Regolamento in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso documentale, di diritto di accesso civico e di diritto di accesso generalizzato

Emanato con D.R. n. 533 del 14 maggio 2019

TITOLO I - PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1 - Principi

 
  1. L’Università organizza la propria attività amministrativa in base ai criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza, proporzionalità, semplificazione, nonché in base ai principi comunitari, individuando per ogni procedimento i distinti ruoli e i diversi gradi di responsabilità.
  2. L’azione amministrativa è improntata ai principi di ragionevolezza nonché, se possibile, al principio di informalità, agendo in maniera tale da prevenire ogni forma di conflitto di interessi, la corruzione e l’illegalità.
  3. La trasparenza costituisce un principio generale dell’attività dell’Università, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini e promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa, nonché di garantire il diritto di informazione sull’operato dell’Università e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Essa costituisce altresì una misura fondamentale per il contrasto e la prevenzione della corruzione.
  4. La trasparenza è realizzata attraverso la pubblicazione di informazioni, dati e documenti nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web dell’Università secondo i principi, le modalità, i tempi e i limiti indicati dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i e dal piano integrato per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza. Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, l’Università provvede a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.
  5. L’Università assicura la qualità delle informazioni pubblicate nel proprio sito istituzionale in adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, secondo quanto previsto dall’art. 6 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i, e pubblica i dati in formato aperto, informando della possibilità del loro riutilizzo nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 7 e 7bis del medesimo decreto.
  6. La trasparenza è altresì realizzata garantendo l’accesso, nelle varie forme previste dalla legge e dal presente regolamento, a documenti, dati e informazioni in possesso dell’Università.
  7. L’Università, ferma restando la facoltà di esercitare i diritti di accesso nelle varie modalità previste dalla legge e dal presente regolamento, favorisce e promuove l'esercizio del diritto di accesso attraverso strumenti telematici, trasmettendo i documenti con modalità che non consentano di modificarli e/o alterarli.
  8. Al fine di conseguire maggiore efficacia nella propria attività, l’Università utilizza le tecnologie dell’informazione e della comunicazione nei rapporti con le altre amministrazioni e con i privati, garantendo l’accesso, la circolazione e lo scambio di dati, di informazioni e di documenti, l’interoperabilità dei sistemi e l’integrazione dei processi di servizio, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali.
  9. L’Università promuove le intese e gli accordi per l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e adotta i provvedimenti necessari per realizzare un processo di digitalizzazione dell’azione amministrativa coordinato e condiviso.
  10. L’Università valorizza e rende fruibili i dati pubblici di cui è titolare, consentendo di accedere agli stessi senza restrizioni non riconducibili a norme di legge.
  11. L’Università promuove la semplificazione, al fine di:
    - snellire l’attività procedurale, ridurre il numero delle procedure amministrative, compresi i sub procedimenti e gli endoprocedimenti ove non necessari;
    - ridurre i termini generali per la conclusione dei procedimenti, uniformando i tempi di conclusione per procedimenti analoghi;
    - regolare uniformemente le procedure dello stesso tipo che si svolgono presso uffici e servizi diversi.
  12. L’Università periodicamente rielabora o riconferma, con atto del Direttore Generale, le tipologie e le tempistiche procedimentali, anche attraverso un costante monitoraggio dell’azione amministrativa.

Art. 2 - Oggetto

 
  1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti amministrativi dell’Università Politecnica delle Marche. Esso stabilisce per ciascun tipo di procedimento descritto all’allegato 1:
    - il termine entro il quale esso deve concludersi;
    - l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale;
    - il responsabile del procedimento amministrativo.
  2. Nell’allegato 1 vengono altresì indicati, per ciascun tipo di procedimento, tutti i dati e le informazioni necessarie al suo efficace svolgimento e all’accessibilità da parte dei terzi potenzialmente interessati.
  3. Il presente regolamento stabilisce altresì i criteri e le modalità organizzative per l’effettivo esercizio:
    - del diritto di accesso degli interessati agli atti e ai documenti amministrativi detenuti dall’Università allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini e consentire la partecipazione degli interessati ai procedimenti amministrativi;
    - del diritto di accesso di chiunque, nelle forme dell’accesso civico e dell’accesso generalizzato, a dati e documenti e informazioni comunque detenute dall’Università, al fine di garantire la trasparenza e l’imparzialità dell’attività amministrativa e il diritto all’informazione e allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sull’operato dell’Università.
  4. Esso costituisce, al tempo stesso, uno strumento rivolto a promuovere e garantire l’esercizio corretto ed efficace dei diritti di accesso e uno strumento organizzativo, al fine di garantire un’efficace ed efficiente gestione dei procedimenti di accesso da parte dell’Università e favorire l’uniformità delle decisioni sulle istanze.

TITOLO II - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

 

Art. 3 - Avvio del procedimento e decorrenza del termine iniziale

 
  1. Il procedimento amministrativo è attivato d’ufficio o ad istanza di parte.
  2. Per i procedimenti attivati d’ufficio, il termine iniziale decorre dalla data in cui il responsabile del procedimento ha formalmente notizia del fatto dal quale sorge l’obbligo di provvedere oppure si sono realizzati i presupposti di fatto e di diritto necessari al suo avvio.
  3. Per i procedimenti ad iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di registrazione a protocollo dell’istanza. Nel caso di trasmissione tramite posta elettronica certificata o altro canale telematico riconosciuto, il termine decorre dalla data accertata dal sistema.
  4. In presenza di istanza irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. In questi casi, il termine iniziale ricomincia a decorrere dal ricevimento della domanda regolarizzata.

