado, a titolo di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia, ovvero per accertata responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.
  6. Non sono meritevoli di tutela, altresì, le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci.
  7. La segnalazione che contiene fatti non veri determina responsabilità civile e penale del segnalante oltre che responsabilità disciplinare.

Art. 5 – Riservatezza e sottrazione del diritto di accesso

  1. L’identità del segnalante viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione, ad eccezione dei casi in cui, in ottemperanza dell’art. 54 bis c. 9 del D.lgs 165/2001, sia accertata, anche con sentenza di primo grado, una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell’art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l’anonimato non è opponibile per legge (es. indagini penali, tributarie, amministrative, ispezioni di organi di controllo)
  2. Fatte salve le eccezioni di cui sopra, l’identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.
  3. Qualunque dipendente che venga a conoscenza, anche accidentalmente, di informazioni inerenti il segnalante, ha l’obbligo di non divulgarle, salvo le comunicazioni di legge.
  4. L’eventuale violazione dell’obbligo di riservatezza da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza o dei suoi collaboratori o degli altri dipendenti venuti accidentalmente a conoscenza di informazioni inerenti il segnalante, comporta una responsabilità disciplinare, oltre ad una responsabilità penale e civile, ove configurabile.
  5. Per quanto concerne l’ambito del procedimento disciplinare che potrebbe conseguire alla segnalazione, l’identità del segnalante può essere rivelata all’autorità disciplinare e all’incolpato solo nei casi in cui:
    - vi sia il consenso espresso del segnalante;
    - la contestazione dell’addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell’incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest’ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive. In tal caso, se il segnalante non consente la rivelazione della sua identità la segnalazione non può essere utilizzata ai fini del procedimento disciplinare. Spetta al responsabile dell’ufficio procedimenti disciplinari valutare se ricorra la condizione di assoluta indispensabilità della conoscenza del nominativo del segnalante ai fini della difesa. In ogni caso, sia di accoglimento dell’istanza, che di diniego, il responsabile dell’ufficio procedimenti disciplinari deve motivare la scelta come previsto dalla legge n. 241/1990.
  6. La segnalazione è sottratta all’accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della Legge n. 241/1990.

Art. 6 – Gestione e valutazione della segnalazione

  1. La gestione della segnalazione e la verifica della sua eventuale fondatezza sono affidate al RPCT il quale effettua ogni attività ritenuta opportuna e, qualora ne ravvisi la necessità, potrà chiedere al segnalante ulteriori elementi istruttori; l’interazione con il segnalante avviene attraverso il sistema informatizzato sempre garantendo l’anonimato e, quindi, con la massima riservatezza.
  2. All’esito della valutazione:
    a) se la segnalazione risulti manifestamente infondata, il RPCT ne dichiara l’infondatezza e ne dispone l’archiviazione;
    b) se la segnalazione risulti fondata, in relazione alla natura della violazione il RPCT provvederà, alternativamente o congiuntamente a:
  • informare il Rettore, anche ai fini dell’avvio del procedimento disciplinare qualora la condotta illecita riguardi il personale docente o gli studenti, e/o all’avvio del procedimento per violazione del Codice Etico;
  • comunicare l’esito all’ufficio procedimenti disciplinari nel caso di condotta illecita posta in essere da personale tecnico amministrativo;
  • presentare denuncia all’autorità giudiziaria tramite il competente ufficio dell’amministrazione centrale;
  • inoltrare la segnalazione all’ANAC e al Dipartimento della Funzione Pubblica per gli ambiti di competenza;
  • informare il dirigente e, per le strutture didattiche, scientifiche e di servizio, il Responsabile della struttura di appartenenza dell’autore della condotta illecita, anche al fine dell’adozione di misure opportune.
  1. Nel caso di trasmissione a soggetti terzi (es. Autorità giudiziaria, ANAC ecc.), dovrà evidenziarsi che trattasi di segnalazione pervenuta da un soggetto cui l’ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza, ai sensi dell’art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001.
  2. La valutazione del Responsabile della Prevenzione della corruzione deve concludersi entro il termine di giorni 120 dalla ricezione della segnalazione e i dati e i documenti oggetto della segnalazione devono essere conservati a norma di legge.

Art. 7 – Attività di monitoraggio

  1. Il RPCT rende noto, con modalità tali da garantire la riservatezza dell’identità del segnalante, il numero delle segnalazioni ricevute e il loro stato di avanzamento all’interno della Relazione annuale di cui all’articolo 1, comma 14, della Legge n. 190/2012 e s.m.i. e le iniziative che sono state assunte o che intende assumere al fine di promuovere l’adozione di misure correttive di fenomeni corruttivi o di cattiva amministrazione.
  2. Il RPCT relaziona altresì al Rettore e/o al Nucleo di Valutazione nelle sue funzioni di OIV, ogni qualvolta provenga richiesta da tali Organi.

Art. 8 – Disposizioni finali

  1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme vigenti in materia.
  2. La procedura disciplinata con il presente regolamento è sottoposta a revisione periodica per assicurarne la costante adeguatezza alle norme sopravvenute e per eliminare eventuali criticità che dovessero manifestarsi nell’attuazione della stessa.
  3. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data del decreto rettorale di emanazione e sarà pubblicato sul sito Web dell’Università Politecnica delle Marche.