Emanato con D.R. n. 713 del 7/07/2023.
Art.1 - Ambito di applicazione
Il presente regolamento disciplina per l’anno accademico 2023/2024 le modalità di determinazione dell’importo dei contributi dovuti da chi ha un’iscrizione, anche in regime di tempo parziale, ai corsi di laurea, di laurea magistrale e ai corsi post lauream presso l’Università Politecnica delle Marche, nonché i criteri per l’attribuzione di eventuali esoneri e/o riduzioni.
L’Università Politecnica delle Marche si ispira a principi generali di equità e solidarietà in relazione alle condizioni economiche, utilizzando metodologie adeguate a garantire un’effettiva progressività, anche allo scopo di tutelare coloro che sono in condizioni di disagio economico.
Art.2 - Composizione delle tasse e dei contributi
Le tasse e i contributi a carico degli studenti sono costituiti da:
Sono inoltre previsti eventuali contributi per servizi prestati per esigenze individuali su specifica richiesta.
Art.3 - Determinazione del contributo onnicomprensivo
Il contributo onnicomprensivo (CO) dovuto è calcolato in base al valore personale dell’ISEE (A) per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario secondo il seguente algoritmo e con le variabili descritte nelle tabelle sottostanti:
CO = [B + (A – C) * D] * E
Preliminarmente è attribuita una fascia individuata in base all’ISEE ricompreso tra il minimo e il massimo di ogni fascia.
FASCIA | ISEE Minimo (C) | ISEE Massimo | Aliquota (D | Contributo minimo della fascia (B) | Contributo massimo della fascia |
F1 | 0 | 13.000 | 240 | 240 |
|
F2 | 13.000,01 | 30.000 | 3,15% | 240 | 776 |
F3 | 30.000,01 | 40.000 | 1,60% | 776 | 936 |
F4 | 40.000,01 | 50.000 | 1,50% | 936 | 1.086 |
F5 | 50.000,01 | 60.000 | 1,40% | 1.086 | 1.226 |
F6 | 60.000,01 | 85.000 | 1,30% | 1.226 | 1.551 |
F7 | 85.000,01 | 999.999 | 1.706 | 1.706 |
Facoltà e CC.LL. | Coefficiente corso (E) |
ECONOMIA | 1 |
AGRARIA | 1,04 |
SCIENZE | 1,04 |
MEDICINA PROFESSIONI SANITARIE | 1,15 |
INGEGNERIA | 1,18 |
corso di laurea MEDICINA E CHIRURGIA | 1,59 |
corso di laurea ODONTOIATRIA E P.D. | 2,3 |
Il valore del contributo onnicomprensivo è arrotondato all’Euro superiore.
Art. 4 - Contributo per studenti stranieri o con situazione economica all’estero
Coloro che risiedono in paesi appartenenti o non all’Unione Europea, studenti/esse italiani/e residenti all’estero o che detengono redditi e patrimoni all’estero, possono richiedere l’ISEE parificato esclusivamente ad uno dei CAF convenzionati con l’Ateneo.
Qualora l’ISEE parificato non venga presentato, è dovuto il pagamento del contributo massimo adeguato al coefficiente di corso fatta eccezione per coloro che hanno la cittadinanza in Stati non appartenenti all’Unione europea e che non sono residenti in Italia a cui:
verrà attribuito convenzionalmente un ISEE pari a € 24.000, qualora abbiano una cittadinanza diversa da quella dei Paesi in via di sviluppo.
Art. 5 - Contributo studenti a tempo parziale
Per l’iscrizione in regime part-time cioè per coloro che optano per una durata degli studi superiore alla durata normale del corso, il contributo onnicomprensivo determinato secondo le modalità previste dall’Art. 3 è ridotto nella misura del 50% rispetto a coloro che si iscrivono a tempo pieno.
