Regolamento del Comitato Etico per la Ricerca di Ateneo

emanato con Decreto Rettorale n. 61 del 25.01.2021 e in vigore dal 09.02.2021

modifiche approvate con Decreto Rettorale n. 662 del 30.06.2022 e in vigore dal 15.07.2022

 

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento, adottato in ottemperanza della delibera del Senato Accademico n. 310 del 28.07.2020, definisce le regole di funzionamento del Comitato Etico per la Ricerca di Ateneo.

 

Art. 2 - Composizione del Comitato e durata del mandato

Il Comitato è costituito dai cinque docenti componenti della Commissione Ricerca e Ranking Internazionali di Ateneo, nominati con Decreto Rettorale per la durata pari a quella della predetta nomina, e da n. 1 unità di personale tecnico-amministrativo individuata nel Responsabile della Divisione Ricerca e Innovazione, anche con le funzioni di segretario verbalizzante delle sedute del Comitato.

 

Art. 3 - Sede, strumenti e segreteria

Il Comitato si riunisce presso la sede del Rettorato o altra struttura dell’Ateneo o per via telematica. L’Ateneo rende disponibili le attrezzature necessarie al funzionamento del Comitato e ne garantisce opportuno supporto. In particolare, l’Ateneo mette a disposizione del Comitato, in occasione delle proprie riunioni, locali idonei, materiale e strumenti necessari.

L’attività di segreteria per conto del Comitato è svolta dalla Divisione Ricerca e Innovazione, attraverso il responsabile della Divisione o da un suo delegato.

La segreteria ha il compito di:

  • provvedere alle convocazioni del Comitato, secondo quanto disposto dall’art. 7 del presente regolamento;
  • redigere i verbali delle sedute del Comitato;
  • curare la registrazione degli atti e della documentazione;
  • predisporre i materiali necessari per l’attività del Comitato;
  • trasmettere i pareri ai richiedenti entro e non oltre 15 giorni dalla deliberazione finale del Comitato;
  • conservare copia delle relazioni annuali sull’attività, dei pareri e di tutti gli atti adottati dal Comitato.

 

Art. 4 - Compiti

Il Comitato esercita le funzioni indicate nel rispetto dei principi dello Statuto dell'Ateneo, del Codice etico dell’Ateneo e del Codice etico per l’Integrità della Ricerca.

In particolare, Il Comitato ha il compito di fornire, su richiesta, pareri, valutazioni, verifiche ai docenti dell’Ateneo responsabili scientifici di progetti di ricerca, ai ricercatori che abbiano elaborato con l’Ateneo un progetto nell’ambito di programmi finanziati da terzi, e agli organi di governo, per assicurare che la ricerca venga svolta in accordo ai principi etici definiti dalla normativa internazionale, europea, nazionale, dal Codice Etico di Ateneo e dal Codice per l’Integrità della Ricerca dell’Università Politecnica delle Marche.

Sono esclusi dalle competenze del Comitato i protocolli di ricerca che la legge riserva al Comitato Etico Regionale delle Marche (secondo quanto riportato nel Regolamento dello stesso), ai comitati etici di altri enti o all'Organismo preposto al Benessere degli Animali istituito presso l'Università Politecnica delle Marche.

I pareri resi dal Comitato sono vincolanti per il richiedente.

Nello svolgimento delle proprie funzioni il Comitato può avvalersi di esperti dotati delle competenze necessarie allo scopo di approfondire specifiche questioni.

Il Comitato può proporre inoltre un piano di informazione e sensibilizzazione nei confronti del personale e degli studenti dell’Ateneo, al fine di favorire la consapevolezza etica relativa alle implicazioni delle attività di ricerca.

 

Art. 5 - Modalità di funzionamento

Nella prima riunione, il Comitato è convocato e presieduto dal decano per età tra i componenti, o dal/dalla Presidente uscente. In tale seduta, il Comitato procede all’elezione del/della nuovo/a Presidente e del/della Vicepresidente, scelti all’interno del Comitato medesimo.

Il Presidente, o su sua delega il Vicepresidente:

  • rappresenta il Comitato;
  • convoca, presiede e coordina le sedute del Comitato;
  • predispone l’ordine del giorno delle sedute;
  • promuove e coordina l’attività del Comitato, garantisce il rispetto del presente regolamento e della normativa vigente;
  • assicura che le decisioni del Comitato siano comunicate ai destinatari nei termini previsti;
  • riferisce in merito all’attività svolta dal Comitato al Senato Accademico e al Rettore su richiesta degli stessi organi;
  • redige una relazione annuale sulle attività svolte dal Comitato, nella quale sono riportate le istanze valutate e sono proposte misure correttive per il rispetto dei principi etici per l’integrità della ricerca; tale relazione sarà pubblicata sul sito web di Ateneo;

Ogni componente deve assicurare la personale partecipazione alle riunioni e non può delegare altri.

I nominativi e la qualifica dei componenti del Comitato sono pubblicati sul sito istituzionale di Ateneo.

 

Art. 6 - Riservatezza e conflitto di interessi

Il Comitato opera in piena indipendenza e imparzialità di giudizio e valutazione. I componenti del Comitato, come ogni altro soggetto, interno o esterno all’Ateneo, che, anche per ragioni di servizio, sia coinvolto, direttamente o indirettamente, nell’attività di valutazione etica delle ricerche, sono tenuti alla riservatezza per quanto riguarda il materiale, la documentazione e i protocolli portati a loro conoscenza.