Art. 4 - Comunicazione di avvio del procedimento

 
  1. Salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento comunica l'avvio del procedimento e il termine entro il quale deve essere concluso:
    - ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti;
    - ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o regolamento;
    - ai soggetti a cui il provvedimento possa arrecare un pregiudizio.
  2. La comunicazione è personale e vi sono indicati:
    - l’amministrazione competente;
    - l’oggetto del procedimento promosso;
    - l’ufficio e la persona responsabile del procedimento;
    - la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell’amministrazione;
    - nei procedimenti a istanza di parte, la data di presentazione della relativa istanza;
    - l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
  3. Qualora per il rilevante numero dei destinatari o per l'indeterminatezza degli stessi, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, il responsabile del procedimento provvede a rendere note le indicazioni di cui al comma 2 mediante avvisi pubblici affissi all’Albo dell’Università e pubblicati nel sito web di Ateneo, o ad assumere altre iniziative comunque idonee al raggiungimento del fine, indicando le ragioni che giustificano la deroga

Art. 5 - Conclusione del procedimento e computo dei termini

 
  1. Ciascun procedimento deve essere concluso con un provvedimento espresso e motivato adottato nei termini stabiliti dall’allegato 1 – che non possono essere superiori a 90 giorni oppure, con adeguata motivazione, a 180 giorni – ovvero, se il procedimento è regolato da altre norme, entro il termine previsto dalle norme stesse. In mancanza di previsioni normative o regolamentari il termine di conclusione dei procedimenti è di 30 giorni.
  2. Il termine per la conclusione del procedimento si riferisce alla data entro cui il provvedimento deve essere adottato ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui l’amministrazione procede alla comunicazione o notificazione al destinatario.
  3. Qualora il responsabile del procedimento constati l’esistenza di motivi che ostacolano l’adozione del provvedimento finale nei termini di cui al comma 1, è tenuto a darne tempestivamente comunicazione agli interessati secondo quanto previsto dall’art. 10bis della legge n. 241/1990 tramite posta elettronica o lettera scritta.
  4. Ove non sia diversamente disposto, in caso di procedimento di modifica di un provvedimento già emanato, si applica lo stesso termine finale fissato per il procedimento di prima istanza.
  5. In caso di manifesta irricevibilità, di inammissibilità, di improcedibilità o di infondatezza della domanda, il procedimento è concluso con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

Art. 6 - Sospensione ed interruzione dei termini

 
  1. Il termine per la conclusione del procedimento può essere sospeso:
    - per una sola volta e per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, per l’acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’Università o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;
    - nei casi in cui per la prosecuzione del procedimento debba essere compiuto un adempimento da parte dell’interessato, per il tempo assegnato per compierlo;
    - nel caso di acquisizione di valutazioni tecniche di organi esterni o di enti appositi, nelle ipotesi previste da disposizioni espresse di legge o di regolamento, per un tempo non superiore a novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte degli enti medesimi;
  2. Nel caso di comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento di un’istanzaprima dell’adozione di un provvedimento sfavorevole, il termine è interrotto per un periodo non superiore a 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, necessario alla presentazione di osservazioni da parte dell’istante secondo quanto previsto dall’art. 10 bis della legge 241/90.
  3. Per l’acquisizione in via obbligatoria o facoltativa di pareri si applica quanto previsto dall’art. 16 della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni. Nel caso di richiesta di pareri facoltativi gli istanti devono esserne informati

Art. 7- Partecipazione al procedimento

 
  1. Possono intervenire nel procedimento amministrativo i soggetti indicati nell’art. 4 comma 1. Ha inoltre facoltà di intervenire qualunque altro soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché di interessi collettivi costituiti in associazioni o comitati ai quali possa derivare un pregiudizio dall’emanando provvedimento.
  2. Il responsabile dovrà valutare la legittimazione a intervenire nel procedimento di tali soggetti, anche tenendo conto dei seguenti elementi:
    a) la pertinenza dell’oggetto rispetto ai fini perseguiti;
    b) se l’intervento in opposizione sia formulato in modo specifico e non sia generico ed astratto, evidenziando il danno o gli effetti comunque sfavorevoli che ne deriverebbero a carico dei soggetti.
  3. I soggetti che partecipano al procedimento hanno diritto:
    a) di prendere visione degli atti del medesimo procedimento, nelle modalità stabilite al Titolo III Capo I del presente regolamento;
    b) di presentare memorie scritte e documenti, che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento.
  4. In accoglimento delle osservazioni e delle proposte presentate a norma del comma 3, l’amministrazione può concludere, senza pregiudizio del diritto dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati, con le modalità previste dall’art. 11 della legge n. 241/1990, anche attraverso la convocazione degli interessati e la verbalizzazione delle loro proposte e osservazioni, acquisendo documenti e memorie.

Art. 8 - Unità Organizzativa responsabile

 

1. Salvo diversa determinazione, le unità organizzative responsabili della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale sono le Divisioni, i Centri e gli Uffici costituenti l’apparato amministrativo e tecnico dell’Amministrazione Centrale nonché le strutture didattiche e di ricerca e di servizio nelle quali si articola l’Università Politecnica delle Marche, così come indicati nell’allegato 1.

