Per gravi e documenti motivi familiari il dipendente può richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a 2 anni nell'arco della vita lavorativa e non retribuito (nel periodo complessivo di due anni sono compresi anche i periodi fruiti per il congedo di cui all'art. 42 del D.Lgs 151/2001).
Il periodo di congedo non è computato nell'anzianità di servizio, né ai fini previdenziali; durante tale periodo non si maturano le ferie, la tredicesima mensilità e non possono essere svolte altre attività lavorative.
Il congedo può essere richiesto per le situazioni sottoindicate riferite ai soggetti di cui all'art. 433 del Codice civile, anche se non conviventi (coniuge, figli, genitori, generi e nuore, suoceri, fratelli/sorelle) nonché ai portatori di handicap, parenti o affini entro il 3° grado:
1) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;
4) patologie dell'infanzia e dell’età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1, 2, e 3 o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.
La lavoratrice o il lavoratore che richiede il congedo per le patologie di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) deve presentare, contestualmente alla domanda, idonea documentazione rilasciata dal medico specialista del SSN o con esso convenzionato o dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta o dalla struttura sanitaria, in caso di ricovero o intervento chirurgico.
Nel certificato va indicata la diagnosi clinica e la qualificazione in termini di grave infermità.
Normativa di riferimento
Legge 53/2000 art. 4, comma 2.
D.M. 21.7.2000, n.278
Il congedo per assistenza a persone in situazione di handicap grave accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 104/92, spetta, in ordine di priorità, ai seguenti soggetti:
1) coniuge convivente della persona in situazione di handicap grave;
2) padre o madre, anche adottivi o affidatari e pur se non conviventi, della persona in situazione di handicap grave, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;
3) uno dei figli conviventi della persona in situazione di handicap grave, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
4) uno dei fratelli o sorelle conviventi nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi della persona in situazione di handicap grave siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.
5) parente o affine entro il 3° grado, convivente, in mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti sopraindicati.
Per "mancanza" si intende oltre all'assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto) ogni altra condizione ad essa assimilabile, certificata dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono.
Per "patologie invalidanti" si intendono quelle indicate dall'art.2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3 del Decreto Interministeriale n. 278 del 21.7.2000, che individua le ipotesi in cui è possibile accordare il congedo per gravi motivi di cui all'art. 4, comma 2, legge 53/2000.
Per fruire del congedo è richiesta la convivenza, tranne che per i genitori, attestata da dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.
Il requisito della convivenza si intende soddisfatto anche nel caso in cui la residenza del dipendente e della persona in situazione di handicap grave siano nello stesso stabile (stesso numero civico ma interni diversi) e nel caso in cui sia attestata la dimora temporanea (iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all'art. 32 del DPR 223/1989).
Il congedo straordinario di cui all'art. 42 può essere riconosciuto a un solo lavoratore per l'assistenza alla stessa persona per lo stesso periodo.
Per l'assistenza a una persona disabile il referente può fruire sia dei permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 104/ 1992 (tre giorni di permesso mensile) , sia del congedo straordinario anche alternativamente.
I genitori di figli minori in situazione di handicap grave possono fruire entrambi delle agevolazioni sottoindicate in maniera alternata, anche nello stesso mese:
e uno dei seguenti tre istituti:
È preclusa la fruizione dei benefici da parte di entrambi i genitori nello stesso giorno.
Gli aventi diritto possono fruire del congedo straordinario solo in assenza di ricovero a tempo pieno della persona disabile in situazione di gravità, salvo le ipotesi in cui:
Il congedo è fruibile anche in modo frazionato (a giorni, ma non a ore). Affinché i giorni non lavorativi non siano conteggiati nel limite massimo, è necessaria la ripresa del lavoro tra un periodo di congedo e il successivo.
Il congedo non può superare i due anni nell'arco della vita lavorativa, qualunque sia il numero di persone disabili da assistere
Durante il periodo di congedo non può essere svolta alcuna attività lavorativa.
Al dipendente in congedo ai sensi dell'art. 42 spetta un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita (cioè, quella percepita nell'ultimo mese di lavoro che precede il congedo) con riferimento alle voci fisse e continuative).
L'indennità spetta fino a un importo massimo complessivo annuo pari a 53.687, 00 euro (importo riferito all'anno 2023) rivalutato annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. L'importo è al lordo della contribuzione a carico del dipendente e del datore di lavoro.
I periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima, del TFR e del TFS, ma sono validi ai fini del calcolo dell'anzianità di servizio valevole per il raggiungimento del diritto a pensione e per la sua misura.
In caso di fruizione di un periodo non superiore ai sei mesi il dipendente matura il diritto a fruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero di giorni di congedo ordinario che avrebbe maturato nello stesso periodo
A prescindere dalla causa per cui è fruito (assistenza a familiare in situazione di handicap grave o gravi e documentati motivi familiari) il limite massimo individuale di durata del congedo è di due anni nell'arco della vita lavorativa.
Parentela | Affinità |
1°grado: padre e madre figlio o figlia | 1° grado: suocero o suocera del titolare figlio o figlia del coniuge |
2° grado: nonno o nonna nipote (figlio del figlio o della figlia) fratello o sorella | 2° grado: nonno o nonna del coniuge nipote (figlio del figlio del coniuge) cognato o cognata |
3° grado: bisnonno o bisnonna pronipote (figlia o figlio del nipote) nipote (figlia o figlio del fratello o della sorella) zio e zia (fratello o sorella del padre o della madre) | 3° grado: bisnonno o bisnonna del coniuge pronipote (figlio del nipote del coniuge) nipote (figlio del cognato o della cognata) zio o zia del coniuge |
Normativa di riferimento
D.Lgs 151/2001, art. 42, comma 5
D.Lgs. 119/2011
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