Art. 6 - Contributi per interruzione
Coloro che interrompono gli studi per un periodo inferiore a due anni accademici sono tenuti al pagamento di un contributo onnicomprensivo pari all’importo massimo previsto per la fascia 2 (F2) adeguato al coefficiente di corso. Qualora siano in possesso di un ISEE inferiore all’importo sopra determinato, il contributo dovuto sarà commisurato all’ISEE. Se il periodo di interruzione degli studi è pari o superiore ai due anni accademici, sono tenuti al pagamento di una “tassa di ricognizione” per ciascun anno di interruzione (il cui importo è indicato nell’Art. 21), oltre alle tasse e contributi dovuti per l’anno accademico di ripresa degli studi.
Art. 7 - Modalità e tempistica per la presentazione dell’ISEE
Per la determinazione del contributo onnicomprensivo, coloro che si immatricolano devono accedere alla propria area riservata Esse 3 WEB, dal giorno di apertura delle immatricolazioni fino al 6 novembre 2023, e seguire la procedura guidata con la quale rilasciano il consenso per autorizzare l’Università ad acquisire direttamente l’indicatore ISEE dalla banca dati dell’INPS. Tale consenso è valido per l’intero percorso universitario, salvo apposita revoca da rendere all’interno dell’area riservata. Entro la scadenza suindicata è necessario aver richiesto l’ISEE valido per il diritto allo studio. Oltre tale termine e comunque entro la scadenza della terza rata, sarà possibile richiedere il ricalcolo presentando l’ISEE ma sarà applicata la mora prevista all’Art. 20. Qualora non si rilasci il consenso all’Università per l’acquisizione dell’ISEE dalla banca dati INPS, il contributo onnicomprensivo dovuto corrisponde al contributo massimo adeguato al coefficiente di corso. L’indicatore ISEE per la determinazione del contributo onnicomprensivo è solo quello valevole per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, privo di omissioni e/o difformità. Entro la scadenza suindicata si possono richiedere tutti quei benefici previsti dal presente Regolamento e concessi solo su esplicita richiesta, tramite l’apposita domanda di riduzioni/esoneri. È possibile prendere visione della determinazione della contribuzione dovuta nella propria area riservata ed è concesso un termine di 15 giorni per eventuali segnalazioni.
Art. 8 - Modalità e termini di pagamento
Il pagamento delle tasse e contributi è suddiviso in tre rate. L’importo della prima rata è definito in € 156,00 (di cui € 140,00 di tassa regionale per il diritto allo studio e € 16,00 di imposta di bollo). Tale importo deve essere corrisposto all’atto dell’immatricolazione o dell’iscrizione ad anni successivi al primo. La scadenza della prima rata è fissata al 6 novembre 2023.
Per l’immatricolazione ai corsi ad accesso programmato la prima rata deve essere corrisposta nei termini indicati dai singoli bandi per l’ammissione a tali corsi. La seconda e la terza rata, di pari importo, devono essere corrisposte rispettivamente entro il 14 dicembre 2023 e il 31 maggio 2024. Qualora la seconda rata sia inferiore a € 20,00, tale importo confluirà nella terza rata. Coloro che si immatricolano tardivamente avranno un’unica fattura comprensiva di seconda e terza rata con la scadenza 31 maggio 2024. I pagamenti effettuati oltre i termini suddetti saranno soggetti alla mora ai sensi dell’Art. 20. Tutti i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente tramite il sistema PagoPA.
Art. 9 - Esoneri
Sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo determinato ai sensi dell’Art. 3 e pertanto sono tenuti solo al pagamento dell’imposta di bollo e della tassa regionale gli studenti:
- iscritti/e all’Ateneo al primo anno accademico con ISEE inferiore o uguale a € 25.000,00;
- iscritti/e ad anni successivi al primo appartenenti a un nucleo familiare il cui ISEE è inferiore o eguale a € 25.000,00 che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:
a) sono iscritti/e all’Università Politecnica delle Marche da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio aumentata di uno;
b) nel caso di iscrizione al secondo abbiano conseguito entro il 10 agosto del primo anno almeno 10 crediti formativi universitari, nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi.