Art. 9 - Responsabile di procedimento amministrativo e soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia

 
  1. La responsabilità dei procedimenti amministrativi è, in linea ordinaria, assegnata sulla base di provvedimenti che definiscono le competenze delle strutture organizzative dell’Università Politecnica delle Marche; in ogni caso la responsabilità del procedimento può essere assegnata con disposizione del Direttore Generale.
  2. Per i procedimenti di competenza delle strutture didattiche e di ricerca e di servizio, responsabile del procedimento è il Direttore delle stesse ovvero il Responsabile Amministrativo o il Capo Ufficio, così come indicato nell’allegato 1.
  3. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, in base e secondo le modalità previste dalle norme in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.
  4. È individuato, con decreto rettorale, il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo per la conclusione del procedimento in caso di inerzia, il cui nominativo è pubblicato sul sito web istituzionale. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al Direttore Generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello e anzianità di servizio.
  5. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, il soggetto interessato può rivolgersi al soggetto di cui al comma 4 affinché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento.
  6. Per quanto riguarda i procedimenti finalizzati all’affidamento di lavori, servizi o forniture, il responsabile del procedimento è individuato secondo quanto previsto da specifiche disposizioni e circolari del Direttore Generale emanate al riguardo.

Art. 10 - Compiti del responsabile del procedimento

 
  1. Il responsabile del procedimento esercita i compiti previsti dagli artt. 5 e 6 della legge n. 241/1990, dal presente regolamento e gli altri compiti indicati nelle istruzioni organizzative e di servizio.
  2. Il responsabile del procedimento cura, sovrintende e coordina lo svolgimento dell’istruttoria adeguando la propria condotta ai principi di collaborazione e di ausilio degli utenti interessati; attiva gli strumenti e le modalità di semplificazione più efficaci in relazione alla natura del procedimento e ai soggetti coinvolti, a partire dal ricorso all’autocertificazione.
  3. Il responsabile del procedimento non può aggravare il corso del medesimo se non per straordinarie e motivate esigenze di carattere istruttorio.

Art. 11 - Procedimenti di competenza di più divisioni o uffici

 
  1. Quando un procedimento è gestito in sequenza successiva da due o più unità organizzative, il responsabile della fase iniziale è, salvo diversa disposizione, responsabile dell’intero procedimento e provvede alle comunicazioni agli interessati.
  2. Il responsabile del procedimento, per le fasi dello stesso che non rientrano nella sua diretta competenza, ha il dovere di seguirne l’andamento presso le unità organizzative competenti, dando impulso all’azione amministrativa.
  3. Per le fasi del procedimento che non rientrino nella sua diretta disponibilità, il responsabile del procedimento risponde limitatamente ai compiti previsti dai precedenti comma.
  4. Il Direttore Generale o i Dirigenti sono competenti a risolvere i conflitti di attribuzione tra le diverse unità organizzative nello svolgimento del procedimento.
  5. Qualora, nell’ambito di un procedimento, sia opportuno effettuare un esame contestuale di diversi interessi, che coinvolgono altre amministrazioni il responsabile del procedimento può indire una conferenza di servizi ai sensi degli artt.14-14quinquies della Legge n. 241/1990.

TITOLO III - DIRITTO DI ACCESSO DOCUMENTALE, ACCESSO CIVICO E ACCESSO GENERALIZZATO

 

Art. 12 - Qualificazione delle istanze di accesso

 
  1. Al fine di qualificare una richiesta di accesso come richiesta di accesso documentale o richiesta di accesso civico o generalizzato così come disciplinate dai seguenti articoli, si fa riferimento alla qualificazione della medesima istanza da parte del richiedente.
  2. In caso di mancata indicazione della natura della richiesta da parte del richiedente o di dubbio circa la qualificazione della stessa, l’istanza si considera di accesso generalizzato.
  3. Nel caso in cui sia stato richiesto l’accesso generalizzato a documenti per i quali sia negato l’accesso per la tutela di dati personali o in altri casi di esclusione o limitazione previsti dalla normativa vigente, gli stessi possono essere resi ostensibili al soggetto che abbia comunque motivato nell’istanza l’esistenza di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso, trasformando l’istanza di accesso generalizzato in istanza di accesso documentale.

Art. 12-bis Modalità di identificazione del richiedente nelle istanze di accesso

 
  1. Chiunque presenti un’istanza di accesso deve essere identificato mediante un valido documento di identità. In caso di spedizione all’istanza deve essere allegata la fotocopia di un valido documento di identità del richiedente.
  2. In caso di presentazione dell’istanza per via telematica, l’identificazione del richiedente può avvenire attraverso uno dei metodi previsti dal D.lgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale). In caso di invio telematico è comunque sufficiente:
    a) che la richiesta sia inviata da un indirizzo di posta elettronica certificata o non certificata;
    b) che nel messaggio di posta sia indicato il nome del richiedente;
    c) che sia stata allegata una scansione del documento di identità del richiedente.

CAPO I - L'ACCESSO DOCUMENTALE

 

Art. 13 - Ambito di applicazione

 
  1. Il diritto di accesso documentale consiste nel diritto degli interessati a prendere visione e estrarre copia di documenti amministrativi, ai sensi della legge n. 241/1990, artt. 22 ss. e del d.P.R n. 184/2006.
  2. Il diritto di accesso documentale può essere esercitato da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento oggetto dell’accesso.
  3. Costituiscono oggetto del diritto di accesso documentale tutti i documenti amministrativi formati o stabilmente detenuti dall'amministrazione, in originale o in copia con le esclusioni e le particolarità indicate nell’art. 19 del presente regolamento.
  4. Il diritto di accesso si intende realizzato con la pubblicazione, il deposito, con la visione e l’estrazione di copia o altra forma di pubblicità degli atti, compresa la trasmissione degli stessi agli interessati mediante strumenti informatici, elettronici e telematici.
  5. L’Università non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso documentale.
  6. Le disposizioni sulle modalità del diritto di accesso documentale di cui al presente regolamento si applicano anche ai soggetti portatori di interessi diffusi o collettivi.

