Sospensioni per maternità o malattia

 

Gli impedimenti temporanei superiori ai 40 giorni lavorativi consecutivi per servizio militare, gravidanza e malattia, sospendono il periodo di formazione. Tali periodi devono essere recuperati al rientro dalla sospensione.

Ai medici in formazione specialistica si applicano le disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità previste dalla normativa vigente.

 

Durante i periodi di sospensione della formazione al medico in formazione compete esclusivamente la parte fissa del trattamento economico limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso.

 

Il medico in sospensione non è tenuto al pagamento delle rate univeristarie in scadenza che andranno saldate al rientro in formazione.

 

+ - Sospensione per malattia
 

Il medico in formazione specialistica assente per malattia deve produrre alla Scuola di appartenenza e alla Segreteria Studenti Post Laurea di Area Sanitaria il certificato medico attestante la malattia stessa ed i giorni di prognosi. In caso di mancata guarigione, il medico deve produrre certificati successivi.

Il superamento del limite dei quaranta giorni lavorativi consecutivi dà luogo a sospensione che viene disposta a partire dal primo giorno di malattia.

 
+ - Sospensione per maternità
 
Dichiarazione di stato di gravidanza - astensione obbligatoria
 

Il medico in formazione specialistica una volta a conoscenza dello stato di gravidanza deve comunicare il suo stato all'Ateneo e all'Ente ospitante allegando:

  • il modulo comunicazione gravidanza
  • il certificato medico rilasciato da uno specialista in Ginecologia ed ostetricia, attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto.

Ricevuta la comunicazione, la Segreteria Studenti Post Laurea di Area Sanitaria, in assenza di provvedimenti atti a determinare la sospensione anticipata rispetto al periodo di congedo obbligatorio,  colloca l’interessata in congedo per maternità a partire da due mesi prima della data presunta del parto (formula 2+3 di astensione obbligatoria, che va dai due mesi antecedenti la data presunta del parto fino a tre mesi dopo il parto).

 

 
Interdizione anticipata
 

Al medico in formazione specialistica che presenti un certificato di interdizione anticipata rilasciato da un ente preposto (Ispettorato del Lavoro, ASL) viene anticipato il congedo per maternità.

 
Richiesta di flessibilità di astensione obbligatoria per gravidanza
 

La specializzanda può formulare istanza di differimento del periodo di astensione obbligatoria dal settimo all'ottavo o al nono mese, presentando, prima della data della sospensione obbligatoria (almeno 10 giorni prima) il  modello richiesta flessibilità . La possibilità per la specializzanda di chiedere di usufruire della flessibilità dell'astensione obbligatoria, (formula 1+4 o 0+5), è condizionata all’attestazione che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro, effettuata dal medico specialista in Ginecologia ed ostetricia ed al parere favorevole del Medico Competente . All’istanza di flessibilità pertanto, dovranno essere allegati il certificato del medico specialista attestante che lo stato di salute della donna è tale da permettere che si avvalga dell’istituto di flessibilità, ed il parere favorevole del medico competente.

 
Dichiarazione della nascita del figlio
 

Il medico in formazione specialistica è tenuta a presentare, entro 30 giorni dalla nascita del/lla figlio/a il modello dichiarazione nascita .

Se il parto è avvenuto prima della data presunta del parto, i mesi di astensione obbligatoria residui si iniziano a conteggiare dal giorno successivo alla data presunta del parto.

Se il parto è avvenuto dopo la data presunta del parto, i mesi di astensione obbligatoria residui si conteggiano dal giorno successivo alla data del parto.

 
Richiesta di congedo parentale - astensione facoltativa
 

Trascorso il periodo di congedo per maternità il medico in formazione può usufruire (in modo continuativo e frazionato non inferiore a 40 giorni) del congedo parentale fino al 12° anno di vita del bambino, in misura non superiore ai 6 mesi. La facoltà di usufruire della sospensione per il congedo parentale è concessa anche al padre, medico in formazione specialistica, in alternativa alla madre.

 

Per prolungare il congedo parentale il medico in formazione deve presentare apposita domanda, con un preavviso di almeno 15 giorni, indicando il periodo di astensione richiesto inviando:

 

Il medico in formazione che intenda richiedere il congedo dopo il rientro in formazione dovrà presentare alla Segreteria Post Laurea di Area Sanitaria il modello di richiesta congedo dopo rientro in formazione.

 
Rientro in formazione
 

Al termine della sospensione obbligatoria, ove non venga richiesto il congedo parentale o al termine del congedo parentale, il medico in formazione specilistica dovrà comunicare alla Segreteria Studenti Post Laurea di Area Sanitaria il rientro in formazione specialistica utilizzando il modello rientro in formazione .

Se il rientro in formazione dovesse avvenire prima del 7° mese di vita del bambino, dovrà essere allegato anche il parere favorevole del Medico Competente (da richiedere almeno 15 giorni prima del rientro in formazione).

 
Allattamento
 

Il genitore che intenda usufruire della riduzione facoltativa dell'orario di formazione di due ore per allattamento del figlio/a dovrà presentare il  modulo richiesta orario ridotto alla Segreteria Studenti Post Laurea di Area Sanitaria almeno 15 giorni prima.

 
+ - Modalità di presentazione dei documenti
 

Tutta la modulistica, compresi i certificati, deve essere inviata alla Segreteria Studenti Post Laurea di Area Sanitaria per e-mail (scuole-master.medicina@univpm.it) con allegato documento di riconoscimento in corso di validità.