Per l’iscrizione a tempo parziale i crediti necessari sono ridotti rispettivamente a 5 e a 12.
In caso di iscrizione al 3°anno del corso di studi in Medicina e Chirurgia è sufficiente aver acquisito 18 crediti formativi nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione.
Altri esoneri
È previsto l’esonero dal pagamento del contributo onnicomprensivo e della tassa regionale e pertanto è dovuto solo il pagamento dell’imposta di bollo per:
a) coloro che hanno un riconoscimento di handicap ai sensi dell’art. 3 comma 1, della legge 104/1992, o un’invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, come previsto dall’art 9 comma 2 del D.lgs 68/2012. Tale beneficio è concesso per un periodo massimo non superiore al triplo della durata legale del corso di studio per ciascun livello.
È altresì previsto l’esonero dal pagamento del contributo onnicomprensivo e pertanto è dovuto solo il pagamento dell’imposta di bollo e della tassa regionale per:
b) figli/e di beneficiari/e della pensione di inabilità, in attuazione della Legge 118/1971.
c)beneficiari/e di borsa di studio del Governo italiano (MAECI) nell’ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e relativi periodici programmi esecutivi. Negli anni successivi al primo l’esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio da parte del Ministero degli Affari Esteri. Il beneficio dell’esonero compete esclusivamente per un periodo pari alla durata legale del corso più uno.
d) beneficiari/e di protezione internazionale (D. Lgs 19/11/2007 n. 251), previa presentazione di documentazione attestante tale condizione.
e) immatricolati/e, per la prima volta all’Ateneo, al primo anno di un corso di laurea triennale o di laurea magistrale a ciclo unico che hanno conseguito il diploma di scuola media superiore con la votazione di 100 e lode in qualsiasi istituto del territorio nazionale.
f) immatricolati/e, per la prima volta all’Ateneo, al primo anno di un corso di laurea magistrale biennale che hanno conseguito il diploma di laurea di primo livello con la votazione di 110 e lode in un qualsiasi Ateneo del territorio nazionale.
In entrambi i casi i requisiti di merito necessari per la concessione dei benefici previsti sono valutati con riferimento alla “Tabella di Merito” (Allegato D). L’anno di riferimento, riportato nella Tabella suindicata, coincide con l’anno d’ingresso in Ateneo; fatta eccezione per coloro che sono già iscritti/e ad altro corso, che possono accedere a tale esonero solo dopo aver rinunciato, per una sola volta, alla carriera precedente o dopo aver effettuato un passaggio di corso, con il riconoscimento di non più di 20 CFU dalla carriera precedente alla carriera attuale. In tal caso, l’anno di riferimento coincide con l’anno d’inizio dell’attuale carriera.
Ulteriori esoneri potranno essere altresì concessi sulla base di specifici accordi. Qualora vi siano più condizioni di esonero, prevale la condizione più favorevole.
Art. 10 - Esonero dal contributo onnicomprensivo per i Care leavers
Sono esonerati/e dal pagamento del contributo onnicomprensivo e pertanto sono tenuti/e solo al pagamento dell’imposta di bollo e della tassa regionale, i/le Care leavers, coloro che, ai sensi della L.205/2017, “al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria” iscritti/e all’Ateneo al primo anno accademico. Nel caso di iscrizione ad anni successivi al primo, per un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio aumentata di uno, l’esonero è concesso solo a coloro che sono in possesso dei requisiti di merito previsti all’art. 9.2.b.
Art. 11 - Riduzione del contributo onnicomprensivo
Per coloro che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra € 25.000,00 e € 30.000,00 e che soddisfano i seguenti requisiti:
il contributo onnicomprensivo non può superare il 7% della quota di ISEE eccedente € 13.000,00. Tale importo sarà ulteriormente ridotto secondo l’Allegato C.
Per coloro che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia inferiore a € 30.000,00 e che soddisfano il requisito di cui alla lettera B), ma non quello di cui alla lettera A), il contributo non può superare quello determinato dal penultimo periodo del comma precedente aumentato del 50%, con un valore minimo di € 200.