Art. 13-bis Avvio e conclusione del procedimento di accesso documentale

 
  1. L’istanza di accesso documentale è presentata di persona presso l’ufficio protocollo, o, per posta ordinaria o raccomandata, all’indirizzo “Università Politecnica delle Marche, Direzione Generale, via Menicucci, 6 – 60121 Ancona” o mediante casella di posta elettronica, certificata o non certificata, all’indirizzo segreteria.direttore@univpm.it - pec: protocollo@pec.univpm.it. o via fax al numero 0712203023. Un modello di istanza di Accesso documentale è pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente - Altri Contenuti” del sito web e allegato al presente Regolamento (Allegato 2).
  2. Il richiedente deve:
    - indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione,
    - specificare e ove occorra comprovare, l'interesse connesso all'oggetto della richiesta,
    - dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato.

Art. 14 - Notifica ai controinteressati

 
  1. Se l’Università individua soggetti controinteressati, intendendosi per tali i soggetti individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto che dall’esercizio del diritto di accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza, darà comunicazione della richiesta di accesso agli stessi mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione.
  2. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione anche per via telematica alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, l’amministrazione, accertata la ricezione della comunicazione di cui al comma 1 provvede sulla richiesta.

Art. 15 - Accesso informale

 
  1. Il diritto di accesso può essere esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale all’unità organizzativa competente qualora non risulti, in base alle informazioni in possesso dell’ufficio, l'esistenza di controinteressati ovvero non sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse o sull'accessibilità del documento.
  2. La richiesta è esaminata immediatamente e senza formalità ed è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea, anche concordata con il richiedente.

Art. 16 - Accesso formale

 
  1. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell’interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite, sull’accessibilità del documento o sull’esistenza di controinteressati, l'amministrazione invita l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale, secondo quanto previsto dall’art. 6 del d.P.R. n. 184/2006.
  2. Al procedimento di accesso formale si applicano le disposizioni contenute nel comma 2 dell'art. 13-bis.
  3. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni decorrenti dalla presentazione della richiesta, ai sensi dell'art. 25 comma 4 della legge n. 241/1990.

Art. 17 - Accoglimento della richiesta e modalità di accesso

 
  1. L'atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene l'indicazione dell'ufficio, completa della sede, presso cui rivolgersi, dell’orario, nonché di un congruo periodo di tempo per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia.
  2. L'esame dei documenti avviene presso l'ufficio indicato nell'atto di accoglimento della richiesta, nelle ore di ufficio e alla presenza di personale addetto.
  3. I documenti in relazione ai quali è consentito l'accesso non possono essere asportati dal luogo presso cui sono dati in visione, o comunque alterati in qualsiasi modo.
  4. L'esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona incaricata. L'interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione.
  5. In ogni caso, la copia dei documenti è rilasciata subordinatamente al rimborso del costo di riproduzione e nelle modalità indicate nel tariffario allegato al presente Regolamento (Allegato 3), salve le disposizioni in materia di bollo. Su richiesta dell'interessato, le copie possono essere autenticate; in tal caso il rilascio deve essere effettuato in bollo.
  6. Non è dovuto il rimborso nel caso di invio telematico, qualora richiesto dall’interessato, all’indirizzo mail da lui stesso indicato e nel caso di trasferimento dei documenti digitali richiesti su supporto USB di proprietà dell’interessato.
  7. Il rilascio di copie su supporto informatico (CD/DVD) è subordinato al rimborso del costo di riproduzione così come indicato nel tariffario allegato.
  8. Le modifiche al tariffario allegato non comportano la necessità di modificare il presente Regolamento.

Art. 18 - Mancato accoglimento della richiesta e differimento dell'accesso

 
  1. Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso richiesto in via formale sono motivati, con riferimento specifico alla normativa vigente, alla individuazione delle categorie di atti sottratti al diritto di accesso ed alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta.
  2. Il differimento dell'accesso è disposto ove sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela degli interessi o per salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.
  3. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata.

