Contratto di formazione specialistica

 

All’atto dell’iscrizione al primo anno alle Scuole di Specializzazione il medico stipula un contratto annuale di formazione specialistica ai sensi di quanto disposto dal d.lgs. 368/99. Il contratto è automaticamente rinnovato di anno in anno per la durata del corso di specializzazione, fatte salve

  • la sussistenza delle condizioni legittimanti
  • l’assenza di fatti sospensivi o casi di risoluzione dello stesso
  • il superamento dell’esame di fine anno
  • il regolare versamento delle tasse e dei contributi per l’anno accademico successivo.

 

Il contratto è finalizzato all'acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico delle scuole.


Il contratto non dà diritto all'accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale e dell'Università o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti predetti.

 

Il monte ore lavorativo è pari a quello previsto per i medici del servizio sanitario nazionale (complessivamente 38 ore settimanali). Sono previsti 30 giorni di assenze per motivi personali, ed è riconosciuto il diritto alla maternità.

 

 
+ - Risoluzione anticipata

Sono causa di risoluzione anticipata del contratto:

  • la rinuncia al corso di studi da parte del medico in formazione specialistica
  • la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità
  • le prolungate assenze ingiustificate o, in caso di malattia, il superamento del periodo di un anno, nell’ambito della durata del corso di specializzazione
  • il mancato superamento delle prove stabilite per la scuola di specializzazione frequentata

 

In caso di anticipata risoluzione del contratto il medico ha comunque diritto a percepire la retribuzione maturata fino alla data di risoluzione stessa. Non ha alcun diritto alla restituzione delle tasse e dei contributi versati.

 

+ - Trattamento economico

 

Al medico in formazione specialistica compete il trattamento economico annuo onnicomprensivo (parte fissa e parte variabile) corrisposto dall’Università in 12 ratei mensili posticipati.

 

Il trattamento economico è comprensivo di tutti gli oneri contributivi a carico dei contraenti e, pertanto, sia della quota dei due terzi a carico dell’Università che della quota di un terzo a carico del medico in formazione specialistica ed è esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche.

 

Il medico in formazione specialistica ai fini previdenziali è iscritto alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

 

Il medico in formazione specialistica che cambia il proprio IBAN è tenuto a modificarlo nella propria Area Riservata in esse3 e darne comunicazione via mail all'indirizzo scuole-master.medicina@univpm.it.

+ - Istruzioni per la stipula

Ad avvenuta immatricolazione, la Segreteria Studenti Post Laurea di Area Sanitaria invia il contratto al medico in formazione per e-mail insieme alle istruzioni per la firma digitale.