I componenti del Comitato non possono valutare richieste per le quali possa sussistere conflitto di interessi diretto o indiretto. Ove tale circostanza emerga in sede di adunanza, i componenti in conflitto sono esclusi dalla discussione e dalla conseguente delibera.

 

Art. 7 - Convocazioni

Il Comitato si riunisce in convocazione ordinaria, di norma, almeno una volta all’anno, nonché in seguito al ricevimento di un’istanza con la massima tempestività. Le riunioni possono essere tenute sia in presenza che in modalità telematica. Nel caso di riunione svolta in modalità telematica, dovranno applicarsi i principi del Regolamento emanato dall’Ateneo per le sedute telematiche degli Organi accademici.

Il/la Presidente convoca il Comitato in via straordinaria quando sia richiesto da almeno tre dei suoi componenti.

La convocazione ordinaria viene effettuata via e-mail almeno cinque giorni lavorativi prima della data prescelta per la riunione; la convocazione straordinaria viene effettuata con le stesse modalità, almeno due giorni prima della data prescelta. La convocazione deve contenere l'indicazione dell’ordine del giorno ed eventualmente la documentazione per cui è richiesto il parere.

Per la partecipazione dei componenti del Comitato o di altro personale dell’ateneo alle riunioni non è previsto alcun compenso, in quanto le attività svolte sono da considerarsi attività di servizio a tutti gli effetti.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno 2/3 dei componenti.

 

Art. 8 - Deliberazioni

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Comitato vengono verbalizzate e il verbale è firmato dai componenti presenti. I componenti possono richiedere la verbalizzazione testuale delle loro dichiarazioni.

Le delibere assunte dal Comitato sono approvate seduta stante e il verbale resta a disposizione di tutti i componenti.

Il verbale è inviato ai componenti del Comitato per posta elettronica, entro i successivi quindici giorni.

Il Comitato dispone un registro delle sedute nel quale vengono conservati i verbali delle stesse e i documenti relativi alle richieste di redazione di pareri.

 

Art. 9 - Procedimento

In relazione ai compiti individuati al precedente art. 4, le istanze al Comitato per richiedere un parere circa l’applicazione del Codice etico per l’integrità della ricerca, devono:

  • essere predisposte in forma scritta;
  • essere trasmesse al Comitato all’indirizzo mail ricerca.etica@univpm.it ovvero inviate tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.univpm.it indicando nell’oggetto “Richiesta parere al Comitato etico per la ricerca di Ateneo”;
  • contenere il form da utilizzare per le richieste al comitato, disponibile sul sito di Ateneo, debitamente compilato e tutti gli allegati utili al Comitato per formulare un parere, qualia titolo esemplificativo ma noon esaustivo: i moduli per l’acquisizione del consenso informato e per il trattamento dei dati personali acquisiti, nonché le eventuali richieste dell’Ente finanziatore. Il Comitato può richiedere in qualsiasi momento ulteriore documentazione al responsabile scientifico della ricerca.

Il Comitato esprime il parere sulla richiesta entro 45 giorni dalla sua presentazione, salvo proroghe connesse alla necessaria ricezione di ulteriore documentazione da parte del soggetto richiedente. Il Comitato ha facoltà di interpellare o di convocare il responsabile scientifico della ricerca, nonché di avvalersi della consulenza di qualificati esperti delle discipline nel cui ambito si dovrebbe realizzare il progetto al fine di deliberare in merito. L’istruttoria deve comunque concludersi entro 90 gg dal ricevimento della prima istanza.

Ove il parere non sia favorevole, nella comunicazione inviata al richiedente devono essere indicate sinteticamente le relative ragioni e le eventuali raccomandazioni per la revisione del progetto. Il proponente può presentare nuova istanza, dopo opportuna revisione e integrazione della richiesta, che deve tenere esplicitamente conto delle osservazioni del Comitato.

Il Comitato ha facoltà di monitorare gli studi in corso che sono stati sottoposti alla sua valutazione etica. Il responsabile della ricerca si impegna a informare il Comitato su eventi avversi, imprevisti, incontrati e su ogni altro elemento emerso nel corso del progetto che potrebbero influire sui diritti e sulla tutela dei partecipanti al progetto. Ogni emendamento sostanziale al protocollo (che riguardi, ad esempio, gli obiettivi della ricerca, eventuali rischi per i partecipanti o il trattamento dei loro dati personali) dovrà essere sottoposto all’attenzione del Comitato per ulteriore esame e approvazione.

Qualora nell’attività di valutazione il Comitato rilievi un’eventuale sussistenza di violazioni del Codice Etico e/o del Codice etico per l’integrità della ricerca e/o del Codice di Comportamento, trasmette gli atti all’organo competente in materia.

 

Art. 10 - Validità e modifiche del Regolamento

Il presente regolamento è approvato dal Senato Accademico, emanato con decreto rettorale e pubblicato sul sito istituzionale dell’Ateneo.

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

Le modifiche al presente regolamento sono proposte dalla maggioranza dei 2/3 dei componenti del Comitato e approvate dal Senato Accademico.