Art. 19 - Categorie di atti sottratti al diritto di accesso

 
  1. Il diritto di accesso documentale è escluso nei casi previsti dall’art. 24, comma 1, della legge n. 241/1990, fermo restando il principio per cui i documenti non possono essere sottratti all’accesso ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento.
  2. Sono sottratti all’accesso le seguenti categorie di documenti:
    - documenti relativi alla carriera, al trattamento economico, ad eccezione di quello tabellare, alla salute, alla situazione finanziaria e alla vita privata dei dipendenti, ad eccezione dell’informazione circa la categoria, la struttura di appartenenza e il recapito sul luogo di lavoro, le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni e la relativa valutazione nonché di soggetti estranei all’amministrazione, membri di organi collegiali e commissioni presso l’Ateneo; resta salvo il diritto di accesso del dipendente ai documenti che lo interessano direttamente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
    - i documenti inerenti ai procedimenti penali in corso, ai procedimenti disciplinari, alle azioni di responsabilità davanti alla Corte dei Conti, nonché i rapporti relativi agli atti delle inchieste ispettive ad essi preliminari;
    - i documenti relativi a procedure concorsuali fino all’adozione del provvedimento conclusivo delle medesime procedure. Sono sottratti in ogni caso all’accesso i documenti contenenti informazioni di carattere psico–attitudinale relativi a terzi;
    - documenti relativi a procedure di gara per l’aggiudicazione di lavori e forniture di beni e servizi, ai sensi della disciplina fissata in materia di limiti di accesso agli atti e divieti di divulgazione, di cui all’art. 53 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
    - documenti e libri contabili, ad eccezione dei bilanci approvati con delibera dei competenti organi amministrativi; resta salva la comunicazione al creditore, su richiesta dello stesso, dello stato della procedura per l’adempimento dell’obbligazione;
    - documenti relativi a studi e ricerche per la salvaguardia del diritto all’invenzione, nonché i risultati delle ricerche commissionate dai terzi ai sensi dell’art. 66 del d.P.R. n. 382/1980 e del Regolamento di Ateneo;
    - documenti in possesso dell’amministrazione in relazione allo svolgimento, da parte dei propri dipendenti, di attività professionale medico-sanitaria, legale o di altra attività per la quale sia previsto dall’ordinamento il rispetto del segreto professionale;
    - note interne d'ufficio e documenti relativi a rapporti di consulenza, patrocinio legale, nonché pareri legali ad uso interno;
    -atti oggetto di vertenza giudiziaria o comunque di contenzioso e connessi al diritto di difesa la cui divulgazione potrebbe compromettere l'esito del giudizio o del reclamo o dalla cui diffusione potrebbe concretizzarsi violazione del segreto istruttorio.
    - documenti relativi al curriculum vitae et studiorum e alla vita privata di studenti, dottorandi, specializzandi, borsisti, assegnisti, allievi di corsi di formazione professionale, o altri soggetti che svolgono comunque attività di studio o di ricerca presso l’Ateneo. Esclusivamente allo scopo di favorire l’eventuale accesso al mondo del lavoro e delle professioni, potranno essere rilasciate notizie sui soggetti suindicati, a coloro che ne facciano formale richiesta purché dichiarino che le informazioni sono richieste per valutare un eventuale inserimento nella propria struttura lavorativa o in strutture da loro rappresentate, previa acquisizione dell’assenso degli interessati che può essere rilasciato anche in via generale.
    - le denunce presentate ai sensi dell’art. 54 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
    - tutto ciò che non ha la forma di documento amministrativo (materiali preparatori, registrazioni fonografiche, ecc…).
  3. In ogni caso l’accesso ai documenti amministrativi è escluso quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'Università dagli stessi soggetti cui si riferiscono.
  4. Fermo restando quanto previsto al comma 2, è garantita ai richiedenti l’accesso ai documenti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici, nell’osservanza comunque dei limiti posti dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.).
  5. In ogni caso, non è consentito riprodurre, diffondere o comunque utilizzare a fini commerciali le informazioni ottenute mediante l'esercizio del diritto di accesso di cui al presente regolamento.

CAPO II - L'ACCESSO CIVICO

 

Art. 20 - Accesso Civico

 
  1. Il diritto di accesso civico, disciplinato dall’art. 5 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i, è il diritto di chiunque di accedere agli atti, ai documenti e alle informazioni per cui sussiste l’obbligo di pubblicazione in capo all’Università, in caso di omessa o incompleta pubblicazione degli stessi nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web.
  2. L’esercizio del diritto non è sottoposto ad alcuna legittimazione soggettiva da parte del richiedente, né a nessuna condizione o qualità (quali quella di cittadino o residente), fatta eccezione per la necessità di identificare il richiedente con le modalità previste dall’art. 12bis del presente regolamento.
  3. L’istanza non necessità di alcuna motivazione e non comporta costi per il richiedente.

Art. 21 - Avvio e conclusione del procedimento di accesso civico

 
  1. L’istanza di accesso civico è indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ed è presentata, in alternativa, di persona presso l’ufficio protocollo, o per posta ordinaria o raccomandata, all’indirizzo “Università Politecnica delle Marche, Direzione Generale, via Menicucci, 6 – 60121 Ancona” o mediante casella di posta elettronica, certificata o non certificata, all’indirizzo segreteria.direttore@univpm.it - pec: protocollo@pec.univpm.it. o via fax al numero 0712203023.
  2. L’istanza deve contenere l’indicazione del nome e del cognome del richiedente nonché dei dati o delle informazioni che l’Università era obbligata a pubblicare nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web e non ha pubblicato o ha pubblicato parzialmente, a cui si riferisce la richiesta di accesso, nonché l’indicazione di un recapito del richiedente per l’invio della risposta. Un modello di istanza di Accesso Civico è allegato al presente Regolamento (Allegato 4) e pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente - Altri Contenuti” del sito web.
  3. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, competente per la trattazione delle istanze di accesso civico, entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza da parte dell’Università, conclude il procedimento con provvedimento espresso, disponendo la pubblicazione sul sito dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti, ove verifichi che non è stata effettuata, e comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. Nel caso in cui il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza verifichi che i documenti, le informazioni o i dati oggetto dell’istanza risultano già pubblicati, segnala al richiedete il collegamento ipertestuale.
  4. Laddove riscontri la mancata o tardiva pubblicazione di dati informazioni e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi dell’art. 43 del medesimo decreto, invia altresì una segnalazione all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all’ANAC e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina.
  5. Nel caso in cui i dati, le informazioni o i documenti richiesti non siano oggetto di obbligo di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza lo comunica al richiedente, informandolo della possibilità di effettuare con riferimento agli stessi dati una richiesta di accesso generalizzato e dell’ufficio o degli uffici che li detengono, salvo che quegli stessi dati non siano oggetto di pubblicazione facoltativa tra i dati ulteriori nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web, nel qual caso comunica al richiedente il collegamento ipertestuale.
  6. Nel caso in cui sia trascorso il periodo previsto dalla legge per la pubblicazione, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza trasmette la richiesta all’ufficio o agli uffici competenti per le richieste di accesso generalizzato e contestualmente lo comunica al richiedente. Il termine per il procedimento di accesso generalizzato inizia a decorrere dalla comunicazione al richiedente.