Art. 12 - Riduzione del contributo onnicomprensivo per determinate categorie di studenti
Sono previste le seguenti riduzioni:
Ulteriori esoneri potranno essere altresì concessi sulla base di specifici accordi con altri Atenei e a condizioni di reciprocità.
Art. 12 bis - Fondo Carlo Urbani
Il Fondo Carlo Urbani, istituito con delibera n. 266 del 21/04/2020, è destinato a chi ha situazioni di disagio personale e/o economico, e pertanto può richiedere una riduzione del contributo onnicomprensivo, se in possesso di un ISEE inferiore a € 30.000 e in presenza di un’autodichiarazione che attesti tali difficoltà. L’attribuzione della riduzione verrà valutata dall’apposita Commissione del Fondo Carlo Urbani.
Art. 13 - Attribuzione contribuzione minima
Per coloro che hanno un’iscrizione ai corsi di laurea e laurea magistrale che si trovino nelle situazioni di seguito descritte, è dovuto il pagamento, a prescindere dalla situazione economica, dell’importo minimo di contribuzione (€ 240) adeguato al coefficiente di corso:
I benefici previsti dai punti 5, 6 e 7 sono concessi a coloro che possiedono un ISEE non superiore al limite massimo di € 30.000.
Art. 14 - Rimborso tasse in caso di laurea
Coloro che soddisfino entrambi i requisiti
- acquisizione di tutti i CFU per l'ammissione all'esame finale entro il 28 febbraio di ciascun anno di riferimento;
- superamento dell'esame finale entro la prima sessione utile dell'anno accademico dell’ultima iscrizione.
hanno diritto al rimborso di quanto versato in eccesso rispetto alla contribuzione minima.
Art. 15 - Revoche benefici e esoneri
L’Università procederà alla revoca dei benefici ottenuti, qualora, dai controlli effettuati sulle dichiarazioni rese risultino difformità. Per coloro che ottengono la borsa di studio ERDIS, che rinunciano o perdono a qualsiasi titolo il diritto alla concessione di tale borsa, a seguito di provvedimento di revoca emanato dall’ERDIS stesso, è dovuto il pagamento della tassa regionale e del contributo onnicomprensivo ai sensi dell’Art. 3.
Art. 16 - Modalità di rimborso
Nel caso si debba procedere al rimborso dei contributi, questo sarà effettuato esclusivamente con accredito:
È necessario indicare nella propria area riservata le coordinate bancarie (codice IBAN) e tenerle costantemente aggiornate sotto la propria responsabilità. L’Università non è in alcun modo responsabile per il mancato rimborso qualora lo stesso sia dipeso da una erronea indicazione dei dati di rimborso nella propria area riservata.
Non si procederà al rimborso di somme che non superino il limite di € 12,00 (limite stabilito dall’Art. 1, comma 137 della L. 23/12/2005 n. 266 per le imposte o addizionali risultanti dalle dichiarazioni dei redditi ed al quale si fa riferimento).
Art. 17 - Corsi di Dottorato di ricerca
Chi si iscrive ai corsi di dottorato di ricerca è esonerato/a dal pagamento del contributo onnicomprensivo. È pertanto dovuto solo il pagamento dell’imposta di bollo e della tassa regionale per il diritto allo studio.
È previsto l’esonero dal pagamento della tassa regionale e pertanto è dovuto solo il pagamento dell’imposta di bollo per coloro che hanno un riconoscimento di handicap ai sensi dell’art. 3 comma 1, della legge 104/1992, o un’invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, come previsto dall’art 9 comma 2 del D.lgs 68/2012.
Art. 18 - Scuole di Specializzazione
Il contributo annuale dovuto da coloro che si iscrivono alle scuole di specializzazione è pari a € 1.256,00, oltre al pagamento dell’imposta di bollo e della tassa regionale per il diritto allo studio.