CAPO III - L'ACCESSO GENERALIZZATO

 

Art. 22 - Diritto di accesso generalizzato

 
  1. Ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013 chiunque ha diritto di accedere ai dati, alle informazioni e ai documenti detenuti dall’Università, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti posti a tutela degli interessi giuridicamente rilevanti di cui all’art. 5 bis del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
  2. L’accesso generalizzato ha lo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.
  3. L’esercizio del diritto non è sottoposto ad alcuna legittimazione soggettiva da parte del richiedente, né a nessuna condizione o qualità (quali quella di cittadino o residente), fatta eccezione per la necessità di identificare il richiedente con le modalità previste dall’art. 12bis del presente regolamento.
  4. L’Università non è tenuta a formare o a raccogliere o comunque a procurarsi informazioni che non siano già in suo possesso e non è tenuta a rielaborare le informazioni in suo possesso, ma unicamente a consentire l’accesso alle informazioni contenute in documenti frutto di rielaborazioni di dati effettuate dalla stessa Università per propri fini, nello stato in cui esse si trovano.

Art. 23 - Avvio e conclusione del procedimento di accesso generalizzato

 
  1. L’istanza di accesso generalizzato non richiede motivazione e deve contenere:
    a) i dati che consentono l’identificazione del richiedente, secondo le modalità di cui all’art. 12bis, cioè il nome, il cognome e la copia o la scansione di un valido documento di identità, compreso l'eventuale indirizzo di posta elettronica a cui trasmettere la documentazione;
    b) l'indicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni, in possesso dell’Università, per cui si richiede l'accesso generalizzato, quantomeno attraverso l’identificazione sufficientemente circoscritta della loro natura e del loro oggetto;
  2. L’istanza è presentata di persona in forma scritta direttamente all’ufficio protocollo o, in alternativa, per posta ordinaria o raccomandata all’indirizzo “Università Politecnica delle Marche, Direzione Generale, via Menicucci, 6 – 60121 Ancona”, o mediante casella di posta elettronica, certificata o non certificata, all’indirizzo segreteria.direttore@univpm.it - pec: protocollo@pec.univpm.it. o via fax al numero 0712203023 ed è indirizzata, se noto, al dirigente dell’Area o al responsabile della Divisione o dell’Ufficio, al responsabile dell’unità organizzativa che detiene le informazioni e, per conoscenza, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Un modello di istanza di accesso generalizzato è allegato al presente Regolamento (Allegato 5) e pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente - Altri Contenuti” del sito web.
  3. Sulle istanze di accesso generalizzato decide il responsabile della Divisione o dell’Ufficio che detiene le informazioni i dati o i documenti richiesti, che provvede sentito il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il quale svolge anche un ruolo di coordinamento nel caso in cui la competenza a decidere sulla medesima domanda di accesso spetti a responsabili di più Divisioni.
  4. L’Università, privilegia, laddove possibile, la trasmissione per via telematica della documentazione e delle informazioni richieste.
  5. Il rilascio di dati o documenti è gratuito, salvo il rimborso del costo di riproduzione o del costo sostenuto per la riproduzione su supporti materiali secondo quanto stabilito dal precedente art. 17.
  6. Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal momento in cui l’istanza è pervenuta all’Università, con provvedimento scritto e motivato, nelle modalità previste dall’art. 27, fatta salva una sospensione del termine fino ad un massimo di 10 giorni in presenza di controinteressati.

 






Art. 24 - Istanze non ammissibili

 
  1. Non sono ammissibili istanze di accesso ad un numero manifestamente irragionevole di documenti, dati o informazioni, che impongano un carico di lavoro tale da paralizzare, o rallentare eccessivamente, il buon funzionamento dell’amministrazione. Nei casi in cui ciò accada il responsabile, prima di decidere sulla domanda, contatta il richiedente e lo assiste nel tentativo di ridefinire l’oggetto dell’istanza entro limiti compatibili con i principi di buon andamento e di proporzionalità dell’attività amministrativa.
  2. Ove il richiedente non riformuli l’istanza entro i predetti limiti, il responsabile dichiara inammissibile la stessa, se si è in presenza di oggettive condizioni in grado di arrecare un pregiudizio serio e immediato per il buon andamento dell’amministrazione, tenuto conto:
    -              dell’eventuale attività di elaborazione (ad es. oscuramento di dati personali) che l’amministrazione dovrebbe svolgere per rendere disponibili i dati e documenti richiesti;
    -              delle risorse interne che occorrerebbe impiegare per soddisfare la richiesta, da quantificare in rapporto al numero di ore di lavoro per unità di personale;
    -              della rilevanza dell’interesse conoscitivo che la richiesta mira a soddisfare.
  3. Nella motivazione del provvedimento il responsabile tiene conto di tutte le circostanze del caso, quali ad esempio, la presenza di plurime o ripetute richieste di accesso provenienti dallo stesso richiedente.
  4. Nel caso in cui il medesimo richiedente abbia già formulato una richiesta identica o sostanzialmente coincidente, l’Università ha la facoltà di non rispondere alla nuova richiesta, a condizione che la precedente sia stata integralmente soddisfatta.
  5. Non sono ammissibili istanze generiche che non individuino i dati, i documenti e le informazioni richieste, con riferimento, almeno, alla loro natura e al loro oggetto, né domande meramente esplorative, volte a scoprire di quali informazioni o documenti l’Università sia in possesso.
  6. Nei casi di cui al comma 5, il responsabile, prima di dichiarare inammissibile l’istanza, invita il richiedente a ridefinirne l’oggetto o a indicare gli elementi sufficienti per consentire l’identificazione dei dati o documenti di suo interesse e la dichiara inammissibile unicamente ove il richiedente non fornisca i chiarimenti richiesti.
  7. Nei casi di cui ai commi 1 e 5, laddove il richiedente riformuli l’istanza o fornisca i chiarimenti richiesti, il termine per la conclusione del procedimento, decorre ex novo dalla data di ricezione della nuova istanza.

 





Art 25 - Casi di esclusione e limitazioni al diritto di accesso generalizzato

 
  1. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 bis del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i, l'accesso è escluso nei casi di:
    a) segreto di Stato;
    b) negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.
  2. L’accesso è altresì escluso, ai sensi dell’art. 5 bis, cc. 1 e 2 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i e tenuto conto delle indicazioni dell’ANAC, quando, secondo la valutazione motivata del responsabile a decidere sull’istanza, ciò sia necessario per evitare un probabile pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi:
    a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
    b) la sicurezza nazionale;
    c) la difesa e le questioni militari;
    d) le relazioni internazionali;
    e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
    f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
    g) il regolare svolgimento di attività ispettive;
    h) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
    i) la libertà e la segretezza della corrispondenza, a prescindere dal mezzo di comunicazione utilizzato, da intendersi riferita, secondo le indicazioni dell’ANAC alle sole comunicazioni che abbiano un carattere confidenziale o attinente all’intimità della vita privata;
    l) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.
  3. Nel caso venga individuato un pregiudizio per uno degli interessi elencati dal precedente comma, il responsabile indica chiaramente, nel provvedimento finale di cui all’art. 27 c. 3, in quali delle ipotesi di cui ai precedenti commi si versa e, nei casi di cui al comma 2, motiva, altresì, in relazione alla probabilità del verificarsi di un pregiudizio concreto e al collegamento diretto di tale pregiudizio con la diffusione dell'informazione richiesta. Il pregiudizio concreto deve essere valutato rispetto al momento ed al contesto in cui l'informazione viene resa accessibile.
  4. I limiti di cui sopra si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato. L'accesso non può essere negato ove, per la tutela degli interessi di cui sopra, sia sufficiente fare ricorso al differimento.
  5. Il diniego all'accesso generalizzato deve essere sempre congruamente motivato; laddove ricorrano circostanze eccezionali in cui anche solo confermare o negare il possesso di certi dati o informazioni sia pregiudizievole per quegli stessi interessi, l’Università indica quantomeno le categorie di interessi pubblici o privati che si intendono tutelare e le fonti normative, sempre che questo non comporti di rivelare informazioni protette. In tali ipotesi il responsabile valuterà l'opportunità o meno di dare congrua e completa motivazione.

 





Art. 26 - Controinteressati nel procedimento di accesso generalizzato

 
  1. Sono controinteressati coloro che dall'accoglimento della domanda di accesso generalizzato possono ricevere una lesione ad uno degli interessi di cui al comma 2 dell’art. 5 bis del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
  2. Qualora siano individuati dei controinteressati, l'ufficio procedente comunica loro copia della domanda di accesso generalizzato, con raccomandata A/R o via posta elettronica certificata, ove gli stessi abbiano acconsentito a tale forma di comunicazione.
  3. Entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso.
  4. In caso di mancata risposta dei controinteressati entro il termine, il responsabile provvede comunque sull’istanza, motivando in ogni caso in merito alla presenza o meno di un rischio di pregiudizio concreto per gli interessi coinvolti.
  5. Nel caso in cui il responsabile accolga un’istanza di accesso nonostante l'opposizione del controinteressato, ne dà comunicazione a quest'ultimo. In tale caso i dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato, ciò anche al fine di consentire a quest'ultimo di presentare eventuale istanza di riesame o ricorso al giudice amministrativo. La comunicazione di accoglimento dell’istanza di accesso contiene l’espressa precisazione che la trasmissione al richiedente dei dati o documenti avviene qualora, decorsi 15 giorni, non siano stati notificati all’Università ricorsi o richieste di riesame sulla medesima domanda di accesso.