Tale importo dovrà essere versato in due rate: la prima pari a € 496 all’atto dell’immatricolazione/non oltre la data di inizio dell’anno di formazione e la seconda pari a € 916 entro 6 mesi dalla decorrenza dell’anno di formazione.
È previsto l’esonero dal pagamento della tassa regionale e pertanto è dovuto solo il pagamento dell’imposta di bollo per coloro che hanno un riconoscimento di handicap ai sensi dell’art. 3 comma 1, della legge 104/1992, o un’invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, come previsto dall’art 9 comma 2 del D.lgs 68/2012.
Art. 19 - Corsi di Perfezionamento e Master
Il contributo dovuto da coloro che si iscrivono ai Master di I e II livello e ai Corsi di Perfezionamento è determinato dai singoli bandi.
Art. 20 - Maggiorazioni dovute per ritardo nei versamenti
Chi effettua in ritardo un pagamento rispetto alla data prevista o non rispetta le scadenze fissate dal presente regolamento è tenuto/a al pagamento di una maggiorazione rispetto a quanto dovuto definita secondo l’Allegato A.
Art. 21 - Altri contributi
Sono previsti ulteriori contributi per l’erogazione di servizi prestati su richiesta, definiti secondo l’Allegato B.
Art. 22 - Norme finali
Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applica la normativa di riferimento vigente.
Allegato A - Maggiorazioni dovute per ritardo nei versamenti
Descrizione contributo | Tipologia | Importo |
1. Mora di ritardata iscrizione | Imposta dovuta: - entro 60 giorni dalla scadenza - oltre 60 giorni dalla scadenza | € 25,00 € 50,00 |
2. Mora di tardivo pagamento di seconda e terza rata | Imposta dovuta: - entro 60 giorni dalla scadenza - oltre 60 giorni dalla scadenza | € 25,00 € 50,00 |
3. Mora ordinaria | Imposta dovuta: - per tutti i casi di ritardo nella presentazione di domande oltre il termine ordinario e comunque entro il termine del 23 dicembre (passaggio di corso, trasferimento ad altra Università, trasferimento in arrivo da altra Università) - per il ritardo nella presentazione della domanda di laurea e di abilitazione - per il ritardo nella presentazione o variazione piani di studio | € 50,00 |
4. Mora straordinaria | Imposta dovuta: per tutti i casi di ritardo nella presentazione di domande oltre il termine del 23 dicembre (passaggio di corso, trasferimento ad altra Università, trasferimento in arrivo da altra Università) | € 100,00 |
5. Mora per presentazione tardiva dell'ISEE * | Imposta dovuta: - entro 60 giorni dalla scadenza - oltre 60 giorni dalla scadenza | € 25,00 € 50,00 |
* La mora per l’ISEE non è dovuta qualora lo studente sia soggetto già alla mora di ritardata iscrizione.
Allegato B - Altri contributi
Descrizione contributo | Tipologia | Importo |
|
1. Tassa ricognizione | € 200,00 |
||
2. Contributo per riconoscimento titolo accademico estero | € 200,00 |
||
3. Contributo spese per il trasferimento** | € 150,00 |
||
4. Contributo spese postali spedizione in Italia (diploma o certificati) su richiesta dell'interessato | € 13,00 |
||
5. Contributo spese postali spedizione all'estero (diploma o certificati) su richiesta dell'interessato | Importo minimo € 25,00 |