 





Art. 27 - Accoglimento dell'istanza, diniego e differimento dell'accesso

 
  1. Se l’istanza di accesso generalizzato è accolta, il responsabile trasmette contestualmente o comunque tempestivamente al richiedente i dati e i documenti richiesti, salvo quanto previsto dall’art. 26 in caso di accoglimento nonostante l’opposizione di controinteressati.
  2. Il provvedimento di accoglimento è in ogni caso motivato, con particolare riguardo ai casi in cui siano coinvolti gli interessi pubblici e privati di cui all’art. 5 bis del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
  3. Se l’istanza di accesso generalizzato è respinta o è disposto il differimento dell’accesso, la decisione deve essere espressamente motivata, unicamente e tassativamente con riferimento alle cause di inammissibilità della domanda o di esclusione dell'accesso, oppure ai limiti a tutela di interessi pubblici e privati previsti dagli articoli precedenti e dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
  4. Il provvedimento di rigetto della domanda è trasmesso tempestivamente e, comunque, entro il termine di conclusione del procedimento al richiedente e ai controinteressati.
  5. Ove con la stessa istanza sia stato richiesto l’accesso a più documenti, in caso di accoglimento parziale, è fornita adeguata motivazione del diniego o differimento parziale in relazione a ciascun gruppo di dati o documenti di cui è omessa o differita la trasmissione.

 





Art. 28 - Riesame e impugnazione dei provvedimenti

 
  1. Nel caso in cui per una parte o per tutti i documenti richiesti sia stato disposto il diniego o il differimento dell’accesso, il richiedente può presentare, entro 15 giorni, richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide entro 20 giorni dalla richiesta. Nel caso in cui l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza decide sentito il Garante Privacy e il termine resta sospeso fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore di 10 giorni decorrenti dalla richiesta al Garante stesso.
  2. Nel caso in cui l’ufficio competente a decidere sulla prima richiesta di accesso coincida con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, è competente a decidere sulla richiesta di riesame il Rettore.
  3. Avverso la  decisione del responsabile della Divisione, e, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale.
  4. Gli stessi strumenti di riesame e di impugnazione possono essere utilizzati dai controinteressati in caso di accoglimento della richiesta di accesso.

 





TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 29 - Registro degli accessi

 
  1. Al fine di agevolare e monitorare l’esercizio del diritto di accesso, l’Università istituisce un registro informativo di tutte le istanze di accesso.
  2. Il Registro degli accessi contiene l’elenco in ordine cronologico delle richieste pervenute ed indica, per ciascuna richiesta:
    a) la data di presentazione della richiesta;
    b) l’oggetto della richiesta;
    c) l’eventuale presenza di controinteressati;
    d) l’esito del procedimento;
    e) la data della decisione;
    f) una sintesi della motivazione in caso di rifiuto totale/parziale;
    g) eventuali richieste di riesame/ricorsi e relativo esito.
  3. Il Registro degli accessi è aggiornato tempestivamente e pubblicato con cadenza almeno semestrale, oscurando i dati personali eventualmente presenti, sul sito web istituzionale dell'Università, nella sezione “Amministrazione Trasparente - Altri contenuti - Accesso Civico”.
  4. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può chiedere agli uffici dell’Ateneo in ogni momento informazioni sull’esito delle istanze e sulle motivazioni che hanno portato ad autorizzare o negare o differire l’accesso, nonché sull’esito di eventuali ricorsi proposti dai richiedenti o dai controinteressati.

 





Art. 30 - Moduli per la presentazione delle istanze di accesso

 
  1. L’Università rende disponibili sul sito web istituzionale, nella sezione Amministrazione Trasparente - altri contenuti - accesso civico, le informazioni necessarie per la corretta presentazione delle richieste di accesso e la relativa modulistica, che potrà essere utilizzata dai richiedenti per la presentazione delle istanze. Il mancato utilizzo dei moduli messi a disposizione non è mai causa di irricevibilità o invalidità della richiesta.
  2. Si allega al regolamento la seguente modulistica:
    Allegato 2 – Modulo di richiesta di accesso documentale;
    Allegato 4 – Modulo di richiesta di accesso civico;
    Allegato 5 – Modulo di richiesta di accesso generalizzato.

    La modifica dei moduli di istanza di accesso allegati al presente Regolamento non comporta la necessità di modifica del presente Regolamento.

 





Art. 31 - Integrazioni e modifiche di norme

 
  1. Il Direttore Generale è autorizzato ad apportare le modifiche e le integrazioni al presente regolamento e ai suoi allegati relative alla determinazione dei termini e dei responsabili dei procedimenti che si rendessero necessarie a seguito di successivi provvedimenti di riorganizzazione delle unità organizzative e/o di semplificazione delle procedure.

 




Art. 32 - Entrata in vigore

 
  1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data del decreto rettorale di emanazione e sarà pubblicato sul sito web dell’Università Politecnica delle Marche, e trasmesso altresì alla Commissione per l'Accesso ai Documenti Amministrativi, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per tutte le successive modifiche e integrazioni al presente regolamento.

 





Art. 33 - Norma di rinvio e disposizioni finali

 
  1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge n. 241/1990 e s.m.i. e del d.P.R. n. 184/2006.
  2. Il presente Regolamento abroga e sostituisce il “Regolamento in attuazione della legge 7 agosto 1990 n. 241 in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” emanato con D.R. n. 522 del 4 agosto 2014.
  3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento in materia di accesso documentale, accesso civico e accesso generalizzato si applicano le vigenti disposizioni di legge, nonché le Linee guida in materia dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.
  4. Le strutture didattiche, di ricerca e di servizio dell’Ateneo adeguano i propri regolamenti, per quanto compatibile, alle disposizioni ed ai principi di cui al presente regolamento.

 





 

Allegato 1

 

Allegato 2

 

Allegato 3

 

Allegato 4

 

Allegato 5