||
6. Contributo costo per duplicati pergamena di laurea, abilitazione etc. | € 250,00 |
||
7. Contributo costo per ristampa nuova pergamena per correzione dati anagrafici presenti fin dall'origine | € 250,00 |
||
8. Contributo costo per compilazione diploma di abilitazione | € 50,00 |
||
9. Contributo costo per compilazione duplicato libretto/badge | € 25,00 |
||
10. Contributo costo per ristampa pergamena di laurea, di specializzazione, di dottorato a coloro che non conseguono il titolo in prima seduta | € 50,00 |
||
11. Contributo costo per attestato corsi di perfezionamento e diploma master | € 50,00 |
||
12. . Contributo esami di stato, previsto nell'ordinanza annuale (importo stabilito dalle sedi) | Agraria | € 200,00 |
|
Economia | € 200,00 |
||
Ingegneria | € 200,00 |
||
Medicina e Chirurgia | Corso Medicina e Chirurgia e Corsi abilitanti professioni sanitarie | € 200,00 |
|
Corso Odontoiatria e Protesi Dentaria | € 500,00 |
||
Scienze | € 200,00 |
||
13. Contributo spese per prova unica di ammissione corsi ad accesso programmato | € 50,00 |
||
14. Contributo per tirocinio post-laurea del Corso di Medicina e Chirurgia | € 200,00 |
||
15. Contributo per richiesta nulla osta trasferimento e cambio sede (corsi accesso programmato Medicina) | € 50,00 |
||
16. Contributo spese prove di ammissione corsi di dottorato di ricerca | € 30,00 |
||
17. Tassa e contributi per iscrizione a corsi singoli | € 200,00 |
||
Imposta di bollo corrente (marca da applicare sulla domanda) | € 16,00 |
||
Contributo per ogni credito | € 15,00 |
** Il contributo spese per il trasferimento non è dovuto qualora lo studente abbia già versato la seconda rata.
Allegato C - Riduzione graduale del contributo onnicomprensivo annuale rispetto a importo massimo dovuto
L’importo massimo del contributo onnicomprensivo, nei casi previsti dall’art. 11, è ridotto gradualmente secondo il seguente algoritmo e con le variabili descritte nella tabella sottostante, dove x è il Reddito Equivalente (ISEE) dello studente:
Intervallo ISEE (i) | ISEE (Xmin) | ISEE (Xmax) | Coefficiente riduzione (A) |
1 - 25.000 < X ≤ 26.000 | 25.000 | 26.000 | 0,8 |
2 - 26.000 < X ≤ 27.000 | 26.000 | 27.000 | 0,5 |
3 - 27.000 < X ≤ 28.000 | 27.000 | 28.000 | 0,25 |
4 - 28.000 < X ≤ 30.000 | 28.000 | 30.000 | 0,1 |
Allegato D - Tabella di merito A.A. 2023/2024
ANNO DI RIFERIMENTO | CREDITI RICHIESTI | MEDIA MINIMA | |||
AT01 | SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE | 2021 | 123 | 26 | |
AT01 | SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE | 2022 | 60 | 24,5 | |
AT02 | SCIENZE FORESTALI E AMBIENTALI | 2021 | 123 | 26,5 | |
AT02 | SCIENZE FORESTALI E AMBIENTALI | 2022 | 63 | 25 | |
AT03 | SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI | 2021 | 120 | 25,5 | |
AT03 | SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI | 2022 | 54 | 24 | |
AT04 | SISTEMI AGRICOLI INNOVATIVI | 2021 | 126 | 26 | |
AT04 | SISTEMI AGRICOLI INNOVATIVI | 2022 | 66 | 27 | |
ET05 | ECONOMIA AZIENDALE | 2021 | 120 | 23,5 | |
ET05 | ECONOMIA AZIENDALE | 2022 | 66 | 23 | |
ET06 | ECONOMIA E COMMERCIO | 2021 | 120 | 24 | |
ET06 | ECONOMIA E COMMERCIO | 2022 | 66 | 24 | |
ET07 | DIGITAL ECONOMICS AND BUSINESS | 2022 | 60 | 24 | |
IT01 | INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE | 2021 | 98 | 26 | * |
IT01 | INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE | 2022 | 40 | 24,5 | * |
IT02 | INGEGNERIA BIOMEDICA | 2021 | 98 | 25,5 | * |
IT02 | INGEGNERIA BIOMEDICA | 2022 | 45 | 24,5 | * |
IT03 | INGEGNERIA ELETTRONICA | 2021 | 96 | 25,5 | * |
IT04 | INGEGNERIA INFORMATICA E DELL'AUTOMAZIONE | 2021 | 96 | 25 | * |
IT04 | INGEGNERIA INFORMATICA E DELL'AUTOMAZIONE | 2022 | 43 | 24,5 | * |
IT05 | INGEGNERIA MECCANICA | 2021 | 93 | 25 | * |
IT05 | INGEGNERIA MECCANICA | 2022 | 43 | 24,5 | * |
IT08 | INGEGNERIA EDILE | 2021 | 117 | 25 | |
IT08 | INGEGNERIA EDILE | 2022 | 51 | 24,5 | |
IT09 | INGEGNERIA GESTIONALE | 2021 | 98 | 25 | * |
IT09 | INGEGNERIA GESTIONALE | 2022 | 48 | 23,5 | * |
IT12 | TECNICHE DELLA COSTRUZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO | 2021 | 126 | 23,5 | |
IT12 | TECNICHE DELLA COSTRUZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO | 2022 | 63 | 26,5 | |
IT13 | SISTEMI INDUSTRIALI E DELL'INFORMAZIONE | 2021 | 114 | 25 | |
IT13 | SISTEMI INDUSTRIALI E DELL'INFORMAZIONE | 2022 | 54 | 25 | |
IT14 | INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE PER VIDEOGAME E REALTÀ VIRTUALE | 2022 | 57 | 24,5 | |
IT15 | INGEGNERIA PER LA SOSTENIBILITÀ INDUSTRIALE | 2022 | 57 | 24 | |
IT16 | INGEGNERIA ELETTRONICA E DELLE TECNOLOGIE DIGITALI | 2022 | 40 | 24,5 | * |
MT01 | FISIOTERAPIA | 2021 | 105 | 28,5 | |
MT01 | FISIOTERAPIA | 2022 | 45 | 27,5 | |
MT02 | INFERMIERISTICA | 2021 | 103 | 27 | |
MT02 | INFERMIERISTICA | 2022 | 43 | 26 | |
MT04 | OSTETRICIA | 2021 | 107 | 27,5 | |
MT04 | OSTETRICIA | 2022 | 48 | 27,5 | |
MT05 | TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO | 2021 | 97 | 28 | |
MT05 | TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO | 2022 | 46 | 27 | |
MT07 | TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA | 2021 | 97 | 27 | |
MT07 | TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA | 2022 | 51 | 27,5 | |
MT08 | EDUCAZIONE ROFESSIONALE | 2021 | 102 | 28 | |
MT08 | EDUCAZIONE PROFESSIONALE | 2022 | 47 | 27,5 | |
MT09 | TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO | 2021 | 104 | 26,5 | |
MT09 | TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO | 2022 | 43 | 25,5 | |
MT10 | IGIENE DENTALE | 2021 | 94 | 28 | |
MT10 | IGIENE DENTALE | 2022 | 43 | 27,5 | |
MT11 | LOGOPEDIA | 2021 | 104 | 28,5 | |
MT11 | LOGOPEDIA | 2022 | 45 | 28 | |
MT12 | DIETISTICA | 2021 | 101 | 28,5 | |
MT12 | DIETISTICA | 2022 | 51 | 27,5 | |
MT13 | ASSISTENZA SANITARIA | 2021 | 104 | 27 | |
MT14 | TERAPIA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITÀ DELL'ETÀ EVOLUTIVA | 2021 | 104 | 28,5 | |
MT14 | TERAPIA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITÀ DELL'ETÀ EVOLUTIVA | 2022 | 44 | 28 | |
ST01 | SCIENZE BIOLOGICHE | 2021 | 117 | 25,5 | |
ST01 | SCIENZE BIOLOGICHE | 2022 | 57 | 25 | |
ST03 | SCIENZE AMBIENTALI E PROTEZIONE CIVILE | 2021 | 121 | 26 | |
ST03 | SCIENZE AMBIENTALI E PROTEZIONE CIVILE | 2022 | 59 | 26,5 |
AM01 | SCIENZE AGRARIE E DEL TERRITORIO | 2022 | 57 | 28 |
AM03 | SCIENZE FORESTALI, DEI SUOLI E DEL PAESAGGIO | 2022 | 48 | 28,5 |
AM04 | FOOD AND BEVERAGE INNOVATION AND MANAGEMENT | 2022 | 57 | 28 |
EM01 | SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE | 2022 | 60 | 27,5 |
EM03 | ECONOMIA E MANAGEMENT | 2022 | 60 | 26,5 |
EM07 | INTERNATIONAL ECONOMICS AND COMMERCE | 2022 | 60 | 27 |
EM09 | MANAGEMENT PUBBLICO E DEI SISTEMI SOCIO-SANITARI | 2022 | 60 | 26 |
EM11 | DATA SCIENCE PER L'ECONOMIA E LE IMPRESE | 2022 | 60 | 28 |
EM12 | MANAGEMENT DELLA SOSTENIBILITA' ED ECONOMIA CIRCOLARE | 2022 | 60 | 27,5 |
IM02 | INGEGNERIA CIVILE | 2022 | 54 | 28 |
IM03 | INGEGNERIA EDILE | 2022 | 57 | 27,5 |
IM07 | INGEGNERIA GESTIONALE | 2022 | 63 | 28 |
IM09 | INGEGNERIA MECCANICA | 2022 | 60 | 28,5 |
IM11 | INGEGNERIA ELETTRONICA | 2022 | 57 | 28,5 |
IM12 | INGEGNERIA INFORMATICA E DELL'AUTOMAZIONE | 2022 | 60 | 28,5 |
IM13 | BIOMEDICAL ENGINEERING | 2022 | 57 | 27,5 |
IM14 | ENVIRONMENTAL ENGINEERING | 2022 | 51 | 27,5 |
IM15 | GREEN INDUSTRIAL ENGINEERING | 2022 | 63 | 28 |
MM03 | SCIENZE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE | 2022 | 46 | 29 |
MM09 | SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE | 2022 | 41 | 29 |
SM02 | BIOLOGIA MARINA | 2022 | 63 | 28 |
SM05 | RISCHIO AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE | 2022 | 63 | 27,5 |
SM04 | BIOLOGIA MOLECOLARE E APPLICATA | 2022 | 67 | 28 |
SM06 | SCIENZE DELLA NUTRIZIONE E DELL'ALIMENTAZIONE | 2022 | 62 | 28 |
IU01 | INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA | 2019 | 246 | 27,5 |
IU01 | INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA | 2020 | 186 | 27 |
IU01 | INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA | 2021 | 126 | 26,5 |
IU01 | INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA | 2022 | 63 | 26,5 |
MU01 | MEDICINA E CHIRURGIA | 2018 | 261 | 28,5 |
MU01 | MEDICINA E CHIRURGIA | 2019 | 197 | 28,5 |
MU01 | MEDICINA E CHIRURGIA | 2020 | 137 | 28 |
MU01 | MEDICINA E CHIRURGIA | 2021 | 89 | 28 |
MU01 | MEDICINA E CHIRURGIA | 2022 | 45 | 27 |
MU02 | ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA | 2018 | 285 | 28,5 |
MU02 | ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA | 2019 | 223 | 28 |
MU02 | ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA | 2020 | 160 | 28 |
MU02 | ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA | 2021 | 98 | 28,5 |
MU02 | ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA | 2022 | 50 | 28 |
MU03 | MEDICINE AND SURGERY | 2022 | 54 | 28 |
* per tali corsi di laurea di interesse nazionale è richiesto l'80% dei CFU, già calcolato nella tabella (cfr. art. 9.3.g del Regolamento)
LEGENDA
ANNO DI RIFERIMENTO = cfr. art. 9.3. g e h del Regolamento
CREDITI RICHIESTI = numero minimo di crediti conseguibili alla data del 10 agosto 2022
MEDIA MINIMA = media aritmetica minima richiesta per l'accesso al beneficio